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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 3741/2023
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3741 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: un'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., in materia di contratti bancari, proposta con atto di citazione da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] scala A, int. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina di Palma Caccioppoli, (C.F. ), presso il cui studio in Napoli, Centro Direzionale Is. C.F._2
G8, è elettivamente domiciliato;
Indirizzo pec: Email_1
- Opponente –
NEI CONFRONTI DI
(P.Iva , con sede legale in Milano, alla via Larga n.31, in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., in qualità di mandataria con rappresentanza di Best Capital Italy S.r.l., p. iva
, rappresentata e difesa dall'Avv. Brunella Chierchia (c.f. e dall'Avv. P.IVA_2 CodiceFiscale_3
Paola Pranzo (c.f. ), sia congiuntamente che disgiuntamente, come da procura che si C.F._4 riallega (all. C), elettivamente domiciliata presso l'avv. Carmine Antignano con studio in Cardito, alla via
Benevento n. 18; Indirizzo pec: Email_2
Email_3 - Opposta–
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024.
***
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 24 marzo 2023 ed iscritto a ruolo in pari data,
l'opponente proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 700/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 17 febbraio 2023 (R.G.N. 2741/2022) e notificato in data 24 febbraio 2023.
Il titolo monitorio richiamato ingiungeva al sig. di di pagare in favore della Parte_1 società la somma di euro 8.793,03, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale Controparte_1 credito residuo dovuto in riferimento al contratto di finanziamento n. 13319126 stipulato dall'odierno opponente con e, successivamente, confluito nella titolarità dell'opposta, Controparte_2 in seguito ad un'operazione di cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'art. 58 TUB.
***
A sostegno dell'opposizione, l'opponente rilevava in primis il mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione. Parte opponente rilevava che l'istanza monitoria non era stata preceduta dall'instaurazione di un procedimento di mediazione, il che renderebbe improcedibile la domanda formulata dall'istituto di credito.
In secondo luogo, rilevava la carenza di legittimazione attiva della società opposta. Si osservava, in particolare, che la documentazione depositata in atti non consentiva di ritenere provata l'inclusione dei crediti azionati nelle operazioni di cessioni in blocco indicate nel ricorso.
Parte opponente, inoltre, eccepiva la mancata prova del credito richiesto in sede monitoria.
Ad avviso di parte opponente, cioè, l'opposta non avrebbe adeguatamente provato l'esistenza e la consistenza del credito oggetto di ingiunzione. Infine, eccepiva la nullità del contratto di finanziamento per carenza della forma scritta ab substantiam e la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Parte opponente, pertanto, alla luce di ciò, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna della società finanziaria opposta alla rifusione delle spese di lite.
***
Parte opposta si costituiva in giudizio con comparsa di comparizione e risposta depositata il 25 settembre
2023, concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecutività a norma dell'art. 648 c.p.c., e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
*** All'esito dell'udienza del 6 luglio 2023, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnava alle parti termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione.
Veniva infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, come da verbale negativo presente in atti e il processo perveniva in seguito all'udienza del 12 dicembre 2024, all'esito della quale il
Giudice, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive memorie di replica.
Le parti depositavano in atti sia le comparse conclusionali che le memorie di replica.
***
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
In via del tutto preliminare, dunque, occorre chiedersi, alla luce dell'istruttoria espletata e sulla base della documentazione acquisita agli atti del giudizio, se parte opposta sia innanzitutto riuscita a fornire la prova della titolarità della situazione attiva azionata.
Occorre, quindi, verificare se sia riuscita a provare la propria “legittimazione attiva intesa in senso sostanziale”.
Se sia, cioè, riuscita a comprovare di essere validamente titolare del credito derivante dal rapporto originariamente instaurato dall'odierno opponente con la finanziaria . Controparte_2
Nel caso di specie l'opposta ha dimostrato di essere divenuta titolare del credito azionato.
Essa, infatti, ha prodotto in atti: l'estratto pubblicato in G.U. della operazione di cartolarizzazione in base alla quale sarebbe divenuta titolare del credito azionato (cfr. all. 7 all'atto di costituzione in giudizio), che fornisce la prova dell'esistenza di detta operazione tra l'odierna opposta e la società originariamente titolare del credito azionato.
L'opposta ha prodotto anche il contratto di cessione intercorso con la finanziaria Controparte_2
(all. 06) e l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti, dal quale risulta il relativo numero identificativo (all. 8.).
