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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 576/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e ivi domiciliato
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, in proprio e quale erede di , Controparte_1 Persona_1 elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv. S. Cena che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA Oggetto: benefici vittime del dovere.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 29/11/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 24/03/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato, il impugnava la sentenza n. 2511/24 in data 8-28/10/2024 Parte_1 del Tribunale di Torino, che l'aveva condannato a corrispondere a CP_1
, in proprio e quale erede di (figlio e moglie di
[...] Persona_1
, appuntato di P.S. deceduto in Torino il 29/01/1972 e riconosciuto Persona_2 vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, co. 563 e 564, l. n. 266/05), gli assegni mensili
1 vitalizi ex artt. 2 l. n. 407/98 e 5, co. 3, l. n. 206/04, «oltre alla perequazione automatica di cui all'art. 11 d.lgs. n. 503/1992 e interessi legali» (sentenza, pag. 8).
Parte appellante, con un unico motivo, lamentava che il primo Giudice non si era pronunciato sull'eccezione relativa al divieto di cumulo tra interessi legali e perequazione automatica delle prestazioni, che, inoltre, avrebbe dovuto essere quella prevista dall'art. 8 l. n. 302/90.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello avversario in Controparte_1 quanto, da un lato, la sentenza gravata si era espressa sul punto e, dall'altro, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente ammesso la compatibilità per le prestazioni di natura assistenziale (come sono pacificamente quella qui in oggetto) del cumulo tra interessi e perequazione automatica.
All'udienza del 3/04/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. L'appello non può essere accolto.
2.1. In primo luogo, non è corretto affermare che il primo Giudice non si sia pronunciato sulla questione, in quanto nella sentenza appellata si afferma chiaramente che «stante la rinuncia di parte ricorrente al diritto alla rivalutazione delle somme avvenuta all'udienza dell'08.10.2024, risulta assorbita l'eccezione di parte convenuta circa il divieto di cumulo rivalutazione monetaria - interessi legali» (pag. 7).
In secondo luogo, la perequazione automatica ex art. 8 l. n. 302/90 riguarda solo le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – mentre nulla è stato dedotto in tal senso da entrambe le parti.
2.2. Ciò premesso, si osserva come la norma applicata – quella ex art. 11, co. 1, d.lgs.
n. 503/92, a norma del quale «Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno, Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente» – ponga capo a un meccanismo rivalutativo, se è
2 vero che esso (come tutti i fenomeni perequativi) ha come scopo l'adeguamento del credito al costo della vita e agli effetti dell'inflazione.
In ogni caso, il Collegio ritiene di dare continuità a quanto espresso in subiecta materia dalla Suprema Corte, che, proprio in un'analoga vicenda riguardante i vitalizi alle vittime del dovere e il divieto di cumulo ex artt. 16, co. 6, l. n. 412/91 e 22, co. 36, l. n. 724/94, ha affermato il principio per cui «sulle somme dovute a titolo di prestazioni assistenziali
e previdenziali sono dovuti la rivalutazione [anche, dunque, sub specie perequativa,
n.d.e.] e gli interessi che sono una componente essenziale dell'oggetto dell'obbligazione, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore» (Cass., ord., n. 2664/25, in motivazione); va aggiunto che tale principio «è scaturito dalle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, con le quali la
Corte costituzionale, con riferimento, rispettivamente, ai crediti previdenziali ed a quelli assistenziali, ha parzialmente caducato l'art. 442 c.p.c., dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro, dall'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, cosicché interessi e rivalutazione finiscono per essere un tutt'uno col credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rappresenta, nel tempo, l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato. Donde la conseguenza che la disciplina legale applicabile è sempre e unicamente quella dettata per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e che il pagamento di quest'ultimo nel suo valore originario costituisce l'adempimento parziale di un'obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito (qualificato in relazione al trascorrere del tempo), che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo totale, comprensivo degli accessori in questione, per cui, quanto resta dopo il pagamento parziale, è pur sempre parte del credito previdenziale» (Cass. n. 11013/22, in motivazione).
3 3. Alla luce di tutte le superiori osservazioni, che assorbono ogni altra censura, l'appello dev'essere respinto, e alla soccombenza di parte appellante segue l'obbligo di quest'ultima al rimborso delle spese del grado.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado liquidate in euro 1.984, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso all'udienza del 3.4.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 576/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e ivi domiciliato
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, in proprio e quale erede di , Controparte_1 Persona_1 elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv. S. Cena che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA Oggetto: benefici vittime del dovere.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 29/11/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 24/03/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato, il impugnava la sentenza n. 2511/24 in data 8-28/10/2024 Parte_1 del Tribunale di Torino, che l'aveva condannato a corrispondere a CP_1
, in proprio e quale erede di (figlio e moglie di
[...] Persona_1
, appuntato di P.S. deceduto in Torino il 29/01/1972 e riconosciuto Persona_2 vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, co. 563 e 564, l. n. 266/05), gli assegni mensili
1 vitalizi ex artt. 2 l. n. 407/98 e 5, co. 3, l. n. 206/04, «oltre alla perequazione automatica di cui all'art. 11 d.lgs. n. 503/1992 e interessi legali» (sentenza, pag. 8).
Parte appellante, con un unico motivo, lamentava che il primo Giudice non si era pronunciato sull'eccezione relativa al divieto di cumulo tra interessi legali e perequazione automatica delle prestazioni, che, inoltre, avrebbe dovuto essere quella prevista dall'art. 8 l. n. 302/90.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello avversario in Controparte_1 quanto, da un lato, la sentenza gravata si era espressa sul punto e, dall'altro, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente ammesso la compatibilità per le prestazioni di natura assistenziale (come sono pacificamente quella qui in oggetto) del cumulo tra interessi e perequazione automatica.
All'udienza del 3/04/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. L'appello non può essere accolto.
2.1. In primo luogo, non è corretto affermare che il primo Giudice non si sia pronunciato sulla questione, in quanto nella sentenza appellata si afferma chiaramente che «stante la rinuncia di parte ricorrente al diritto alla rivalutazione delle somme avvenuta all'udienza dell'08.10.2024, risulta assorbita l'eccezione di parte convenuta circa il divieto di cumulo rivalutazione monetaria - interessi legali» (pag. 7).
In secondo luogo, la perequazione automatica ex art. 8 l. n. 302/90 riguarda solo le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – mentre nulla è stato dedotto in tal senso da entrambe le parti.
2.2. Ciò premesso, si osserva come la norma applicata – quella ex art. 11, co. 1, d.lgs.
n. 503/92, a norma del quale «Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno, Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente» – ponga capo a un meccanismo rivalutativo, se è
2 vero che esso (come tutti i fenomeni perequativi) ha come scopo l'adeguamento del credito al costo della vita e agli effetti dell'inflazione.
In ogni caso, il Collegio ritiene di dare continuità a quanto espresso in subiecta materia dalla Suprema Corte, che, proprio in un'analoga vicenda riguardante i vitalizi alle vittime del dovere e il divieto di cumulo ex artt. 16, co. 6, l. n. 412/91 e 22, co. 36, l. n. 724/94, ha affermato il principio per cui «sulle somme dovute a titolo di prestazioni assistenziali
e previdenziali sono dovuti la rivalutazione [anche, dunque, sub specie perequativa,
n.d.e.] e gli interessi che sono una componente essenziale dell'oggetto dell'obbligazione, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore» (Cass., ord., n. 2664/25, in motivazione); va aggiunto che tale principio «è scaturito dalle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, con le quali la
Corte costituzionale, con riferimento, rispettivamente, ai crediti previdenziali ed a quelli assistenziali, ha parzialmente caducato l'art. 442 c.p.c., dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro, dall'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, cosicché interessi e rivalutazione finiscono per essere un tutt'uno col credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rappresenta, nel tempo, l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato. Donde la conseguenza che la disciplina legale applicabile è sempre e unicamente quella dettata per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e che il pagamento di quest'ultimo nel suo valore originario costituisce l'adempimento parziale di un'obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito (qualificato in relazione al trascorrere del tempo), che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo totale, comprensivo degli accessori in questione, per cui, quanto resta dopo il pagamento parziale, è pur sempre parte del credito previdenziale» (Cass. n. 11013/22, in motivazione).
3 3. Alla luce di tutte le superiori osservazioni, che assorbono ogni altra censura, l'appello dev'essere respinto, e alla soccombenza di parte appellante segue l'obbligo di quest'ultima al rimborso delle spese del grado.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado liquidate in euro 1.984, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso all'udienza del 3.4.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
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