Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 30/01/2025, alle ore 10.00 innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa
Giuliana Profazio, sono presenti:
L'Avv. Stefano Grio, per parte ricorrente, il quale insiste nel ricorso introduttivo, evidenziando che la conoscenza dei redditi del coniuge per l'anno 2020 era comunque nella sfera di conoscibilità dell'istituto, essendo stata presentata dichiarazione dei redditi tramite modello unico il 27.11.2021 (redditi 2020), come risulta dalla memoria dello stesso (allegato n. 5). Insiste nell'accoglimento CP_1 del ricorso sussistendo la buona fede dell'accipiens nel godimento della prestazione, secondo anche l'orientamento di questo Tribunale.
L'Avv. Mariangela Borgese, per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, nell'interesse dell' , la quale si riporta alla memoria difensiva. CP_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 3367/2024 all'udienza del 30.1.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano e Domenico Parte_1
Grio, giusta procura in atti ricorrente
e
in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, giusta procura generale alle liti
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente proponeva il presente ricorso esponendo di essere titolare di pensione
Cat INVCIV e di aver ricevuto in data 29.5.2024 missiva con la quale l le CP_1
comunicava di aver provveduto alla verifica della sua pensione ed in conseguenza di ciò era stato accertato un indebito pari ad € 5.626,60, maturato nel periodo dall'01.7.2020 al 31.12.2022.
A sostegno delle proprie ragioni, l'ente previdenziale affermava: “è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
L'odierna ricorrente, in data 19.7.2024, proponeva formale ricorso amministrativo, che rimaneva senza esito.
Lamentava l'estrema genericità della motivazione addotta, di per sé già inidonea a conferire legittimità alle pretese dell' . Sosteneva che non era per nulla chiaro CP_1
cosa avesse realmente determinato la richiesta restitutoria, né si riusciva a comprendere quale fosse il criterio adottato dall' resistente per le verifiche CP_2
contabili e la quantificazione dei presunti indebiti. Il tutto con grave ed illegittima compromissione del diritto di difesa del ricorrente.
Riteneva applicabile nel caso di specie la disciplina prevista dall'art. 13, co. 1, L.
412/91, che stabilisce il principio dell'irrecuperabilità delle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento che risulti viziato da errore imputabile all'Ente erogatore, salvo i casi in cui venga dimostrato il dolo dell'interessato.
A sostegno della domanda proposta riportava una sentenza del Tribunale di Palmi, a firma del dott. Gabutti, in cui veniva riportato tutto l'excursus giurisprudenziale relativo all'irripetibilità delle somme corrisposte dall'ente previdenziale.
Concludeva chiedendo che venissero dichiarate non dovute le somme ingiunte dall' , giusta nota del 29.5.2024, pari ad € 5.626,60., asseritamente erogate e non CP_1
dovute a titolo di pensione cat. INVCIV n. 07026775, per il periodo 1.07.2020 –
31.12.2022 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile e/o comunque inefficace il suddetto provvedimento di indebito, ordinando la restituzione degli importi a tale titolo eventualmente già riscossi, aumentati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, il tutto dalle maturazioni dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo.
2 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , impugnando e CP_1
contestando il dedotto avversario.
Il processo veniva istruito documentalmente e all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
L'indebito per cui è causa riguarda somme erogate in relazione a una prestazione di natura assistenziale, ovvero l'assegno di invalidità civile, di cui è beneficiaria la ricorrente e l' richiede la restituzione delle somme percepite nel periodo CP_1 dall'1.7.2020 al 31.12.2022.
Orbene, trattandosi di una prestazione assistenziale, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non sono applicabile ad essa le norme relative agli indebiti pensionistici ed in particolar modo l'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd.
Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico.
E all'indebito assistenziale non solo non si applica l'art. 13 Legge 412/1991, ma nemmeno il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., dovendosi, invece, applicare i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Quest'ultima, infatti, ha individuato un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (v. Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile al percettore” (Corte Cost.
n. 431/1993).
Si è statuito che “secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha
3 individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e Per_1
dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che è proprio il caso di specie, la Corte di cassazione ha affermato che
"l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni
a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (cfr Cass. Civ. 15.10.2019 n. 26036).
La suddetta pronuncia si pone nella scia della Cassazione Sez. Lav. con la sentenza n.
28771 del 09.11.2018 che pure aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo
a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione”.
Il suddetto principio è stato ancor più di recente ribadito dalla sentenza n. 13916 del
20.5.2021 in cui si legge che “ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione
4 dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma 6,
I. n. 335 del 1995, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens". La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.”
Si richiama, infine la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez Lavoro, 23 febbraio 2023, n. 5606, secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere".
In conclusione, dalle pronunce sopra richiamate si ricava il principio, che dovrà essere applicato al caso di specie, secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Orbene, nel caso di specie è da escludersi il dolo del ricorrente.
L' sostiene che l'indebito nasce dal superamento del limite reddituale a causa CP_1
CP_ dei redditi da pensione estera del coniuge che l' non era in condizione di conoscere.
5 In realtà il coniuge della ricorrente aveva presentato regolarmente il modello 730 nell'anno 2021 (relativo ai redditi anno 2020).
L'art.15 d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche CP_1
dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del ” Casellario dell'Assistenza” “per la CP_1
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma
6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, i titolari di prestazioni non hanno l'obbligo di comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale se questa è già integralmente dichiarata o conosciuta dall'Amministrazione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_2
reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di
6 soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” (in tal senso, v. Cass. n.
8731/2019 e n. 12608/2020).
Pertanto, in applicazione della richiamata giurisprudenza, non avendo la ricorrente occultato alcunchè all'Istituto Previdenziale ed essendo la dichiarazione dei redditi conoscibile dall' attivando i canali telematici e considerato che l' può CP_1 CP_1
revocare la prestazione solo dalla comunicazione in poi, si devono ritenere irripetibili le somme liquidate in epoca anteriore alla ricezione del provvedimento contestato.
Le somme ritenute indebitamente percepite riguardano il periodo che va dall'1.7.2020 al 31.12.2022, mentre il provvedimento che ha accertato l'indebito è stato comunicato solo in data 29.5.2024 e, pertanto, in accoglimento del ricorso il suddetto indebito è da ritenersi irripetibile.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente nulla deve restituire
CP_ all' in ordine alle causali e per l'importo indicato nella nota del 29.5.2024;
2) condanna l' alla rifusione delle spese in favore della ricorrente che liquida in CP_1
€ 1865,00, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 cpc
Così deciso, in Palmi il 30.1.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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