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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/05/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1385/2017 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
[...]
e in proprio e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di eredi di , rappresentati e difesi dal prof. avv. Persona_1
Francesco Vincenzo Papadia in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e domiciliati presso lo studio dell'avv. Vita Maria Schinco;
- ATTORI -
E
Dott. rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Pace in virtù di CP_1
mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Donnoli in
1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- CONVENUTI –
E
in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
Alessandro Amato in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- TERZO CHIAMATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 4-4-2017 e 5-4-2017 Parte_1
e in proprio e in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3
, agivano in giudizio nei confronti del dott. e Persona_1 CP_1
dell' al fine di ottenere il risarcimento Controparte_2
dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito al decesso del proprio dante causa, riconducibili alla imperizia e negligenza nella condotta posta in
2 essere dai sanitari operanti presso l'Ospedale San Carlo di nella fase post- CP_2
chirurgica nel corso della quale non avevano rimosso in maniera completa il catetere di drenaggio applicato nel corso di un intervento chirurgico di artroprotesi dell'anca, determinando nel paziente un aggravamento delle sue condizioni fisiche e psichiche tanto grave da indurlo al suicidio.
In particolare, gli attori allegavano a fondamento della domanda che:
- in data 23-9-2010 aveva subito un intervento di artroprotesi Persona_1
totale anca destra non cementata con accoppiamento ceramica-ceramica;
- l'intervento chirurgico era stato eseguito dal dott. specialista in CP_1
Ortopedia e Traumatologia, nonché direttore dell'Unità Operativa di Ortopedia presso l'Ospedale ; CP_2 CP_2
- a seguito dell'intervento, nonostante le terapie antidolorifiche, il paziente aveva continuato ad avere incessantemente dolori, oltre alla sensazione, più volte riferita ai medici, della presenza di un corpo estraneo nella zona interessata dall'intervento chirurgico;
- stante l'assenza di miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche,
nonostante le cure riabilitative e farmacologiche, si erano rese necessarie ulteriori indagini mediche e strumentali, all'esito delle quali in data 6-2-2012 era emersa la presenza di un catetere di drenaggio in sede sottocutanea, alla profondità
variabile da 6 mm a 1,5 cm, subito al di sotto della cicatrice chirurgica;
- il suddetto corpo estraneo era stato rimosso mediante intervento chirurgico eseguito in data 8-2-2012 dal dott. CP_1
- era deceduto in data 25-2-2012, a pochi giorni dal secondo Persona_1
intervento;
- nel periodo intercorso tra il primo e il secondo intervento chirurgico, durato più
di un anno e quattro mesi, aveva vissuto una condizione di Persona_1
particolare sofferenza e frustrazione che aveva minato a tal punto il suo spirito da
3 indurlo a manifestare ripetutamente e pubblicamente il desiderio di voler morire:
in particolare, dopo il primo intervento, non avendo tratto beneficio dalla riabilitazione prescritta e avendo perso autonomia nella deambulazione, aveva subito riflessi negativi sulla propria psiche e nella vita di relazione, soprattutto coi suoi familiari costretti ad assisterlo quotidianamente, sviluppando conseguentemente un progressivo ed irreversibile stato di depressione, che si era fatalmente aggravato nei giorni successivi al secondo intervento e al culmine del quale, costretto ad un'ulteriore terapia domiciliare e al ricorso all'aiuto dei familiari, si era suicidato;
- il suicidio era stato preannunciato più volte, ma i familiari, in considerazione del particolare equilibrio da sempre manifestato da , non avevano Persona_1
avuto alcun motivo di ritenere che le sue dichiarazioni si sarebbero tradotte in un gesto concreto;
- la responsabilità dell'evento morte doveva essere imputata al dott. CP_1
autore della grave dimenticanza del catetere di drenaggio nel sito
[...]
chirurgico, e alla struttura ospedaliera di cui lo stesso era dipendente;
- l'evento mortale aveva prodotto conseguenze risarcibili sia nel patrimonio del de
cuius e, pertanto, trasmissibili per via successoria ai suoi eredi, sia direttamente in capo ai congiunti;
- in particolare, aveva subito danni non patrimoniali, che si Persona_1
erano manifestati nella forma del danno biologico legato all'aggravamento delle sue condizioni fisiche nel periodo intercorso tra il primo e il secondo intervento,
incidendo specialmente sul suo stato psichico e inducendolo al suicidio, e nella forma del danno morale terminale patito a causa della sofferenza lucidamente vissuta per oltre un anno e mezzo;
- gli attori, invece, avevano subito in proprio le conseguenze della perdita del proprio congiunto sotto un duplice profilo: quanto alle conseguenze di natura non
4 patrimoniale, a causa della condotta inadempiente tenuta dal medico durante il primo intervento chirurgico il loro dante causa era stato affetto da un grave stato depressivo aggravatosi anche a seguito del secondo intervento, che non aveva apportato i miglioramenti sperati tanto da indurlo al suicidio, e causando loro una grave sofferenza per la perdita del propria familiare;
quanto alle conseguenze patrimoniali, a causa dell'errore medico essi avevano subito anche un pregiudizio di natura economica derivante sia dalle spese di cura e assistenza che avevano dovuto affrontare sia dalla perdita dello stipendio percepito mensilmente da nell'importo di euro 1.400,00, con il quale lo stesso Persona_1
contribuiva a garantire una vita dignitosa al nucleo familiare e a fronte del quale alla moglie vedova era residuato l'importo di euro 900,00 a titolo di pensione di reversibilità;
- a fronte di tali conseguenze dannose, mediante diffida stragiudiziale inviata in data 4-6-2012 essi avevano formulato richiesta di risarcimento sia all'
[...]
che al dott. i quali, Controparte_2 CP_1
tuttavia, non avevano fornito alcun riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, gli attori chiedevano che, accertata la responsabilità esclusiva o concorrente del personale dipendente dell'
[...]
nella causazione dell'evento morte di Controparte_2
, il dott. e l' Persona_1 CP_1 Controparte_2
venissero condannati in solido fra loro al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali subiti, in proprio e iure hereditatis, nella misura determinata in corso di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22-6-2017 si costituiva in giudizio il dott. il quale in via preliminare chiedeva il CP_1
differimento dell'udienza di comparizione delle parti al fine di consentire la chiamata in garanzia di e nel merito chiedeva il rigetto della CP_3
5 domanda: deducendo, in particolare, l'assenza di nesso di causalità tra il suicidio del paziente e l'intervento chirurgico, peraltro eseguito correttamente,
evidenziava, da un lato, che il lamentato aggravamento delle condizioni fisiche patito da non era riconducibile alla presenza del catetere di Persona_1
drenaggio, dal quale era scaturita soltanto una modesta reazione granulomatosa,
bensì ad una preesistente condizione patologica di discopatia, e, dall'altro, che lo stato depressivo dedotto, oltre a non trovare riscontro probatorio in un rilievo obiettivo del dato clinico, sarebbe comunque stato causato dalla pancreatite alcolica da cui il paziente era già affetto;
deduceva, inoltre, la mancanza di prova del danno di natura patrimoniale, stante l'assenza di dimostrazione della stabile contribuzione da parte di in favore dei propri familiari. Il Persona_1
medico convenuto chiedeva, altresì, la condanna degli attori al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. In via subordinata,
nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il dott. chiedeva che CP_1
dalla quale era assicurato per il rischio professionale in forza della CP_3
polizza n. 058833815, fosse condannata a tenerlo indenne da qualsiasi esito pregiudizievole del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4-7-2017 si costituiva in giudizio l' , la quale in via Controparte_2
preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum e per omessa esposizione delle ragioni di fatto e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda e nel merito chiedeva il rigetto integrale della domanda attorea, contestando, da un lato, il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la condotta tenuta dal sanitario dipendente dalla struttura, il quale, peraltro,
aveva eseguito la propria prestazione professionale con diligenza e nel rispetto delle leges artis, e, dall'altro, i danni lamentati.
In seguito al differimento dell'udienza di comparizione delle parti e alla notifica
6 dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19-3-2018 si costituiva in giudizio la quale in via preliminare eccepiva ai sensi dell'articolo 2952 c.c. CP_3
la prescrizione del diritto del dott. di essere manlevato dagli effetti CP_1
pregiudizievoli del giudizio e nel merito, associandosi alle difese formulate dal dott. chiedeva il rigetto della domanda, ribadendo l'assenza di incidenza CP_1
causale della condotta del sanitario sia rispetto alla formazione granulomatosa,
che, comunque, non aveva avuto conseguenze funzionali sul paziente, sia rispetto allo stato depressivo, che invece era riconducibile alla preesistente pancreatite cronica su base alcolica, e, in ogni caso, contestando le conseguenze dannose lamentate e la relativa quantificazione. In via subordinata, eccepiva, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, l'inoperatività della polizza, in quanto stipulata per la copertura dei rischi derivanti da colpa grave, che non era configurabile nella condotta dell'assicurato. In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere condannata a tenere indenne il dott. per la sola quota di responsabilità a lui CP_1
addebitabile e nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 26 Febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame nel merito della domanda principale deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dall' sotto il profilo Controparte_2
della genericità del petitum e della omessa esposizione delle ragioni di fatto e
7 degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda: nell'atto di citazione gli attori hanno allegato con sufficiente precisione i profili di inadempimento imputabili ai sanitari (omessa rimozione di un pezzo del catetere di drenaggio applicato in sede sottocutanea nel corso del primo intervento chirurgico di artoprotesi dell'anca destra al quale il è stato sottoposto) e le Per_1
conseguenze lesive che assumono esserne derivate (dolori e sensazione di avere nell'organismo un corpo estraneo), oltre che le voci di danno di cui hanno chiesto il ristoro (danno biologico da invalidità temporanea, danno biologico terminale e danno morale richiesti iure heredidatis e danno da perdita del congiunto e danno patrimoniale richiesti iure proprio), posto che non è necessario ai fini della esatta individuazione del petitum che caratterizza la domanda la quantificazione monetaria della pretesa azionata in tutti i casi in cui nell'atto di citazione siano indicati i titoli da cui la stessa pretesa trae fondamento, sicché in tal modo il convenuto venga posto nelle condizioni di apprestare un adeguata difesa (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7074 del 2005 e Corte di cassazione n.
12567 del 2009).
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito della domanda risarcitoria occorre evidenziare che gli attori hanno documentato di avere esperito inutilmente prima della instaurazione del giudizio la procedura di mediazione obbligatoria,
che costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5
primo comma del Decreto legislativo n. 28 del 2010 nelle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria (si veda il verbale di mediazione negativo datato 7-11-2016 prodotto al n. 12 nel fascicolo di parte attrice).
Pertanto, verificata la procedibilità della domanda, occorre esaminarne nel merito la fondatezza.
A tal fine, occorre differenziare lo statuto della responsabilità azionata nei
8 confronti del medico e della struttura sanitaria in presenza della formulazione da parte degli attori della domanda risarcitoria sia iure hereditatis per le componenti di danno non patrimoniale subite in proprio dal parente deceduto, entrate a far parte del suo patrimonio e trasmesse poi agli eredi al momento dell'apertura della successione, sia iure proprio per il danno parentale e per il danno patrimoniale da loro subiti a causa del decesso di . Persona_1
Quanto all'obbligazione dedotta in giudizio in qualità di eredi dei crediti risarcitori maturati in capo al genitore e marito deceduto a causa dell'imperizia medica, dal momento che gli attori hanno azionato il presente giudizio sia nei confronti del singolo sanitario dipendente della struttura sanitaria sia nei confronti dell'Azienda ospedaliera, occorre evidenziare che tanto ai rapporti del paziente con il primo, quanto al rapporto con la seconda non trova applicazione la disciplina sostanziale dettata dal decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012 (legge Balduzzi), né quella dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) per le seguenti ragioni.
Il ricovero presso l'Ospedale San Carlo di nel corso del quale CP_2 Persona_1
è stato sottoposto ad intervento chirurgico di artroprotesi dell'anca destra
[...]
all'esito del quale era stata omessa la rimozione del catetere di drenaggio, la cui presenza, secondo la prospettazione attorea, avrebbe causato il suicidio del paziente, si è protratto dal 22-9-2010 al 2-10-2010 e, quindi, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012 (1° gennaio 2013) e della legge n. 24 del 2017 (1° aprile 2017).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7
9 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono
applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del
2019).
