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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/10/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3008/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.3008/24 R.G., promossa da
, difeso da Avv. CALVARESI ATTORE Parte_1 contro
, in persona del Sindaco p.t., difeso da Avv. MATERA CONVENUTO Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano come indicato nel verbale dell'udienza del 29.10.2025. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio il , in persona del Sindaco p.t., per Parte_1 Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti per responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.) per l'infortunio verificatosi il 1^.07.2023, alle ore 10,30, a seguito della caduta per la presenza di una buca, non visibile, non segnalata e non evitabile, nel manto stradale immediatamente successiva ad un dosso stradale all'altezza del civico n.48 in via L. Zerbi, mentre la stava percorrendo a velocità moderata a bordo del motociclo Yamaha tg. EZ55I7, sicché, dopo essere stato soccorso, era stato trasportato all'ospedale di Legnano ove gli venivano riscontrate varie fratture. Riferiva che, nonostante i solleciti al e alla compagnia assicurativa e la negoziazione assistita, nulla gli era CP_1 stato risarcito. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il convenuto e. ha chiesto il rigetto delle domande CP_1 attoree, in quanto totalmente infondate in relazione sia all'an sia al quantum debeatur. Trattata la causa, ammessa e svolta la prova ritenuta ammissibile e rilevante e ritenuta la vertenza matura per la decisione, la causa era rinviata all'udienza del 29.10.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.. Ritiene il giudice che le domande dell'attore siano infondate, e, pertanto, vadano reiette. Il come risulta dall'esposizione dei fatti narrati negli atti di causa, lamenta, in concreto, la Pt_1 presenza di una grave insidia –non visibile e non evitabile- sul manto stradale in via Zerbi n.48 del Comune di , dovuta alla presenza di una buca non segnalata, sicché aveva perso il CP_1 controllo ed era rovinato a terra. Il convenuto ha contestato le avverse domande e la ricostruzione dei fatti e ha impostato la propria difesa sul difetto di prova della presenza dell'insidia e della visibilità e prevedibilità della stessa. All'esito del processo la domanda attorea deve essere disattesa, essendo infondata nell'an debeatur, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore valutazione sul quantum e sugli altri profili oggetto di giudizio, causalmente subordinati. Non risultano, infatti, sussistenti i requisiti per sussumere il caso concreto nella fattispecie codicistica invocata, quella di responsabilità ex art.2051 c.c. (o, in subordine, ex art.2043 c.c.). La formulazione dell'articolo 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia, invero, che:
pagina 1 di 4 - "la responsabilità ex art.2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (v. Cass. 15761/2016);
- il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, e, ove sia assolto dal danneggiato tale onere, al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, cioè quel fatto dotato dei requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità, e perciò stesso idoneo a produrre autonomamente l'evento di danno e nel cui ambito vanno ricompresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e la condotta dello stesso danneggiato (cfr. Cass. S.U. 20943/2022, v. anche Cass. n.11152/2023);
- trattasi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (v. per tutte Cass.12027/2017), essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo;
del tutto irrilevante, per contro, è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa: il custode negligente, infatti, non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 5031/1998). La responsabilità in questione si incentra, infatti, sulla relazione qualificata tra la res e il custode, che è considerato tale se ed in quanto eserciti un potere effettivo sulla cosa, così da controllarla, ovvero ne abbia la disponibilità giuridica e materiale, con conseguente potere-dovere di intervento su di essa (cfr. Cass. 22839/2017) e con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. Affinché possa parlarsi di insidia, tale da integrare un pericolo occulto e implicare responsabilità custodiale, sono necessari due elementi, costituiti, quanto al profilo oggettivo, dalla non visibilità del pericolo, e, quanto al profilo soggettivo, dalla sua non prevedibilità, da valutarsi secondo le regole ordinarie in tema di diligenza: "in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato" (così ex plurimis Cass.11526/2017). Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: seppur il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fondi sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.) che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr. Cass. 9315/2019, Cass 17873/2020, Cass. 34886/2021). Tornando all'esame della fattispecie concreta per cui è causa, dalla ricostruzione attorea custode responsabile risulta essere il convenuto, poiché la buca stradale del denunciato evento rientra in CP_1 modo incontestato sul territorio del su cui grava la responsabilità in qualità di custode ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c..
