Articolo 3 della Legge 28 giugno 1986, n. 338
Articolo 2Articolo 4
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25 luglio 1986
Art. 3. 1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1986, secondo le progressioni indicate nelle tabelle 2 e 3 allegate alla presente legge che sostituiscono le tabelle 3 e 4 allegate al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 .
Entrata in vigore il 25 luglio 1986