L'inoperatività, nel caso che ci occupa, dello statuto della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 con riferimento al medico dipendente della struttura ospedaliera induce ad inquadrare sia la responsabilità del sanitario sia quella della struttura sanitaria nei confronti del paziente invocate a fondamento della domanda risarcitoria proposta dagli attori iure hereditatis nell'ambito della responsabilità contrattuale.
In particolare, per quanto attiene al medico dipendente, individuato quale autore della condotta commissiva e omissiva produttiva del danno subito dal paziente, lo stesso, sebbene non abbia concluso con quest'ultimo alcun contratto diverso ed ulteriore rispetto a quello che obbliga la struttura sanitaria, risponde a titolo di responsabilità contrattuale in base alla teoria del “contatto sociale”: secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, elaborato antecedentemente all'entrata in vigore della disciplina di settore che ha preso esplicita posizione sul punto, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente
ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa
della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico
proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del
paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura
contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia
natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono
esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (in tal senso, fra le altere,
Corte di Cassazione n. 589 del 1999, Corte di Cassazione n. 9085 del 2006 e
Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 577 del 2008).
10 Anche la responsabilità della struttura sanitaria soggiace al regime contrattuale, in quanto il rapporto che si instaura fra il paziente e l'ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo 1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex
plurimis Corte di cassazione n. 19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del
2007 e Corte di cassazione n. 1620 del 2012).
Dalla qualificazione della responsabilità dei sanitari e dell'Ente ospedaliero come responsabilità contrattuale derivano due conseguenze che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in
11 attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
A specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 Novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del
diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di
presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o
l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della
parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio,
che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione
della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno
12 evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più
recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia,
negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria,
deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o l'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario
(causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Tanto chiarito in ordine al regime contrattuale della responsabilità fatta valere dagli eredi del paziente per i danni da lui subiti in proprio, si deve evidenziare che diversa è la natura della responsabilità predicabile rispetto ai rapporti tra la struttura sanitaria e i sanitari, da un lato, e i parenti del paziente danneggiato che agiscono in proprio per il risarcimento del danno subito iure proprio, dall'altro: in tale ipotesi, infatti, facendo applicazione del principio generale di relatività del contratto (articolo 1372 c.c.) in forza del quale il contratto ha forza di legge tra le
parti e non produce effetto rispetto ai terzi, i parenti del paziente ricoverato rimangono estranei al rapporto contrattuale con la conseguenza che l'obbligazione risarcitoria può essere fatta valere soltanto in via extracontrattuale ai sensi
13 dell'articolo 2043 c.c.
Tale inquadramento ha trovato conforto nella giurisprudenza di legittimità che,
pronunciandosi nell'ipotesi di domanda di risarcimento del danno da perdita del congiunto deceduto a causa di infezione contratta a seguito di emotrasfusioni praticate in una struttura ospedaliera, ha chiarito che il rapporto contrattuale tra il
paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti
del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista
genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che
può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi
ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da
loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti
congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al
contratto concluso dalla gestante con riferimento alle
prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità
dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e
del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti (si veda Corte di cassazione n. 14615 del 2020).
Dalla natura aquiliana della responsabilità azionata in proprio dai parenti del paziente discendono il termine quinquennale di prescrizione dell'azione e un più
gravoso onus probandi, che impone ai danneggiati di provare tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione risarcitoria: il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra fatto e danno, nonché le conseguenze dannose risarcibili.
Tanto premesso in ordine al duplice regime di responsabilità operante nel caso che ci occupa e prima di procedere ad accertare la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie risarcitorie azionate, appare opportuno evidenziare che presupposto comune di entrambe le forme di responsabilità è la condotta colposa
14 tenuta dai sanitari nel corso del ricovero, la quale nei confronti del paziente configura un inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 c.c., mentre nei confronti dei parenti dello stesso integra il fatto colposo lesivo previsto come fonte di responsabilità dall'articolo 2043 c.c.
In considerazione del quadro giuridico delineato, occorre prioritariamente procedere ad accertare l'instaurazione del rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria: emerge dalla documentazione prodotta dagli attori e,
comunque, costituisce circostanza non contestata dal medico e dalla struttura sanitaria convenuti - che si sono difesi sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla - che è stato ricoverato Persona_1
presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di dal 22 CP_2 CP_2
Settembre al 2 Ottobre 2010 e che il giorno 23 Settembre 2010 è stato sottoposto ad intervento di artroprotesi dell'anca destra (si veda la copia della cartella clinica contenuta nella documentazione medica prodotta al n. 2 nel fascicolo di parte attrice).
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto del ricovero del paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con i medici dipendenti della stessa struttura sanitaria, che all'esito dell'intervento hanno omesso la integrale rimozione del catetere di drenaggio dalla cui presenza,
secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione degli eredi del paziente della riconducibilità sul piano causale degli eventi di danno - consistenti nei dolori protratti per oltre un anno, nella sensazione di presenza nell'organismo di un corpo estraneo e, infine, nella morte del paziente
- ad un errore nella condotta tenuta dal dott. nella fase post-chirurgica. CP_1
Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio al fine di verificare il rapporto di causalità fra le lesioni lamentate dagli eredi del paziente e l'operato
15 dei sanitari che eseguirono la procedura chirurgica alla quale lo stesso è stato sottoposto - con valutazione che appare condivisibile nei limiti di seguito indicati,
in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici, ha accertato che:
a) Il Sig. al momento del suo ingresso presso il nosocomio Per_1 CP_2
di presentava coxartrosi destra con impotenza funzionale tale da CP_2
richiedere impianto di artroprotesi.
b) L'intervento chirurgico cui è stato sottoposto il paziente (artroprotesi totale
anca destra non cementata), eseguito dal Dott. è consistito CP_1
nell'impianto di protesi totale nell'articolazione dell'anca dx, attraverso una
incisione chirurgica sulla faccia laterale della coscia.
c) In seguito all'intervento effettuato in data 23.09.2010, le condizioni del
paziente miglioravano;
con particolare riferimento alla mobilità articolare
dell'anca. Nei mesi che precedevano il secondo intervento del 08.02.12, il
paziente lamentava sensazione di corpo estraneo in sede della ferita chirurgica,
da come si evince dalla cartella clinica.
d) Le lesioni riscontrate e le conseguenze di esse sono etiologicamente
riconducibili, secondo il criterio del più probabile che no, all'operato del sanitario che ebbe in cura il;
in particolare, l'omessa rimozione di Per_1
una parte del drenaggio, costituito da materiale plastico bucherellato di diametro
pari a 3-4 mm, posizionato all'interno dell' accesso chirurgico fino al piano
muscolare del paziente, per negligenza rimasto in sede sotto fasciale, ha
determinato la formazione del granuloma in assenza di sepsi.
e) L'operato del sanitario, nella fase post-chirurgica ed in particolare nella
rimozione del drenaggio, che va rimosso per intero, non è stato conforme alle
linee guida nazionali ed internazionali e alla più accreditata letteratura
specialistica.
16 f) L' approccio chirurgico corretto avrebbe comportato sia un maggior controllo
del tubo di drenaggio nel corso della sutura dei piani chirurgici, onde verificare
un suo eventuale ancoraggio ad un punto di sutura medesimo, sia un controllo del
drenaggio dopo la rimozione per verificare che fosse intero;
l'approccio, alla
luce della più accreditata letteratura in materia e linee guida nazionali ed
internazionali, avrebbe neutralizzato il rischio di verificazione delle lesioni
riscontrate.
g) I sanitari, comunque, hanno osservato i protocolli di intervento, le linee guida
e le buone pratiche in quanto l'intervento chirurgico ha determinato un netto
miglioramento delle condizioni cliniche del;
nel caso di specie, non vi Per_1
sono stati problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione
media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica. h) Le
condizioni psico-fisiche del Sig. , tra il primo e il secondo intervento Per_1
chirurgico di rimozione del descritto tubo di drenaggio, sono state
complessivamente buone.
i) In base alla certificazione medica in atti, tenuto conto delle condizioni di salute
al momento dell'ingresso c/o nosocomio, il periodo di inabilità è stato appropriato;
l'inabilità temporanea totale è stata pari a giorni 44 (ricovero
ordinario e ricovero per riabilitazione), il periodo di invalidità temporanea
parziale al 50% è stato pari a giorni 60; il , in assenza della accertata Per_1
“colpa professionale” avrebbe presentato postumi permanenti da valutare nella
misura del 16% (sedici percento).
j) All' intervento ha fatto seguito un lungo periodo di benessere interrotto dalla
comparsa del granuloma che ha determinato un periodo di invalidità temporanea
totale pari a giorni 2 (ricovero per la rimozione del granuloma) ed un periodo di
invalidità temporaneo parziale al 50% pari a giorni 60 corrispondenti al tempo
trascorso dalla comparsa del granuloma e la rimozione chirurgica dello stesso e
17 per il decorso post-operatorio.
k) Gli effettivi postumi permanenti che rappresentino un danno biologico,
secondari a colpa professionale per negligenza, tali da incidere sulla complessiva
validità psico-fisica del periziando, siano da quantificare, assumendo a
riferimento i baremes obbligatori, nella misura del 3% (tre percento) (si veda la relazione peritale depositata dal dott. in data 14-6-2020). Persona_2
Alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio deve ritenersi, innanzitutto, accertata la sussistenza della condotta colposa del medico nella fase chirurgica e post-chirurgica, in quanto il chirurgo avrebbe dovuto evitare durante l'intervento che i punti di sutura agganciassero, oltre i piani chirurgici, anche una parte del catetere di drenaggio e nella fase post-
chirurgica avrebbe dovuto rimuovere il drenaggio in modo completo e controllare,
anche dopo la rimozione, che il catetere fosse integro, potendo in tal modo accorgersi dell'eventuale assenza dell'estremità spezzata e rimasta nel sito chirurgico. Tale conclusione non può considerarsi smentita dalla circostanza richiamata nelle osservazioni del consulente di parte del dott. che la CP_1
permanenza del frammento residuo sarebbe imputabile esclusivamente alla condotta del paziente stesso, il quale avrebbe strappato il catetere, determinandone la rottura: come chiarito dal dott. infatti, sia nel caso in cui il drenaggio Per_2
fosse stato estratto dal sanitario sia nel caso in cui fosse stato strappato in modo cruento dal paziente, comunque il medico avrebbe dovuto controllare diligentemente e prudentemente che il tubo del catetere fosse integro in modo tale da evitare che un frammento rimasse nel sito chirurgico.
Quanto alla riconducibilità dell'evento lesivo alla erronea condotta tenuta dal sanitario, gli attori hanno prospettato la sussistenza del nesso di causalità tra differenti eventi lesivi e la condotta negligente ed imperita dei sanitari: in particolare, essi hanno allegato che l'omessa rimozione del catetere del drenaggio
18 avrebbe cagionato una lesione all'integrità fisica temporanea, una lesione all'integrità psichica dovuta allo sviluppo di un forte stato depressivo e un danno da perdita della vita, che si sarebbe verificata all'esito della scelta del paziente di porre fine alle gravi condizioni fisiche e psichiche con il suicidio.
A fronte di tali allegazioni e delle richiamate conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio, appare necessario esaminare il profilo della sussistenza del nesso di causalità, distinguendo i singoli eventi lesivi dedotti in giudizio: in particolare, con riferimento al danno da perdita della vita, gli attori hanno allegato che la percezione della presenza di un elemento estraneo rimasto nel proprio corpo a seguito dell'intervento aveva determinato un aggravamento delle condizioni fisiche e psichiche di , il quale, dopo aver Persona_1
ripetutamente manifestato l'intenzione di togliersi la vita, a pochi giorni dall'intervento di rimozione del granuloma causato dal residuo di drenaggio, si era suicidato.
Il C.T.U., rispondendo alle osservazioni formulate dal consulente di parte del dott.
su tale specifico profilo, ha espressamente chiarito che “la presenza del CP_1
granuloma, poi rimosso chirurgicamente, non ha avuto alcun ruolo concausale
nella tragica fine del ” (si veda pag. 18 della relazione peritale Per_1
depositata dal dott. in data 14-6-2020), escludendo, in tal modo, Persona_2
l'imputabilità dell'evento morte all'errore medico. Tale conclusione appare pienamente condivisibile, dal momento che, ricostruendo la sequenza causale che avrebbe condotto al decesso secondo la teoria condizionalistica, secondo la prospettazione attorea, il granuloma derivato dal residuo di drenaggio dimenticato dal sanitario nel sito chirurgico avrebbe dovuto considerarsi condicio sine qua non
della morte del paziente con la conseguenza che, qualora il granuloma formatosi a causa della presenza della porzione non rimossa del drenaggio fosse stata la causa del decesso del paziente, profondamente turbato per la presenza dello stesso, la
19 sua rimozione, avvenuta col secondo intervento chirurgico, avrebbe dovuto indurlo a tranquillizzare il proprio stato d'animo e a migliorare il proprio umore.
Nel caso di specie, invece, il paziente , nonostante la rimozione Persona_1
del corpo estraneo, soltanto pochi giorni dopo ha comunque attuato la scelta di togliersi la vita, dovendosi, pertanto, escludere che la formazione del granuloma imputabile alla presenza del frammento di catetere in zona sottocutanea a causa dell'errore medico possa aver avuto un'incidenza causale sul suicidio.
Né la prova del nesso causale fra la scelta del paziente di togliersi la vita e l'accertato errore medico avrebbe potuto essere desunta dalla prova testimoniale articolata nel corso del giudizio dagli attori, che hanno reiterato la relativa istanza nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni depositate in data 17-2-2025, dal momento che i capitoli di prova articolati sul punto nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 2) c.p.c. in data 12-3-2019 non attengono a circostanze di fatto, ma a valutazioni ed apprezzamenti (circa la riconducibilità del suicidio allo stato di malessere riferito dal paziente dopo il primo intervento chirurgico) che non possono costituire oggetto di prova per testi.
Quanto alla lesione dell'integrità psichica, gli attori hanno allegato che aveva vissuto il periodo intercorso tra il primo e il secondo Persona_1
intervento con particolare sofferenza e frustrazione tanto da sviluppare un progressivo ed irreversibile stato depressivo che si era fatalmente aggravato nei giorni successivi al secondo intervento. Rispetto a tale evento lesivo, non appare condivisibile la conclusione formulata dal C.T.U. nominato nel corso del giudizio:
sebbene il consulente abbia accertato che le condizioni psico-fisiche del Sig.
, tra il primo e il secondo intervento chirurgico di rimozione del Per_1
descritto tubo di drenaggio, sono state complessivamente buone, ha comunque individuato una lesione di natura psico-fisica quantificabile nella misura del 3%
20 dovuta al disturbo post traumatico da stress che presumibilmente poteva essere insorto a causa della percezione della presenza di un corpo estraneo nel proprio organismo. Più specificamente ha affermato che “tale parte residuale del
drenaggio, tutt' altro che “inerte clinicamente e funzionalmente”, ha dato luogo,
a distanza di mesi, alla formazione di un granuloma da corpo estraneo, palpabile
da parte del e mobile con i movimenti dell'anca e con la Per_1
deambulazione. E' più che evidente che chiunque venga sottoposto ad un intervento di alta chirurgia ortopedica, come la protesizzazione totale dell'anca,
riscontrando una tumefazione palpabile, mobile ed alquanto dolorosa, inizi a
preoccuparsi sulla sua natura, origine ed evoluzione. In tal senso la tumefazione
che, giova ricordarlo, deve essere riportata ad un corpo estraneo lasciato per
negligenza nella ferita del paziente, ha determinato una condizione “stressante”
inquadrabile in un disturbo post-traumatico. Le indubbie e note condizioni
preesistenti del non hanno avuto alcun ruolo sulla evoluzione della Per_1
condizione “stressante”, che riconosce nel granuloma l'unica causa scatenante”;
inoltre, ha chiarito che non ha assolutamente diagnosticato una “malattia
psichica”, ma ha prefigurato che il possa aver avuto un disturbo Per_1
post-traumatico da stress, avvalorato dai fatti noti” (si veda pag. 17 della relazione peritale depositata in data 14-6-2020) e che “la valutazione è stata
effettuata senza poter conoscere il particolare assetto psicologico del Per_1
e senza poter conoscere la portata dello stress individuale scaturito da una
condizione patologica importante. La condizione post-chirurgica del Per_1
era una condizione in grado di generare ansia su qualunque persona” (si veda pag. 3 della relazione integrativa depositata in data 29-11-2020).
Orbene, in base alle conclusioni del C.T.U., non può ritenersi sussistente un nesso di causalità tra la condotta erronea del sanitario e la lesione all'integrità psichica lamentata dai familiari del paziente, dal momento che tale lesione, in termini di
21 malattia psichica, non ha trovato riscontro probatorio in alcun certificato medico che abbia rilevato il dato clinico dell'alterazione psichica del nel Per_1
periodo compreso fra il primo intervento e l'intervento di rimozione del frammento del tubo di drenaggio né l'accertamento di tale lesione poteva essere effettuato ex post dal nominato C.T.U., stante il decesso del periziando, o presumersi sulla base delle circostanze meramente allegate dagli attori e impropriamente qualificate come fatti noti dal consulente tecnico d'ufficio.
A conforto di tale assunto appare opportuno il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che con orientamento consolidato ha delineato il confine tra la sofferenza soggettiva e la condizione psicologica di tipo patologico, chiarendo che
“là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita,
non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione
dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da
assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e
propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale
avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente
accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare
un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato” (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 10787
del 2024 e prima, Corte di cassazione n. 6443 del 2023 e Corte di cassazione n.
18056 del 2019): pertanto, nessuna lesione dell'integrità psichica può ritenersi accertata quando manchi, come nell'ipotesi che ci occupa, qualsiasi attestazione medico-legale della condizione clinica del danneggiato.
Quanto, invece, alla lesione dell'integrità fisica, occorre operare una distinzione: la lesione dell'integrità fisica temporanea e permanente derivante dall'intervento chirurgico di artroprotesi, correttamente eseguito, non è causalmente riconducibile all'errore medico accertato dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto
22 conseguenze fisiologiche di quella tipologia di intervento. Invece, la lesione dell'integrità fisica di carattere temporaneo conseguente all'insorgenza del granuloma, alla luce delle condivisibili conclusioni della consulenza tecnica,
risulta legata da nesso causale alla condotta colposa del sanitario: infatti, il dott.
ha accertato che “all'intervento ha fatto seguito un lungo periodo di Per_2
benessere interrotto dalla comparsa del granuloma che ha determinato un
periodo di invalidità temporanea totale pari a giorni 2 (ricovero per la rimozione
del granuloma) ed un periodo di invalidità temporaneo parziale al 50% pari a
giorni 60 corrispondenti al tempo trascorso dalla comparsa del granuloma e la
rimozione chirurgica dello stesso e per il decorso post-operatorio” (si veda pag.
15 della relazione peritale depositata dal dott. in data 14-6- Persona_2
2020).
In considerazione delle risultanze della consulenza tecnica e della documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi che gli eredi del creditore/paziente, sui quali sulla base dei suesposti principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità sanitaria gravava il relativo onere della prova, non abbiano dimostrato il rapporto di causalità materiale fra i postumi consistenti nel danno biologico da lesione dell'integrità psichica e nel danno da morte e la condotta tenuta dal dott. nel trattamento post-chirurgico di rimozione del CP_1
catetere di drenaggio apposto nel corso dell'intervento del 23-9-2010 e che,
invece, sia stata acquisita al processo la prova del nesso di causalità tra tale erronea condotta del sanitario ed il danno da lesione temporanea dell'integrità fisica subito dal nel periodo compreso fra l'insorgenza del granuloma Per_1
provocata dalla presenza in zona sottocutanea del frammento di catetere di drenaggio e l'esecuzione del secondo intervento di rimozione del frammento.
Pertanto, dall'esclusione del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno da morte e da lesione dell'integrità psichica di deriva la carenza di Persona_1
23 prova dell'an dell'obbligazione risarcitoria a carico del dott. e CP_1
dell' sia relativamente al danno non patrimoniale da lesione Controparte_2
all'integrità psichica e da perdita della vita subito dal paziente, richiesto iure
hereditatis dagli eredi, sia del danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita del congiunto subito iure proprio dagli attori, sicchè la domanda risarcitoria relativamente a tali componenti del danno deve essere rigettata.
Deve, invece, ritenersi provato l'an dell'obbligazione risarcitoria a carico dei convenuti relativamente al danno da lesione temporanea dell'integrità fisica subita in proprio dal paziente, dante causa degli attori, sicchè la domanda deve essere esaminata sotto il profilo del quantum risarcibile: gli attori hanno chiesto, in qualità di eredi, il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal proprio dante causa sia nella forma del danno biologico da lesione temporanea dell'integrità fisica sia nella forma del danno morale determinato dalla sofferenza dallo stesso patita in conseguenza della percezione dell'aggravarsi delle proprie condizioni e dell'avvicinarsi della fine della vita.
Appare opportuno in proposito rilevare che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della
Corte di cassazione a Sezioni Unite, da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale..)
risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-
reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
24 economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
A tal fine è necessario che ogni sub-specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Ne consegue che il danno biologico per invalidità temporanea e il danno morale lamentati dagli attori devono essere risarciti non come autonome voci di danno,
ma come componenti del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale.
Con particolare riferimento al danno morale, inteso come moto d'animo,
manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e
che non assume rilevanza clinica (Corte di cassazione n. 9865 del 2020), la giurisprudenza di legittimità più recente ne ha ribadito la rilevanza ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, ritenendo che
“stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il
Giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche
affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente
riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della
condotta in atti” (Corte di cassazione n. 21970 del 2020).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa in sede di liquidazione del danno non patrimoniale non può essere riconosciuto agli eredi di il Persona_1
25 risarcimento del danno subito in proprio dal paziente sotto il profilo della sofferenza morale soggettiva per le seguenti ragioni.
Gli attori hanno allegato un turbamento dello stato d'animo del loro dante causa riconducibile all'aggravamento delle proprie condizioni fisiche e alla percezione dell'avvicinarsi della fine della propria esistenza dovuta alla condotta imperita dei sanitari: tale voce di danno non può essere risarcita, in quanto la sofferenza allegata non costituisce una conseguenza interiore ricollegabile alla lesione dell'integrità fisica, bensì è prospettata come danno da lucida agonia derivante dalla consapevolezza della propria fine, che, tuttavia, per le suesposte ragioni non ha costituito conseguenza diretta dell'errore medico.
Deve essere risarcito, invece, il danno alla salute riportato da Persona_1
in seguito alla condotta negligente tenuta nella fase post-operatoria dai sanitari dell'Unità operativa di Ortopedia dell'Ospedale di CP_2 CP_2
limitatamente alle lesioni all'integrità fisica di natura temporanea.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio, con riferimento al danno biologico temporaneo, ha accertato che le lesioni riportate da Persona_1
gli hanno impedito di attendere alle sue ordinarie occupazioni per un
[...]
periodo complessivo di 62 giorni, determinando una inabilità temporanea totale di
2 giorni, corrispondenti ai giorni di ricovero per l'esecuzione dell'intervento chirurgico di rimozione del granuloma, e una inabilità temporanea parziale al 50%
di 60 giorni, corrispondenti al tempo trascorso dalla comparsa del granuloma e la rimozione chirurgica dello stesso e per il relativo decorso post-operatorio.
In ordine ai criteri per la liquidazione del danno all'integrità psico-fisica subito dal paziente, non essendo stato accertato alcun danno alla salute con postumi permanenti, appare appropriato utilizzare come parametro di valutazione gli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti
26 dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore e applicabili anche ai danni derivanti da responsabilità sanitaria in forza dell'espresso rinvio contenuto nell'articolo 7 comma 4 della legge n. 24 del 2017 ( – ) (“Il danno Pt_4 Pt_5
conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o
privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle
tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209”): in proposito occorre rilevare che in tema di responsabilità sanitaria appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche ai fatti lesivi verificatisi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 quarto comma della legge n. 24 del 2017, che richiama il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle Tabelle elaborate ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n.
209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), e ai giudizi pendenti a quella data in relazione ai quali non si sia formato il giudicato interno sul quantum è
applicabile la suddetta disciplina, in quanto la stessa non incide sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità, ma si rivolge direttamente al Giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità nella liquidazione equitativa del danno (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 28990 del 2019).
Facendo applicazione dei suddetti parametri, il danno all'integrità fisica di natura temporanea riportato da deve essere quantificato - tenendo Persona_1
conto della durata dell'inabilità temporanea - nella somma complessiva di euro
1.767,68 per invalidità temporanea, di cui euro 110,48 per 2 giorni di invalidità
temporanea totale (euro 55,24 x 2 giorni) ed euro 1.657,20 per 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% (euro 27,62 x 60 giorni).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2
27 in qualità di eredi di , il dott. Parte_3 Persona_1 CP_1
e l' devono essere Controparte_2
condannati in solido fra loro al pagamento in favore degli attori pro quota della somma complessiva di euro 1.768,68 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal proprio dante causa, . Persona_1
Venendo in rilievo un debito di valore, sull'importo complessivo liquidato a favore di e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
suddetta qualità, devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) di anno in anno dalla data del fatto dannoso (23-9-
2010) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
In seguito alla condanna del dott. al risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale subito in proprio da e risarcibile iure hereditatis Persona_1
in favore degli eredi e a fronte della tempestiva formulazione, ad opera del medico, della domanda diretta ad essere garantito dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio da in virtù del contratto di assicurazione CP_3
che copre il rischio assicurato in relazione al periodo in cui lo stesso si è
verificato, che è stato stipulato dall' per Controparte_2
i propri dipendenti, l'assicuratore deve essere condannato a tenere indenne il dott.
da quanto corrisposto in favore degli attori in esecuzione della presente CP_1
pronuncia in attuazione della norma dettata dal primo comma dell'articolo 1917
c.c., il quale per l'ipotesi di assicurazione della responsabilità civile prevede l'obbligo dell'assicuratore a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del verificarsi del rischio assicurato durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità
dedotta in contratto.
28 Premesso che risulta acquisita al processo la prova della stipula del contratto di assicurazione in virtù del quale il dott. ha chiesto di essere manlevato da CP_1
dalle conseguenze eventualmente pregiudizievoli del giudizio alla CP_3
luce della condotta processuale assunta dalla compagnia assicuratrice, che non soltanto non ha contestato in modo specifico la stipula del contratto di assicurazione con la struttura sanitaria e l'adesione ad esso del medico, ma si è
difesa sulla base di argomentazioni (prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato, contestazione della responsabilità dello stesso e inoperatività della polizza) che sono logicamente incompatibili con la volontà di negare il rapporto assicurativo, preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia ai sensi dell'articolo 2952 c.c. tempestivamente sollevata da nella comparsa di costituzione e risposta depositata oltre venti CP_3
giorni prima della data fissata per la comparizione delle parti.
La norma dettata dall'articolo 2952 c.c. (il diritto al pagamento delle rate di
premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti
dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità
civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento
all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo
proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato
non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non è
prescritto) prevede un termine di prescrizione biennale per tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione diversi dal diritto al pagamento del premio, che trova senza dubbio applicazione anche nel caso in cui l'assicurato agisca nei confronti dell'assicuratore al fine di ottenere il rimborso della somma dovuta al danneggiato per effetto del verificarsi dell'evento assicurato (si veda in tal senso
29 Corte di cassazione n. 7314 del 1991: in tema di assicurazione della
responsabilità civile, la pretesa dell'assicurato di conseguire dall'assicuratore il
rimborso di quanto dovuto al terzo danneggiato integra esercizio del diritto
all'indennizzo e, quindi, trovando titolo nel contratto di assicurazione, è soggetta al termine di prescrizione annuale di cui all'articolo 2952 secondo comma c.c.).
Pertanto, posto che ai sensi del secondo comma dell'articolo 2952 c.c. il diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla pretesa risarcitoria avanzata da un terzo danneggiato in seguito al verificarsi del rischio assicurato deve essere fatto valere dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore nel termine di prescrizione di due anni, ai fini della individuazione del dies a quo
di tale termine, trova applicazione il terzo comma dell'articolo 2952 c.c., il quale stabilisce che nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dalla richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato o dalla proposizione, ad opera di questi, dell'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato.
Facendo applicazione del suddetto quadro normativo ed evidenziato che nell'ipotesi di assicurazione della responsabilità civile per conto altrui - come nel caso che ci occupa - il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento del danno al responsabile civile,
assicurato ai sensi dell'articolo 1891 c.c. (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 15376 del 2011), occorre concludere che nel caso che ci occupa il diritto fatto valere dal dott. non può considerarsi prescritto, dal momento che non CP_1
risulta provato che l'assicurato sia venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento da parte degli eredi di in forza della diffida Persona_1
stragiudiziale inviata in data 9-8-2012: infatti, dalla copia dell'avviso di ricevimento della diffida stragiudiziale indirizzata al dott. non è possibile CP_1
30 desumere che egli ne sia venuto a conoscenza, in quanto sulla cartolina risulta che l'agente postale ha barrato la casella “immesso in cassetta”, non consentendo in tal modo di presumere che il destinatario abbia avuto contezza dell'atto inviato.
Pertanto, individuato il dies a quo del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto di manleva da parte del dott. nei confronti di CP_1 CP_3
nel giorno della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, con il quale gli attori hanno formulato richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dell'assicurato, occorre concludere che al momento della notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo il diritto di manleva non si era ancora estinto per prescrizione.
Disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da la domanda di CP_3
manleva proposta in via subordinata dal dott. nei confronti della CP_1
terza chiamata in garanzia ai sensi degli articoli 106 e 269 c.p.c. al fine di essere tenuto indenne da ogni eventuale conseguenza patrimoniale pregiudizievole che fosse derivata dal giudizio promosso nei suoi confronti dagli eredi del proprio paziente appare fondata per le seguenti ragioni.
Il dott. in forza di adesione alla polizza n. 58833815 stipulata con CP_1 CP_3
dall' per i suoi dipendenti per i
[...] Controparte_2
rischi derivanti dalla responsabilità civile per colpa grave nei confronti di terzi danneggiati, risulta assicurato rispetto al rischio che si è concretizzato nei danni conseguenti all'errore medico commesso nella fase post-chirurgica e non è di ostacolo a tale conclusione l'eccezione di inoperatività della polizza formulata dalla compagnia assicuratrice, la quale ha dedotto che l'assicurazione coprirebbe soltanto le ipotesi di danni derivanti da colpa grave, che non sarebbe configurabile nella condotta tenuta dall'assicurato nel caso che ci occupa.
31 La gravità della colpa non può essere determinata in ragione della maggiore o minore intensità del danno prodotto, ma deve essere valutata con riferimento alla condotta in sé: infatti, sebbene non sia rinvenibile una norma definitoria della colpa grave, la nozione può essere ricavata dagli articoli 1176 e 2236 c.c., che ricollegano il concetto della diligenza alla natura dell'attività esercitata dal professionista e alla difficoltà della prestazione resa. A tali riferimenti normativi deve aggiungersi, inoltre, la nozione di colpa mutuata dalla disciplina penalistica,
che definisce colposa quella condotta realizzata con negligenza, imperizia e imprudenza. Con specifico riferimento all'attività medica, poi, la gravità della colpa deve essere ulteriormente precisata facendo riferimento alle buone pratiche e ai protocolli elaborati dalla comunità scientifica e che i sanitari sono tenuti ad osservare nell'esercizio della professione. D al complesso dei concetti richiamati può ricavarsi una nozione di colpa grave del sanitario che si configura quando il medico abbia realizzato una condotta che violi le buone pratiche e i protocolli sanitari e la colpa sarà tanto più grave quanto più semplice e routinario si presenti l'intervento da realizzare.
Nel caso che ci occupa il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il chirurgo che ha eseguito l'intervento di artroprotesi dell'anca destra, che non ha implicato
problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione media o
non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, ha violato le buone pratiche mediche, omettendo di accertarsi di non agganciare con i punti di sutura il catetere del drenaggio e di rimuovere in modo completo il catetere nella fase post-chirurgica, sicchè la condotta tenuta dal dott. anche in CP_1
considerazione della natura non particolarmente complessa dell'intervento eseguito soprattutto con riferimento alla rimozione del tubo di drenaggio, integri una ipotesi di colpa grave e, in quanto tale, rientri tra le ipotesi assicurate da
CP_3
32 Ne consegue che, in accoglimento della domanda di manleva, la compagnia assicuratrice deve essere condannata a tenere indenne il dott. da ogni CP_1
pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dalla sua condanna al risarcimento del danno provocato dalla sua condotta gravemente colposa, comprese le spese di
C.T.U.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. dal convenuto dott. nei CP_1
confronti degli attori, la stessa deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
I presupposti della responsabilità processuale aggravata prevista dall'articolo 96
primo comma c.p.c. sono costituiti sul piano processuale dalla domanda formulata dalla parte vittoriosa, sul piano soggettivo dalla configurabilità del dolo o della colpa grave (intesa come consapevolezza oppure ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza della infondatezza della propria testi difensiva oppure del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi utilizzati per agire oppure per resistere in giudizio) in capo alla parte soccombente e sul piano oggettivo dalla totale soccombenza e dal danno subito dalla parte vittoriosa.
Nel caso che ci occupa l'accoglimento, sebbene parziale, della domanda principale proposta da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
determina il venir meno del presupposto della responsabilità processuale
[...]
aggravata, costituito dalla soccombenza del soggetto che avrebbe instaurato temerariamente il giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che nei rapporti fra gli attori, da un lato, e il dott. e l' CP_1 Controparte_2
, dall'altro, ricorra il presupposto della soccombenza
[...]
reciproca per la loro integrale compensazione fra le parti: premesso che il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria attiene ad una
33 domanda meramente accessoria e, quindi, non determina un'ipotesi di soccombenza parziale o reciproca (Corte di cassazione n. 14813 del 2020) e che la giurisprudenza di legittimità più recente, con orientamento condivisibile, ritiene che in tema di spese processuali l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile,
di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca
soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità
di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in
caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non
consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese
processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la
compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti
dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 31061 del
2022), nel caso che ci occupa, dal momento che gli attori hanno formulato domanda di risarcimento sia iure hereditatis, quanto al danno subito in proprio da
, sia iure proprio, quanto al danno patrimoniale e al danno Persona_1
parentale derivante dalla perdita del congiunto, deve ritenersi che l'accoglimento della domanda principale limitatamente alla voce di danno relativa alla lesione temporanea dell'integrità fisica subita dal dante causa degli attori e agli stessi riconosciuta iure hereditatis sia riconducibile all'ipotesi di un parziale rigetto dell'unica domanda proposta in più capi che, in attuazione del suddetto orientamento giurisprudenziale, consente di configurare una soccombenza reciproca.
Invece, le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico del dott. CP_1
e dell' in solido fra
[...] Controparte_2
loro.
34 Nei rapporti fra il dott. e le spese processuali seguono la CP_1 CP_3
soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della compagnia assicuratrice e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente
regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente
alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012,
per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n.
147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è
svolta in parte in epoca precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con
35 atto di citazione notificato in data 4-4-2017 e in data 5-4-2017, da Parte_1
e in proprio e in qualità di eredi
[...] Parte_2 Parte_3
di , nei confronti del dott. e dell Persona_1 CP_1 [...]
, nonché sulla domanda di manleva Controparte_2
proposta, con atto di citazione per la chiamata in causa del terzo notificato a mezzo del servizio postale in data 21-9-2017, dal dott. nei confronti CP_1
di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_3
provvede:
- accoglie parzialmente la domanda principale e, per l'effetto, condanna il dott.
e l' in solido CP_1 Controparte_2
fra loro al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
in qualità di eredi di , pro quota della Parte_3 Persona_1
somma complessiva di euro 1.768,68 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 23-9-
2010 e rivalutata anno per anno fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata formulata dal dott. CP_1
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali nei rapporti fra gli attori,
da un lato, e il dott. e l' CP_1 Controparte_2
dall'altro;
[...]
- pone definitivamente a carico del dott. e dell' CP_1 [...]
in solido fra loro il pagamento delle spese relative Controparte_2
alla C.T.U., liquidate con separato decreto;
- accoglie la domanda di manleva proposta dal dott. e, per l'effetto, CP_1
condanna a tenere indenne lo stesso dal pagamento delle somme CP_3
liquidate a suo carico in favore di e Parte_1 Parte_2
36 nella suddetta qualità, a titolo di risarcimento del danno non Parte_3
patrimoniale subito dal loro dante causa e delle somme liquidate a suo carico a titolo di spese relative alla C.T.U.;
- condanna al pagamento in favore del dott. delle CP_3 CP_1
spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Potenza, 15-5-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1385/2017 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
[...]
e in proprio e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di eredi di , rappresentati e difesi dal prof. avv. Persona_1
Francesco Vincenzo Papadia in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e domiciliati presso lo studio dell'avv. Vita Maria Schinco;
- ATTORI -
E
Dott. rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Pace in virtù di CP_1
mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Donnoli in
1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- CONVENUTI –
E
in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
Alessandro Amato in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- TERZO CHIAMATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 4-4-2017 e 5-4-2017 Parte_1
e in proprio e in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3
, agivano in giudizio nei confronti del dott. e Persona_1 CP_1
dell' al fine di ottenere il risarcimento Controparte_2
dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito al decesso del proprio dante causa, riconducibili alla imperizia e negligenza nella condotta posta in
2 essere dai sanitari operanti presso l'Ospedale San Carlo di nella fase post- CP_2
chirurgica nel corso della quale non avevano rimosso in maniera completa il catetere di drenaggio applicato nel corso di un intervento chirurgico di artroprotesi dell'anca, determinando nel paziente un aggravamento delle sue condizioni fisiche e psichiche tanto grave da indurlo al suicidio.
In particolare, gli attori allegavano a fondamento della domanda che:
- in data 23-9-2010 aveva subito un intervento di artroprotesi Persona_1
totale anca destra non cementata con accoppiamento ceramica-ceramica;
- l'intervento chirurgico era stato eseguito dal dott. specialista in CP_1
Ortopedia e Traumatologia, nonché direttore dell'Unità Operativa di Ortopedia presso l'Ospedale ; CP_2 CP_2
- a seguito dell'intervento, nonostante le terapie antidolorifiche, il paziente aveva continuato ad avere incessantemente dolori, oltre alla sensazione, più volte riferita ai medici, della presenza di un corpo estraneo nella zona interessata dall'intervento chirurgico;
- stante l'assenza di miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche,
nonostante le cure riabilitative e farmacologiche, si erano rese necessarie ulteriori indagini mediche e strumentali, all'esito delle quali in data 6-2-2012 era emersa la presenza di un catetere di drenaggio in sede sottocutanea, alla profondità
variabile da 6 mm a 1,5 cm, subito al di sotto della cicatrice chirurgica;
- il suddetto corpo estraneo era stato rimosso mediante intervento chirurgico eseguito in data 8-2-2012 dal dott. CP_1
- era deceduto in data 25-2-2012, a pochi giorni dal secondo Persona_1
intervento;
- nel periodo intercorso tra il primo e il secondo intervento chirurgico, durato più
di un anno e quattro mesi, aveva vissuto una condizione di Persona_1
particolare sofferenza e frustrazione che aveva minato a tal punto il suo spirito da
3 indurlo a manifestare ripetutamente e pubblicamente il desiderio di voler morire:
in particolare, dopo il primo intervento, non avendo tratto beneficio dalla riabilitazione prescritta e avendo perso autonomia nella deambulazione, aveva subito riflessi negativi sulla propria psiche e nella vita di relazione, soprattutto coi suoi familiari costretti ad assisterlo quotidianamente, sviluppando conseguentemente un progressivo ed irreversibile stato di depressione, che si era fatalmente aggravato nei giorni successivi al secondo intervento e al culmine del quale, costretto ad un'ulteriore terapia domiciliare e al ricorso all'aiuto dei familiari, si era suicidato;
- il suicidio era stato preannunciato più volte, ma i familiari, in considerazione del particolare equilibrio da sempre manifestato da , non avevano Persona_1
avuto alcun motivo di ritenere che le sue dichiarazioni si sarebbero tradotte in un gesto concreto;
- la responsabilità dell'evento morte doveva essere imputata al dott. CP_1
autore della grave dimenticanza del catetere di drenaggio nel sito
[...]
chirurgico, e alla struttura ospedaliera di cui lo stesso era dipendente;
- l'evento mortale aveva prodotto conseguenze risarcibili sia nel patrimonio del de
cuius e, pertanto, trasmissibili per via successoria ai suoi eredi, sia direttamente in capo ai congiunti;
- in particolare, aveva subito danni non patrimoniali, che si Persona_1
erano manifestati nella forma del danno biologico legato all'aggravamento delle sue condizioni fisiche nel periodo intercorso tra il primo e il secondo intervento,
incidendo specialmente sul suo stato psichico e inducendolo al suicidio, e nella forma del danno morale terminale patito a causa della sofferenza lucidamente vissuta per oltre un anno e mezzo;
- gli attori, invece, avevano subito in proprio le conseguenze della perdita del proprio congiunto sotto un duplice profilo: quanto alle conseguenze di natura non
4 patrimoniale, a causa della condotta inadempiente tenuta dal medico durante il primo intervento chirurgico il loro dante causa era stato affetto da un grave stato depressivo aggravatosi anche a seguito del secondo intervento, che non aveva apportato i miglioramenti sperati tanto da indurlo al suicidio, e causando loro una grave sofferenza per la perdita del propria familiare;
quanto alle conseguenze patrimoniali, a causa dell'errore medico essi avevano subito anche un pregiudizio di natura economica derivante sia dalle spese di cura e assistenza che avevano dovuto affrontare sia dalla perdita dello stipendio percepito mensilmente da nell'importo di euro 1.400,00, con il quale lo stesso Persona_1
contribuiva a garantire una vita dignitosa al nucleo familiare e a fronte del quale alla moglie vedova era residuato l'importo di euro 900,00 a titolo di pensione di reversibilità;
- a fronte di tali conseguenze dannose, mediante diffida stragiudiziale inviata in data 4-6-2012 essi avevano formulato richiesta di risarcimento sia all'
[...]
che al dott. i quali, Controparte_2 CP_1
tuttavia, non avevano fornito alcun riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, gli attori chiedevano che, accertata la responsabilità esclusiva o concorrente del personale dipendente dell'
[...]
nella causazione dell'evento morte di Controparte_2
, il dott. e l' Persona_1 CP_1 Controparte_2
venissero condannati in solido fra loro al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali subiti, in proprio e iure hereditatis, nella misura determinata in corso di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22-6-2017 si costituiva in giudizio il dott. il quale in via preliminare chiedeva il CP_1
differimento dell'udienza di comparizione delle parti al fine di consentire la chiamata in garanzia di e nel merito chiedeva il rigetto della CP_3
5 domanda: deducendo, in particolare, l'assenza di nesso di causalità tra il suicidio del paziente e l'intervento chirurgico, peraltro eseguito correttamente,
evidenziava, da un lato, che il lamentato aggravamento delle condizioni fisiche patito da non era riconducibile alla presenza del catetere di Persona_1
drenaggio, dal quale era scaturita soltanto una modesta reazione granulomatosa,
bensì ad una preesistente condizione patologica di discopatia, e, dall'altro, che lo stato depressivo dedotto, oltre a non trovare riscontro probatorio in un rilievo obiettivo del dato clinico, sarebbe comunque stato causato dalla pancreatite alcolica da cui il paziente era già affetto;
deduceva, inoltre, la mancanza di prova del danno di natura patrimoniale, stante l'assenza di dimostrazione della stabile contribuzione da parte di in favore dei propri familiari. Il Persona_1
medico convenuto chiedeva, altresì, la condanna degli attori al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. In via subordinata,
nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il dott. chiedeva che CP_1
dalla quale era assicurato per il rischio professionale in forza della CP_3
polizza n. 058833815, fosse condannata a tenerlo indenne da qualsiasi esito pregiudizievole del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4-7-2017 si costituiva in giudizio l' , la quale in via Controparte_2
preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum e per omessa esposizione delle ragioni di fatto e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda e nel merito chiedeva il rigetto integrale della domanda attorea, contestando, da un lato, il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la condotta tenuta dal sanitario dipendente dalla struttura, il quale, peraltro,
aveva eseguito la propria prestazione professionale con diligenza e nel rispetto delle leges artis, e, dall'altro, i danni lamentati.
In seguito al differimento dell'udienza di comparizione delle parti e alla notifica
6 dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19-3-2018 si costituiva in giudizio la quale in via preliminare eccepiva ai sensi dell'articolo 2952 c.c. CP_3
la prescrizione del diritto del dott. di essere manlevato dagli effetti CP_1
pregiudizievoli del giudizio e nel merito, associandosi alle difese formulate dal dott. chiedeva il rigetto della domanda, ribadendo l'assenza di incidenza CP_1
causale della condotta del sanitario sia rispetto alla formazione granulomatosa,
che, comunque, non aveva avuto conseguenze funzionali sul paziente, sia rispetto allo stato depressivo, che invece era riconducibile alla preesistente pancreatite cronica su base alcolica, e, in ogni caso, contestando le conseguenze dannose lamentate e la relativa quantificazione. In via subordinata, eccepiva, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, l'inoperatività della polizza, in quanto stipulata per la copertura dei rischi derivanti da colpa grave, che non era configurabile nella condotta dell'assicurato. In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere condannata a tenere indenne il dott. per la sola quota di responsabilità a lui CP_1
addebitabile e nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 26 Febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame nel merito della domanda principale deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dall' sotto il profilo Controparte_2
della genericità del petitum e della omessa esposizione delle ragioni di fatto e
7 degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda: nell'atto di citazione gli attori hanno allegato con sufficiente precisione i profili di inadempimento imputabili ai sanitari (omessa rimozione di un pezzo del catetere di drenaggio applicato in sede sottocutanea nel corso del primo intervento chirurgico di artoprotesi dell'anca destra al quale il è stato sottoposto) e le Per_1
conseguenze lesive che assumono esserne derivate (dolori e sensazione di avere nell'organismo un corpo estraneo), oltre che le voci di danno di cui hanno chiesto il ristoro (danno biologico da invalidità temporanea, danno biologico terminale e danno morale richiesti iure heredidatis e danno da perdita del congiunto e danno patrimoniale richiesti iure proprio), posto che non è necessario ai fini della esatta individuazione del petitum che caratterizza la domanda la quantificazione monetaria della pretesa azionata in tutti i casi in cui nell'atto di citazione siano indicati i titoli da cui la stessa pretesa trae fondamento, sicché in tal modo il convenuto venga posto nelle condizioni di apprestare un adeguata difesa (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7074 del 2005 e Corte di cassazione n.
12567 del 2009).
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito della domanda risarcitoria occorre evidenziare che gli attori hanno documentato di avere esperito inutilmente prima della instaurazione del giudizio la procedura di mediazione obbligatoria,
che costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5
primo comma del Decreto legislativo n. 28 del 2010 nelle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria (si veda il verbale di mediazione negativo datato 7-11-2016 prodotto al n. 12 nel fascicolo di parte attrice).
Pertanto, verificata la procedibilità della domanda, occorre esaminarne nel merito la fondatezza.
A tal fine, occorre differenziare lo statuto della responsabilità azionata nei
8 confronti del medico e della struttura sanitaria in presenza della formulazione da parte degli attori della domanda risarcitoria sia iure hereditatis per le componenti di danno non patrimoniale subite in proprio dal parente deceduto, entrate a far parte del suo patrimonio e trasmesse poi agli eredi al momento dell'apertura della successione, sia iure proprio per il danno parentale e per il danno patrimoniale da loro subiti a causa del decesso di . Persona_1
Quanto all'obbligazione dedotta in giudizio in qualità di eredi dei crediti risarcitori maturati in capo al genitore e marito deceduto a causa dell'imperizia medica, dal momento che gli attori hanno azionato il presente giudizio sia nei confronti del singolo sanitario dipendente della struttura sanitaria sia nei confronti dell'Azienda ospedaliera, occorre evidenziare che tanto ai rapporti del paziente con il primo, quanto al rapporto con la seconda non trova applicazione la disciplina sostanziale dettata dal decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012 (legge Balduzzi), né quella dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) per le seguenti ragioni.
Il ricovero presso l'Ospedale San Carlo di nel corso del quale CP_2 Persona_1
è stato sottoposto ad intervento chirurgico di artroprotesi dell'anca destra
[...]
all'esito del quale era stata omessa la rimozione del catetere di drenaggio, la cui presenza, secondo la prospettazione attorea, avrebbe causato il suicidio del paziente, si è protratto dal 22-9-2010 al 2-10-2010 e, quindi, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012 (1° gennaio 2013) e della legge n. 24 del 2017 (1° aprile 2017).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7
9 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono
applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del
2019).
L'inoperatività, nel caso che ci occupa, dello statuto della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 con riferimento al medico dipendente della struttura ospedaliera induce ad inquadrare sia la responsabilità del sanitario sia quella della struttura sanitaria nei confronti del paziente invocate a fondamento della domanda risarcitoria proposta dagli attori iure hereditatis nell'ambito della responsabilità contrattuale.
In particolare, per quanto attiene al medico dipendente, individuato quale autore della condotta commissiva e omissiva produttiva del danno subito dal paziente, lo stesso, sebbene non abbia concluso con quest'ultimo alcun contratto diverso ed ulteriore rispetto a quello che obbliga la struttura sanitaria, risponde a titolo di responsabilità contrattuale in base alla teoria del “contatto sociale”: secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, elaborato antecedentemente all'entrata in vigore della disciplina di settore che ha preso esplicita posizione sul punto, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente
ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa
della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico
proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del
paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura
contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia
natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono
esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (in tal senso, fra le altere,
Corte di Cassazione n. 589 del 1999, Corte di Cassazione n. 9085 del 2006 e
Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 577 del 2008).
10 Anche la responsabilità della struttura sanitaria soggiace al regime contrattuale, in quanto il rapporto che si instaura fra il paziente e l'ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo 1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex
plurimis Corte di cassazione n. 19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del
2007 e Corte di cassazione n. 1620 del 2012).
Dalla qualificazione della responsabilità dei sanitari e dell'Ente ospedaliero come responsabilità contrattuale derivano due conseguenze che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in
11 attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
A specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 Novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del
diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di
presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o
l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della
parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio,
che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione
della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno
12 evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più
recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia,
negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria,
deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o l'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario
(causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Tanto chiarito in ordine al regime contrattuale della responsabilità fatta valere dagli eredi del paziente per i danni da lui subiti in proprio, si deve evidenziare che diversa è la natura della responsabilità predicabile rispetto ai rapporti tra la struttura sanitaria e i sanitari, da un lato, e i parenti del paziente danneggiato che agiscono in proprio per il risarcimento del danno subito iure proprio, dall'altro: in tale ipotesi, infatti, facendo applicazione del principio generale di relatività del contratto (articolo 1372 c.c.) in forza del quale il contratto ha forza di legge tra le
parti e non produce effetto rispetto ai terzi, i parenti del paziente ricoverato rimangono estranei al rapporto contrattuale con la conseguenza che l'obbligazione risarcitoria può essere fatta valere soltanto in via extracontrattuale ai sensi
13 dell'articolo 2043 c.c.
Tale inquadramento ha trovato conforto nella giurisprudenza di legittimità che,
pronunciandosi nell'ipotesi di domanda di risarcimento del danno da perdita del congiunto deceduto a causa di infezione contratta a seguito di emotrasfusioni praticate in una struttura ospedaliera, ha chiarito che il rapporto contrattuale tra il
paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti
del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista
genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che
può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi
ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da
loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti
congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al
contratto concluso dalla gestante con riferimento alle
prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità
dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e
del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti (si veda Corte di cassazione n. 14615 del 2020).
Dalla natura aquiliana della responsabilità azionata in proprio dai parenti del paziente discendono il termine quinquennale di prescrizione dell'azione e un più
gravoso onus probandi, che impone ai danneggiati di provare tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione risarcitoria: il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra fatto e danno, nonché le conseguenze dannose risarcibili.
Tanto premesso in ordine al duplice regime di responsabilità operante nel caso che ci occupa e prima di procedere ad accertare la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie risarcitorie azionate, appare opportuno evidenziare che presupposto comune di entrambe le forme di responsabilità è la condotta colposa
14 tenuta dai sanitari nel corso del ricovero, la quale nei confronti del paziente configura un inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 c.c., mentre nei confronti dei parenti dello stesso integra il fatto colposo lesivo previsto come fonte di responsabilità dall'articolo 2043 c.c.
In considerazione del quadro giuridico delineato, occorre prioritariamente procedere ad accertare l'instaurazione del rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria: emerge dalla documentazione prodotta dagli attori e,
comunque, costituisce circostanza non contestata dal medico e dalla struttura sanitaria convenuti - che si sono difesi sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla - che è stato ricoverato Persona_1
presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di dal 22 CP_2 CP_2
Settembre al 2 Ottobre 2010 e che il giorno 23 Settembre 2010 è stato sottoposto ad intervento di artroprotesi dell'anca destra (si veda la copia della cartella clinica contenuta nella documentazione medica prodotta al n. 2 nel fascicolo di parte attrice).
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto del ricovero del paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con i medici dipendenti della stessa struttura sanitaria, che all'esito dell'intervento hanno omesso la integrale rimozione del catetere di drenaggio dalla cui presenza,
secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione degli eredi del paziente della riconducibilità sul piano causale degli eventi di danno - consistenti nei dolori protratti per oltre un anno, nella sensazione di presenza nell'organismo di un corpo estraneo e, infine, nella morte del paziente
- ad un errore nella condotta tenuta dal dott. nella fase post-chirurgica. CP_1
Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio al fine di verificare il rapporto di causalità fra le lesioni lamentate dagli eredi del paziente e l'operato
15 dei sanitari che eseguirono la procedura chirurgica alla quale lo stesso è stato sottoposto - con valutazione che appare condivisibile nei limiti di seguito indicati,
in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici, ha accertato che:
a) Il Sig. al momento del suo ingresso presso il nosocomio Per_1 CP_2
di presentava coxartrosi destra con impotenza funzionale tale da CP_2
richiedere impianto di artroprotesi.
b) L'intervento chirurgico cui è stato sottoposto il paziente (artroprotesi totale
anca destra non cementata), eseguito dal Dott. è consistito CP_1
nell'impianto di protesi totale nell'articolazione dell'anca dx, attraverso una
incisione chirurgica sulla faccia laterale della coscia.
c) In seguito all'intervento effettuato in data 23.09.2010, le condizioni del
paziente miglioravano;
con particolare riferimento alla mobilità articolare
dell'anca. Nei mesi che precedevano il secondo intervento del 08.02.12, il
paziente lamentava sensazione di corpo estraneo in sede della ferita chirurgica,
da come si evince dalla cartella clinica.
d) Le lesioni riscontrate e le conseguenze di esse sono etiologicamente
riconducibili, secondo il criterio del più probabile che no, all'operato del sanitario che ebbe in cura il;
in particolare, l'omessa rimozione di Per_1
una parte del drenaggio, costituito da materiale plastico bucherellato di diametro
pari a 3-4 mm, posizionato all'interno dell' accesso chirurgico fino al piano
muscolare del paziente, per negligenza rimasto in sede sotto fasciale, ha
determinato la formazione del granuloma in assenza di sepsi.
e) L'operato del sanitario, nella fase post-chirurgica ed in particolare nella
rimozione del drenaggio, che va rimosso per intero, non è stato conforme alle
linee guida nazionali ed internazionali e alla più accreditata letteratura
specialistica.
16 f) L' approccio chirurgico corretto avrebbe comportato sia un maggior controllo
del tubo di drenaggio nel corso della sutura dei piani chirurgici, onde verificare
un suo eventuale ancoraggio ad un punto di sutura medesimo, sia un controllo del
drenaggio dopo la rimozione per verificare che fosse intero;
l'approccio, alla
luce della più accreditata letteratura in materia e linee guida nazionali ed
internazionali, avrebbe neutralizzato il rischio di verificazione delle lesioni
riscontrate.
g) I sanitari, comunque, hanno osservato i protocolli di intervento, le linee guida
e le buone pratiche in quanto l'intervento chirurgico ha determinato un netto
miglioramento delle condizioni cliniche del;
nel caso di specie, non vi Per_1
sono stati problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione
media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica. h) Le
condizioni psico-fisiche del Sig. , tra il primo e il secondo intervento Per_1
chirurgico di rimozione del descritto tubo di drenaggio, sono state
complessivamente buone.
i) In base alla certificazione medica in atti, tenuto conto delle condizioni di salute
al momento dell'ingresso c/o nosocomio, il periodo di inabilità è stato appropriato;
l'inabilità temporanea totale è stata pari a giorni 44 (ricovero
ordinario e ricovero per riabilitazione), il periodo di invalidità temporanea
parziale al 50% è stato pari a giorni 60; il , in assenza della accertata Per_1
“colpa professionale” avrebbe presentato postumi permanenti da valutare nella
misura del 16% (sedici percento).
j) All' intervento ha fatto seguito un lungo periodo di benessere interrotto dalla
comparsa del granuloma che ha determinato un periodo di invalidità temporanea
totale pari a giorni 2 (ricovero per la rimozione del granuloma) ed un periodo di
invalidità temporaneo parziale al 50% pari a giorni 60 corrispondenti al tempo
trascorso dalla comparsa del granuloma e la rimozione chirurgica dello stesso e
17 per il decorso post-operatorio.
k) Gli effettivi postumi permanenti che rappresentino un danno biologico,
secondari a colpa professionale per negligenza, tali da incidere sulla complessiva
validità psico-fisica del periziando, siano da quantificare, assumendo a
riferimento i baremes obbligatori, nella misura del 3% (tre percento) (si veda la relazione peritale depositata dal dott. in data 14-6-2020). Persona_2
Alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio deve ritenersi, innanzitutto, accertata la sussistenza della condotta colposa del medico nella fase chirurgica e post-chirurgica, in quanto il chirurgo avrebbe dovuto evitare durante l'intervento che i punti di sutura agganciassero, oltre i piani chirurgici, anche una parte del catetere di drenaggio e nella fase post-
chirurgica avrebbe dovuto rimuovere il drenaggio in modo completo e controllare,
anche dopo la rimozione, che il catetere fosse integro, potendo in tal modo accorgersi dell'eventuale assenza dell'estremità spezzata e rimasta nel sito chirurgico. Tale conclusione non può considerarsi smentita dalla circostanza richiamata nelle osservazioni del consulente di parte del dott. che la CP_1
permanenza del frammento residuo sarebbe imputabile esclusivamente alla condotta del paziente stesso, il quale avrebbe strappato il catetere, determinandone la rottura: come chiarito dal dott. infatti, sia nel caso in cui il drenaggio Per_2
fosse stato estratto dal sanitario sia nel caso in cui fosse stato strappato in modo cruento dal paziente, comunque il medico avrebbe dovuto controllare diligentemente e prudentemente che il tubo del catetere fosse integro in modo tale da evitare che un frammento rimasse nel sito chirurgico.
Quanto alla riconducibilità dell'evento lesivo alla erronea condotta tenuta dal sanitario, gli attori hanno prospettato la sussistenza del nesso di causalità tra differenti eventi lesivi e la condotta negligente ed imperita dei sanitari: in particolare, essi hanno allegato che l'omessa rimozione del catetere del drenaggio
18 avrebbe cagionato una lesione all'integrità fisica temporanea, una lesione all'integrità psichica dovuta allo sviluppo di un forte stato depressivo e un danno da perdita della vita, che si sarebbe verificata all'esito della scelta del paziente di porre fine alle gravi condizioni fisiche e psichiche con il suicidio.
A fronte di tali allegazioni e delle richiamate conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio, appare necessario esaminare il profilo della sussistenza del nesso di causalità, distinguendo i singoli eventi lesivi dedotti in giudizio: in particolare, con riferimento al danno da perdita della vita, gli attori hanno allegato che la percezione della presenza di un elemento estraneo rimasto nel proprio corpo a seguito dell'intervento aveva determinato un aggravamento delle condizioni fisiche e psichiche di , il quale, dopo aver Persona_1
ripetutamente manifestato l'intenzione di togliersi la vita, a pochi giorni dall'intervento di rimozione del granuloma causato dal residuo di drenaggio, si era suicidato.
Il C.T.U., rispondendo alle osservazioni formulate dal consulente di parte del dott.
su tale specifico profilo, ha espressamente chiarito che “la presenza del CP_1
granuloma, poi rimosso chirurgicamente, non ha avuto alcun ruolo concausale
nella tragica fine del ” (si veda pag. 18 della relazione peritale Per_1
depositata dal dott. in data 14-6-2020), escludendo, in tal modo, Persona_2
l'imputabilità dell'evento morte all'errore medico. Tale conclusione appare pienamente condivisibile, dal momento che, ricostruendo la sequenza causale che avrebbe condotto al decesso secondo la teoria condizionalistica, secondo la prospettazione attorea, il granuloma derivato dal residuo di drenaggio dimenticato dal sanitario nel sito chirurgico avrebbe dovuto considerarsi condicio sine qua non
della morte del paziente con la conseguenza che, qualora il granuloma formatosi a causa della presenza della porzione non rimossa del drenaggio fosse stata la causa del decesso del paziente, profondamente turbato per la presenza dello stesso, la
19 sua rimozione, avvenuta col secondo intervento chirurgico, avrebbe dovuto indurlo a tranquillizzare il proprio stato d'animo e a migliorare il proprio umore.