A tali elementi deve aggiungersi, altresì, la comunicazione di avvenuta cessione rilasciata dalla cedente ed inviata all'odierno opponente (all.ti 10, 10 bis), con la quale veniva attestato il trasferimento del credito in favore dell'odierna società opposta e con la quale si invitava l'opponente a versare il residuo insoluto in favore di quest'ultima.
Tali elementi indiziari appaiono gravi, precisi e concordanti, a norma dell'art. 2729 c.c., nel senso dell'inclusione del credito azionato in sede monitoria nell'alveo dell'operazione di cartolarizzazione prospettata.
L'opposta inoltre ha prodotto in atti il titolo contrattuale da cui deriva il saldo oggetto di ingiunzione, vale a dire il contratto di finanziamento n. 13319126 del 24 settembre 2013, recante la sottoscrizione dell'opponente. Sono stati inoltre prodotti anche: il piano di ammortamento del finanziamento in questione e l'estratto conto
(all.9) che documentano l'evoluzione del rapporto e la formazione del saldo indicato nel ricorso monitorio
(cfr. all.ti 3,4 alla comparsa di costituzione); lo schema di calcolo degli interessi maturati sul residuo insoluto, risultante in seguito alla decadenza dal beneficio del termine.
La documentazione prodotta dall'istituto di credito, quindi, può ritenersi pienamente efficace ed idonea a comprovare i fatti costitutivi della domanda proposta da parte opposta.
Sicché, alla luce di tali premesse, anche la doglianza relativa alla carenza di prova scritta del credito ingiunto può ritenersi infondata.
Ed invero, l'odierna opposta ha allegato già in sede monitoria documentazione idonea a fondare l'azionata pretesa creditoria, cosicché ha assolto pienamente all'onere della prova che incombeva su di lei.
Non resta a questo punto che esaminare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi addotti dall'opponente.
Come visto, parte opponente ha innanzitutto sostenuto la nullità del contratto di finanziamento prodotto in atti dall'opposta per mancata sottoscrizione delle condizioni generali del contratto.
Non può ritenersi fondata l'eccezione di violazione dell'art. 1341, secondo comma, c.c. per mancata sottoscrizione delle condizioni generali di contratto sollevata dall'opponente, in quanto formulata in modo assertivo, generico e senza alcuno specifico richiamo alla fattispecie concreta.
Giova evidenziare che, come già rilevato, il suddetto rapporto contrattuale reca in calce al frontespizio/documento di sintesi la sottoscrizione dell'opponente, con espressa dichiarazione di aver preso visione delle condizioni generali di contratto e di accettarne integralmente il contenuto, oltre che con approvazione specifica (cd. “onere di doppia firma”) ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle clausole contrattuali vessatorie ivi indicate.
Parte opponente, infine, lamentava la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Anche tale eccezione appare tuttavia priva di fondamento, poiché nel caso di specie parte opposta ha dato prova dell'avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine mediante intimazione ad adempiere inviata al sig. di con raccomandata il 5.06.2020 e ricevuta dall'odierno Parte_1 opponente in data 11.06.2020, ove si legge “Il mancato versamento delle rate nei termini stabiliti ci costringe a richiederVi il rimborso in un'unica soluzione del nostro intero credito. Infatti, come previsto dalle Condizioni Generali di
Finanziamento, si e' verificata la risoluzione del contratto e siete incorsi nella decadenza dal beneficio del termine” (cfr. doc.
5 e 5 bis comparsa costituzione)
Si precisa, inoltre, che l'eventuale omissione della comunicazione della diffida da parte dell'opposta non avrebbe privato il credito della sua esigibilità in quanto il diritto del creditore di pretendere immediatamente la prestazione non necessita del conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale ovvero della formulazione di una espressa domanda in tal senso, potendo essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni di applicabilità della disposizione di cui all'art. 1186 c.c. Deve, poi, rilevarsi che parte opponente non ha nemmeno dedotto eventuali conseguenze favorevoli sulla quantificazione dell'importo ingiunto derivanti dalla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine. Ulteriore motivo, questo, per il quale non si vede quale vantaggio possa derivare, per la parte debitrice, dal contestazione dell'avvenuta, o meno, decadenza dal beneficio del termine.
Per tali motivi, l'opposizione va rigettata e per l'effetto va disposta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo al valore della lite e alla non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, che non ha sostanzialmente avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, sulla presente opposizione ex art. 645 c.p.c. a decreto ingiuntivo, iscritta al n.
3741/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma definitivamente il decreto ingiuntivo n. 700/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 17 febbraio 2023;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in euro 1.700,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
Così deciso in Aversa, il 14 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara