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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/09/2025, n. 4360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4360 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2937 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 16.4.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20), vertente
TRA
(c.f.: ) in persona del l.r.p.t., e per essa la Parte_1 P.IVA_1 mandataria (p.i.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Eugenio Moschiano (c.f.: ), domiciliatario in Napoli, alla C.F._1 via A. Depretis n. 102; appellante
E
(c.f.: ), (c.f.: Parte_2 C.F._2 Controparte_2
), (c.f.: ), C.F._3 Parte_3 CodiceFiscale_4 CP_3
(c.f.: , rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti,
[...] C.F._5 dall'avv. Luca Parrella (c.f.: ) e dall'avv. Luigi D'Auria (c.f.: C.F._6
, elett.te dom.ti in Napoli, al Centro Direzionale, Isola E/5 presso C.F._7
Parrella & Associati; appellati
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n.324/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 12.1.2022, nel proc. di primo grado n. 11523/2016 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 324/2022, depositata il 12.1.2022, il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione proposta da , e Parte_2 Controparte_2 Parte_3 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 1180 del 2016 emesso su ricorso della Controparte_3
; ha revocato il decreto;
ha rigettato la domanda della banca, Controparte_4 proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., ed ha condannato la a rifondere le spese di lite, CP_4 liquidate in € 26.095,05, oltre accessori, ponendo a suo carico anche le spese di c.t.u.
Le ragioni di credito che la banca ha posto a sostegno della domanda monitoria erano fondate su svariati rapporti bancari intercorsi con il debitore principale Parte_4 garantiti dai sopraindicati fideiussori, unici ad essere stati raggiunti dalla ingiunzione;
i garanti, nell'opporsi, hanno sollevato svariate questioni riferibili alla legittimità dei rapporti di conto e di garanzia.
Avverso questa sentenza ha proposto appello nella qualità di Parte_1 procuratrice di cessionaria del credito della affidato a n. 3 motivi CP_1 CP_4 così rubricati: 1. sulla natura autonoma della garanzia prestata dagli opponenti;
2. sull'azzeramento del saldo di conto corrente 2324.78 anche ai fini della compensazione;
3. sull'eccezione di compensazione.
Ha chiesto l'appellante, in accoglimento dell'appello, di riformare integralmente la gravata sentenza e di rigettare l'opposizione; in ogni caso, ha chiesto di condannare i garanti al pagamento del saldo passivo del conto corrente n. 4942,85 (accertato dal c.t.u. nell'importo di € 142.441,72) e del rapporto RIBA, pari ad € 152.139,92 (complessivi € 294.581,64), o delle diverse somme ritenute, vinte le spese del doppio grado.
Hanno resistito gli appellati fideiussori chiedendo il rigetto dell'appello, vinte le spese di lite.
All'udienza del 16.4.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20).
2. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui qualifica il rapporto con i garanti come fideiussione anziché come contratto autonomo di garanzia. Sul punto sostiene l'appellante la sufficienza a tal fine della presenza nel contratto della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, con la conseguente impossibilità per il garante, in
2 ragione di tale qualificazione contrattuale, di sollevare eccezioni diverse da quelle riferibili alla illiceità del rapporto garantito;
e, per il tribunale, di compensare le poste di dare-avere.
2.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale, in applicazione dei principi di diritto applicabili alla materia, ha verificato che la scheda contrattuale conteneva solo la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, mentre era carente ogni riferimento alla impossibilità di opporre eccezioni.
Concorde giurisprudenza di legittimità ritiene la prima clausola del tutto insufficiente a sostenere la qualificazione invocata dall'appellante (Cass. 2024 n. 31105); la mera presenza di una clausola “a prima richiesta” non è decisiva ai fini della qualificazione del contratto come garanzia autonoma, dovendo il giudice di merito accertare l'effettiva volontà delle parti attraverso un'indagine più approfondita dell'intero regolamento negoziale, dando, comunque la necessaria rilevanza indiziaria anche alla espressa qualificazione del contratto data dalle parti.
Ebbene, premesso che il contratto è qualificato dalle parti espressamente come fideiussione, il tribunale ha compiuto, con motivazione puntuale e condivisa, approfondita verifica sulla volontà effettiva dei contraenti, correttamente ritenendo che la clausola di sopravvivenza pure contenuta nel contratto (art. 8: qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate), era incompatibile con la invocata autonomia rispetto all'obbligazione principale a garanzia, in applicazione di pacifico orientamento sul punto.
Invero, una clausola come quella in esame, definita di "sopravvivenza", come accennato, intende estendere la copertura del fideiussore a un debito diverso da quello originariamente garantito, ovvero la restituzione delle somme ricevute dal debitore a causa della nullità del contratto principale. Questa clausola, tuttavia, non trasforma la fideiussione in un contratto autonomo e non è neppure vessatoria (da ultimo in tal senso Cass. 2023 n.
18794).
Sempre condivisibilmente, il tribunale ha argomentato che la clausola presente nella fideiussione (art. 9) in base alla quale Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il CP_4 debitore, lungi dall'escludere l'accessorietà ne risulta espressione, limitando l'eccezione a tale ipotesi ma non ai casi di nullità della obbligazione garantita. Va, inoltre, aggiunto che l'intero art. 7 della fideiussione in atti (ivi da intendersi richiamato), depone pianamente nel senso dell'accessorietà.
3 3.Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, con specifico riferimento al conto n.2324,78, ha azzerato il saldo del primo estratto prodotto dalla banca, laddove l'evenienza contabile del saldo annotato a debito doveva essere considerata nei conteggi;
assume che il criterio dell'azzeramento del saldo era sostenuto dalla giurisprudenza solo in caso di domande “contrapposte” , laddove nel caso in CP_5 esame solo la aveva proposta domanda di pagamento;
in ogni caso, contesta gli CP_4 orientamenti di legittimità sul saldo-zero.
3.1-Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha applicato l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in caso di domanda di pagamento del saldo proposta dalla (onerata CP_4 della prova dei fatti costituivi del suo credito) ed assenza dell'estratto conto iniziale (nel caso in esame manca l'estratto inziale e mancano quelli successivi per i primi due anni di operatività del rapporto), impone l'azzeramento del primo saldo (a debito) prodotto dalla se contestato e se non siano forniti elementi sufficienti ad una determinazione CP_4 attendibile del saldo iniziale annotato, così correttamente ripartendo l'onere probatorio in materia (Cass. 2024 n. 14177; Cass. 2021 n. 15601; v. anche Cass. 25417 del 2023: Il criterio del cd. saldo zero, che consente, nel caso in cui la mancata produzione di parte degli estratti conto impedisca di ricostruire l'intero andamento del rapporto di determinare il saldo finale, considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotto, è utilizzabile in quanto più sfavorevole alla soltanto nel caso in cui il giudizio sia stato promosso CP_4 dalla stessa e non possa provvedersi all'accertamento del dare e dello avere sulla base di altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo maturato all'inizio del periodo documentato, ovvero sulla base di ammissioni compiute dal correntista, idonee ad escludere quantomeno che, con riferimento al periodo non documentato, egli abbia maturato un credito di imprecisato ammontare).
Ha chiarito la giurisprudenza che l'azzeramento opera anche in caso di eventuali domande contrapposte di pagamento/ripetizione, in assenza di elementi certi o probabili di ricostruzione alternativa delle risultanze contabili (da ultimo Cass. 2025 n. 14269: in tale caso ciascuna delle parti è onerata della prova della propria pretesa;
v. anche Cass. 2024 n. 1763;
2022 n. 10140). Il tribunale ha correttamente rilevato che il primo saldo iniziale prodotto dalla era a debito (- 412.747,935, primo estratto prodotto riferibile al 31.3.1997, contratto CP_4 concluso in data 15.5.1995), era stato ampiamente contestato dal correntista e, in presenza di domanda di pagamento della consacrata nel ricorso monitorio, non era stato possibile CP_4 accertare la veridicità dell'annotazione riportata nel primo estratto prodotto neppure attraverso
4 l'esame contabile demandato al c.t.u., laddove, invece, era stata possibile la ricostruzione successiva dell'andamento contabile attraverso la documentazione in atti.
In questa fase neppure è stata da parte appellante evidenziata eventuale documentazione a sostegno della ricostruzione iniziale del conto.
Peraltro, i debitori non hanno formulato una contrapposta domanda di ripetizione di indebito (è stato solo domandato l'accertamento dell'eventuale debito garantito) e neppure hanno sollevato un'eccezione di compensazione propria. Il tribunale, come si dirà più avanti, si è limitato ad operare una compensazione atecnica tra le risultanze contabili dei vari rapporti, giungendo alla revoca del decreto ingiuntivo;
con la conseguenza che si argomenta di onere probatorio pieno in capo alla quanto all'importo domandato in pagamento. CP_4
4.Con il terzo motivo l'appellante si duole della compensazione atecnica operata dal tribunale tra i saldi derivanti dai rapporti esaminati;
sostiene sul punto l'erroneità della decisione poiché non si trattava di un unico rapporto, come sostenuto dalla e condiviso CP_4 dal tribunale, ma di rapporti del tutto autonomi.
In particolare, assume l'appellante che non vi era alcun collegamento tra le fatture anticipate ed i conti esaminati dal c.t.u. e che al più poteva applicarsi la compensazione propria, la quale però presupponeva una specifica richiesta di parte, carente nel caso in esame;
aggiunge che il tribunale aveva reso una motivazione contraddittoria richiamando sia la compensazione atecnica che quella giudiziale
4.1-Il motivo è infondato.
Evidenziato preliminarmente che gli anticipi su fatture non hanno alcuna autonomia laddove regolati in un conto corrente (come nella specie) e come ben chiarito dal tribunale al punto n.
3.3.7 della motivazione, secondo concorde giurisprudenza di legittimità in riferimento ai rapporti bancari, la compensazione opera automaticamente, in quanto prevista per legge (cfr. tra le tante Cass. 2023 n. 34424; 2016 n. 512).
Si ricorda che, quando le voci di debito - credito nascono da un rapporto unitario, è sufficiente procedere all'accertamento delle reciproche partite di dare ed avere anche se non è proposta specifica domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione. Partendo da tale principio generale, nell'ambito dei rapporti bancari la compensazione automatica deriva dalla piana e mera applicazione dell'art. 1853 c.c., a mente del quale, se tra banca e correntista intercorre una pluralità di rapporti o di conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente. Secondo la Suprema Corte, non rileva che difetti l'eccezione ovvero il mero rilievo: la compensazione opera automaticamente, senza necessità di proporre apposita domanda o eccezione, proprio in virtù della predeterminazione codicistica della sostanziale
5 unitarietà dei rapporti contrattuali che legano la banca ed i correntisti. La giurisprudenza in tali casi richiede la mera reciproca esigibilità delle poste da compensare e non certamente le condizioni processuali di operatività della compensazione stessa, trattandosi di un'ipotesi tipica di cosiddetta compensazione atecnica. In ogni caso, l'orientamento dominante è quello estensivo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 16800 del 2015), favorevole alla unicità del rapporto e all'operatività conseguenzialmente officiosa della compensazione anche se uno dei crediti abbia persino natura risarcitoria (vedi anche Cass. ordinanza n.34424 del 2023: Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili).
L'appello va, dunque, rigettato e la sentenza gravata va confermata nella sua interezza.
5.Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 260.000,00-520.000,00), nell'importo di €
4.389,00 per la fase di studio, di € 2.552,00 per la fase introduttiva, di € 2.940,00 per la trattazione (€ 5.880,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 7.298,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 17.179,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante,
6 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.9.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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