Nel caso di specie, invece, il paziente , nonostante la rimozione Persona_1
del corpo estraneo, soltanto pochi giorni dopo ha comunque attuato la scelta di togliersi la vita, dovendosi, pertanto, escludere che la formazione del granuloma imputabile alla presenza del frammento di catetere in zona sottocutanea a causa dell'errore medico possa aver avuto un'incidenza causale sul suicidio.
Né la prova del nesso causale fra la scelta del paziente di togliersi la vita e l'accertato errore medico avrebbe potuto essere desunta dalla prova testimoniale articolata nel corso del giudizio dagli attori, che hanno reiterato la relativa istanza nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni depositate in data 17-2-2025, dal momento che i capitoli di prova articolati sul punto nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 2) c.p.c. in data 12-3-2019 non attengono a circostanze di fatto, ma a valutazioni ed apprezzamenti (circa la riconducibilità del suicidio allo stato di malessere riferito dal paziente dopo il primo intervento chirurgico) che non possono costituire oggetto di prova per testi.
Quanto alla lesione dell'integrità psichica, gli attori hanno allegato che aveva vissuto il periodo intercorso tra il primo e il secondo Persona_1
intervento con particolare sofferenza e frustrazione tanto da sviluppare un progressivo ed irreversibile stato depressivo che si era fatalmente aggravato nei giorni successivi al secondo intervento. Rispetto a tale evento lesivo, non appare condivisibile la conclusione formulata dal C.T.U. nominato nel corso del giudizio:
sebbene il consulente abbia accertato che le condizioni psico-fisiche del Sig.
, tra il primo e il secondo intervento chirurgico di rimozione del Per_1
descritto tubo di drenaggio, sono state complessivamente buone, ha comunque individuato una lesione di natura psico-fisica quantificabile nella misura del 3%
20 dovuta al disturbo post traumatico da stress che presumibilmente poteva essere insorto a causa della percezione della presenza di un corpo estraneo nel proprio organismo. Più specificamente ha affermato che “tale parte residuale del
drenaggio, tutt' altro che “inerte clinicamente e funzionalmente”, ha dato luogo,
a distanza di mesi, alla formazione di un granuloma da corpo estraneo, palpabile
da parte del e mobile con i movimenti dell'anca e con la Per_1
deambulazione. E' più che evidente che chiunque venga sottoposto ad un intervento di alta chirurgia ortopedica, come la protesizzazione totale dell'anca,
riscontrando una tumefazione palpabile, mobile ed alquanto dolorosa, inizi a
preoccuparsi sulla sua natura, origine ed evoluzione. In tal senso la tumefazione
che, giova ricordarlo, deve essere riportata ad un corpo estraneo lasciato per
negligenza nella ferita del paziente, ha determinato una condizione “stressante”
inquadrabile in un disturbo post-traumatico. Le indubbie e note condizioni
preesistenti del non hanno avuto alcun ruolo sulla evoluzione della Per_1
condizione “stressante”, che riconosce nel granuloma l'unica causa scatenante”;
inoltre, ha chiarito che non ha assolutamente diagnosticato una “malattia
psichica”, ma ha prefigurato che il possa aver avuto un disturbo Per_1
post-traumatico da stress, avvalorato dai fatti noti” (si veda pag. 17 della relazione peritale depositata in data 14-6-2020) e che “la valutazione è stata
effettuata senza poter conoscere il particolare assetto psicologico del Per_1
e senza poter conoscere la portata dello stress individuale scaturito da una
condizione patologica importante. La condizione post-chirurgica del Per_1
era una condizione in grado di generare ansia su qualunque persona” (si veda pag. 3 della relazione integrativa depositata in data 29-11-2020).
Orbene, in base alle conclusioni del C.T.U., non può ritenersi sussistente un nesso di causalità tra la condotta erronea del sanitario e la lesione all'integrità psichica lamentata dai familiari del paziente, dal momento che tale lesione, in termini di
21 malattia psichica, non ha trovato riscontro probatorio in alcun certificato medico che abbia rilevato il dato clinico dell'alterazione psichica del nel Per_1
periodo compreso fra il primo intervento e l'intervento di rimozione del frammento del tubo di drenaggio né l'accertamento di tale lesione poteva essere effettuato ex post dal nominato C.T.U., stante il decesso del periziando, o presumersi sulla base delle circostanze meramente allegate dagli attori e impropriamente qualificate come fatti noti dal consulente tecnico d'ufficio.
A conforto di tale assunto appare opportuno il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che con orientamento consolidato ha delineato il confine tra la sofferenza soggettiva e la condizione psicologica di tipo patologico, chiarendo che
“là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita,
non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione
dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da
assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e
propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale
avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente
accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare
un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato” (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 10787
del 2024 e prima, Corte di cassazione n. 6443 del 2023 e Corte di cassazione n.
18056 del 2019): pertanto, nessuna lesione dell'integrità psichica può ritenersi accertata quando manchi, come nell'ipotesi che ci occupa, qualsiasi attestazione medico-legale della condizione clinica del danneggiato.
Quanto, invece, alla lesione dell'integrità fisica, occorre operare una distinzione: la lesione dell'integrità fisica temporanea e permanente derivante dall'intervento chirurgico di artroprotesi, correttamente eseguito, non è causalmente riconducibile all'errore medico accertato dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto
22 conseguenze fisiologiche di quella tipologia di intervento. Invece, la lesione dell'integrità fisica di carattere temporaneo conseguente all'insorgenza del granuloma, alla luce delle condivisibili conclusioni della consulenza tecnica,
risulta legata da nesso causale alla condotta colposa del sanitario: infatti, il dott.
ha accertato che “all'intervento ha fatto seguito un lungo periodo di Per_2
benessere interrotto dalla comparsa del granuloma che ha determinato un
periodo di invalidità temporanea totale pari a giorni 2 (ricovero per la rimozione
del granuloma) ed un periodo di invalidità temporaneo parziale al 50% pari a
giorni 60 corrispondenti al tempo trascorso dalla comparsa del granuloma e la
rimozione chirurgica dello stesso e per il decorso post-operatorio” (si veda pag.
15 della relazione peritale depositata dal dott. in data 14-6- Persona_2
2020).
In considerazione delle risultanze della consulenza tecnica e della documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi che gli eredi del creditore/paziente, sui quali sulla base dei suesposti principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità sanitaria gravava il relativo onere della prova, non abbiano dimostrato il rapporto di causalità materiale fra i postumi consistenti nel danno biologico da lesione dell'integrità psichica e nel danno da morte e la condotta tenuta dal dott. nel trattamento post-chirurgico di rimozione del CP_1
catetere di drenaggio apposto nel corso dell'intervento del 23-9-2010 e che,
invece, sia stata acquisita al processo la prova del nesso di causalità tra tale erronea condotta del sanitario ed il danno da lesione temporanea dell'integrità fisica subito dal nel periodo compreso fra l'insorgenza del granuloma Per_1
provocata dalla presenza in zona sottocutanea del frammento di catetere di drenaggio e l'esecuzione del secondo intervento di rimozione del frammento.
Pertanto, dall'esclusione del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno da morte e da lesione dell'integrità psichica di deriva la carenza di Persona_1
23 prova dell'an dell'obbligazione risarcitoria a carico del dott. e CP_1
dell' sia relativamente al danno non patrimoniale da lesione Controparte_2
all'integrità psichica e da perdita della vita subito dal paziente, richiesto iure
hereditatis dagli eredi, sia del danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita del congiunto subito iure proprio dagli attori, sicchè la domanda risarcitoria relativamente a tali componenti del danno deve essere rigettata.
Deve, invece, ritenersi provato l'an dell'obbligazione risarcitoria a carico dei convenuti relativamente al danno da lesione temporanea dell'integrità fisica subita in proprio dal paziente, dante causa degli attori, sicchè la domanda deve essere esaminata sotto il profilo del quantum risarcibile: gli attori hanno chiesto, in qualità di eredi, il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal proprio dante causa sia nella forma del danno biologico da lesione temporanea dell'integrità fisica sia nella forma del danno morale determinato dalla sofferenza dallo stesso patita in conseguenza della percezione dell'aggravarsi delle proprie condizioni e dell'avvicinarsi della fine della vita.
Appare opportuno in proposito rilevare che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della
Corte di cassazione a Sezioni Unite, da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale..)
risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-
reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
24 economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
A tal fine è necessario che ogni sub-specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Ne consegue che il danno biologico per invalidità temporanea e il danno morale lamentati dagli attori devono essere risarciti non come autonome voci di danno,
ma come componenti del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale.
Con particolare riferimento al danno morale, inteso come moto d'animo,
manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e
che non assume rilevanza clinica (Corte di cassazione n. 9865 del 2020), la giurisprudenza di legittimità più recente ne ha ribadito la rilevanza ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, ritenendo che
“stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il
Giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche
affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente
riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della
condotta in atti” (Corte di cassazione n. 21970 del 2020).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa in sede di liquidazione del danno non patrimoniale non può essere riconosciuto agli eredi di il Persona_1
25 risarcimento del danno subito in proprio dal paziente sotto il profilo della sofferenza morale soggettiva per le seguenti ragioni.
Gli attori hanno allegato un turbamento dello stato d'animo del loro dante causa riconducibile all'aggravamento delle proprie condizioni fisiche e alla percezione dell'avvicinarsi della fine della propria esistenza dovuta alla condotta imperita dei sanitari: tale voce di danno non può essere risarcita, in quanto la sofferenza allegata non costituisce una conseguenza interiore ricollegabile alla lesione dell'integrità fisica, bensì è prospettata come danno da lucida agonia derivante dalla consapevolezza della propria fine, che, tuttavia, per le suesposte ragioni non ha costituito conseguenza diretta dell'errore medico.
Deve essere risarcito, invece, il danno alla salute riportato da Persona_1
in seguito alla condotta negligente tenuta nella fase post-operatoria dai sanitari dell'Unità operativa di Ortopedia dell'Ospedale di CP_2 CP_2
limitatamente alle lesioni all'integrità fisica di natura temporanea.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio, con riferimento al danno biologico temporaneo, ha accertato che le lesioni riportate da Persona_1
gli hanno impedito di attendere alle sue ordinarie occupazioni per un
[...]
periodo complessivo di 62 giorni, determinando una inabilità temporanea totale di
2 giorni, corrispondenti ai giorni di ricovero per l'esecuzione dell'intervento chirurgico di rimozione del granuloma, e una inabilità temporanea parziale al 50%
di 60 giorni, corrispondenti al tempo trascorso dalla comparsa del granuloma e la rimozione chirurgica dello stesso e per il relativo decorso post-operatorio.
In ordine ai criteri per la liquidazione del danno all'integrità psico-fisica subito dal paziente, non essendo stato accertato alcun danno alla salute con postumi permanenti, appare appropriato utilizzare come parametro di valutazione gli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti
26 dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore e applicabili anche ai danni derivanti da responsabilità sanitaria in forza dell'espresso rinvio contenuto nell'articolo 7 comma 4 della legge n. 24 del 2017 ( – ) (“Il danno Pt_4 Pt_5
conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o
privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle
tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209”): in proposito occorre rilevare che in tema di responsabilità sanitaria appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche ai fatti lesivi verificatisi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 quarto comma della legge n. 24 del 2017, che richiama il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle Tabelle elaborate ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n.
209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), e ai giudizi pendenti a quella data in relazione ai quali non si sia formato il giudicato interno sul quantum è
applicabile la suddetta disciplina, in quanto la stessa non incide sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità, ma si rivolge direttamente al Giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità nella liquidazione equitativa del danno (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 28990 del 2019).
