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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/10/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3394/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3394/2022 promossa da:
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Coppola (C.F. , C.F._2 C.F._3 presso il quale elettivamente domicilia in Avellino al C.so V. Emanuele n. 8;
OPPONENTE contro
P.IVA , rappresentata dal suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
C.F. , difesa dall'avv. Stefania Iannicelli (C.F. ), domicilio
[...] P.IVA_2 C.F._4 digitale .salerno.it. Email_1 CP_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto opposizione Pt_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 731/2022 del Tribunale di Avellino, mediante il quale, su istanza di gli veniva ingiunto il pagamento di € 114.925,50, oltre interessi e spese di procedura, Controparte_1 in forza del contratto di mutuo del 23.09.2009, rep. n. 156597 e racc. n. 22774, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto.2) Riconoscere e dichiarare la piena validità del contratto di mutuo stipulato per Notar des Loges il 23/09/2009 tra l'opponente e la UBI Banca CP_4
S.p.A., e, per l'effetto, consentire alla di onorare il proprio debito mediate la rateizzazione Pt_1 mensile ivi contrattualmente convenuta. 3) In ogni caso ridurre gli importi dovuti sia per quanto nelle
pagina 1 di 10 more versato dalla opponente, sia per il calcolo di interessi superiore a quello stabilito ex lege e sia per illegittima ricapitalizzazione degli interessi. 4) Favore di spese ed onorari con attribuzione”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte opponente eccepiva la nullità dell'impugnato provvedimento monitorio, per esser stato emesso in assenza dei presupposti di legge, oltre che l'applicazione di interessi superiori a quelli pattuiti e l'erroneità delle somme ingiunte;
ha rappresentato, inoltre, di aver chiesto alla Banca mutuataria la sospensione dei pagamenti per far fronte alle sopravvenute difficoltà economiche legate anche alla pandemia ma di aver ricevuto, in esito a detta richiesta, la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine con raccomandata a.r. del
06.06.2019, ritenendo di avere diritto di riprendere il pagamento dei ratei in secondo le pattuizioni contrattuali. Ha concluso, pertanto, per la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo, vinte le spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio rappresentata dal suo procuratore la Controparte_1 Controparte_2 quale ha contestato ogni avversa eccezione e deduzione, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico, chiedendo la conferma dell'impugnato provvedimento monitorio, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 18.02.2023, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva onerata la parte opposta all'esperimento del tentativo di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010,
e rinviato il giudizio al 27.09.2023 per la verifica.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010 e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., all'udienza del dì 11.01.2024, è stato disposto l'espletamento di una consulenza tecnica – contabile, all'esito della quale, la causa, alla successiva udienza del 03.07.2025, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla legittimità della risoluzione contrattuale
Prima di procedere al vaglio delle eccezioni e deduzioni formulate dalle parti in lite, occorre premettere che il rapporto in contestazione è il contratto di mutuo ipotecario per Notaio del Persona_1
23.09.2009, rep. n. 156597 e racc. n. 22774, sottoscritto con la (poi incorporata dalla Controparte_5
, dell'importo originario di € 121.000,00, da ritenersi risolto con comunicazione Controparte_6 dell'istituto di credito del 06.06.2019, con diffida al pagamento immediato delle somme risultanti a debito del mutuatario.
Ed invero, l'istituto bancario si è avvalso correttamente della clausola di cui all'art. 5 delle condizioni generali del contratto, ai sensi del quale: “La Banca ha la facoltà di ritenere il Mutuatario decaduto dal termine di rimborso, in qualsiasi momento, al verificarsi a suo carico di uno qualsiasi dei casi si cui pagina 2 di 10 all'art. 1186 c.c, anche senza necessità di una pronuncia giudiziale di insolvenza. La Banca ha altresì la facoltà, in qualsiasi momento, di ritenere il Mutuatario decaduto dal beneficio del termine e/o di risolvere il contratto, a seconda dei casi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. o di cui all'art.1353 c.c. – senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale – al verificarsi a carico del medesimo Mutuatario dei seguenti eventi di natura giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica – diversi dalle ipotesi di cui al comma precedente ma alle stesse espressamente parificati: a) il ritardato pagamento delle rate di rimborso come previsto dall'art. 40, secondo comma, T.U.B. o il mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso o di parte delle stessa nonché di qualsivoglia somma dovuta in relazione al contratto, anche in conseguenza di decadenza dal beneficio del termine…”.