pagina 2 di 4 Difetta, tuttavia, nella ricostruzione attorea anzitutto una valida prova del fatto storico. Il ventaglio probatorio su cui fonda la domanda è costituito, a livello documentale, da rilievi fotografici del luogo dell'evento (v. doc. 1 del fascicolo attoreo e allegati al doc.2 di parte attrice e convenuta) e dalla relazione di servizio della Polizia Locale (v. doc.2 del fascicolo attoreo e convenuta), mentre tutti gli altri documenti esulano dal fatto storico;
a livello di prova costituenda, dalla testimonianza ammessa, con i testimoni addotti dalle parti. Invero, con riferimento alla derivazione del danno dalla cosa in custodia, non risulta in alcun modo dimostrata la dinamica del sinistro di cui trattasi e, di conseguenza, il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Va subito evidenziato che già dalla ricostruzione dell'evento da parte dell'attore nei propri atti emerge la mancanza di testimoni oculari del fatto storico, circostanza indicata dagli Agenti di Polizia locale nella relazione di servizio agli atti e confermata anche dai testi escussi (cfr. dichiarazioni rese dai testi Tes_1
all'udienza del 30.04.2025).
[...] Testimone_2
Le fotografie rappresentano, poi, un mero dissestamento del manto stradale. Occorre, ancora, ricordare che la sola esistenza di un'alterazione del manto stradale non è di per sé sufficiente a costituire prova piena e certa del nesso causale tra la pretesa insidia e il sinistro: la presenza di tale alterazione non dimostra, infatti, che essa abbia cagionato la caduta e tale prova, d'altra parte, non può trarsi dalle sole affermazioni rese dalla parte danneggiata. Ed infatti, dall'esame della documentazione agli atti e dalle dichiarazioni rese a prova contraria dagli stessi testi dell'attore emerge che il sinistro è avvenuto d'estate, in pieno giorno, in una giornata luminosa e comunque in assenza di avversi eventi atmosferici tali da ridurre la visibilità dei luoghi e impedire che la buca de qua non fosse visibile. Non risulta, in definitiva, provato che l'evento della caduta sia avvenuto a causa della presenza della buca sull'asfalto. La domanda deve, pertanto, essere rigettata. Osserva, in ogni caso, il Tribunale che, anche, se ove fosse stato provato – prova che è mancata - il fatto storico, e con esso l'incidenza, in rapporto eziologico, tra il cattivo stato manutentivo della strada e la caduta dell'attore, nondimeno la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento. Ed invero, seppur il danno subito, per come accertato dalla documentazione in atti possa apparire compatibile con la caduta descritta dall'attore, risulta – in applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza (cd. “più probabile che non”) - imputabile ad una mancanza di cautela dell'attore anziché all'esistenza di un'effettiva insidia rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.., avendo il potuto (e dovuto) Pt_1 porre in essere quei comportamenti di prudenza media usualmente pretendibili, in quanto la condizione e lo stato dei luoghi strada avrebbero dovuto indurlo a particolare prudenza e ad approntare l'adeguata cautela del caso. All'esito dell'istruttoria (v. rilievi fotografici e le dichiarazioni rese alla predetta udienza dal teste è, difatti, emerso che sui luoghi dell'evento erano presenti cartelli stradali verticali Testimone_3 che impongono il limite di velocità di 20 Km/h, oltre alla presenza di un attraversamento pedonale rialzato, visibile e segnalato, proprio aderente alla buca incriminata, che impone di adeguare la velocità ai luoghi percorsi. Ebbene, proprio le gravi conseguenze dannose subite, come descritte dallo stesso attore, fanno agevolmente concludere che quest'ultimo non avesse improntato il proprio comportamento di guida del motociclo e la velocità dello stesso alla normale cautela correlata al particolare stato dei luoghi come segnalato ed emerso, così da poter agevolmente scorgere la buca e, dunque, evitarla.
pagina 3 di 4 Infine, per completezza di trattazione, deve evidenziarsi che, sebbene sia stato ammesso l'interrogatorio formale dell'attore sulle circostanze di cui ai capitoli di prova dedotti dal convenuto in relazione al limite di velocità imposto in loco ecc., non è stato espletato per mancata comparizione dello stesso senza aver addotto nessun legittimo impedimento: tale comportamento va valutato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c. quale ammissione dei fatti dedotti nei capitoli di prova di cui all'interrogatorio formale in considerazione ed unitamente anche a tutti gli altri elementi emersi nel corso del processo. Il mancato interrogatorio deve, difatti, ritenersi un comportamento omissivo qualificato e significativo di ammissione dei fatti dedotti con tale mezzo istruttorio (cfr. Cass. 9436/2018, Cass.41643/2021). Deve, pertanto, escludersi la sussistenza del rapporto di causalità (fondamentale ai fini dell'addebitabilità del fatto alla responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.) sulla base di una valutazione fattuale che si fonda su diversi elementi, soggettivi e oggettivi, concludenti nel senso dell'assenza della messa in atto da parte dell'attore delle opportune cautele parametrate alla situazione contingente: la caduta, ove realmente avvenuta in nesso causale con l'inciampo nella buca, è da addebitare ad un comportamento poco cauto dell'attore, e non ad intrinseca pericolosità della res. Si osservi in proposito come parte attrice non abbia dimostrato (come sopra precisato) il carattere di obiettiva intrinseca pericolosità della res, prova necessaria laddove essa sia statica e inerte, priva quindi di un dinamismo interno. La carenza di requisiti per concludere per la fondatezza della domanda svolta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. determina, a fortiori, la non configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., che pure li condivide, oltre a richiedere un maggiore onere probatorio per il danneggiato e la prova dell'elemento soggettivo. Alla luce di tutte le suesposte ragioni tutte le pretese di parte attrice devono essere rigettate. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze ed eccezioni devono ritenersi assorbite ovvero reiette. Ricorrono giusti motivi, per ragioni di equità ed in ragione della natura della causa, per l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta tutte le domande avanzate,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Busto Arsizio il 29.10.2025.
Il Giudice A.D'Elia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.3008/24 R.G., promossa da
, difeso da Avv. CALVARESI ATTORE Parte_1 contro
, in persona del Sindaco p.t., difeso da Avv. MATERA CONVENUTO Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano come indicato nel verbale dell'udienza del 29.10.2025. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio il , in persona del Sindaco p.t., per Parte_1 Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti per responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.) per l'infortunio verificatosi il 1^.07.2023, alle ore 10,30, a seguito della caduta per la presenza di una buca, non visibile, non segnalata e non evitabile, nel manto stradale immediatamente successiva ad un dosso stradale all'altezza del civico n.48 in via L. Zerbi, mentre la stava percorrendo a velocità moderata a bordo del motociclo Yamaha tg. EZ55I7, sicché, dopo essere stato soccorso, era stato trasportato all'ospedale di Legnano ove gli venivano riscontrate varie fratture. Riferiva che, nonostante i solleciti al e alla compagnia assicurativa e la negoziazione assistita, nulla gli era CP_1 stato risarcito. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il convenuto e. ha chiesto il rigetto delle domande CP_1 attoree, in quanto totalmente infondate in relazione sia all'an sia al quantum debeatur. Trattata la causa, ammessa e svolta la prova ritenuta ammissibile e rilevante e ritenuta la vertenza matura per la decisione, la causa era rinviata all'udienza del 29.10.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.. Ritiene il giudice che le domande dell'attore siano infondate, e, pertanto, vadano reiette. Il come risulta dall'esposizione dei fatti narrati negli atti di causa, lamenta, in concreto, la Pt_1 presenza di una grave insidia –non visibile e non evitabile- sul manto stradale in via Zerbi n.48 del Comune di , dovuta alla presenza di una buca non segnalata, sicché aveva perso il CP_1 controllo ed era rovinato a terra. Il convenuto ha contestato le avverse domande e la ricostruzione dei fatti e ha impostato la propria difesa sul difetto di prova della presenza dell'insidia e della visibilità e prevedibilità della stessa. All'esito del processo la domanda attorea deve essere disattesa, essendo infondata nell'an debeatur, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore valutazione sul quantum e sugli altri profili oggetto di giudizio, causalmente subordinati. Non risultano, infatti, sussistenti i requisiti per sussumere il caso concreto nella fattispecie codicistica invocata, quella di responsabilità ex art.2051 c.c. (o, in subordine, ex art.2043 c.c.). La formulazione dell'articolo 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia, invero, che:
pagina 1 di 4 - "la responsabilità ex art.2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (v. Cass. 15761/2016);
- il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, e, ove sia assolto dal danneggiato tale onere, al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, cioè quel fatto dotato dei requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità, e perciò stesso idoneo a produrre autonomamente l'evento di danno e nel cui ambito vanno ricompresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e la condotta dello stesso danneggiato (cfr. Cass. S.U. 20943/2022, v. anche Cass. n.11152/2023);
- trattasi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (v. per tutte Cass.12027/2017), essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo;
del tutto irrilevante, per contro, è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa: il custode negligente, infatti, non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 5031/1998). La responsabilità in questione si incentra, infatti, sulla relazione qualificata tra la res e il custode, che è considerato tale se ed in quanto eserciti un potere effettivo sulla cosa, così da controllarla, ovvero ne abbia la disponibilità giuridica e materiale, con conseguente potere-dovere di intervento su di essa (cfr. Cass. 22839/2017) e con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. Affinché possa parlarsi di insidia, tale da integrare un pericolo occulto e implicare responsabilità custodiale, sono necessari due elementi, costituiti, quanto al profilo oggettivo, dalla non visibilità del pericolo, e, quanto al profilo soggettivo, dalla sua non prevedibilità, da valutarsi secondo le regole ordinarie in tema di diligenza: "in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato" (così ex plurimis Cass.11526/2017). Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: seppur il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fondi sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.) che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr. Cass. 9315/2019, Cass 17873/2020, Cass. 34886/2021). Tornando all'esame della fattispecie concreta per cui è causa, dalla ricostruzione attorea custode responsabile risulta essere il convenuto, poiché la buca stradale del denunciato evento rientra in CP_1 modo incontestato sul territorio del su cui grava la responsabilità in qualità di custode ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c..
pagina 2 di 4 Difetta, tuttavia, nella ricostruzione attorea anzitutto una valida prova del fatto storico. Il ventaglio probatorio su cui fonda la domanda è costituito, a livello documentale, da rilievi fotografici del luogo dell'evento (v. doc. 1 del fascicolo attoreo e allegati al doc.2 di parte attrice e convenuta) e dalla relazione di servizio della Polizia Locale (v. doc.2 del fascicolo attoreo e convenuta), mentre tutti gli altri documenti esulano dal fatto storico;
a livello di prova costituenda, dalla testimonianza ammessa, con i testimoni addotti dalle parti. Invero, con riferimento alla derivazione del danno dalla cosa in custodia, non risulta in alcun modo dimostrata la dinamica del sinistro di cui trattasi e, di conseguenza, il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Va subito evidenziato che già dalla ricostruzione dell'evento da parte dell'attore nei propri atti emerge la mancanza di testimoni oculari del fatto storico, circostanza indicata dagli Agenti di Polizia locale nella relazione di servizio agli atti e confermata anche dai testi escussi (cfr. dichiarazioni rese dai testi Tes_1
all'udienza del 30.04.2025).