Facendo applicazione dei suddetti parametri, il danno all'integrità fisica di natura temporanea riportato da deve essere quantificato - tenendo Persona_1
conto della durata dell'inabilità temporanea - nella somma complessiva di euro
1.767,68 per invalidità temporanea, di cui euro 110,48 per 2 giorni di invalidità
temporanea totale (euro 55,24 x 2 giorni) ed euro 1.657,20 per 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% (euro 27,62 x 60 giorni).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2
27 in qualità di eredi di , il dott. Parte_3 Persona_1 CP_1
e l' devono essere Controparte_2
condannati in solido fra loro al pagamento in favore degli attori pro quota della somma complessiva di euro 1.768,68 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal proprio dante causa, . Persona_1
Venendo in rilievo un debito di valore, sull'importo complessivo liquidato a favore di e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
suddetta qualità, devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) di anno in anno dalla data del fatto dannoso (23-9-
2010) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
In seguito alla condanna del dott. al risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale subito in proprio da e risarcibile iure hereditatis Persona_1
in favore degli eredi e a fronte della tempestiva formulazione, ad opera del medico, della domanda diretta ad essere garantito dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio da in virtù del contratto di assicurazione CP_3
che copre il rischio assicurato in relazione al periodo in cui lo stesso si è
verificato, che è stato stipulato dall' per Controparte_2
i propri dipendenti, l'assicuratore deve essere condannato a tenere indenne il dott.
da quanto corrisposto in favore degli attori in esecuzione della presente CP_1
pronuncia in attuazione della norma dettata dal primo comma dell'articolo 1917
c.c., il quale per l'ipotesi di assicurazione della responsabilità civile prevede l'obbligo dell'assicuratore a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del verificarsi del rischio assicurato durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità
dedotta in contratto.
28 Premesso che risulta acquisita al processo la prova della stipula del contratto di assicurazione in virtù del quale il dott. ha chiesto di essere manlevato da CP_1
dalle conseguenze eventualmente pregiudizievoli del giudizio alla CP_3
luce della condotta processuale assunta dalla compagnia assicuratrice, che non soltanto non ha contestato in modo specifico la stipula del contratto di assicurazione con la struttura sanitaria e l'adesione ad esso del medico, ma si è
difesa sulla base di argomentazioni (prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato, contestazione della responsabilità dello stesso e inoperatività della polizza) che sono logicamente incompatibili con la volontà di negare il rapporto assicurativo, preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia ai sensi dell'articolo 2952 c.c. tempestivamente sollevata da nella comparsa di costituzione e risposta depositata oltre venti CP_3
giorni prima della data fissata per la comparizione delle parti.
La norma dettata dall'articolo 2952 c.c. (il diritto al pagamento delle rate di
premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti
dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità
civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento
all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo
proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato
non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non è
prescritto) prevede un termine di prescrizione biennale per tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione diversi dal diritto al pagamento del premio, che trova senza dubbio applicazione anche nel caso in cui l'assicurato agisca nei confronti dell'assicuratore al fine di ottenere il rimborso della somma dovuta al danneggiato per effetto del verificarsi dell'evento assicurato (si veda in tal senso
29 Corte di cassazione n. 7314 del 1991: in tema di assicurazione della
responsabilità civile, la pretesa dell'assicurato di conseguire dall'assicuratore il
rimborso di quanto dovuto al terzo danneggiato integra esercizio del diritto
all'indennizzo e, quindi, trovando titolo nel contratto di assicurazione, è soggetta al termine di prescrizione annuale di cui all'articolo 2952 secondo comma c.c.).
Pertanto, posto che ai sensi del secondo comma dell'articolo 2952 c.c. il diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla pretesa risarcitoria avanzata da un terzo danneggiato in seguito al verificarsi del rischio assicurato deve essere fatto valere dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore nel termine di prescrizione di due anni, ai fini della individuazione del dies a quo
di tale termine, trova applicazione il terzo comma dell'articolo 2952 c.c., il quale stabilisce che nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dalla richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato o dalla proposizione, ad opera di questi, dell'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato.
Facendo applicazione del suddetto quadro normativo ed evidenziato che nell'ipotesi di assicurazione della responsabilità civile per conto altrui - come nel caso che ci occupa - il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento del danno al responsabile civile,
assicurato ai sensi dell'articolo 1891 c.c. (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 15376 del 2011), occorre concludere che nel caso che ci occupa il diritto fatto valere dal dott. non può considerarsi prescritto, dal momento che non CP_1
risulta provato che l'assicurato sia venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento da parte degli eredi di in forza della diffida Persona_1
stragiudiziale inviata in data 9-8-2012: infatti, dalla copia dell'avviso di ricevimento della diffida stragiudiziale indirizzata al dott. non è possibile CP_1
30 desumere che egli ne sia venuto a conoscenza, in quanto sulla cartolina risulta che l'agente postale ha barrato la casella “immesso in cassetta”, non consentendo in tal modo di presumere che il destinatario abbia avuto contezza dell'atto inviato.
Pertanto, individuato il dies a quo del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto di manleva da parte del dott. nei confronti di CP_1 CP_3
nel giorno della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, con il quale gli attori hanno formulato richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dell'assicurato, occorre concludere che al momento della notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo il diritto di manleva non si era ancora estinto per prescrizione.
Disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da la domanda di CP_3
manleva proposta in via subordinata dal dott. nei confronti della CP_1
terza chiamata in garanzia ai sensi degli articoli 106 e 269 c.p.c. al fine di essere tenuto indenne da ogni eventuale conseguenza patrimoniale pregiudizievole che fosse derivata dal giudizio promosso nei suoi confronti dagli eredi del proprio paziente appare fondata per le seguenti ragioni.
Il dott. in forza di adesione alla polizza n. 58833815 stipulata con CP_1 CP_3
dall' per i suoi dipendenti per i
[...] Controparte_2
rischi derivanti dalla responsabilità civile per colpa grave nei confronti di terzi danneggiati, risulta assicurato rispetto al rischio che si è concretizzato nei danni conseguenti all'errore medico commesso nella fase post-chirurgica e non è di ostacolo a tale conclusione l'eccezione di inoperatività della polizza formulata dalla compagnia assicuratrice, la quale ha dedotto che l'assicurazione coprirebbe soltanto le ipotesi di danni derivanti da colpa grave, che non sarebbe configurabile nella condotta tenuta dall'assicurato nel caso che ci occupa.
31 La gravità della colpa non può essere determinata in ragione della maggiore o minore intensità del danno prodotto, ma deve essere valutata con riferimento alla condotta in sé: infatti, sebbene non sia rinvenibile una norma definitoria della colpa grave, la nozione può essere ricavata dagli articoli 1176 e 2236 c.c., che ricollegano il concetto della diligenza alla natura dell'attività esercitata dal professionista e alla difficoltà della prestazione resa. A tali riferimenti normativi deve aggiungersi, inoltre, la nozione di colpa mutuata dalla disciplina penalistica,
che definisce colposa quella condotta realizzata con negligenza, imperizia e imprudenza. Con specifico riferimento all'attività medica, poi, la gravità della colpa deve essere ulteriormente precisata facendo riferimento alle buone pratiche e ai protocolli elaborati dalla comunità scientifica e che i sanitari sono tenuti ad osservare nell'esercizio della professione. D al complesso dei concetti richiamati può ricavarsi una nozione di colpa grave del sanitario che si configura quando il medico abbia realizzato una condotta che violi le buone pratiche e i protocolli sanitari e la colpa sarà tanto più grave quanto più semplice e routinario si presenti l'intervento da realizzare.
Nel caso che ci occupa il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il chirurgo che ha eseguito l'intervento di artroprotesi dell'anca destra, che non ha implicato
problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione media o
non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, ha violato le buone pratiche mediche, omettendo di accertarsi di non agganciare con i punti di sutura il catetere del drenaggio e di rimuovere in modo completo il catetere nella fase post-chirurgica, sicchè la condotta tenuta dal dott. anche in CP_1
considerazione della natura non particolarmente complessa dell'intervento eseguito soprattutto con riferimento alla rimozione del tubo di drenaggio, integri una ipotesi di colpa grave e, in quanto tale, rientri tra le ipotesi assicurate da
CP_3
32 Ne consegue che, in accoglimento della domanda di manleva, la compagnia assicuratrice deve essere condannata a tenere indenne il dott. da ogni CP_1
pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dalla sua condanna al risarcimento del danno provocato dalla sua condotta gravemente colposa, comprese le spese di
C.T.U.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. dal convenuto dott. nei CP_1
confronti degli attori, la stessa deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
I presupposti della responsabilità processuale aggravata prevista dall'articolo 96
primo comma c.p.c. sono costituiti sul piano processuale dalla domanda formulata dalla parte vittoriosa, sul piano soggettivo dalla configurabilità del dolo o della colpa grave (intesa come consapevolezza oppure ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza della infondatezza della propria testi difensiva oppure del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi utilizzati per agire oppure per resistere in giudizio) in capo alla parte soccombente e sul piano oggettivo dalla totale soccombenza e dal danno subito dalla parte vittoriosa.
Nel caso che ci occupa l'accoglimento, sebbene parziale, della domanda principale proposta da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
determina il venir meno del presupposto della responsabilità processuale
[...]
aggravata, costituito dalla soccombenza del soggetto che avrebbe instaurato temerariamente il giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che nei rapporti fra gli attori, da un lato, e il dott. e l' CP_1 Controparte_2
, dall'altro, ricorra il presupposto della soccombenza
[...]
reciproca per la loro integrale compensazione fra le parti: premesso che il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria attiene ad una
33 domanda meramente accessoria e, quindi, non determina un'ipotesi di soccombenza parziale o reciproca (Corte di cassazione n. 14813 del 2020) e che la giurisprudenza di legittimità più recente, con orientamento condivisibile, ritiene che in tema di spese processuali l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile,
di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca
soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità
di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in
caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non
consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese
processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la
compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti
dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 31061 del
2022), nel caso che ci occupa, dal momento che gli attori hanno formulato domanda di risarcimento sia iure hereditatis, quanto al danno subito in proprio da
, sia iure proprio, quanto al danno patrimoniale e al danno Persona_1
parentale derivante dalla perdita del congiunto, deve ritenersi che l'accoglimento della domanda principale limitatamente alla voce di danno relativa alla lesione temporanea dell'integrità fisica subita dal dante causa degli attori e agli stessi riconosciuta iure hereditatis sia riconducibile all'ipotesi di un parziale rigetto dell'unica domanda proposta in più capi che, in attuazione del suddetto orientamento giurisprudenziale, consente di configurare una soccombenza reciproca.
Invece, le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico del dott. CP_1
e dell' in solido fra
[...] Controparte_2
loro.
34 Nei rapporti fra il dott. e le spese processuali seguono la CP_1 CP_3
soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della compagnia assicuratrice e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente
regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente
alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012,
per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n.
147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è
svolta in parte in epoca precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con
35 atto di citazione notificato in data 4-4-2017 e in data 5-4-2017, da Parte_1
e in proprio e in qualità di eredi
[...] Parte_2 Parte_3
di , nei confronti del dott. e dell Persona_1 CP_1 [...]
, nonché sulla domanda di manleva Controparte_2
proposta, con atto di citazione per la chiamata in causa del terzo notificato a mezzo del servizio postale in data 21-9-2017, dal dott. nei confronti CP_1
di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_3
provvede:
- accoglie parzialmente la domanda principale e, per l'effetto, condanna il dott.
e l' in solido CP_1 Controparte_2
fra loro al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
in qualità di eredi di , pro quota della Parte_3 Persona_1
somma complessiva di euro 1.768,68 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 23-9-
2010 e rivalutata anno per anno fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata formulata dal dott. CP_1
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali nei rapporti fra gli attori,
da un lato, e il dott. e l' CP_1 Controparte_2
dall'altro;
[...]
- pone definitivamente a carico del dott. e dell' CP_1 [...]
in solido fra loro il pagamento delle spese relative Controparte_2
alla C.T.U., liquidate con separato decreto;
- accoglie la domanda di manleva proposta dal dott. e, per l'effetto, CP_1
condanna a tenere indenne lo stesso dal pagamento delle somme CP_3
liquidate a suo carico in favore di e Parte_1 Parte_2
36 nella suddetta qualità, a titolo di risarcimento del danno non Parte_3
patrimoniale subito dal loro dante causa e delle somme liquidate a suo carico a titolo di spese relative alla C.T.U.;
- condanna al pagamento in favore del dott. delle CP_3 CP_1
spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Potenza, 15-5-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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