Nel caso di specie, come emerge dalla richiamata nota del 06.06.2019, non essendo state corrisposte le rate del finanziamento dal 23.09.2016 al 23.05.2019, veniva legittimamente comunicata la decadenza del debitore dal beneficio del termine.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, non risultano addebitate ulteriori rate di rimborso del finanziamento successivamente alla comunicazione del 06.06.2019.
Ed invero, con successiva comunicazione del 24.03.2020, l'istituto di credito comunicava soltanto l'ammontare degli interessi corrisposti nell'anno 2019, non costituendo tale nota rinuncia della decadenza dal beneficio del termine già comunicata al cliente;
peraltro, non risulta documentata alcuna rinegoziazione del rapporto bancario, né, agli atti del giudizio, è stata depositata la richiesta di sospensione dei pagamenti per improvvisa indisponibilità causata dalla crisi aziendale e dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 menzionata dalla parte opponente.
La decadenza del beneficio del termine è, come noto, il momento dal quale sorge diritto dell'istituto di credito, che ha concesso il finanziamento, di richiedere al debitore, senza attendere il normale pagamento rateale, la restituzione immediata del debito residuo in seguito ad inadempienze contrattuali.
Il debitore deve, quindi, pagare tutto in un'unica soluzione;
la disciplina è dettata dall'art. 1186 c.c..
Dunque, a fronte del mancato pagamento delle quote di rimborso degli interessi, ed in applicazione di quanto previsto nel documento contrattuale, con la comunicazione citata del 06.06.2019, veniva intimato al debitore di adempiere al pagamento immediato dell'intero debito residuo da parte della odierna opposta, che ha in tal modo esercitato il diritto di risoluzione unilaterale del rapporto fra le parti, con conseguente decadenza del cliente dal beneficio del termine.
Si veda sul punto la giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che: “Agli effetti dell'art. 1186 cod. civ., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia pagina 3 di 10 giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma.”
(cfr. Cass., 18/11/2011, n. 24330; Cass., 5/12/1989, n. 5371; Cass., 2/7/1984, n. 3865; Cass., 8/5/2003,
n. 6984).
2. Sulla nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta
Parte opponente si duole, inoltre, della insufficienza della documentazione depositata nella fase monitoria ai fini della emissione dell'impugnato decreto, senza tuttavia contestarne il rapporto sottostante.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione e, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
Tanto premesso, nel caso in lite il credito deriva da un contratto di mutuo ipotecario sottoscritto con la
(poi incorporata dalla , che è stato prodotto in atti. Controparte_5 Controparte_6
In particolare, a sostegno della domanda di pagamento, l'odierna società opposta, sin dalla fase monitoria, ha prodotto il contratto avente ad oggetto un finanziamento dell'importo originario di €
121.000,00, da rimborsarsi mediante n. 300 rate mensili posticipate costanti di ammortamento.
Dall'esame del contratto prodotto agli atti del giudizio monitorio e del procedimento di opposizione si evince la pattuizione del TAN del 5,15 % e del TAEG pari al 5,76% e, quindi, sono indicati i costi del finanziamento, ammortizzato alla francese. Da ultimo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta a proposito con la pronuncia del 29 maggio 2024 n. 15130, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
pagina 4 di 10 Le condizioni del credito suindicate sono pertanto idoneamente documentate, così come l'inadempimento, che non è contestato dalla parte opponente;
inoltre, non sono stati analiticamente contestati i criteri di calcolo, sicché l'impugnato decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso dall'intestato Tribunale e sul punto l'opposizione si palesa generica e del tutto sfornita di allegazione e prova.
3. Sull'usura
L'odierna parte attrice deduce la pattuizione ed applicazione di tassi usurari in riferimento al contatto di mutuo ipotecario in atti del 23.09.2009, rep. n. 156597 e racc. n. 22774, concluso con la CP_5
(poi incorporata dalla .
[...] Controparte_6
In materia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1.
Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del
09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta,
e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria).
Invero, ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'usurarietà delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese ed, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato
(ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018).
