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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6374/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paola Maria Gandolfi Presidente
dott.ssa Anna Bellesi Giudice
dott. Nicola Di Plotti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza del 22.5.2025, promossa con ricorso
DA
(C.F. ), n. a Milano il 7.10.2001, ass. e dif. dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cathy La Torre e dall'Avv. Silvia Gorini, con domicilio eletto presso lo studio Wildlife Human First La
Torre – Gorini in Bologna via Cairoli 9;
PARTE ATTRICE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano.
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 e ss. L. 14.4.1982 n. 164, 31 D. L.vo 150/11.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ha chiesto: Parte_1
pagina 1 di 5 - l'accertamento della possibilità di accedere agli interventi chirurgici di adeguamento di genere;
- che sia rettificato il sesso attribuito al momento della nascita;
ciò con ordine al competente Ufficiale
dello Stato Civile del competente Comune di procedere alla rettificazione dell'attribuzione sia del sesso nell'atto di riferimento, nel senso che ove è scritto “sesso femminile” si legga “sesso maschile”, sia del nome, nel senso che ove è scritto “ ” si legga . Pt_1 Per_1
La documentazione medica prodotta consiste:
- nella relazione della specialista endocrinologa Dott.ssa dell'11.12.2024, che Persona_2
attesta che parte attrice sta assumendo una terapia ormonale, sulla base di una certificazione psicologica favorevole della Dott.ssa del 15.6.2023; ha condotto in maniera attenta Persona_3
e responsabile l'intero percorso medico (iniziato presso la professionista il 4.10.2023) ed è pienamente consapevole della sua irreversibilità, senza avere mai manifestato ripensamenti;
i valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione;
- nella consulenza della psicologa Dott.ssa del 7.10.2024, dalla quale emerge Persona_4
l'inizio dei colloqui nel gennaio 2023; vi è una adeguata consapevolezza rispetto al desiderio di transizione;
riconosce una incongruenza di genere con predilezione per una espressione maschile sin dall'infanzia; segnala inoltre una profonda sofferenza rispetto ai cambiamenti del corpo durante lo sviluppo puberale;
una consapevole riflessione inizia intorno ai 14 anni;
successivamente ha iniziato la ricerca sul web, venendo a conoscenza dell'esistenza della realtà transgender, potendo in tal modo dare un nome al suo disagio;
attualmente vi è comprensione da parte di entrambi i genitori, che rappresentano un punto di riferimento anche all'interno del percorso di transizione;
la parte riconosce un buon supporto nel contesto socio-amicale; mantiene una espressione di genere maschile in tutti i contesti di vita;
l'attrazione sessuale è esclusivamente verso il genere femminile;
l'atteggiamento nei confronti della terapia ormonale è sempre stato positivo e aderente alle indicazioni mediche;
è possibile formulare la diagnosi di Disforia di Genere;
la terapia ormonale ha sensibilmente migliorato la qualità della sua vita;
l'intenzione di proseguire nel percorso di transizione è profondamente motivata;
la richiesta di procedere agli interventi chirurgici è supportata da una adeguata consapevolezza delle implicazioni.
Dalle consulenze, sostanzialmente conformi tra loro, emerge dunque una piena consapevolezza nella parte attrice delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese da parte attrice nel corso dell'udienza del 13.5.2025, in particolare: “adesso lavoro per Globo;
mi rapporto con tutti come uomo con il nome pagina 2 di 5 Mi rapporto con tutti come uomo anche nel modo extralavorativo. Ho attualmente in corso la Per_1 terapia ormonale, che mi dà tantissima soddisfazione. Da quando ho iniziato questo percorso ho iniziato a vivere. ... Intendo sottopormi anche agli interventi chirurgici. Sono cosciente dell'irreversibilità del percorso che ho intrapreso e intendo proseguirlo. Mia madre e tutta la mia famiglia mi hanno sempre supportato in questa mia decisione”.
