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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1290/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1290/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...] con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Fracasso Valeria, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata il [...] a [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Chiodi Valentina, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio contratto il 05/09/2009 in Terni (TR), precisando che dall'unione è nata la figlia in Persona_1
Foligno (PG) in data 08/08/2017 e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 149/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio:
“A) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra i signori e Parte_1
contratto in Terni il giorno 5/9/2009, trascritto nel Registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Terni al n.92, P.1, Uff.1, anno 2009, disponendo le formalità di rito presso gli Uffici di stato civile.
B) Confermare l'assegnazione della casa coniugale in Terni, Via del Capriolo n.33, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra nell'interesse della Controparte_1 figlia minore ivi stabilmente convivente e, in ogni caso, fino al compimento del 18° Per_1 anno di età, al momento del quale i genitori decideranno se vendere o meno il bene, dividendo il ricavato nel caso di scelta della vendita.
C) Dare atto che il signor ha trasferito la propria residenza altrove prendendo allo Pt_1 stato in locazione un immobile.
Condizioni di affido della minore e tempi di frequentazione
D) Confermare l'affido della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese, nel massimo della responsabilità e nell'interesse superiore della figlia, singolarmente dal genitore con cui si troverà al momento Per_1 dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
E) Confermare la collocazione prevalente di presso la madre. Per_1
F) Confermare che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo il seguente calendario, fermo restando la massima disponibilità e collaborazione di entrambi i genitori, nell'interesse superiore della figlia, a modificare i giorni e gli orari ivi previsti in base alle necessità sia degli stessi, sia di 1° settimana: Per_1
1. dal lunedì al mercoledì mattina con il padre, il quale curerà di accompagnare a Per_1 scuola o al campus estivo o dalla madre;
2. fine settimana col padre dal sabato mattina al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola, al campus o dalla madre.
2° settimana:
1. dal giovedì al venerdì mattina con il padre, quando la riaccompagnerà a scuola, campus estivo o dalla madre;
2. fine settimana con la madre.
I fine settimana saranno alternati, con due pernotti presso il padre.
G) Disponibilità e collaborazione
I coniugi manifestano massima disponibilità e collaborazione reciproca in caso di impossibilità di tenere la figlia anche durante i fine settimana di loro spettanza, e per cui si dichiarano sin d'ora disponibili a sostituire l'altro coniuge nei tempi e modi di tenuta di con facoltà di recupero del fine settimana scambiato o del giorno di pertinenza, sia Per_1 nel periodo transitorio, sia in quello definitivo.
H) Vacanze estive
Confermare quanto concordato per le vacanze estive, ovvero trascorrerà 15 Per_1
(quindici) giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, con impegno a comunicare le date entro il 31/05 di ogni anno, salvo, poi, informare con congruo anticipo l'altro genitore del luogo in cui trascorrerà la villeggiatura con la figlia.
I) Confermare quanto concordato per le Vacanze di Natale: ad anni alterni 24/12 e 25/12 a pranzo e 06/01 intera giornata con un genitore, cena del 25/12 e 26/12 intera giornata con l'altro genitore;
31/12 e 01/01 con il genitore con cui non ha trascorso il pranzo di Natale;
gli altri giorni saranno regolati dal normale calendario. Massima flessibilità ed accordo in caso di necessità personale e della minore.
L) Confermare quanto concordato per le Vacanze pasquali ad anni alterni: Domenica di
Pasqua con un genitore, Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore.
Condizioni del mantenimento economico della figlia minore
M) Confermare l'impegno del sig. al versamento alla sig.ra Parte_1 CP_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al
[...] mantenimento per la figlia, dell'assegno pari ad Euro 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT.
N) Confermare la suddivisione delle spese straordinarie nell'interesse della figlia nella misura del 50%, come da Protocollo del Tribunale di Terni.
O) Confermare che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra CP_1 mentre le detrazioni saranno al 50%.
Rinuncia al mantenimento reciproco - Rinuncia all'assegno divorzile P) Dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile, avendo le parti rinunciato e non ricorrendo i presupposti di legge.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Q) Confermare la disponibilità della sig.ra a condividere il possesso ed uso del CP_1 garage di proprietà al 50%, con pari spazio di occupazione.
R) Confermare la disponibilità della sig.ra a mantenere nella casa coniugale i CP_1 beni mobili (arredi, suppellettili, ecc..) di proprietà esclusiva del sig. in quanto Pt_1 ereditati, che verranno restituiti a semplice richiesta.
S) Dato atto che la situazione economica, quanto a giacenze ed investimenti, è stata già definita nella fase di separazione, confermare l'impegno della sig.ra a non CP_1 usufruire dell'accantonamento di circa Euro 9.000,00 per sue esigenze personali, riservando i genitori tali somme per le necessità della figlia anche scolastiche future.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Gli stessi dichiarano altresì che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, le medesime domande o domande connesse e che dal matrimonio non sono nati figli. In merito alle disponibilità reddituali sono state prodotte le certificazioni dell'ultimo triennio di entrambi i coniugi che vengono riallegate al presente atto. I coniugi di comune accordo rinunciano all'impugnazione della sentenza.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05/09/2009 tra Pt_1
e in Terni (TR) alle condizioni indicate nel ricorso
[...] Controparte_1 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 92, parte I, Uff. 1, anno 2009);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1290/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...] con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Fracasso Valeria, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata il [...] a [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Chiodi Valentina, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio contratto il 05/09/2009 in Terni (TR), precisando che dall'unione è nata la figlia in Persona_1
Foligno (PG) in data 08/08/2017 e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 149/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio:
“A) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra i signori e Parte_1
contratto in Terni il giorno 5/9/2009, trascritto nel Registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Terni al n.92, P.1, Uff.1, anno 2009, disponendo le formalità di rito presso gli Uffici di stato civile.