[...] Testimone_2
Le fotografie rappresentano, poi, un mero dissestamento del manto stradale. Occorre, ancora, ricordare che la sola esistenza di un'alterazione del manto stradale non è di per sé sufficiente a costituire prova piena e certa del nesso causale tra la pretesa insidia e il sinistro: la presenza di tale alterazione non dimostra, infatti, che essa abbia cagionato la caduta e tale prova, d'altra parte, non può trarsi dalle sole affermazioni rese dalla parte danneggiata. Ed infatti, dall'esame della documentazione agli atti e dalle dichiarazioni rese a prova contraria dagli stessi testi dell'attore emerge che il sinistro è avvenuto d'estate, in pieno giorno, in una giornata luminosa e comunque in assenza di avversi eventi atmosferici tali da ridurre la visibilità dei luoghi e impedire che la buca de qua non fosse visibile. Non risulta, in definitiva, provato che l'evento della caduta sia avvenuto a causa della presenza della buca sull'asfalto. La domanda deve, pertanto, essere rigettata. Osserva, in ogni caso, il Tribunale che, anche, se ove fosse stato provato – prova che è mancata - il fatto storico, e con esso l'incidenza, in rapporto eziologico, tra il cattivo stato manutentivo della strada e la caduta dell'attore, nondimeno la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento. Ed invero, seppur il danno subito, per come accertato dalla documentazione in atti possa apparire compatibile con la caduta descritta dall'attore, risulta – in applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza (cd. “più probabile che non”) - imputabile ad una mancanza di cautela dell'attore anziché all'esistenza di un'effettiva insidia rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.., avendo il potuto (e dovuto) Pt_1 porre in essere quei comportamenti di prudenza media usualmente pretendibili, in quanto la condizione e lo stato dei luoghi strada avrebbero dovuto indurlo a particolare prudenza e ad approntare l'adeguata cautela del caso. All'esito dell'istruttoria (v. rilievi fotografici e le dichiarazioni rese alla predetta udienza dal teste è, difatti, emerso che sui luoghi dell'evento erano presenti cartelli stradali verticali Testimone_3 che impongono il limite di velocità di 20 Km/h, oltre alla presenza di un attraversamento pedonale rialzato, visibile e segnalato, proprio aderente alla buca incriminata, che impone di adeguare la velocità ai luoghi percorsi. Ebbene, proprio le gravi conseguenze dannose subite, come descritte dallo stesso attore, fanno agevolmente concludere che quest'ultimo non avesse improntato il proprio comportamento di guida del motociclo e la velocità dello stesso alla normale cautela correlata al particolare stato dei luoghi come segnalato ed emerso, così da poter agevolmente scorgere la buca e, dunque, evitarla.
pagina 3 di 4 Infine, per completezza di trattazione, deve evidenziarsi che, sebbene sia stato ammesso l'interrogatorio formale dell'attore sulle circostanze di cui ai capitoli di prova dedotti dal convenuto in relazione al limite di velocità imposto in loco ecc., non è stato espletato per mancata comparizione dello stesso senza aver addotto nessun legittimo impedimento: tale comportamento va valutato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c. quale ammissione dei fatti dedotti nei capitoli di prova di cui all'interrogatorio formale in considerazione ed unitamente anche a tutti gli altri elementi emersi nel corso del processo. Il mancato interrogatorio deve, difatti, ritenersi un comportamento omissivo qualificato e significativo di ammissione dei fatti dedotti con tale mezzo istruttorio (cfr. Cass. 9436/2018, Cass.41643/2021). Deve, pertanto, escludersi la sussistenza del rapporto di causalità (fondamentale ai fini dell'addebitabilità del fatto alla responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.) sulla base di una valutazione fattuale che si fonda su diversi elementi, soggettivi e oggettivi, concludenti nel senso dell'assenza della messa in atto da parte dell'attore delle opportune cautele parametrate alla situazione contingente: la caduta, ove realmente avvenuta in nesso causale con l'inciampo nella buca, è da addebitare ad un comportamento poco cauto dell'attore, e non ad intrinseca pericolosità della res. Si osservi in proposito come parte attrice non abbia dimostrato (come sopra precisato) il carattere di obiettiva intrinseca pericolosità della res, prova necessaria laddove essa sia statica e inerte, priva quindi di un dinamismo interno. La carenza di requisiti per concludere per la fondatezza della domanda svolta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. determina, a fortiori, la non configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., che pure li condivide, oltre a richiedere un maggiore onere probatorio per il danneggiato e la prova dell'elemento soggettivo. Alla luce di tutte le suesposte ragioni tutte le pretese di parte attrice devono essere rigettate. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze ed eccezioni devono ritenersi assorbite ovvero reiette. Ricorrono giusti motivi, per ragioni di equità ed in ragione della natura della causa, per l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta tutte le domande avanzate,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Busto Arsizio il 29.10.2025.
Il Giudice A.D'Elia
pagina 4 di 4