***
Con la sentenza 221/2015 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'art.1, comma 1 L. 164/1982
"costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona". La mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione "porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento
è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico fisico della persona … In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione ha recentemente rilevato, in senso conforme, che "alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.1 legge 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, D.Lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. n. 15138/2015).
pagina 3 di 5 Deve, in sintesi, affermarsi che, in applicazione dell'art. 2 Cost., nell'alveo dei diritti inviolabili della persona va ricondotto sia il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenersi fattore di estrinsecazione della personalità che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere per dovere di solidarietà sociale, sia il diritto alla libertà sessuale, poiché, essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto. Nel medesimo alveo costituzionale deve essere ricondotto il diritto all'identità di genere, da declinarsi nel senso che ogni persona ha diritto di scegliere la propria identità sessuale, femminile o maschile, a prescindere dal dato biologico.
La definitività delle scelte operate da parte attrice emerge in modo chiaro dalle relazioni degli specialisti, confermate nel corso di un significativo lasso temporale.
Il richiedente ha dimostrato che le proprie domande non sono ancorate a condizioni di ordine solo soggettivo, o suscettibili di variare nel tempo (che anzi evidenzia non il mutare, ma il consolidarsi delle scelte operate), ma sono fondate sul riscontro della sussistenza dei requisiti della inequivocabilità e irreversibilità del passaggio, evocati sia dalla Corte Costituzionale, sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
A fronte di una diagnosi certa e inequivoca l'attore, che si trova attualmente in stadio di trasformazione in senso maschile, non presenta disturbi psicopatologici tali da ostacolare l'intervento e dispone di capacità cognitive e volitive integre.
Si ritiene pertanto che ricorrano nel caso di specie gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n.164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
***
In base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente con la Parte_1
sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica e quella psicologica, nonché in modo da garantire una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Tuttavia, occorre dare atto del fatto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23.7.2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.Lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le pagina 4 di 5 modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Orbene, nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di un percorso Parte_1 irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, si rientra nella fattispecie nella quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis e, quindi, nell'ambito di applicazione della disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) (nome), n. a Parte_1 Pt_1
Milano il 7.10.2001, nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in debba invece intendersi scritto e leggersi il Pt_1 prenome . Per_1
2) Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni.
3) Accerta il diritto di parte attrice a sottoporsi a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio il 22.5.2025.
Il Giudice est.
Dott. Nicola Di Plotti
Il Presidente
Dott.ssa Paola Maria Gandolfi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paola Maria Gandolfi Presidente
dott.ssa Anna Bellesi Giudice
dott. Nicola Di Plotti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza del 22.5.2025, promossa con ricorso
DA
(C.F. ), n. a Milano il 7.10.2001, ass. e dif. dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cathy La Torre e dall'Avv. Silvia Gorini, con domicilio eletto presso lo studio Wildlife Human First La
Torre – Gorini in Bologna via Cairoli 9;
PARTE ATTRICE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano.
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 e ss. L. 14.4.1982 n. 164, 31 D. L.vo 150/11.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ha chiesto: Parte_1
pagina 1 di 5 - l'accertamento della possibilità di accedere agli interventi chirurgici di adeguamento di genere;
- che sia rettificato il sesso attribuito al momento della nascita;
ciò con ordine al competente Ufficiale
dello Stato Civile del competente Comune di procedere alla rettificazione dell'attribuzione sia del sesso nell'atto di riferimento, nel senso che ove è scritto “sesso femminile” si legga “sesso maschile”, sia del nome, nel senso che ove è scritto “ ” si legga . Pt_1 Per_1
La documentazione medica prodotta consiste:
- nella relazione della specialista endocrinologa Dott.ssa dell'11.12.2024, che Persona_2
attesta che parte attrice sta assumendo una terapia ormonale, sulla base di una certificazione psicologica favorevole della Dott.ssa del 15.6.2023; ha condotto in maniera attenta Persona_3
e responsabile l'intero percorso medico (iniziato presso la professionista il 4.10.2023) ed è pienamente consapevole della sua irreversibilità, senza avere mai manifestato ripensamenti;
i valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione;
- nella consulenza della psicologa Dott.ssa del 7.10.2024, dalla quale emerge Persona_4
l'inizio dei colloqui nel gennaio 2023; vi è una adeguata consapevolezza rispetto al desiderio di transizione;
riconosce una incongruenza di genere con predilezione per una espressione maschile sin dall'infanzia; segnala inoltre una profonda sofferenza rispetto ai cambiamenti del corpo durante lo sviluppo puberale;
una consapevole riflessione inizia intorno ai 14 anni;
successivamente ha iniziato la ricerca sul web, venendo a conoscenza dell'esistenza della realtà transgender, potendo in tal modo dare un nome al suo disagio;
attualmente vi è comprensione da parte di entrambi i genitori, che rappresentano un punto di riferimento anche all'interno del percorso di transizione;
la parte riconosce un buon supporto nel contesto socio-amicale; mantiene una espressione di genere maschile in tutti i contesti di vita;
l'attrazione sessuale è esclusivamente verso il genere femminile;
l'atteggiamento nei confronti della terapia ormonale è sempre stato positivo e aderente alle indicazioni mediche;
è possibile formulare la diagnosi di Disforia di Genere;
la terapia ormonale ha sensibilmente migliorato la qualità della sua vita;
l'intenzione di proseguire nel percorso di transizione è profondamente motivata;
la richiesta di procedere agli interventi chirurgici è supportata da una adeguata consapevolezza delle implicazioni.
Dalle consulenze, sostanzialmente conformi tra loro, emerge dunque una piena consapevolezza nella parte attrice delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese da parte attrice nel corso dell'udienza del 13.5.2025, in particolare: “adesso lavoro per Globo;
mi rapporto con tutti come uomo con il nome pagina 2 di 5 Mi rapporto con tutti come uomo anche nel modo extralavorativo. Ho attualmente in corso la Per_1 terapia ormonale, che mi dà tantissima soddisfazione. Da quando ho iniziato questo percorso ho iniziato a vivere. ... Intendo sottopormi anche agli interventi chirurgici. Sono cosciente dell'irreversibilità del percorso che ho intrapreso e intendo proseguirlo. Mia madre e tutta la mia famiglia mi hanno sempre supportato in questa mia decisione”.
***
Con la sentenza 221/2015 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'art.1, comma 1 L. 164/1982
"costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona". La mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione "porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento
è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico fisico della persona … In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione ha recentemente rilevato, in senso conforme, che "alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.1 legge 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, D.Lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. n. 15138/2015).
pagina 3 di 5 Deve, in sintesi, affermarsi che, in applicazione dell'art. 2 Cost., nell'alveo dei diritti inviolabili della persona va ricondotto sia il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenersi fattore di estrinsecazione della personalità che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere per dovere di solidarietà sociale, sia il diritto alla libertà sessuale, poiché, essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto. Nel medesimo alveo costituzionale deve essere ricondotto il diritto all'identità di genere, da declinarsi nel senso che ogni persona ha diritto di scegliere la propria identità sessuale, femminile o maschile, a prescindere dal dato biologico.
La definitività delle scelte operate da parte attrice emerge in modo chiaro dalle relazioni degli specialisti, confermate nel corso di un significativo lasso temporale.
Il richiedente ha dimostrato che le proprie domande non sono ancorate a condizioni di ordine solo soggettivo, o suscettibili di variare nel tempo (che anzi evidenzia non il mutare, ma il consolidarsi delle scelte operate), ma sono fondate sul riscontro della sussistenza dei requisiti della inequivocabilità e irreversibilità del passaggio, evocati sia dalla Corte Costituzionale, sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
A fronte di una diagnosi certa e inequivoca l'attore, che si trova attualmente in stadio di trasformazione in senso maschile, non presenta disturbi psicopatologici tali da ostacolare l'intervento e dispone di capacità cognitive e volitive integre.
Si ritiene pertanto che ricorrano nel caso di specie gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n.164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
***
In base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente con la Parte_1
sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica e quella psicologica, nonché in modo da garantire una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Tuttavia, occorre dare atto del fatto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23.7.2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.Lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le pagina 4 di 5 modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Orbene, nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di un percorso Parte_1 irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, si rientra nella fattispecie nella quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis e, quindi, nell'ambito di applicazione della disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
P.Q.M
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Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) (nome), n. a Parte_1 Pt_1
Milano il 7.10.2001, nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in debba invece intendersi scritto e leggersi il Pt_1 prenome . Per_1
2) Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni.
3) Accerta il diritto di parte attrice a sottoporsi a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio il 22.5.2025.
Il Giudice est.
Dott. Nicola Di Plotti
Il Presidente
Dott.ssa Paola Maria Gandolfi
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