Art. 78.1.
Art. 78-a.
Ogni ospedale, secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei mezzi disponibili, ha obbligo di provvedere, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo seguente, all'assistenza e alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nell'imminenza del parto, ancorche' si tratti di persone che, secondo le relative norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto: salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di degenza verso il Comune al quale la persona ricoverata appartenga per domicilio di soccorso ((o l'istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l'infermo risulti aver titolo all'assistenza))
Nel caso di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i ricoverati aventi titolo all'assistenza gratuita, il detto rimborso puo' essere richiesto ai Comuni d'appartenenza anche per tali ricoverati, nei limiti dell'eccedenza della spesa risultante dal conto del precedente esercizio finanziario e, per ogni Comune, in proporzione delle giornate di degenza consumate dai rispettivi infermi.
Restano salve in tutti i casi previsti nel presente articolo le speciali convenzioni fra gli ospedali e i Comuni che sarebbero tenuti al rimborso della spesa.
(3) (4)
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Art. 78-a.
Ogni ospedale, secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei mezzi disponibili, ha obbligo di provvedere, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo seguente, all'assistenza e alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nell'imminenza del parto, ancorche' si tratti di persone che, secondo le relative norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto: salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di degenza verso il Comune al quale la persona ricoverata appartenga per domicilio di soccorso ((o l'istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l'infermo risulti aver titolo all'assistenza))
Nel caso di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i ricoverati aventi titolo all'assistenza gratuita, il detto rimborso puo' essere richiesto ai Comuni d'appartenenza anche per tali ricoverati, nei limiti dell'eccedenza della spesa risultante dal conto del precedente esercizio finanziario e, per ogni Comune, in proporzione delle giornate di degenza consumate dai rispettivi infermi.
Restano salve in tutti i casi previsti nel presente articolo le speciali convenzioni fra gli ospedali e i Comuni che sarebbero tenuti al rimborso della spesa.
(3) (4)
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".