TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3362/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Generoso
Valitutti, ha pronunciato la seguente parziale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3362/2016 R.G. il 05/10/2016, avente ad oggetto: risarcimento danni da cose in custodia
TRA
(C.F. , in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore
(C.F. ), Persona_1 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Camelia Cutolo e
Antonella Gisonna, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Salerno alla via Scuola Eleatica n. 1;
ATTORI
E
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Antonio Rosario Trocino, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Stigliano (MT) alla via Fontana n. 50;
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti Loredana
Conicella e Angelo Di Lascio, insieme con i quali elettivamente domicilia in alla via Nazario Sauro s.n.c.; CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 3362/2016 R.G.
All'udienza del 11/12/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
in proprio nonché nella qualità di esercente la responsabilità
[...]
genitoriale sul minore , entrambi nella qualità di eredi Persona_1
di (rispettivamente coniuge della prima e padre del Persona_2
secondo), convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'
[...]
e la al fine di sentir accogliere le seguenti CP_2 Controparte_1 conclusioni: “Accertare le cause determinanti l'evento sinistruoso per cui è causa, conseguentemente condannare i responsabili al risarcimento di tutti i danni morali patrimoniali ed esistenziali subiti in seguito al decesso del proprio familiare quantificato in complessivi euro 423 225,00 per la moglie del de cuius ed in euro 423 225,00 per il figlio Parte_1
minore oltre rivalutazione monetaria dal dì del Persona_1 sinistro sia nell'effettivo soddisfo e ad interessi legali sulle somme così rivalutate;
domande tutte che vanno comunque limitate anche nel loro cumulo nella competenza ratione valoris dell'Onorevole Organo Giudicante adito, con rinuncia all'eventuale esubero. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali ex art. 15 L. P. oltre iva e CPA come per legge , da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario con sentenza esecutiva ex lege.”
1.1. Gli attori deducevano che, in data 27/03/2013 alle h. 15.25 circa,
l'autoarticolato condotto da mentre percorreva la S.P. 94 Persona_2 in direzione Vietri di Potenza, in corrispondenza del km 24+300, “si spostava sulla corsia opposta di circolazione per evitare un avvallamento presente sulla stessa e, nel rientrare sulla propria corsia di marcia, perdeva il controllo dell'autoarticolato e dopo aver impattato contro il guard-rail ivi presente sul margine destro della carreggiata, precipitava nella scarpata posta alla sua destra.”
1.2. Ad avviso degli istanti, la responsabilità dell'accaduto andava ascritta alla e ad nelle rispettive qualità di Ente Controparte_1 CP_2
proprietario ed Ente gestore del tratto stradale in questione, in applicazione
2 Proc. n. 3362/2016 R.G.
della normativa ex art. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia), nonché ex art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana), per l'omesso adempimento degli obblighi di custodia, vigilanza e manutenzione, e in particolare per non aver messo in sicurezza l'avvallamento e per aver omesso di installare un guard- rail rispondente alle prescrizioni normative.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa del
26/01/2017, la società eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva e, comunque, contestando il merito dell'avversa pretesa, di cui chiedeva il rigetto.
3. Si costituiva altresì, con comparsa depositata il 24/02/2017, la CP_1
, avversando nel merito la domanda attorea e concludendo per il
[...]
relativo rigetto.
4. Espletate le prove testimoniali richieste dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza dell'11/12/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Tanto premesso, il complessivo esame delle risultanze istruttorie e delle articolazioni difensive, anche conclusionali, rese dalle parti induce a ritenere matura per la decisione soltanto la controversia sussistente tra gli attori e la convenuta essendo, invece, necessario un approfondimento CP_2
istruttorio di tipo tecnico con riguardo alla domanda intentata nei confronti della (sul quale si provvederà con separata ordinanza). Controparte_1
Nella presente sede, dunque, è necessario disporre la separazione della domanda proposta contro l' [operazione facultata dall'art. 2055 CP_2
c.c. e dalla natura solidale della dedotta responsabilità extracontrattuale, in uno con il consolidato principio secondo cui l'obbligazione risarcitoria – derivante da un unico fatto dannoso imputabile a più soggetti –, essendo di natura solidale, appunto, non da luogo a litisconsorzio necessario passivo e non impone, di conseguenza, il simultaneus processus (Cass. n. 7501/2007;
Cass. n. 11039/2006; Cass, n, 16957/2005; Cass. n. 347/2000; Cass. n.
