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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 589/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1825/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Cessata In Data 11.07.2023 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240053634281000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato la cartella n. 29620240053634281000 notificata il 20.02.25 relativa al mancato pagamento IVA anno 2020.
Eccepiva il ricorrente l'invalidità della cartella e della notifica e l'intervenuta decadenza dei crediti sottesi alle stesse;
conseguentemente invocava l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con memoria del 16.1.2026, il ricorrente rinunciava ai primi due motivi di ricorso e insisteva invece sul terzo, richiedendo quindi sull'annullamento dell'atto impugnato.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, limitatamente alla terza doglianza (avendo il ricorrente rinunciato ai primi due motivi di ricorso), è infondato.
Ed invero, sull'asserita intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito, con riferimento alla notifica della cartella oggi impugnata, notificata al ricorrente il 20.2.2025, si deve fare incontestabile richiamo all'assetto legislativo - fiscale determinatosi nel contesto della emergenza epidemiologica COVID 19 ed in particolare l'art. 68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura
Italia), "si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione" (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Ragione per la quale, al momento della notifica della cartella, il termine prescrizionale non era decorso, posto che l'imposta che si contesta come non versata si riferisce all'IVA 2020, e nulla ostava all'ente della riscossione per procedere, anche coattivamente, alla riscossione del debito erariale.
Il ricorso, dunque, non può essere accolto.
Le spese di giudizio possono compensarsi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1825/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Cessata In Data 11.07.2023 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240053634281000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato la cartella n. 29620240053634281000 notificata il 20.02.25 relativa al mancato pagamento IVA anno 2020.
Eccepiva il ricorrente l'invalidità della cartella e della notifica e l'intervenuta decadenza dei crediti sottesi alle stesse;
conseguentemente invocava l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con memoria del 16.1.2026, il ricorrente rinunciava ai primi due motivi di ricorso e insisteva invece sul terzo, richiedendo quindi sull'annullamento dell'atto impugnato.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, limitatamente alla terza doglianza (avendo il ricorrente rinunciato ai primi due motivi di ricorso), è infondato.
Ed invero, sull'asserita intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito, con riferimento alla notifica della cartella oggi impugnata, notificata al ricorrente il 20.2.2025, si deve fare incontestabile richiamo all'assetto legislativo - fiscale determinatosi nel contesto della emergenza epidemiologica COVID 19 ed in particolare l'art. 68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura
Italia), "si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione" (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Ragione per la quale, al momento della notifica della cartella, il termine prescrizionale non era decorso, posto che l'imposta che si contesta come non versata si riferisce all'IVA 2020, e nulla ostava all'ente della riscossione per procedere, anche coattivamente, alla riscossione del debito erariale.
Il ricorso, dunque, non può essere accolto.
Le spese di giudizio possono compensarsi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese