TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 13.2.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 3.2.2025, 4.2.2025, 11.2.2025, 13.2.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 464/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso v. Alessandrini, giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Ancona, c.so Garibaldi n. 124, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni e avvisi;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1
[...]
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Rossi giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona c.so Garibaldi n. 96, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni e avvisi Email_2 [...]
; Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 33/2024.
PAROLE CHIAVE: PRESCRIZIONE QUINQUENNALE – PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE – COSTITUZIONE DI PIÙ TITOLI ESECUTIVI – AMMISSIBILITÀ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e difese. Il ricorrente propone opposizione al
1 decreto ingiuntivo indicato in epigrafe e relativo ai contributi dovuti per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 eccependo la prescrizione quinquennale per gli anni antecedenti al 2018 decorrente dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 6, fissato per il 15 settembre di ogni anno. Costituendosi in giudizio la convenuta evidenzia che, prima della CP_1 diffida allegata al ricorso e rec ata 28.6.2023, ve ne erano state di precedenti, oltre ad intimazioni provenienti dall'Agenzie delle Entrate, sicché il termine prescrizionale non era affatto decorso. Nella prima udienza di discussione il ricorrente eccepiva l'improcedibilità del ricorso monitorio, essendo stato dato mandato di riscossione all' , CP_2 sicché la si era spogliata della legittimazione attiva per CP_1 affidarla al ossione. Nonostante la regolare comunicazione di richiesta di informazioni l' non dava riscontro all'ordinanza giudiziale. CP_2
La causa è stata, quindi, discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Prescrizione del diritto vantato. Le parti concordano sull'applicazione nel caso di specie della prescrizione quinquennale, che decorre per ciascuna annualità dal termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi alla cassa aventi scadenza 15 settembre ovviamente dell'anno successivo a quello nel quale il reddito è maturato, come evincibile dal combinato disposto dell'art. 6 e dell'art. 9 Regolamento della cassa previdenziale del 2019, vigente all'epoca dei fatti (doc. 5 fascicolo ricorrente). Ne consegue che la diffida che il ricorrente ammette di aver ricevuto in data 28.6.2023 ha interrotto i termini prescrizionali sia per i contributi dovuti per il 2018 (con dichiarazione da presentare entro il 15.9.2019 e scadenza del termine prescrizionale in data 15.9.2024) sia per i contributi dovuti per il 2017 (con dichiarazione da presentare entro il 15.9.2018 e scadenza del termine prescrizionale in data 15.9.2023). Con riguardo alle altre annualità, va rilevato che le risultanze del portale contenute nel documento 9 allegato alla memoria di costituzione e CP_2 ta non sono state oggetto di specifica contestazione né nel corso della prima udienza di discussione, né nelle note autorizzate per la discussione, nelle quali il ricorrente si è incentrato sulla diversa questione dell'ammissibilità del ricorso monitorio proposto dopo l'affidamento dei crediti all
[...]
. Controparte_3 ento risultano tre iscrizioni a ruolo con notifiche della relativa cartella avvenute rispettivamente il 6.3.2018 per l'anno 2015, il 4.9.2019 per l'anno 2016, 2014, 2019, 2011, 2012, 2010, 2013, il 21.9.2021 per l'anno 2017. Le annualità corrispondenti alle tre iscrizioni a ruolo sono facilmente desumibili sia dall'anno della partita indicata nel documento 9 sia dal confronto tra questa e le annualità riportate nell'attestazione del direttore
2 generale, allegata al ricorso monitorio al documento 1, che individua per ciascuna annualità la data di notifica del ruolo al fine del calcolo e della decorrenza degli interessi di mora. Orbene, fermo restando l'interruzione della prescrizione per le annualità 2017 e 2018 per le ragioni sopra indicate, con riferimento alle altre annualità per le quali si procede si osserva che:
- anno 2009 e 2010: il primo atto di interruzione della prescrizione è la notifica del ruolo e della cartella da parte di in data 4.9.2019; in assenza CP_2 di precedenti interruzioni della prescrizione itenersi prescritto il credito;
- anno 2011: risulta una prima interruzione con costituzione in mora con pec del 27.11.2015 (doc. 5 fascicolo resistente) cui è seguita la notifica del ruolo e della cartella da parte di in data 4.9.2019 e in seguito la diffida CP_2 del 28.6.2023, sicché non r maturato il termine prescrizionale quinquennale;
- anno 2012: risulta una prima interruzione con costituzione in mora con pec del 30.9.2014 (doc. 3 fascicolo resistente) cui è seguita la notifica del ruolo e della cartella da parte di in data 4.9.2019 e in seguito la diffida del CP_2
28.6.2023, sicché non risult rato il termine prescrizionale quinquennale;
- anno 2013: risulta una prima interruzione in mora con pec del 24.9.2015 (doc. 4 fascicolo resistente) cui è seguita la notifica del ruolo e della cartella da parte di in data 4.9.2019 e in seguito la diffida del 28.6.2023, CP_2 sicché non risulta to il termine prescrizionale quinquennale;
- anno 2014: risulta una prima interruzione con costituzione in mora con pec del 23.9.2016 (doc. 6 fascicolo resistente) cui è seguita la notifica del ruolo e della cartella da parte di in data 4.9.2019 e in seguito la diffida del CP_2
28.6.2023, sicché non risult rato il termine prescrizionale quinquennale;
- anno 2015: il primo atto interruttivo della prescrizione è la notifica del ruolo e della cartella da parte di in data 6.3.2018, cui è seguita una CP_2 diffida del 9.11.2021 (doc. 8 fasci esistente) e in seguito la diffida del 28.6.2023, sicché non risulta maturato il termine prescrizionale quinquennale;
- anno 2016: il primo atto interruttivo della prescrizione è la notifica del ruolo e della cartella da parte di in data 4.9.2019, cui è seguita la diffida CP_2 del 28.6.2023, sicché non maturato il termine prescrizionale quinquennale. Pertanto, il credito vantato può essere dichiarato prescritto soltanto con riferimento alle prime due annualità 2009 e 2010 e confermato per il resto. 3. Duplicazione dei titoli esecutivi. Sostiene parte ricorrente che al momento dell'affidamento del credito all' la Controparte_3 CP_1 convenuta aveva perso la legitt ne titolo esecutivo. Invero, l'affidamento del credito ad un agente per la riscossione non costituisce cessione del credito, sicché non modifica la titolarità attiva di esso. Ed infatti, nella riscossione a mezzo ruolo la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di
3 procedere ad esecuzione forzata (Cass. 3870/2024). Ne consegue che anche dopo l'iscrizione a ruolo il titolare del credito può agire per costituirsi un titolo esecutivo giudiziale come il decreto ingiuntivo, considerato che è principio pacifico in giurisprudenza che non vi sia alcun divieto assoluto e generalizzato di duplicazione di titoli esecutivi (Cass. 21768/2019). Con particolare riferimento all'ipotesi di creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale la Suprema Corte ha ritenuto sussistente l'interesse a richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo alla luce della stabilità tipica dell'accertamento giudiziale che assicura basi più solide alla successiva esecuzione coattiva, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore (Cass. 23083/2013). Applicando tali principi al caso di specie, appare evidente che il ricorso monitorio non può ritenersi inammissibile per l'avvenuto affidamento della riscossione all' mediante iscrizione del credito a ruolo, con conseguente CP_2 infondatezza glianza sul punto.
4. Conclusioni e regolamento delle spese di lite. La parziale prescrizione delle somme pretese con decreto ingiuntivo determina la revoca del titolo monitorio con condanna dell'opponente a pagare la minore somma dovuta per gli anni dal 2011 al 2018 per un ammontare totale pari a Euro 51.916,70. Il parziale accoglimento del ricorso e la complessità degli accertamenti resi necessari al fine di ricostruire il susseguirsi degli atti interruttivi della prescrizione fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite, ponendo i residui due terzi liquidati come da dispositivo a carico dell'opponente, convenuto sostanziale a fronte della pretesa vantata in sede monitoria, secondo il regime della soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 33/2024;
2) Condanna a corrispondere a Parte_1 [...]
Controparte_1
3) Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
[...]
, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 17.2.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 13.2.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 13.2.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 3.2.2025, 4.2.2025, 11.2.2025, 13.2.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 464/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso v. Alessandrini, giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Ancona, c.so Garibaldi n. 124, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni e avvisi;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1
[...]
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Rossi giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona c.so Garibaldi n. 96, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni e avvisi Email_2 [...]
; Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 33/2024.
PAROLE CHIAVE: PRESCRIZIONE QUINQUENNALE – PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE – COSTITUZIONE DI PIÙ TITOLI ESECUTIVI – AMMISSIBILITÀ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e difese. Il ricorrente propone opposizione al
1 decreto ingiuntivo indicato in epigrafe e relativo ai contributi dovuti per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 eccependo la prescrizione quinquennale per gli anni antecedenti al 2018 decorrente dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 6, fissato per il 15 settembre di ogni anno. Costituendosi in giudizio la convenuta evidenzia che, prima della CP_1 diffida allegata al ricorso e rec ata 28.6.2023, ve ne erano state di precedenti, oltre ad intimazioni provenienti dall'Agenzie delle Entrate, sicché il termine prescrizionale non era affatto decorso. Nella prima udienza di discussione il ricorrente eccepiva l'improcedibilità del ricorso monitorio, essendo stato dato mandato di riscossione all' , CP_2 sicché la si era spogliata della legittimazione attiva per CP_1 affidarla al ossione. Nonostante la regolare comunicazione di richiesta di informazioni l' non dava riscontro all'ordinanza giudiziale. CP_2
La causa è stata, quindi, discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Prescrizione del diritto vantato. Le parti concordano sull'applicazione nel caso di specie della prescrizione quinquennale, che decorre per ciascuna annualità dal termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi alla cassa aventi scadenza 15 settembre ovviamente dell'anno successivo a quello nel quale il reddito è maturato, come evincibile dal combinato disposto dell'art. 6 e dell'art. 9 Regolamento della cassa previdenziale del 2019, vigente all'epoca dei fatti (doc. 5 fascicolo ricorrente). Ne consegue che la diffida che il ricorrente ammette di aver ricevuto in data 28.6.2023 ha interrotto i termini prescrizionali sia per i contributi dovuti per il 2018 (con dichiarazione da presentare entro il 15.9.2019 e scadenza del termine prescrizionale in data 15.9.2024) sia per i contributi dovuti per il 2017 (con dichiarazione da presentare entro il 15.9.2018 e scadenza del termine prescrizionale in data 15.9.2023). Con riguardo alle altre annualità, va rilevato che le risultanze del portale contenute nel documento 9 allegato alla memoria di costituzione e CP_2 ta non sono state oggetto di specifica contestazione né nel corso della prima udienza di discussione, né nelle note autorizzate per la discussione, nelle quali il ricorrente si è incentrato sulla diversa questione dell'ammissibilità del ricorso monitorio proposto dopo l'affidamento dei crediti all
[...]
. Controparte_3 ento risultano tre iscrizioni a ruolo con notifiche della relativa cartella avvenute rispettivamente il 6.3.2018 per l'anno 2015, il 4.9.2019 per l'anno 2016, 2014, 2019, 2011, 2012, 2010, 2013, il 21.9.2021 per l'anno 2017. Le annualità corrispondenti alle tre iscrizioni a ruolo sono facilmente desumibili sia dall'anno della partita indicata nel documento 9 sia dal confronto tra questa e le annualità riportate nell'attestazione del direttore
2 generale, allegata al ricorso monitorio al documento 1, che individua per ciascuna annualità la data di notifica del ruolo al fine del calcolo e della decorrenza degli interessi di mora. Orbene, fermo restando l'interruzione della prescrizione per le annualità 2017 e 2018 per le ragioni sopra indicate, con riferimento alle altre annualità per le quali si procede si osserva che:
- anno 2009 e 2010: il primo atto di interruzione della prescrizione è la notifica del ruolo e della cartella da parte di in data 4.9.2019; in assenza CP_2 di precedenti interruzioni della prescrizione itenersi prescritto il credito;
- anno 2011: risulta una prima interruzione con costituzione in mora con pec del 27.11.2015 (doc. 5 fascicolo resistente) cui è seguita la notifica del ruolo e della cartella da parte di in data 4.9.2019 e in seguito la diffida CP_2 del 28.6.2023, sicché non r maturato il termine prescrizionale quinquennale;
- anno 2012: risulta una prima interruzione con costituzione in mora con pec del 30.9.2014 (doc. 3 fascicolo resistente) cui è seguita la notifica del ruolo e della cartella da parte di in data 4.9.2019 e in seguito la diffida del CP_2
28.6.2023, sicché non risult rato il termine prescrizionale quinquennale;
- anno 2013: risulta una prima interruzione in mora con pec del 24.9.2015 (doc. 4 fascicolo resistente) cui è seguita la notifica del ruolo e della cartella da parte di in data 4.9.2019 e in seguito la diffida del 28.6.2023, CP_2 sicché non risulta to il termine prescrizionale quinquennale;
- anno 2014: risulta una prima interruzione con costituzione in mora con pec del 23.9.2016 (doc. 6 fascicolo resistente) cui è seguita la notifica del ruolo e della cartella da parte di in data 4.9.2019 e in seguito la diffida del CP_2
28.6.2023, sicché non risult rato il termine prescrizionale quinquennale;
- anno 2015: il primo atto interruttivo della prescrizione è la notifica del ruolo e della cartella da parte di in data 6.3.2018, cui è seguita una CP_2 diffida del 9.11.2021 (doc. 8 fasci esistente) e in seguito la diffida del 28.6.2023, sicché non risulta maturato il termine prescrizionale quinquennale;
- anno 2016: il primo atto interruttivo della prescrizione è la notifica del ruolo e della cartella da parte di in data 4.9.2019, cui è seguita la diffida CP_2 del 28.6.2023, sicché non maturato il termine prescrizionale quinquennale. Pertanto, il credito vantato può essere dichiarato prescritto soltanto con riferimento alle prime due annualità 2009 e 2010 e confermato per il resto. 3. Duplicazione dei titoli esecutivi. Sostiene parte ricorrente che al momento dell'affidamento del credito all' la Controparte_3 CP_1 convenuta aveva perso la legitt ne titolo esecutivo. Invero, l'affidamento del credito ad un agente per la riscossione non costituisce cessione del credito, sicché non modifica la titolarità attiva di esso. Ed infatti, nella riscossione a mezzo ruolo la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di
3 procedere ad esecuzione forzata (Cass. 3870/2024). Ne consegue che anche dopo l'iscrizione a ruolo il titolare del credito può agire per costituirsi un titolo esecutivo giudiziale come il decreto ingiuntivo, considerato che è principio pacifico in giurisprudenza che non vi sia alcun divieto assoluto e generalizzato di duplicazione di titoli esecutivi (Cass. 21768/2019). Con particolare riferimento all'ipotesi di creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale la Suprema Corte ha ritenuto sussistente l'interesse a richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo alla luce della stabilità tipica dell'accertamento giudiziale che assicura basi più solide alla successiva esecuzione coattiva, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore (Cass. 23083/2013). Applicando tali principi al caso di specie, appare evidente che il ricorso monitorio non può ritenersi inammissibile per l'avvenuto affidamento della riscossione all' mediante iscrizione del credito a ruolo, con conseguente CP_2 infondatezza glianza sul punto.
4. Conclusioni e regolamento delle spese di lite. La parziale prescrizione delle somme pretese con decreto ingiuntivo determina la revoca del titolo monitorio con condanna dell'opponente a pagare la minore somma dovuta per gli anni dal 2011 al 2018 per un ammontare totale pari a Euro 51.916,70. Il parziale accoglimento del ricorso e la complessità degli accertamenti resi necessari al fine di ricostruire il susseguirsi degli atti interruttivi della prescrizione fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite, ponendo i residui due terzi liquidati come da dispositivo a carico dell'opponente, convenuto sostanziale a fronte della pretesa vantata in sede monitoria, secondo il regime della soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 33/2024;
2) Condanna a corrispondere a Parte_1 [...]
Controparte_1
3) Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
[...]
, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 17.2.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 13.2.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4