12325/1999; Cass. n. 4296/1987)] ai sensi dell'art. 103, comma secondo,
c.p.c., in modo da provvedere alla definizione di tale segmento processuale, in ossequio a quanto previsto dal n. 5) del secondo comma dell'art. 279 c.p.c.
3 Proc. n. 3362/2016 R.G.
6. Chiarito il perimetro della presente decisione, deve evidenziarsi come la domanda attorea proposta nei confronti della società sia CP_2 infondata per l'assorbente rilievo del difetto di legittimazione passiva (o meglio, di titolarità passiva) di quest'ultima, essendo emerso che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato su un tratto di strada non rientrante nell'area di competenza della società, bensì nella titolarità esclusiva dell'Ente provinciale.
Già l'articolazione attorea, invero, mette conto della natura provinciale del tratto viario teatro del sinistro: nell'atto di citazione si legge testualmente che il sinistro si è verificato “sulla S.P. 94 al Km 24+300 – direzione Vietri di
Potenza (Pz)”. A ciò aggiungasi che l'unica deduzione resa dagli attori in relazione all'eccepito difetto di legittimazione passiva è stata quella per cui, in sede stragiudiziale, l' non avrebbe mai dato conto dell'assenza del CP_2 rapporto di custodia;
all'evidenza, tale circostanza non costituisce una contestazione puntuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Analogamente, la difesa della non ha operato alcuna contestazione CP_1 in ordine alla propria custodia dell'anzidetto tratto stradale: si legge, infatti, nella comparsa di costituzione della che: “l'Ente aveva apposto il CP_1 limite di velocità di 50 km/h” (sul tratto di strada in questione, n.d.r.), (p. 7);
“quale altra cautela avrebbe potuto porre in essere l'Ente deducente?”, (p.
8); “se l'Ente aveva apposto in loco tale e tanta segnaletica stradale una ragione doveva esserci!” (p. 9). Anche la documentazione allegata dall'Ente locale sospinge nella medesima direzione, essendo volta a dimostrare l'attività manutentiva e di controllo posta in essere sul tratto viario di cui si discute (ci si riferisce alla relazione tecnica e agli allegati grafici depositati quali docc. 7 e 8 nel fascicolo di parte).
Orbene, quantunque la non ricorrenza di titolarità in capo all' potrebbe CP_2
già dirsi dimostrata in forza del meccanismo della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., non può mancarsi di rilevare come tale eccezione trovi fondamento anche in via documentale: i) da un lato, infatti, l'Allegato 1 al
D.lgs. n. 461/1999 – al quale l'art. 98 del citato D.lgs. demandava l'individuazione “della rete stradale ed autostradale nazionale di competenza” dell' che ha definito l'elenco delle strade di interesse CP_2
nazionale anche per la Regione Basilicata (vds. G.U.- Serie Generale - n. 288
4 Proc. n. 3362/2016 R.G.
del 09/11/1999, pag. 29) – non ricomprende il tratto stradale su cui si è verificato il sinistro di cui si discute;
ii) da altro lato, con D.P.C.M. 21 febbraio 2000 sono state individuate, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del
D.lgs. 112/1998, le strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale da trasferire al demanio delle Regioni o al demanio degli enti locali territorialmente competenti, in attuazioni di leggi regionali emanate a norma dell'art. 4, comma 1, L. 59/1997, e tra le strade da trasferire, per la Regione
Basilicata, risultata proprio la S.S. 94 tra le progressive chilometriche 14+030
e 52+450, che in effetti è stata trasferita con Verbale di Trasferimento del
25/09/2001 alla Provincia di (all. 8 fascicolo . CP_1 CP_2
7. In ragione di quanto supra, difettando un rapporto fattuale e giuridico di custodia, l' non può essere chiamata a rispondere dei danni CP_2
lamentati dagli attori, e pertanto la domanda proposta nei suoi confronti, in quanto infondata, va rigettata.
8. Occorre, in ragione della natura definitoria (seppur parziale) del presente provvedimento, provvedere in ordine alle spese di lite, le quali, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice, e tanto nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi (in ragione del fatto che l'attività defensionale relativa alla domanda quivi decisa si è attestata unicamente sul profilo della titolarità passiva) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da €
260.001 a € 520.000).
9. Come anticipato supra, la prosecuzione del rapporto processuale separato e non definito nella presente sede (ossia quello relativo alla domanda proposta nei confronti della ), previa rimessione sul ruolo Controparte_1
istruttorio, sarà disciplinato con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Generoso
Valitutti, definitivamente e parzialmente pronunziando nel proc. n.
3362/2016 R.G. con esclusivo riguardo alla domanda attorea articolata nei confronti della società ogni contraria e diversa domanda ed CP_2
eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. dispone, ai sensi dell'art. 103, comma secondo, c.p.c., la separazione della domanda introdotta dagli attori nei confronti della società CP_2
5 Proc. n. 3362/2016 R.G.
2. definisce, ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 5) c.p.c., la domanda separata e, per l'effetto, rigetta la domanda introdotta dagli attori nei confronti della società CP_2
3. condanna gli attori al pagamento, in favore della delle spese CP_2 di lite, che si liquidano in € 11.229,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. rimette sul ruolo il procedimento relativo alla domanda introdotta nei confronti della , riservando le determinazioni sul Controparte_1
prosieguo a separata ordinanza.
Potenza, lì 25/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Generoso
Valitutti, ha pronunciato la seguente parziale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3362/2016 R.G. il 05/10/2016, avente ad oggetto: risarcimento danni da cose in custodia
TRA
(C.F. , in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore
(C.F. ), Persona_1 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Camelia Cutolo e
Antonella Gisonna, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Salerno alla via Scuola Eleatica n. 1;
ATTORI
E
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Antonio Rosario Trocino, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Stigliano (MT) alla via Fontana n. 50;
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti Loredana
Conicella e Angelo Di Lascio, insieme con i quali elettivamente domicilia in alla via Nazario Sauro s.n.c.; CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 3362/2016 R.G.
All'udienza del 11/12/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
in proprio nonché nella qualità di esercente la responsabilità
[...]
genitoriale sul minore , entrambi nella qualità di eredi Persona_1
di (rispettivamente coniuge della prima e padre del Persona_2
secondo), convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'
[...]
e la al fine di sentir accogliere le seguenti CP_2 Controparte_1 conclusioni: “Accertare le cause determinanti l'evento sinistruoso per cui è causa, conseguentemente condannare i responsabili al risarcimento di tutti i danni morali patrimoniali ed esistenziali subiti in seguito al decesso del proprio familiare quantificato in complessivi euro 423 225,00 per la moglie del de cuius ed in euro 423 225,00 per il figlio Parte_1
minore oltre rivalutazione monetaria dal dì del Persona_1 sinistro sia nell'effettivo soddisfo e ad interessi legali sulle somme così rivalutate;
domande tutte che vanno comunque limitate anche nel loro cumulo nella competenza ratione valoris dell'Onorevole Organo Giudicante adito, con rinuncia all'eventuale esubero. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali ex art. 15 L. P. oltre iva e CPA come per legge , da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario con sentenza esecutiva ex lege.”
1.1. Gli attori deducevano che, in data 27/03/2013 alle h. 15.25 circa,
l'autoarticolato condotto da mentre percorreva la S.P. 94 Persona_2 in direzione Vietri di Potenza, in corrispondenza del km 24+300, “si spostava sulla corsia opposta di circolazione per evitare un avvallamento presente sulla stessa e, nel rientrare sulla propria corsia di marcia, perdeva il controllo dell'autoarticolato e dopo aver impattato contro il guard-rail ivi presente sul margine destro della carreggiata, precipitava nella scarpata posta alla sua destra.”
1.2. Ad avviso degli istanti, la responsabilità dell'accaduto andava ascritta alla e ad nelle rispettive qualità di Ente Controparte_1 CP_2
proprietario ed Ente gestore del tratto stradale in questione, in applicazione
2 Proc. n. 3362/2016 R.G.
della normativa ex art. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia), nonché ex art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana), per l'omesso adempimento degli obblighi di custodia, vigilanza e manutenzione, e in particolare per non aver messo in sicurezza l'avvallamento e per aver omesso di installare un guard- rail rispondente alle prescrizioni normative.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa del
26/01/2017, la società eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva e, comunque, contestando il merito dell'avversa pretesa, di cui chiedeva il rigetto.
3. Si costituiva altresì, con comparsa depositata il 24/02/2017, la CP_1
, avversando nel merito la domanda attorea e concludendo per il
[...]
relativo rigetto.
4. Espletate le prove testimoniali richieste dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza dell'11/12/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Tanto premesso, il complessivo esame delle risultanze istruttorie e delle articolazioni difensive, anche conclusionali, rese dalle parti induce a ritenere matura per la decisione soltanto la controversia sussistente tra gli attori e la convenuta essendo, invece, necessario un approfondimento CP_2
istruttorio di tipo tecnico con riguardo alla domanda intentata nei confronti della (sul quale si provvederà con separata ordinanza). Controparte_1
Nella presente sede, dunque, è necessario disporre la separazione della domanda proposta contro l' [operazione facultata dall'art. 2055 CP_2
c.c. e dalla natura solidale della dedotta responsabilità extracontrattuale, in uno con il consolidato principio secondo cui l'obbligazione risarcitoria – derivante da un unico fatto dannoso imputabile a più soggetti –, essendo di natura solidale, appunto, non da luogo a litisconsorzio necessario passivo e non impone, di conseguenza, il simultaneus processus (Cass. n. 7501/2007;
Cass. n. 11039/2006; Cass, n, 16957/2005; Cass. n. 347/2000; Cass. n.
12325/1999; Cass. n. 4296/1987)] ai sensi dell'art. 103, comma secondo,
c.p.c., in modo da provvedere alla definizione di tale segmento processuale, in ossequio a quanto previsto dal n. 5) del secondo comma dell'art. 279 c.p.c.
3 Proc. n. 3362/2016 R.G.
6. Chiarito il perimetro della presente decisione, deve evidenziarsi come la domanda attorea proposta nei confronti della società sia CP_2 infondata per l'assorbente rilievo del difetto di legittimazione passiva (o meglio, di titolarità passiva) di quest'ultima, essendo emerso che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato su un tratto di strada non rientrante nell'area di competenza della società, bensì nella titolarità esclusiva dell'Ente provinciale.
Già l'articolazione attorea, invero, mette conto della natura provinciale del tratto viario teatro del sinistro: nell'atto di citazione si legge testualmente che il sinistro si è verificato “sulla S.P. 94 al Km 24+300 – direzione Vietri di
Potenza (Pz)”. A ciò aggiungasi che l'unica deduzione resa dagli attori in relazione all'eccepito difetto di legittimazione passiva è stata quella per cui, in sede stragiudiziale, l' non avrebbe mai dato conto dell'assenza del CP_2 rapporto di custodia;
all'evidenza, tale circostanza non costituisce una contestazione puntuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Analogamente, la difesa della non ha operato alcuna contestazione CP_1 in ordine alla propria custodia dell'anzidetto tratto stradale: si legge, infatti, nella comparsa di costituzione della che: “l'Ente aveva apposto il CP_1 limite di velocità di 50 km/h” (sul tratto di strada in questione, n.d.r.), (p. 7);
“quale altra cautela avrebbe potuto porre in essere l'Ente deducente?”, (p.