Dall'esame del contratto, che contiene pattuizioni del tutto chiare, emerge tra le parti veniva sottoscritto un mutuo chirografario di € 500.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di n. 20 rate trimestrali comprensive di capitale ed interessi calcolate a tasso variabile. Il finanziamento risulta regolato sul c/c n. 15860/64 e sullo stesso erogato per l'importo di € 495.250,00, con scadenza al 31.03.2015, poi pagina 5 di 10 prorogata al marzo 2016, su richiesta della parte mutuataria, accolta dall'istituto di credito il
20.09.2011.
Come già accennato, la legge n. 108/1996 ha modificato l'art. 644 c.p. in materia di usura, il quale prevede che il limite usurario del tasso di interesse si determina raffrontando il tasso fissato dai contraenti (T.E.G.M. tasso effettivo globale medio) al c.d. tasso soglia, la cui rilevazione è rimessa con cadenza trimestrale al Ministro del Tesoro, di concerto con la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi (art. 2, l. n. 108/1996).
La norma prevede, altresì, che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (cd. costo del finanziamento).
Per quel che concerne l'inclusione dei tassi di mora e degli ulteriori costi del finanziamento nel rilievo dell'usura, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando il principio secondo cui anche gli interessi moratori devono intendersi soggetti alla normativa antiusura, ritenendo che quest'ultima abbia la precipua finalità di sanzionare non soltanto la pattuizione di interessi oltre soglia, previsti al momento dell'accordo contrattuale, in termini di corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria, che risultasse dovuta in relazione al contratto.
È stato, poi, chiarito che “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”… Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.
È stato, inoltre, definitivamente affermato che, in caso di verifica di effettivo superamento del limite di legge, debba trovare applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente non debenza degli interessi moratori pattuiti, ferma restando la debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19597/2020).
Al contempo, ai fini dell'accertamento dell'usura vanno inclusi nel costo del finanziamento tutte le spese, commissioni e penali pattuite, tenuto conto che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della pagina 6 di 10 stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19597/2020 cit.).
Tuttavia, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza anche di merito, “la penale per estinzione anticipata, non essendo collegata all'inadempimento (tanto che è prevista sul capitale residuo nella specie non calcolabile, in mancanza di estinzione), rimane voce che non rientra nelle soglie (si ricorda che la cassazione a sezioni unite collega all'usura i costi sostenuti in concreto per il contratto e quelli collegati all'inadempimento” (in tal senso, Tribunale di Avellino, sentenza n.
1372/2021).
Premessi i principi di diritto applicabili al caso in lite, il nominato CTU, con valutazioni scevre da profili di censurabilità, ha operato due ipotesi di calcolo: con la prima ipotesi, è stato determinato il valore del TAEG, considerando esclusivamente il tasso corrispettivo e gli oneri e le spese legate all'erogazione del credito, e lo stesso è risultato pari al 5,86%; nella seconda ipotesi, è stato determinato il valore del TAEG considerando il tasso di mora, gli oneri e le spese legate all'erogazione del credito, e lo stesso è risultato pari al 6,08%. Il nominato CTU ha concluso affermando che la banca non ha pattuito interessi corrispettivi e moratori superiori al tasso di cui al periodo di stipula del contratto in lite.
A ciò va aggiunto che la verifica dell'usurarietà va condotta con riferimento esclusivo al momento della pattuizione iniziale degli interessi, ragione per cui è del tutto irrilevante che il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996; in tal caso non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 24675/2017).
Di conseguenza, per le argomentazioni esposte, l'eccezione di usurarietà, per come formulata, va disattesa.
4. Sull'applicazione di un tasso diverso a quello pattuito
Sull'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito, va rilevato che rilevato che l'ISC è un indicatore e non un tasso: l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli pagina 7 di 10 viene erogato mediante il mutuo. La sua inesatta indicazione non comporta pertanto, di per sè, una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, che peraltro è comunque ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di Par costo elencati nel contratto. Stante il suo valore sintetico, dunque, l' non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall' art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti (Corte di Appello di Torino, sentenza n. 973/2020).
Ed invero, il TAEG/ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento;
la sua erronea indicazione non incide sulla validità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 TUB. Ne consegue che, eventuali scostamenti minimali/irrisori tra TAEG/ISC pattuito in contratto e quello effettivo sono irrilevanti ai fini della validità delle pattuizioni contrattuali.
Per le argomentazioni esposte, il credito azionato in via monitoria va, dunque, confermato ed il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
5. Sulla illegittima capitalizzazione degli interessi
Per quel che concerne l'asserito anatocismo, il criterio del calcolo c.d. ammortamento alla francese è oramai considerato legittimo dalla giurisprudenza maggioritaria (Tribunale Padova, 29/05/2016,
Tribunale Larino, 08/03/2016, n. 80, Tribunale Mantova, sez. II, 21/10/2015, n. 985, Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, n. 758) poiché non crea alcun meccanismo anatocistico-usurario censurabile, in quanto gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo ed, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. ex ceteribus Corte appello, Napoli , sez. III , 19/02/2020, n. 772 e, in obiter dictum,
Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, n.9237, Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, n.11638).
È noto, infatti, che il sistema di rimborso del prestito progressivo o francese avviene mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, che contengono una quota capitale e una quota interessi.
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli anni.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre pagina 8 di 10 più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata. Si è, in materia, osservato che la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, pertanto, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante (Tribunale di Roma
21/11/2019 pubbl. il 04/11/2019).
Si è, altresì, chiarito che “tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato” (cfr. Tribunale Milano, 29-01-2015).
Ed invero, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in ipotesi di mutuo a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese», “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, purché il piano di ammortamento contenga “in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, così consentendo al mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria: ove il piano di rimborso riporti in maniera chiara e comprensibile i dati sopra richiamati, pertanto, non sussiste alcuna indeterminatezza o violazione delle regole in punto di trasparenza, né può ravvisarsi alcuna invalidità contrattuale neppure per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di capitalizzazione adottate (in tal senso, Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 15130/2024). pagina 9 di 10 In definitiva, siffatta procedura di calcolo non comporta mai l'applicazione di interessi sugli interessi, dato che gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo e può dirsi oramai principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di contratto di finanziamento, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., anzi consente al cliente di conoscere l'importo da versare in maniera certa e predeterminata.
Il decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, per le ragioni esposte, va confermato.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per gli effetti, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 731/2022 del Tribunale di Avellino;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese processuali che si liquidano €
7.052,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%;
- pone a carico dell'opponente le spese di c.t.u., separatamente liquidate.
AVELLINO, 25 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3394/2022 promossa da:
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Coppola (C.F. , C.F._2 C.F._3 presso il quale elettivamente domicilia in Avellino al C.so V. Emanuele n. 8;
OPPONENTE contro
P.IVA , rappresentata dal suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
C.F. , difesa dall'avv. Stefania Iannicelli (C.F. ), domicilio
[...] P.IVA_2 C.F._4 digitale .salerno.it. Email_1 CP_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto opposizione Pt_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 731/2022 del Tribunale di Avellino, mediante il quale, su istanza di gli veniva ingiunto il pagamento di € 114.925,50, oltre interessi e spese di procedura, Controparte_1 in forza del contratto di mutuo del 23.09.2009, rep. n. 156597 e racc. n. 22774, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto.2) Riconoscere e dichiarare la piena validità del contratto di mutuo stipulato per Notar des Loges il 23/09/2009 tra l'opponente e la UBI Banca CP_4
S.p.A., e, per l'effetto, consentire alla di onorare il proprio debito mediate la rateizzazione Pt_1 mensile ivi contrattualmente convenuta. 3) In ogni caso ridurre gli importi dovuti sia per quanto nelle
pagina 1 di 10 more versato dalla opponente, sia per il calcolo di interessi superiore a quello stabilito ex lege e sia per illegittima ricapitalizzazione degli interessi. 4) Favore di spese ed onorari con attribuzione”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte opponente eccepiva la nullità dell'impugnato provvedimento monitorio, per esser stato emesso in assenza dei presupposti di legge, oltre che l'applicazione di interessi superiori a quelli pattuiti e l'erroneità delle somme ingiunte;
ha rappresentato, inoltre, di aver chiesto alla Banca mutuataria la sospensione dei pagamenti per far fronte alle sopravvenute difficoltà economiche legate anche alla pandemia ma di aver ricevuto, in esito a detta richiesta, la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine con raccomandata a.r. del
06.06.2019, ritenendo di avere diritto di riprendere il pagamento dei ratei in secondo le pattuizioni contrattuali. Ha concluso, pertanto, per la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo, vinte le spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio rappresentata dal suo procuratore la Controparte_1 Controparte_2 quale ha contestato ogni avversa eccezione e deduzione, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico, chiedendo la conferma dell'impugnato provvedimento monitorio, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 18.02.2023, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva onerata la parte opposta all'esperimento del tentativo di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010,
e rinviato il giudizio al 27.09.2023 per la verifica.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010 e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., all'udienza del dì 11.01.2024, è stato disposto l'espletamento di una consulenza tecnica – contabile, all'esito della quale, la causa, alla successiva udienza del 03.07.2025, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla legittimità della risoluzione contrattuale
Prima di procedere al vaglio delle eccezioni e deduzioni formulate dalle parti in lite, occorre premettere che il rapporto in contestazione è il contratto di mutuo ipotecario per Notaio del Persona_1
23.09.2009, rep. n. 156597 e racc. n. 22774, sottoscritto con la (poi incorporata dalla Controparte_5
, dell'importo originario di € 121.000,00, da ritenersi risolto con comunicazione Controparte_6 dell'istituto di credito del 06.06.2019, con diffida al pagamento immediato delle somme risultanti a debito del mutuatario.
Ed invero, l'istituto bancario si è avvalso correttamente della clausola di cui all'art. 5 delle condizioni generali del contratto, ai sensi del quale: “La Banca ha la facoltà di ritenere il Mutuatario decaduto dal termine di rimborso, in qualsiasi momento, al verificarsi a suo carico di uno qualsiasi dei casi si cui pagina 2 di 10 all'art. 1186 c.c, anche senza necessità di una pronuncia giudiziale di insolvenza. La Banca ha altresì la facoltà, in qualsiasi momento, di ritenere il Mutuatario decaduto dal beneficio del termine e/o di risolvere il contratto, a seconda dei casi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. o di cui all'art.1353 c.c. – senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale – al verificarsi a carico del medesimo Mutuatario dei seguenti eventi di natura giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica – diversi dalle ipotesi di cui al comma precedente ma alle stesse espressamente parificati: a) il ritardato pagamento delle rate di rimborso come previsto dall'art. 40, secondo comma, T.U.B. o il mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso o di parte delle stessa nonché di qualsivoglia somma dovuta in relazione al contratto, anche in conseguenza di decadenza dal beneficio del termine…”.
Nel caso di specie, come emerge dalla richiamata nota del 06.06.2019, non essendo state corrisposte le rate del finanziamento dal 23.09.2016 al 23.05.2019, veniva legittimamente comunicata la decadenza del debitore dal beneficio del termine.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, non risultano addebitate ulteriori rate di rimborso del finanziamento successivamente alla comunicazione del 06.06.2019.
Ed invero, con successiva comunicazione del 24.03.2020, l'istituto di credito comunicava soltanto l'ammontare degli interessi corrisposti nell'anno 2019, non costituendo tale nota rinuncia della decadenza dal beneficio del termine già comunicata al cliente;
peraltro, non risulta documentata alcuna rinegoziazione del rapporto bancario, né, agli atti del giudizio, è stata depositata la richiesta di sospensione dei pagamenti per improvvisa indisponibilità causata dalla crisi aziendale e dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 menzionata dalla parte opponente.
La decadenza del beneficio del termine è, come noto, il momento dal quale sorge diritto dell'istituto di credito, che ha concesso il finanziamento, di richiedere al debitore, senza attendere il normale pagamento rateale, la restituzione immediata del debito residuo in seguito ad inadempienze contrattuali.
Il debitore deve, quindi, pagare tutto in un'unica soluzione;
la disciplina è dettata dall'art. 1186 c.c..
Dunque, a fronte del mancato pagamento delle quote di rimborso degli interessi, ed in applicazione di quanto previsto nel documento contrattuale, con la comunicazione citata del 06.06.2019, veniva intimato al debitore di adempiere al pagamento immediato dell'intero debito residuo da parte della odierna opposta, che ha in tal modo esercitato il diritto di risoluzione unilaterale del rapporto fra le parti, con conseguente decadenza del cliente dal beneficio del termine.
Si veda sul punto la giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che: “Agli effetti dell'art. 1186 cod. civ., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia pagina 3 di 10 giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma.”
(cfr. Cass., 18/11/2011, n. 24330; Cass., 5/12/1989, n. 5371; Cass., 2/7/1984, n. 3865; Cass., 8/5/2003,
n. 6984).
