Art. 6. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190 1. All' articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: « dall'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo e » sono soppresse;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo,», sono inserite le seguenti: « delle norme tecniche per le costruzioni, »;
3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Gli interventi di cui all'allegato A che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonche' compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.»;
4) all'ultimo periodo, dopo la parola: «medesimi» sono aggiunte le seguenti: «e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o che possono avere incidenze significative sui predetti siti ai sensi dell' articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 »;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonche' su quelli oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio , ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6. »;
3) il terzo periodo e' soppresso; c) al comma 5:
1) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: « Su istanza del soggetto proponente, l'autorita' preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, in ragione dell'entita' degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, possono prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo. »;
2) al terzo periodo, le parole: « In tal caso » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo » e le parole: « dal quindicesimo giorno o, se anteriore, » sono soppresse; d) al comma 10, le parole: «e steso agli » sono sostituite dalle seguenti: « riveduto allo scopo di includere nella piattaforma SUER gli ».
25 novembre 2024, n. 190 1. All' articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: « dall'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo e » sono soppresse;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo,», sono inserite le seguenti: « delle norme tecniche per le costruzioni, »;
3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Gli interventi di cui all'allegato A che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonche' compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.»;
4) all'ultimo periodo, dopo la parola: «medesimi» sono aggiunte le seguenti: «e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o che possono avere incidenze significative sui predetti siti ai sensi dell' articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 »;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonche' su quelli oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio , ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6. »;
3) il terzo periodo e' soppresso; c) al comma 5:
1) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: « Su istanza del soggetto proponente, l'autorita' preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, in ragione dell'entita' degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, possono prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo. »;
2) al terzo periodo, le parole: « In tal caso » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo » e le parole: « dal quindicesimo giorno o, se anteriore, » sono soppresse; d) al comma 10, le parole: «e steso agli » sono sostituite dalle seguenti: « riveduto allo scopo di includere nella piattaforma SUER gli ».