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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/04/2024, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 675/2024 promossa da:
con avv. FAGORZI PATRIZIA Parte_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PM
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da ricorso
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
CP_1
La ferma opposizione della ricorrente alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza del 27.1.2022 e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Va accolta la domanda di affidamento esclusivo della minore nata il [...], Pt_1 considerato che il padre ha visto la figlia solo una volta nel settembre 2018, allontanandosi quindi definitivamente dalla famiglia, disinteressandosi completamente, sotto ogni aspetto, delle esigenze e della vita della minore, di tal chè non sussistono i presupposti per un affidamento condiviso. In considerazione del fatto che il padre non conosce la figlia, risulta opportuno disporre, come richiesto, che egli potrà vedere la figlia solo alla presenza della madre e previa valutazione da parte del servizio sociale direttamente competente, cui il padre potrà rivolgersi, circa le più opportune modalità di ripresa dei rapporti onde non turbare la minore. La madre potrà iscrivere la minore in un proprio documento valido per l'espatrio.
In considerazione dell'onere esclusivo di mantenimento diretto e di cura a carico della madre, che dispone di un reddito limitato, di circa € 1.300 mensili, con cui fa fronte al finanziamento per l'acquisto di un'auto di € 253,44 mensili, considerata la generica capacità di lavoro del padre, che è uomo giovane, nato nel 1986, va posto a suo carico un contributo per la figlia di € 400, come richiesto, oltre al 50% delle spese straordinarie
Nulla sulle spese, non essendo ravvisabile soccombenza trattandosi di pronuncia in punto di status, anche nell'interesse del ricorrente, con sostanziale conferma delle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale,
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Vinci CP_1 dell'anno 2016 al n. parte I , con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
dispone l'affido esclusivo della figlia alla madre Persona_1
pagina 2 di 3 la quale assumerà in autonomia ogni decisione relativa alla vita ed alle Parte_1 esigenze ordinarie e straordinarie della minore inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute;
3) dispone che la figlia continui a vivere con la madre in Vinci (FI), Via di Persona_1
Petroio n. 21, quale residenza abituale della minore e che assumerà il ruolo di abitazione principale;
4) quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione di con il padre, Persona_1 conferma quanto previsto dal Tribunale di Firenze con sentenza di separazione n. 236/2022, e, quindi, dispone che potrà vedere e tenere la figlia solo in Controparte_1 presenza della madre previo accesso al servizio sociale competente per territorio per la valutazione delle più opportune e caute modalità di introduzione della figura paterna nella vita della minore;
5) pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla moglie Controparte_1 un contributo mensile di € 400,00 per il mantenimento della figlia minore da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario IBAN
[...] conto corrente c/o Organizzazione_1 da eseguire entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
[...]
6) dispone che le spese straordinarie, come previste dalle linee guida del CNF del 2017, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia anticipate entro la fine di ogni mese dietro presentazione della relativa documentazione recante il codice fiscale del figlio fruitore;
7) dispone che l'Assegno Unico Universale e/o bonus equipollenti di qualsiasi natura per la figlia spetta integralmente alla madre quale genitore con collocamento Parte_1 prevalente;
8) autorizza l'inserimento del nominativo della figlia nel passaporto e/o Persona_1 altra documentazione equipollente della signora Parte_1
Nulla sulle spese Così deciso in Firenze, 24/04/2024
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili.
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