8); “se l'Ente aveva apposto in loco tale e tanta segnaletica stradale una ragione doveva esserci!” (p. 9). Anche la documentazione allegata dall'Ente locale sospinge nella medesima direzione, essendo volta a dimostrare l'attività manutentiva e di controllo posta in essere sul tratto viario di cui si discute (ci si riferisce alla relazione tecnica e agli allegati grafici depositati quali docc. 7 e 8 nel fascicolo di parte).
Orbene, quantunque la non ricorrenza di titolarità in capo all' potrebbe CP_2
già dirsi dimostrata in forza del meccanismo della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., non può mancarsi di rilevare come tale eccezione trovi fondamento anche in via documentale: i) da un lato, infatti, l'Allegato 1 al
D.lgs. n. 461/1999 – al quale l'art. 98 del citato D.lgs. demandava l'individuazione “della rete stradale ed autostradale nazionale di competenza” dell' che ha definito l'elenco delle strade di interesse CP_2
nazionale anche per la Regione Basilicata (vds. G.U.- Serie Generale - n. 288
4 Proc. n. 3362/2016 R.G.
del 09/11/1999, pag. 29) – non ricomprende il tratto stradale su cui si è verificato il sinistro di cui si discute;
ii) da altro lato, con D.P.C.M. 21 febbraio 2000 sono state individuate, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del
D.lgs. 112/1998, le strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale da trasferire al demanio delle Regioni o al demanio degli enti locali territorialmente competenti, in attuazioni di leggi regionali emanate a norma dell'art. 4, comma 1, L. 59/1997, e tra le strade da trasferire, per la Regione
Basilicata, risultata proprio la S.S. 94 tra le progressive chilometriche 14+030
e 52+450, che in effetti è stata trasferita con Verbale di Trasferimento del
25/09/2001 alla Provincia di (all. 8 fascicolo . CP_1 CP_2
7. In ragione di quanto supra, difettando un rapporto fattuale e giuridico di custodia, l' non può essere chiamata a rispondere dei danni CP_2
lamentati dagli attori, e pertanto la domanda proposta nei suoi confronti, in quanto infondata, va rigettata.
8. Occorre, in ragione della natura definitoria (seppur parziale) del presente provvedimento, provvedere in ordine alle spese di lite, le quali, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice, e tanto nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi (in ragione del fatto che l'attività defensionale relativa alla domanda quivi decisa si è attestata unicamente sul profilo della titolarità passiva) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da €
260.001 a € 520.000).
9. Come anticipato supra, la prosecuzione del rapporto processuale separato e non definito nella presente sede (ossia quello relativo alla domanda proposta nei confronti della ), previa rimessione sul ruolo Controparte_1
istruttorio, sarà disciplinato con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Generoso
Valitutti, definitivamente e parzialmente pronunziando nel proc. n.
3362/2016 R.G. con esclusivo riguardo alla domanda attorea articolata nei confronti della società ogni contraria e diversa domanda ed CP_2
eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. dispone, ai sensi dell'art. 103, comma secondo, c.p.c., la separazione della domanda introdotta dagli attori nei confronti della società CP_2
5 Proc. n. 3362/2016 R.G.
2. definisce, ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 5) c.p.c., la domanda separata e, per l'effetto, rigetta la domanda introdotta dagli attori nei confronti della società CP_2
3. condanna gli attori al pagamento, in favore della delle spese CP_2 di lite, che si liquidano in € 11.229,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. rimette sul ruolo il procedimento relativo alla domanda introdotta nei confronti della , riservando le determinazioni sul Controparte_1
prosieguo a separata ordinanza.
Potenza, lì 25/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
6