2. Sulla nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta
Parte opponente si duole, inoltre, della insufficienza della documentazione depositata nella fase monitoria ai fini della emissione dell'impugnato decreto, senza tuttavia contestarne il rapporto sottostante.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione e, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
Tanto premesso, nel caso in lite il credito deriva da un contratto di mutuo ipotecario sottoscritto con la
(poi incorporata dalla , che è stato prodotto in atti. Controparte_5 Controparte_6
In particolare, a sostegno della domanda di pagamento, l'odierna società opposta, sin dalla fase monitoria, ha prodotto il contratto avente ad oggetto un finanziamento dell'importo originario di €
121.000,00, da rimborsarsi mediante n. 300 rate mensili posticipate costanti di ammortamento.
Dall'esame del contratto prodotto agli atti del giudizio monitorio e del procedimento di opposizione si evince la pattuizione del TAN del 5,15 % e del TAEG pari al 5,76% e, quindi, sono indicati i costi del finanziamento, ammortizzato alla francese. Da ultimo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta a proposito con la pronuncia del 29 maggio 2024 n. 15130, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
pagina 4 di 10 Le condizioni del credito suindicate sono pertanto idoneamente documentate, così come l'inadempimento, che non è contestato dalla parte opponente;
inoltre, non sono stati analiticamente contestati i criteri di calcolo, sicché l'impugnato decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso dall'intestato Tribunale e sul punto l'opposizione si palesa generica e del tutto sfornita di allegazione e prova.
3. Sull'usura
L'odierna parte attrice deduce la pattuizione ed applicazione di tassi usurari in riferimento al contatto di mutuo ipotecario in atti del 23.09.2009, rep. n. 156597 e racc. n. 22774, concluso con la CP_5
(poi incorporata dalla .
[...] Controparte_6
In materia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1.
Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del
09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta,
e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria).
Invero, ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'usurarietà delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese ed, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato
(ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018).
Dall'esame del contratto, che contiene pattuizioni del tutto chiare, emerge tra le parti veniva sottoscritto un mutuo chirografario di € 500.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di n. 20 rate trimestrali comprensive di capitale ed interessi calcolate a tasso variabile. Il finanziamento risulta regolato sul c/c n. 15860/64 e sullo stesso erogato per l'importo di € 495.250,00, con scadenza al 31.03.2015, poi pagina 5 di 10 prorogata al marzo 2016, su richiesta della parte mutuataria, accolta dall'istituto di credito il
20.09.2011.
Come già accennato, la legge n. 108/1996 ha modificato l'art. 644 c.p. in materia di usura, il quale prevede che il limite usurario del tasso di interesse si determina raffrontando il tasso fissato dai contraenti (T.E.G.M. tasso effettivo globale medio) al c.d. tasso soglia, la cui rilevazione è rimessa con cadenza trimestrale al Ministro del Tesoro, di concerto con la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi (art. 2, l. n. 108/1996).
La norma prevede, altresì, che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (cd. costo del finanziamento).
Per quel che concerne l'inclusione dei tassi di mora e degli ulteriori costi del finanziamento nel rilievo dell'usura, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando il principio secondo cui anche gli interessi moratori devono intendersi soggetti alla normativa antiusura, ritenendo che quest'ultima abbia la precipua finalità di sanzionare non soltanto la pattuizione di interessi oltre soglia, previsti al momento dell'accordo contrattuale, in termini di corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria, che risultasse dovuta in relazione al contratto.
È stato, poi, chiarito che “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”… Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.
È stato, inoltre, definitivamente affermato che, in caso di verifica di effettivo superamento del limite di legge, debba trovare applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente non debenza degli interessi moratori pattuiti, ferma restando la debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19597/2020).
Al contempo, ai fini dell'accertamento dell'usura vanno inclusi nel costo del finanziamento tutte le spese, commissioni e penali pattuite, tenuto conto che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della pagina 6 di 10 stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19597/2020 cit.).
Tuttavia, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza anche di merito, “la penale per estinzione anticipata, non essendo collegata all'inadempimento (tanto che è prevista sul capitale residuo nella specie non calcolabile, in mancanza di estinzione), rimane voce che non rientra nelle soglie (si ricorda che la cassazione a sezioni unite collega all'usura i costi sostenuti in concreto per il contratto e quelli collegati all'inadempimento” (in tal senso, Tribunale di Avellino, sentenza n.
1372/2021).
Premessi i principi di diritto applicabili al caso in lite, il nominato CTU, con valutazioni scevre da profili di censurabilità, ha operato due ipotesi di calcolo: con la prima ipotesi, è stato determinato il valore del TAEG, considerando esclusivamente il tasso corrispettivo e gli oneri e le spese legate all'erogazione del credito, e lo stesso è risultato pari al 5,86%; nella seconda ipotesi, è stato determinato il valore del TAEG considerando il tasso di mora, gli oneri e le spese legate all'erogazione del credito, e lo stesso è risultato pari al 6,08%. Il nominato CTU ha concluso affermando che la banca non ha pattuito interessi corrispettivi e moratori superiori al tasso di cui al periodo di stipula del contratto in lite.
A ciò va aggiunto che la verifica dell'usurarietà va condotta con riferimento esclusivo al momento della pattuizione iniziale degli interessi, ragione per cui è del tutto irrilevante che il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996; in tal caso non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 24675/2017).
Di conseguenza, per le argomentazioni esposte, l'eccezione di usurarietà, per come formulata, va disattesa.
4. Sull'applicazione di un tasso diverso a quello pattuito
Sull'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito, va rilevato che rilevato che l'ISC è un indicatore e non un tasso: l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli pagina 7 di 10 viene erogato mediante il mutuo. La sua inesatta indicazione non comporta pertanto, di per sè, una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, che peraltro è comunque ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di Par costo elencati nel contratto. Stante il suo valore sintetico, dunque, l' non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall' art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti (Corte di Appello di Torino, sentenza n. 973/2020).
Ed invero, il TAEG/ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento;
la sua erronea indicazione non incide sulla validità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 TUB. Ne consegue che, eventuali scostamenti minimali/irrisori tra TAEG/ISC pattuito in contratto e quello effettivo sono irrilevanti ai fini della validità delle pattuizioni contrattuali.
Per le argomentazioni esposte, il credito azionato in via monitoria va, dunque, confermato ed il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
5. Sulla illegittima capitalizzazione degli interessi
Per quel che concerne l'asserito anatocismo, il criterio del calcolo c.d. ammortamento alla francese è oramai considerato legittimo dalla giurisprudenza maggioritaria (Tribunale Padova, 29/05/2016,
Tribunale Larino, 08/03/2016, n. 80, Tribunale Mantova, sez. II, 21/10/2015, n. 985, Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, n. 758) poiché non crea alcun meccanismo anatocistico-usurario censurabile, in quanto gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo ed, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. ex ceteribus Corte appello, Napoli , sez. III , 19/02/2020, n. 772 e, in obiter dictum,
Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, n.9237, Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, n.11638).
È noto, infatti, che il sistema di rimborso del prestito progressivo o francese avviene mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, che contengono una quota capitale e una quota interessi.
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli anni.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre pagina 8 di 10 più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata. Si è, in materia, osservato che la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, pertanto, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante (Tribunale di Roma
21/11/2019 pubbl. il 04/11/2019).
Si è, altresì, chiarito che “tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato” (cfr. Tribunale Milano, 29-01-2015).
Ed invero, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in ipotesi di mutuo a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese», “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, purché il piano di ammortamento contenga “in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, così consentendo al mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria: ove il piano di rimborso riporti in maniera chiara e comprensibile i dati sopra richiamati, pertanto, non sussiste alcuna indeterminatezza o violazione delle regole in punto di trasparenza, né può ravvisarsi alcuna invalidità contrattuale neppure per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di capitalizzazione adottate (in tal senso, Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 15130/2024). pagina 9 di 10 In definitiva, siffatta procedura di calcolo non comporta mai l'applicazione di interessi sugli interessi, dato che gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo e può dirsi oramai principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di contratto di finanziamento, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., anzi consente al cliente di conoscere l'importo da versare in maniera certa e predeterminata.
Il decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, per le ragioni esposte, va confermato.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per gli effetti, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 731/2022 del Tribunale di Avellino;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese processuali che si liquidano €
7.052,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%;
- pone a carico dell'opponente le spese di c.t.u., separatamente liquidate.
AVELLINO, 25 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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