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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/05/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 1099/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 24/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ORLANDO ETTORE
appellante
e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. CP_1 P.IVA_1 appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l dinanzi al Tribunale del Parte_1 CP_1 lavoro di Foggia, chiedendo l'accertamento del suo diritto alla pensione di reversibilità - cat. VO n. 001-3100-10019794, già in godimento al padre , Persona_1 deceduto in data 16.9.2017, deducendo di essere figlio inabile ed a carico del genitore alla data del decesso.
1.1. L'adito Tribunale, nel contraddittorio con l con sentenza definitiva in data CP_1
26.6.2024, ha respinto il ricorso, sulla base delle seguenti ragioni:
1.1.1. il requisito della vivenza a carico <non è stato oggetto di sufficiente ed adeguata allegazione, essendo stato depositato esclusivamente il certificato di residenza del ricorrente e lo stato di famiglia da cui risulta la presenza, nel nucleo familiare, anche della madre del ricorrente, che ben avrebbe potuto provvedere al suo mantenimento>>, laddove <la certificazione dell'Agenzia delle Entrate riguardante i redditi percepiti dal ricorrente non si presenta idonea a dimostrare la vivenza a carico del padre (…), mancando documentazione fiscale e reddituale riferibile a quest'ultimo>>;
1.1.2. dai documenti prodotti <sembra (…) potersi inferire (…) che la pensione di reversibilità (…) fosse stata già attribuita ad altro membro della famiglia, successivamente eliminata per decesso del beneficiario>>, dal che consegue che <l'odierno istante, ove a quella data ne ricorressero i presupposti, avrebbe avuto diritto, in concorso con altro familiare avente diritto, ad una quota della pensione di reversibilità, dovendosi invece escludere (…) che, alla morte dell'altro avente diritto e beneficiario, la pensione di reversibilità venga ulteriormente attribuita ai superstiti di quest'ultimo>>.
2. Avverso detta sentenza, ha interposto appello, sulla base di Parte_1 due motivi, articolati in plurime connesse censure, per travisamento dei fatti e violazioni di legge (artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 1939, n. 1272).
2.1. In sintesi, il primo giudice avrebbe errato: - 2.1.1.) nel ritenere che la madre CP_2 potesse contribuire al mantenimento del ricorrente, in quanto ella <al momento
[...] del decesso del de cuius e precedentemente non era titolare di alcun reddito>> e <lo divenne successivamente per attribuzione della reversibilità del coniuge>>; - 2.1.2.) nel rilevare che <la pensione di reversibilità, di cui nel presente giudizio viene chiesto il riconoscimento in favore del ricorrente, fosse stata già attribuita ad altro membro della famiglia>>, senza trarne la conclusione che <l'altro componente della famiglia non poteva che essere la madre (…) non essendovi altri familiari conviventi>> e senza considerare che <la legge non esclude, anzi ammette e disciplina espressamente, la presenza di più contitolari>> della pensione di reversibilità, a ciò non ostando il fatto che questi ultimi ne facciano eventualmente richiesta in tempi diversi;
- 2.1.3.) nell'affermare il difetto di prova del requisito della vivenza a carico, a nulla rilevando, a differenza di quanto opinato in sentenza, la documentazione reddituale relativa al dante causa, bensì, piuttosto, quella relativa al figlio inabile, puntualmente prodotta in atti.
2.2. Ha concluso, quindi, per la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni già rassegnate con il ricorso ex art. 442 c.p.c., previa acquisizione di ulteriore documentazione allegata a corredo dell'atto di gravame ed eventuale espletamento di una CTU medico-legale per la verifica del requisito sanitario: <
1. dichiarare che all' istante, in quanto inabile, spetta la pensione di reversibilità sulla diretta pensione cat. VO n. 001-3100-10019794 già di competenza del deceduto genitore Persona_2
n misura pari ad € 470,00 mensili o nella diversa misura che risulterà di giustizia e per legge e
[...] per l'effetto condannare l in persona del Presidente Controparte_3
pag. 2/7 pro tempore (…), al pagamento del relativo trattamento con la decorrenza di legge e comunque al pagamento delle somme che, a tale titolo, sono dovute nella misura di legge;
2. condannare l' CP_4
l pagamento degli interessi legali e dell'eventuale danno da svalutazione monetaria computato
[...] come per legge dal 120° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa;
3. Per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario>>.
2.3. Malgrado la rituale notifica dell'atto di gravame, l' non si è costituito in questo CP_1 grado del giudizio, restando contumace.
3. Acquisita la documentazione prodotta dall'appellante ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 24.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. L'appello non può trovare accoglimento.
5. Va innanzi tutto chiarito che, a norma del r.d.l. n. 636 del 1939, art. 13, conv. in l. n.
1272 del 1939, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi;
la pensione di reversibilità è dunque un diritto che sorge in capo al coniuge e ai figli superstiti che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge, ciascuno dei quali è titolare del diritto per la quota di specifica spettanza ed è, dunque, legittimato a far valere tale diritto in giudizio (cfr. Cass., 13/05/2019, n. 12674).
In particolare, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (v. Cass. 28/08/2024, n. 23225; Cass., 16/07/2024, n. 19485; Cass., 29/05/2024,
n.15041).
pag. 3/7 Il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità (Cass., 13/07/2016, n. 14346).
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio a norma dell'art. 2697 cod. civ.
6. Ciò chiarito, va immediatamente rilevato che nel caso di specie la gravata sentenza si è pronunciata negativamente sulla pretesa dell'odierno appellante sulla base di due distinte ed autonome rationes decidendi: 6.1.) il difetto di prova della sussistenza del requisito della vivenza a carico;
6.2.) l'insussistenza del diritto di a subentrare nella Parte_1 titolarità del trattamento di reversibilità già attribuito ad altro membro della famiglia ed a seguito del decesso di quest'ultimo.
In altri termini, il primo giudice ha rilevato la mancanza di due diversi presupposti, entrambi ritenuti essenziali, anche singolarmente considerati – come chiarito in motivazione – per escludere la spettanza della prestazione rivendicata dal ricorrente.
Orbene, come più volte ribadito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. solo da ultimo Cass., 13880/2020), quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione,
è sufficiente che anche una sola di esse non abbia formato oggetto di idonea censura ovvero che la censura sia stata disattesa perchè il ricorso – o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa – debba essere respinto nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un.,
8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076).
In tale ipotesi, infatti, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l'inammissibilità e/o infondatezza del motivo di ricorso ovvero l'omessa articolazione di un motivo attinente ad una di esse, rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando, comunque, consolidata l'autonoma motivazione alternativa (cfr. Cass., 15339/2018).
pag. 4/7 7. Tanto premesso, osserva la Corte che correttamente il Tribunale ha ritenuto indimostrato il requisito della vivenza a carico e che neppure nella presente sede di gravame è stato posto rimedio alla rilevata carenza probatoria, mediante il deposito di adeguata e pertinente documentazione integrativa.
7.1. Innanzi tutto, a differenza di quanto lamentato dall'appellante, non appare inappropriato il riferimento del primo giudice alla omessa produzione delle dichiarazioni reddituali del dante causa, da cui si sarebbe potuta evincere Persona_1
l'annotazione di familiari a carico e la loro identità, sulla base del relativo codice fiscale, onde acquisire un riscontro obiettivo della dedotta vivenza a carico del padre di
[...]
. Parte_1
7.2. Condivisibile è anche il rilievo della presenza, all'interno del nucleo familiare, della madre del ricorrente, quale possibile soggetto dedito al suo Controparte_2 mantenimento, senza che le produzioni documentali integrative, effettuate solo in questa sede di gravame, possano dirsi sufficienti ad incrinare la tenuta della decisione sul punto.
Infatti, l'appellante si è limitato a riversare in atti una certificazione dell'Agenzia delle
Entrate che dà conto della circostanza che per l'anno 2016, non abbia presentato CP_2 dichiarazione dei redditi e che sia divenuta titolare della pensione di reversibilità, incamerando gli importi per tal via dovuti, solo con decorrenza da ottobre 2017 (cfr. doc. all. al fascicolo di parte appellante depositato telematicamente); tuttavia, trattasi di documentazione ancora lacunosa, perché non consente di inferire compiutamente i redditi complessivi eventualmente percepiti da in un arco temporale antecedente e CP_2 prossimo al decesso del coniuge, periodo in relazione al quale occorrerebbe escludere un contributo stabile e significativo da parte della madre al mantenimento del figlio.
Peraltro, dallo stato di famiglia storico, in atti (cfr. doc. all. in fasc. parte ricorrente I grado), risulta la presenza di numerosi fratelli viventi, alcuni dei quali in età da lavoro, che, parimenti, avrebbero potuto concorrere al mantenimento di nel Pt_1 Parte_1 periodo antecedente e prossimo al decesso del padre.
7.3. A ciò si aggiunga che difetta una prova idonea ed esaustiva financo della mancata percezione di redditi direttamente in capo a risultando incompleta Parte_1 pure la documentazione relativa al richiedente la prestazione: infatti, è stata prodotta unicamente una certificazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante la situazione reddituale dell'istante negli anni di imposta dal 2017 in poi, periodo perlopiù inconferente ai fini di causa, atteso che ciò che rileva è la situazione del sino all'epoca del decesso Parte_1
pag. 5/7 del padre, quale dato atto a far almeno presumere che il titolare della prestazione pensionistica provvedesse, in via continuativa e in misura prevalente, al mantenimento del figlio inabile.
Lo stesso appellante ha poi dedotto un dato distonico rispetto alla asserita assoluta impossidenza di redditi propri, depositando in atti i verbali della Commissione per l'invalidità civile ed asserendo che la sua inabilità totale era stata accertata in via amministrativa sin dal febbraio 2015, evidentemente ai fini della fruizione delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili.
7.4. E' appena il caso di precisare che, in tale contesto ed in assenza di ulteriori istanze istruttorie, il Collegio non ravvisa i presupposti per disporre un ulteriore approfondimento in via officiosa, atteso che l'odierno appellante, tenuto a dimostrare la sussistenza dei requisiti per il godimento della prestazione sin dal primo grado del giudizio, vieppiù alla luce della puntuale motivazione del giudice a quo circa l'insussistenza di prova del requisito della vivenza a carico, avrebbe dovuto – quantomeno e al più tardi – in sede di proposizione del gravame peritarsi di allegare e dimostrare, invece, la piena ricorrenza di tale presupposto della domanda, in modo da sovvertire le ragioni della decisione.
In fattispecie analoghe alla presente, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ. è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato (così Cass.,
13/04/2018, n. 9237; Cass., 27/12/2021, n. 41548).
8. In definitiva, dovendosi condividere, per le ragioni suesposte, la valutazione del primo giudice, che ha stimato carente la prova di uno dei requisiti essenziali per l'accesso alla prestazione richiesta, la statuizione di rigetto va confermata ed ogni altra questione resta assorbita.
9. Nulla va disposto per le spese della presente fase di gravame, attese la contumacia dell' e la mancata costituzione del rapporto processuale. CP_1
10. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), sussistono, infine, i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno
2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria pag. 6/7 verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., SS.UU., 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_2 ricorso depositato in data 4.12.2024, avverso la sentenza resa in data 26.6.2024 dal
Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti dell in persona CP_1 del l.r.p.t., così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma interamente l'impugnata sentenza;
- dichiara non dovuto all' il rimborso delle spese processuali del presente grado del CP_1 giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 24.4.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 1099/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 24/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ORLANDO ETTORE
appellante
e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. CP_1 P.IVA_1 appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l dinanzi al Tribunale del Parte_1 CP_1 lavoro di Foggia, chiedendo l'accertamento del suo diritto alla pensione di reversibilità - cat. VO n. 001-3100-10019794, già in godimento al padre , Persona_1 deceduto in data 16.9.2017, deducendo di essere figlio inabile ed a carico del genitore alla data del decesso.
1.1. L'adito Tribunale, nel contraddittorio con l con sentenza definitiva in data CP_1
26.6.2024, ha respinto il ricorso, sulla base delle seguenti ragioni:
1.1.1. il requisito della vivenza a carico <non è stato oggetto di sufficiente ed adeguata allegazione, essendo stato depositato esclusivamente il certificato di residenza del ricorrente e lo stato di famiglia da cui risulta la presenza, nel nucleo familiare, anche della madre del ricorrente, che ben avrebbe potuto provvedere al suo mantenimento>>, laddove <la certificazione dell'Agenzia delle Entrate riguardante i redditi percepiti dal ricorrente non si presenta idonea a dimostrare la vivenza a carico del padre (…), mancando documentazione fiscale e reddituale riferibile a quest'ultimo>>;
1.1.2. dai documenti prodotti <sembra (…) potersi inferire (…) che la pensione di reversibilità (…) fosse stata già attribuita ad altro membro della famiglia, successivamente eliminata per decesso del beneficiario>>, dal che consegue che <l'odierno istante, ove a quella data ne ricorressero i presupposti, avrebbe avuto diritto, in concorso con altro familiare avente diritto, ad una quota della pensione di reversibilità, dovendosi invece escludere (…) che, alla morte dell'altro avente diritto e beneficiario, la pensione di reversibilità venga ulteriormente attribuita ai superstiti di quest'ultimo>>.
2. Avverso detta sentenza, ha interposto appello, sulla base di Parte_1 due motivi, articolati in plurime connesse censure, per travisamento dei fatti e violazioni di legge (artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 1939, n. 1272).
2.1. In sintesi, il primo giudice avrebbe errato: - 2.1.1.) nel ritenere che la madre CP_2 potesse contribuire al mantenimento del ricorrente, in quanto ella <al momento
[...] del decesso del de cuius e precedentemente non era titolare di alcun reddito>> e <lo divenne successivamente per attribuzione della reversibilità del coniuge>>; - 2.1.2.) nel rilevare che <la pensione di reversibilità, di cui nel presente giudizio viene chiesto il riconoscimento in favore del ricorrente, fosse stata già attribuita ad altro membro della famiglia>>, senza trarne la conclusione che <l'altro componente della famiglia non poteva che essere la madre (…) non essendovi altri familiari conviventi>> e senza considerare che <la legge non esclude, anzi ammette e disciplina espressamente, la presenza di più contitolari>> della pensione di reversibilità, a ciò non ostando il fatto che questi ultimi ne facciano eventualmente richiesta in tempi diversi;
- 2.1.3.) nell'affermare il difetto di prova del requisito della vivenza a carico, a nulla rilevando, a differenza di quanto opinato in sentenza, la documentazione reddituale relativa al dante causa, bensì, piuttosto, quella relativa al figlio inabile, puntualmente prodotta in atti.
2.2. Ha concluso, quindi, per la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni già rassegnate con il ricorso ex art. 442 c.p.c., previa acquisizione di ulteriore documentazione allegata a corredo dell'atto di gravame ed eventuale espletamento di una CTU medico-legale per la verifica del requisito sanitario: <
1. dichiarare che all' istante, in quanto inabile, spetta la pensione di reversibilità sulla diretta pensione cat. VO n. 001-3100-10019794 già di competenza del deceduto genitore Persona_2
n misura pari ad € 470,00 mensili o nella diversa misura che risulterà di giustizia e per legge e
[...] per l'effetto condannare l in persona del Presidente Controparte_3
pag. 2/7 pro tempore (…), al pagamento del relativo trattamento con la decorrenza di legge e comunque al pagamento delle somme che, a tale titolo, sono dovute nella misura di legge;
2. condannare l' CP_4
l pagamento degli interessi legali e dell'eventuale danno da svalutazione monetaria computato
[...] come per legge dal 120° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa;
3. Per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario>>.
2.3. Malgrado la rituale notifica dell'atto di gravame, l' non si è costituito in questo CP_1 grado del giudizio, restando contumace.
3. Acquisita la documentazione prodotta dall'appellante ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 24.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. L'appello non può trovare accoglimento.
5. Va innanzi tutto chiarito che, a norma del r.d.l. n. 636 del 1939, art. 13, conv. in l. n.
1272 del 1939, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi;
la pensione di reversibilità è dunque un diritto che sorge in capo al coniuge e ai figli superstiti che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge, ciascuno dei quali è titolare del diritto per la quota di specifica spettanza ed è, dunque, legittimato a far valere tale diritto in giudizio (cfr. Cass., 13/05/2019, n. 12674).
In particolare, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (v. Cass. 28/08/2024, n. 23225; Cass., 16/07/2024, n. 19485; Cass., 29/05/2024,
n.15041).
pag. 3/7 Il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità (Cass., 13/07/2016, n. 14346).
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio a norma dell'art. 2697 cod. civ.
6. Ciò chiarito, va immediatamente rilevato che nel caso di specie la gravata sentenza si è pronunciata negativamente sulla pretesa dell'odierno appellante sulla base di due distinte ed autonome rationes decidendi: 6.1.) il difetto di prova della sussistenza del requisito della vivenza a carico;
6.2.) l'insussistenza del diritto di a subentrare nella Parte_1 titolarità del trattamento di reversibilità già attribuito ad altro membro della famiglia ed a seguito del decesso di quest'ultimo.
In altri termini, il primo giudice ha rilevato la mancanza di due diversi presupposti, entrambi ritenuti essenziali, anche singolarmente considerati – come chiarito in motivazione – per escludere la spettanza della prestazione rivendicata dal ricorrente.
Orbene, come più volte ribadito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. solo da ultimo Cass., 13880/2020), quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione,
è sufficiente che anche una sola di esse non abbia formato oggetto di idonea censura ovvero che la censura sia stata disattesa perchè il ricorso – o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa – debba essere respinto nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un.,
8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076).
In tale ipotesi, infatti, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l'inammissibilità e/o infondatezza del motivo di ricorso ovvero l'omessa articolazione di un motivo attinente ad una di esse, rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando, comunque, consolidata l'autonoma motivazione alternativa (cfr. Cass., 15339/2018).
pag. 4/7 7. Tanto premesso, osserva la Corte che correttamente il Tribunale ha ritenuto indimostrato il requisito della vivenza a carico e che neppure nella presente sede di gravame è stato posto rimedio alla rilevata carenza probatoria, mediante il deposito di adeguata e pertinente documentazione integrativa.
7.1. Innanzi tutto, a differenza di quanto lamentato dall'appellante, non appare inappropriato il riferimento del primo giudice alla omessa produzione delle dichiarazioni reddituali del dante causa, da cui si sarebbe potuta evincere Persona_1
l'annotazione di familiari a carico e la loro identità, sulla base del relativo codice fiscale, onde acquisire un riscontro obiettivo della dedotta vivenza a carico del padre di
[...]
. Parte_1
7.2. Condivisibile è anche il rilievo della presenza, all'interno del nucleo familiare, della madre del ricorrente, quale possibile soggetto dedito al suo Controparte_2 mantenimento, senza che le produzioni documentali integrative, effettuate solo in questa sede di gravame, possano dirsi sufficienti ad incrinare la tenuta della decisione sul punto.
Infatti, l'appellante si è limitato a riversare in atti una certificazione dell'Agenzia delle
Entrate che dà conto della circostanza che per l'anno 2016, non abbia presentato CP_2 dichiarazione dei redditi e che sia divenuta titolare della pensione di reversibilità, incamerando gli importi per tal via dovuti, solo con decorrenza da ottobre 2017 (cfr. doc. all. al fascicolo di parte appellante depositato telematicamente); tuttavia, trattasi di documentazione ancora lacunosa, perché non consente di inferire compiutamente i redditi complessivi eventualmente percepiti da in un arco temporale antecedente e CP_2 prossimo al decesso del coniuge, periodo in relazione al quale occorrerebbe escludere un contributo stabile e significativo da parte della madre al mantenimento del figlio.
Peraltro, dallo stato di famiglia storico, in atti (cfr. doc. all. in fasc. parte ricorrente I grado), risulta la presenza di numerosi fratelli viventi, alcuni dei quali in età da lavoro, che, parimenti, avrebbero potuto concorrere al mantenimento di nel Pt_1 Parte_1 periodo antecedente e prossimo al decesso del padre.
7.3. A ciò si aggiunga che difetta una prova idonea ed esaustiva financo della mancata percezione di redditi direttamente in capo a risultando incompleta Parte_1 pure la documentazione relativa al richiedente la prestazione: infatti, è stata prodotta unicamente una certificazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante la situazione reddituale dell'istante negli anni di imposta dal 2017 in poi, periodo perlopiù inconferente ai fini di causa, atteso che ciò che rileva è la situazione del sino all'epoca del decesso Parte_1
pag. 5/7 del padre, quale dato atto a far almeno presumere che il titolare della prestazione pensionistica provvedesse, in via continuativa e in misura prevalente, al mantenimento del figlio inabile.
Lo stesso appellante ha poi dedotto un dato distonico rispetto alla asserita assoluta impossidenza di redditi propri, depositando in atti i verbali della Commissione per l'invalidità civile ed asserendo che la sua inabilità totale era stata accertata in via amministrativa sin dal febbraio 2015, evidentemente ai fini della fruizione delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili.
7.4. E' appena il caso di precisare che, in tale contesto ed in assenza di ulteriori istanze istruttorie, il Collegio non ravvisa i presupposti per disporre un ulteriore approfondimento in via officiosa, atteso che l'odierno appellante, tenuto a dimostrare la sussistenza dei requisiti per il godimento della prestazione sin dal primo grado del giudizio, vieppiù alla luce della puntuale motivazione del giudice a quo circa l'insussistenza di prova del requisito della vivenza a carico, avrebbe dovuto – quantomeno e al più tardi – in sede di proposizione del gravame peritarsi di allegare e dimostrare, invece, la piena ricorrenza di tale presupposto della domanda, in modo da sovvertire le ragioni della decisione.
In fattispecie analoghe alla presente, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ. è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato (così Cass.,
13/04/2018, n. 9237; Cass., 27/12/2021, n. 41548).
8. In definitiva, dovendosi condividere, per le ragioni suesposte, la valutazione del primo giudice, che ha stimato carente la prova di uno dei requisiti essenziali per l'accesso alla prestazione richiesta, la statuizione di rigetto va confermata ed ogni altra questione resta assorbita.
9. Nulla va disposto per le spese della presente fase di gravame, attese la contumacia dell' e la mancata costituzione del rapporto processuale. CP_1
10. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), sussistono, infine, i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno
2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria pag. 6/7 verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., SS.UU., 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_2 ricorso depositato in data 4.12.2024, avverso la sentenza resa in data 26.6.2024 dal
Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti dell in persona CP_1 del l.r.p.t., così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma interamente l'impugnata sentenza;
- dichiara non dovuto all' il rimborso delle spese processuali del presente grado del CP_1 giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 24.4.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
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