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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2263/2025
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli CA – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. ANTONIAZZI MARIA
e
, Parte_2
con l'avv. ANTONIAZZI MARIA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
20/05/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata a [...] il Parte_1
25/09/1973 e nato a [...] il [...] del matrimonio contratto il Parte_2
01/04/2000 e trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2000, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CARBONERA alle seguenti condizioni:
2. Autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
3. Dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Spresiano (TV), via Mons. Condotta 26 int. 3, in favore della IGnora affinché vi abiti con i figli non autosufficienti e fintanto che non avrà Parte_1
luogo la cessione di cui al punto seguente;
4. Il IG. si impegna a cedere, entro 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione, alla Parte_2
IG.ra che accetta, la propria quota di comproprietà (50%) sull'immobile costituente casa Parte_1
coniugale, sito in comune di Spresiano (TV), via Mons. Condotta 26 int. 3 e così descritto: NCEU, sez.
C, Foglio 3, part. 823 sub 15, cat. A/2 cl. 2, appartamento;
e part. 823 sub 23, cat. C/6 cl. 3, garage, oltre alla quota spettante sulle parti comuni dell'edificio; per migliore descrizione, si fa comunque riferimento
Per all'atto di provenienza, compravendita del 5.3.1999 a rogito Notaio di Treviso.
Le parti si danno atto che la suddetta cessione del diritto di proprietà indivisa rientra tra gli accordi a cui sono addivenuti nell'ambito della presente procedura, a regolamentazione dei diritti e dei doveri di carattere familiare-patrimoniale insorti con il vincolo del matrimonio. Costituendo pertanto accordo raggiunto nell'ambito della procedura di separazione, verrà richiesta l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 L. 06.03.1987 n. 74 e successive modifiche ed integrazioni e della sentenza della Corte Costituzionale10.05.1999 n. 154 nonché della Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012, n.27/E. Le spese notarili dell'atto di cessione saranno a carico del IG. . Parte_2
Il IG. dichiara di non avere alcuna pretesa su mobili e oggetti contenuti nell'immobile, che pertanto Pt_2
resteranno assegnati a titolo definitivo alla IG.ra . Pt_1
5. Il IG. si impegna inoltre a restituire alla IGnora , che accetta, la somma di euro Parte_2 Pt_1
22.000, con le seguenti modalità: euro 10.000 entro la firma del presente ricorso, e i rimanenti euro 12.000 in 36 rate mensili di euro 250 ciascuna, entro il giorno 10 di ogni mese, con la precisazione che il mancato o ritardato pagamento di due rate comporterà la decadenza dal beneficio del termine, con facoltà per la IGnora di escutere l'intero credito residuo;
Pt_1
6. Il IG. si impegna a cedere al figlio entro 60 giorni dal deposito della sentenza, la Pt_2 CP_1
motocicletta targata Husqvarna targata DE25014 e attualmente a lui intestata;
7. La IG.ra si impegna a cedere al IG. entro 60 giorni dal deposito della sentenza, la vettura Pt_1 Pt_2
Audi targata Q5 ES613HA, attualmente a lei intestata;
8. Il IG. , quale contributo al mantenimento dei figli e e fintantoché non Parte_2 CP_1 Per_2
saranno economicamente autosufficienti, verserà entro il giorno 10 di ogni mese alla IGnora la Pt_1
somma di euro 800,00 mensili (400,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT a far data dal deposito del presente ricorso;
i genitori sosterranno le spese straordinarie nell'interesse dei figli, come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Treviso che le Parti dichiarano di conoscere, nella misura del 70% IG. e del 30% IG.ra ; Pt_2 Pt_1
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio Treviso, 20/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott.Deli CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2263/2025
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli CA – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. ANTONIAZZI MARIA
e
, Parte_2
con l'avv. ANTONIAZZI MARIA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
20/05/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata a [...] il Parte_1
25/09/1973 e nato a [...] il [...] del matrimonio contratto il Parte_2
01/04/2000 e trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2000, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CARBONERA alle seguenti condizioni:
2. Autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
3. Dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Spresiano (TV), via Mons. Condotta 26 int. 3, in favore della IGnora affinché vi abiti con i figli non autosufficienti e fintanto che non avrà Parte_1
luogo la cessione di cui al punto seguente;
4. Il IG. si impegna a cedere, entro 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione, alla Parte_2
IG.ra che accetta, la propria quota di comproprietà (50%) sull'immobile costituente casa Parte_1
coniugale, sito in comune di Spresiano (TV), via Mons. Condotta 26 int. 3 e così descritto: NCEU, sez.
C, Foglio 3, part. 823 sub 15, cat. A/2 cl. 2, appartamento;
e part. 823 sub 23, cat. C/6 cl. 3, garage, oltre alla quota spettante sulle parti comuni dell'edificio; per migliore descrizione, si fa comunque riferimento
Per all'atto di provenienza, compravendita del 5.3.1999 a rogito Notaio di Treviso.
Le parti si danno atto che la suddetta cessione del diritto di proprietà indivisa rientra tra gli accordi a cui sono addivenuti nell'ambito della presente procedura, a regolamentazione dei diritti e dei doveri di carattere familiare-patrimoniale insorti con il vincolo del matrimonio. Costituendo pertanto accordo raggiunto nell'ambito della procedura di separazione, verrà richiesta l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 L. 06.03.1987 n. 74 e successive modifiche ed integrazioni e della sentenza della Corte Costituzionale10.05.1999 n. 154 nonché della Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012, n.27/E. Le spese notarili dell'atto di cessione saranno a carico del IG. . Parte_2
Il IG. dichiara di non avere alcuna pretesa su mobili e oggetti contenuti nell'immobile, che pertanto Pt_2
resteranno assegnati a titolo definitivo alla IG.ra . Pt_1
5. Il IG. si impegna inoltre a restituire alla IGnora , che accetta, la somma di euro Parte_2 Pt_1
22.000, con le seguenti modalità: euro 10.000 entro la firma del presente ricorso, e i rimanenti euro 12.000 in 36 rate mensili di euro 250 ciascuna, entro il giorno 10 di ogni mese, con la precisazione che il mancato o ritardato pagamento di due rate comporterà la decadenza dal beneficio del termine, con facoltà per la IGnora di escutere l'intero credito residuo;
Pt_1
6. Il IG. si impegna a cedere al figlio entro 60 giorni dal deposito della sentenza, la Pt_2 CP_1
motocicletta targata Husqvarna targata DE25014 e attualmente a lui intestata;
7. La IG.ra si impegna a cedere al IG. entro 60 giorni dal deposito della sentenza, la vettura Pt_1 Pt_2
Audi targata Q5 ES613HA, attualmente a lei intestata;
8. Il IG. , quale contributo al mantenimento dei figli e e fintantoché non Parte_2 CP_1 Per_2
saranno economicamente autosufficienti, verserà entro il giorno 10 di ogni mese alla IGnora la Pt_1
somma di euro 800,00 mensili (400,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT a far data dal deposito del presente ricorso;
i genitori sosterranno le spese straordinarie nell'interesse dei figli, come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Treviso che le Parti dichiarano di conoscere, nella misura del 70% IG. e del 30% IG.ra ; Pt_2 Pt_1
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio Treviso, 20/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott.Deli CA