B) Confermare l'assegnazione della casa coniugale in Terni, Via del Capriolo n.33, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra nell'interesse della Controparte_1 figlia minore ivi stabilmente convivente e, in ogni caso, fino al compimento del 18° Per_1 anno di età, al momento del quale i genitori decideranno se vendere o meno il bene, dividendo il ricavato nel caso di scelta della vendita.
C) Dare atto che il signor ha trasferito la propria residenza altrove prendendo allo Pt_1 stato in locazione un immobile.
Condizioni di affido della minore e tempi di frequentazione
D) Confermare l'affido della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese, nel massimo della responsabilità e nell'interesse superiore della figlia, singolarmente dal genitore con cui si troverà al momento Per_1 dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
E) Confermare la collocazione prevalente di presso la madre. Per_1
F) Confermare che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo il seguente calendario, fermo restando la massima disponibilità e collaborazione di entrambi i genitori, nell'interesse superiore della figlia, a modificare i giorni e gli orari ivi previsti in base alle necessità sia degli stessi, sia di 1° settimana: Per_1
1. dal lunedì al mercoledì mattina con il padre, il quale curerà di accompagnare a Per_1 scuola o al campus estivo o dalla madre;
2. fine settimana col padre dal sabato mattina al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola, al campus o dalla madre.
2° settimana:
1. dal giovedì al venerdì mattina con il padre, quando la riaccompagnerà a scuola, campus estivo o dalla madre;
2. fine settimana con la madre.
I fine settimana saranno alternati, con due pernotti presso il padre.
G) Disponibilità e collaborazione
I coniugi manifestano massima disponibilità e collaborazione reciproca in caso di impossibilità di tenere la figlia anche durante i fine settimana di loro spettanza, e per cui si dichiarano sin d'ora disponibili a sostituire l'altro coniuge nei tempi e modi di tenuta di con facoltà di recupero del fine settimana scambiato o del giorno di pertinenza, sia Per_1 nel periodo transitorio, sia in quello definitivo.
H) Vacanze estive
Confermare quanto concordato per le vacanze estive, ovvero trascorrerà 15 Per_1
(quindici) giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, con impegno a comunicare le date entro il 31/05 di ogni anno, salvo, poi, informare con congruo anticipo l'altro genitore del luogo in cui trascorrerà la villeggiatura con la figlia.
I) Confermare quanto concordato per le Vacanze di Natale: ad anni alterni 24/12 e 25/12 a pranzo e 06/01 intera giornata con un genitore, cena del 25/12 e 26/12 intera giornata con l'altro genitore;
31/12 e 01/01 con il genitore con cui non ha trascorso il pranzo di Natale;
gli altri giorni saranno regolati dal normale calendario. Massima flessibilità ed accordo in caso di necessità personale e della minore.
L) Confermare quanto concordato per le Vacanze pasquali ad anni alterni: Domenica di
Pasqua con un genitore, Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore.
Condizioni del mantenimento economico della figlia minore
M) Confermare l'impegno del sig. al versamento alla sig.ra Parte_1 CP_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al
[...] mantenimento per la figlia, dell'assegno pari ad Euro 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT.
N) Confermare la suddivisione delle spese straordinarie nell'interesse della figlia nella misura del 50%, come da Protocollo del Tribunale di Terni.
O) Confermare che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra CP_1 mentre le detrazioni saranno al 50%.
Rinuncia al mantenimento reciproco - Rinuncia all'assegno divorzile P) Dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile, avendo le parti rinunciato e non ricorrendo i presupposti di legge.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Q) Confermare la disponibilità della sig.ra a condividere il possesso ed uso del CP_1 garage di proprietà al 50%, con pari spazio di occupazione.
R) Confermare la disponibilità della sig.ra a mantenere nella casa coniugale i CP_1 beni mobili (arredi, suppellettili, ecc..) di proprietà esclusiva del sig. in quanto Pt_1 ereditati, che verranno restituiti a semplice richiesta.
S) Dato atto che la situazione economica, quanto a giacenze ed investimenti, è stata già definita nella fase di separazione, confermare l'impegno della sig.ra a non CP_1 usufruire dell'accantonamento di circa Euro 9.000,00 per sue esigenze personali, riservando i genitori tali somme per le necessità della figlia anche scolastiche future.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Gli stessi dichiarano altresì che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, le medesime domande o domande connesse e che dal matrimonio non sono nati figli. In merito alle disponibilità reddituali sono state prodotte le certificazioni dell'ultimo triennio di entrambi i coniugi che vengono riallegate al presente atto. I coniugi di comune accordo rinunciano all'impugnazione della sentenza.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05/09/2009 tra Pt_1
e in Terni (TR) alle condizioni indicate nel ricorso
[...] Controparte_1 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 92, parte I, Uff. 1, anno 2009);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti