Articolo 57 della Legge 5 agosto 1978, n. 457
Articolo 56Articolo 60
Versione
20 agosto 1978
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Versione
29 novembre 1981
Art. 57. (Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate)

Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle variazioni dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate emesse da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del precedente articolo 15 ((entro il 30 settembre 1982))
Entrata in vigore il 29 novembre 1981