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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/05/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 193/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE e VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente
dott. Paolo Dau Giudice Relatore
dott. Salvatore Falzoi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 473-bis. ss. c.p.c., iscritto al n. 193 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025:
promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Nuoro, via Efisio Tola n. Parte_1 C.F._1
8, presso lo studio del difensore, avv. Marialuisa Ruiu, che la rappresenta in forza di procura speciale in atti;
ricorrente
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Nuoro, via L. Da Vinci CP_1 C.F._2
n. 40, presso lo studio del difensore, avv. Chiara Maria Soro, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
ricorrente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 51 ss. c.p.c., depositato il 28.2.2025, e Parte_1
hanno esposto: CP_1
a. di essere stati legati sentimentalmente, e di aver convissuto more uxorio dall'anno 2009;
b. che dalla predetta unione sono nati 3 figli: (nato il [...]), Persona_1 Per_2
(nato il [...]) e (nata il [...]);
[...] Persona_3
c. che il legale tra i genitori si è protratto fino al 2024, allorquando essi hanno deciso di porre fine alla relazione;
d. che i minori risiedono a Nuoro, Via Fermi n. 19;
e. che è interesse delle parti, nel rispetto del superiore interesse dei figli, regolamentare di comune accordo le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e le condizioni che attengono all'affidamento e al mantenimento della prole.
2. Hanno quindi concordemente concluso, le parti, affinché il Tribunale di Nuoro Voglia accogliere le conclusioni rassegnate in ricorso e, nello specifico, disporre che i rapporti tra i genitori e tra questi e i figli minori siano regolati dalle condizioni indicate nei numeri da 1 a 18 dell'atto introduttivo (cfr. dispositivo di questa sentenza, in forza del quale quelle condizioni sono recepite integralmente).
3. All'esito della prima udienza (celebrata in data 16.4.2025 nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., per espressa richiesta delle parti, che hanno sottoscritto personalmente l'istanza come prescritto dalla
Legge), il Giudice relatore, raccolte le conclusioni delle parti (identiche a quelle originarie, salva la modifica dell'art. 14 oggetto di apposita nota scritta congiuntamente depositata il 16.4.2025),
ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole sulle condizioni indicate dalle parti con nota redatta e depositata il 18.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Le condizioni che le parti hanno concordato possono, ad avviso del Collegio, essere integralmente recepite (cfr. dispositivo), atteso che le stesse, sia sotto il profilo dell'affidamento dei minori (le parti hanno ritenuto di scegliere il regime dell'affidamento condiviso, che, come noto, costituisce ormai la regola, salvo eccezioni che, nella specie, però non ricorrono), sia per quanto concerne le modalità di visita e permanenza presso ciascuno dei genitori, sia, infine, con riguardo alla misura dell'assegno mensile posto a carico del padre e del contributo economico di quest'ultimo alle spese di locazione dell'immobile dove la madre, individuata come genitore collocatario, ha stabilito il domicilio proprio e dei bambini, non manifestano alcun profilo di possibile pregiudizio per i minori e appaiono, pertanto, conformi all'ordinamento giuridico.
Dell'accordo raggiunto dalle parti, quindi, il Collegio prende atto, trasfuse le suddette condizioni nel dispositivo di questa sentenza.
