Cass. civ., sez. III, sentenza 16/06/1986, n. 3998
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Sentenza 16 giugno 1986

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 lett. A) del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, sotto il profilo della disparità di trattamento tra l'affitto a conduttore non coltivatore diretto (cui è assicurata una durata quindicennale) e affitto a coltivatore diretto - per il quale è consentito il diritto di ripresa da parte del concedente - trattandosi di situazioni radicalmente diverse e non omogenee; mentre la mancata previsione di un indennizzo trova giustificazione nella circostanza che il diritto di ripresa del proprietario coltivatore realizza un ritorno alla terra dello stesso e quindi un interesse di lavoro, omogeneo a quello del conduttore. ( V 2161/83, mass n 427025; ( V 3538/82, mass n 421520; ( V 1389/80, mass n 404930).*

Ai fini dell'Esercizio del diritto di ripresa da parte del concedente di fondo rustico, la qualità di coltivatore diretto non coincide con quella di piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 cod. civ., essendo sufficiente la coltivazione diretta del fondo sia al fine di venderne i prodotti sul mercato che per destinarli a proprio consumo, senza che, ad escludere detta qualifica, assuma decisiva Rilevanza la piccola dimensione del fondo coltivato ovvero che il coltivatore svolga attività lavorative, pur se prevalenti, su altri terreni o in settori extragricoli. ( V 1772/83, mass n 426617; ( V 475/83, mass n 425272; ( V 2347/81, mass n 413101; ( V 1455/80, mass n 405002).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/06/1986, n. 3998
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3998
    Data del deposito : 16 giugno 1986

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