6. Stante l'accordo, le spese processuali sono compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio del Tribunale di Nuoro, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e recependo le conclusioni rassegnate in ricorso, così
dispone:
1) i figli saranno affidati ad entrambi i genitori che concorderanno le decisioni di maggior interesse per loro ed avranno facoltà di operare disgiuntamente nella responsabilità genitoriale in relazione alle sole questioni di ordinaria amministrazione;
2) i minori risiederanno a Nuoro in Via Laconi nr. 10 presso il domicilio della madre, che deve individuarsi quale genitore collocatario in via prevalente;
3) la IG.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare e per l'effetto il IG. si obbliga Pt_1 CP_1
a corrisponderle un contributo per le spese di locazione di altro immobile pari a € 400,00 mensili, che egli verserà a far data dal trasferimento effettivo della medesima per i prossimi 12 mesi, decorsi i quali sarà ridotto a € 250,00 mensili;
4) i figli trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascun genitore, dal venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 20,00 della domenica sera (dopo cena), allorquando faranno rientro a casa della madre;
5) i figli staranno con il padre per due pomeriggi la settimana: in specie, il lunedì e il giovedì
(dall'uscita di scuola alle ore 20.00, dopo cena) nella settimana in cui trascorreranno il weekend con la madre;
il martedì e il mercoledì (dall'uscita di scuola alle ore 20.00, dopo cena) nella settimana in cui trascorreranno il weekend con il padre;
6) inoltre, i minori trascorreranno le festività con ciascun genitore secondo il metodo dell'alternanza e, più precisamente, la Vigilia di Natale e il 26 dicembre con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; la Vigilia di Capodanno con un genitore e il 1° gennaio con l'altro; la Vigilia dell'Epifania
con un genitore e il giorno dell'Epifania con l'altro; il giorno di Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro; così pure le vacanze infrasettimanali secondo il calendario nazionale (ad es., 25 Aprile, 1°
Maggio, 2 Giugno, ferragosto, 1° Novembre, 8 Dicembre, etc.);
7) durante il periodo estivo, i minori trascorreranno 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi tra le parti (compatibilmente con le proprie esigenze lavorative) con congruo anticipo e comunque non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
8) il IG. corrisponderà l'importo mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) quale CP_1
contributo al mantenimento dei figli (ossia, € 150,00 per ciascuno di essi), da versarsi unitamente al contributo per le spese di locazione di altro immobile stabilito nel punto 3) entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese, mediante ricarica PostePay intestata alla IG. avente le seguenti coordinate Pt_1
[...] e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
9) i ricorrenti provvederanno finanche al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei minori, secondo le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli
nelle cause di diritto familiare” emanate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017, che i genitori si impegnano a rispettare e che costituiscono parte integrante del presente accordo. Dette
spese saranno così ripartite: il 60% a carico del padre e il 40% a carico della madre fino a che quest'ultima non conseguirà una posizione lavorativa più stabile;
10) l'assegno unico sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
11) ai fini fiscali, per accordo delle parti, la detrazione delle spese straordinarie e la deduzione per i figli a carico sarà effettuata nella misura del 50% cadauno;
12) i ricorrenti esprimono reciproco consenso per l'espletamento di eventuali e necessarie formalità
per il rilascio dei passaporti e dei documenti di identità validi per l'espatrio dei figli minori;
13) dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, onde garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori;
14) dà atto che il IG. si impegna a cedere entro e non oltre il 30.06.2025 alla IG. la CP_1 Pt_1
sua quota di proprietà pari al 50% del veicolo marca Alfa Romeo, modello Giulietta, tg. ED356HJ,
dietro il pagamento del corrispettivo di € 2.000,00, con la precisazione che il costo del passaggio di proprietà sarà a carico della IG.ra la quale ha dichiarato di aver già effettuato la voltura della Pt_1
polizza assicurativa a proprio nome. Tutte le sanzioni amministrative eventualmente comminate ai ricorrenti in data successiva al 01.03.2025 compreso verranno pagate per intero dalla medesima;
15) dà atto che la IG. si è impegnata, altresì, a restituire al IG. la somma di € 750,00, Pt_1 CP_1
corrisposta dal medesimo al locatore a titolo di deposito cauzionale, previsto nel contratto di locazione dell'immobile in cui si trasferirà la ricorrente con i figli;
16) il pagamento delle somme debende di cui ai precedenti punti nr. 14) e 15), che ammontano a complessivi € 2.750,00, verrà dilazionato in rate mensili da € 100,00, a decorrere dall'effettivo trasferimento della IG. fino a totale estinzione;
Pt_1
17) l'autovettura marca Volkswagen, modello Golf, tg. CB254RJ, intestata alla IG. rimarrà Pt_1
nella disponibilità esclusiva del IG. (il quale contestualmente si impegna a volturare la polizza CP_1
assicurativa a suo nome) fino a che egli non reperirà un altro veicolo, per poi essere rottamato a spese del medesimo;
18) le parti si impegnano sin d'ora a fare un inventario degli oggetti di valore di proprietà di ciascun minore (quali, a titolo meramente esemplificativo, catenine di battesimo, bracciali, orologi, etc.), con obbligo di custodia da parte del IG. all'interno della casa familiare ed assoluto divieto di CP_1
vendita e/o di cessione a terzi di qualunque tipo.
***
Spese compensate integralmente.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.5.2025 della Sezione Collegiale Civile del Tribunale di
Nuoro.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Paolo Dau dott.ssa Tiziana Longu