Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/06/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3690 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il proc. dom. avv.to Simona Pacileo, delega in atti
-attore opponente-
e
(c.f. , in persona del Dirigente Controparte_1 P.IVA_2
Vice President e procuratore, avv. Roberto Castiglioni, con il proc. avv. Marisa Olga
Meroni, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ha opposto il decreto ingiuntivo n. 459/2018, emesso Parte_1
dall'intestato Tribunale, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della società opposta di € 55.630,04 (oltre interessi e spese) a titolo di pagamento di forniture di servizi resi in favore dell'ente territoriale da società che avevano ceduto il proprio pagina 1 di 6
L'attore contestava, in primo luogo, che le sole fatture prodotte nella fase monitoria potessero costituire valida prova del credito avversario e deduceva di aver, in ogni caso, già pagato tutte le fatture cedute dalla società Gala PA per un totale di €
19.561,92, giusti mandati di pagamento che versava in atti, e di essere addirittura a sua volta creditrice della predetta società per € 1.114,08.
Aggiungeva, quanto ai crediti ceduti dalla società IT sa, di aver rifiutato le fatture n. 122 SP e 334 SP, per complessivi € 35.053,84, in quanto aventi ad oggetto la
“revisione prezzi” per non essere stato messo in condizione di poter comprendere le modalità ed i conteggi svolti all'uopo per calcolare la predetta revisione.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto.
Costituitasi, la società convenuta dichiarava di ridurre la propria domanda (in linea capitale) ad € 36.576,72 per via dell'estinzione del debito nei confronti di Gala PA ed insisteva per il riconoscimento degli ulteriori crediti di cui si era resa cessionaria e portati dalle fatture emesse da: (i) DI GI S.p.A. per € 792,82; (ii) IT S.A. per € 35.054,47 ed (iii) per € 729,43, oltre che per gli interessi moratori CP_2
già maturati ed oggetto di ingiunzione per ulteriori € 578,48.
Evidenziava come non vi fosse dalla controparte alcuna contestazione in ordine alla effettività delle prestazioni fatturate, né che fosse stata fornita la prova che le fatture di
IT erano state rifiutate.
Sosteneva che, in ogni caso, la doglianza del circa l'inesattezza degli importi Pt_1
fatturati a titolo di revisione del prezzo fosse priva della necessaria specificità.
Ordinata, ex art. 210 c.p.c., la produzione del contratto stipulato tra parte opponente e la società IT sa dal precedente giudice assegnatario, la causa (assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024) era discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 10.6.2025 alla quale, ex art. 281 sexies comma 3,
c.p.c., si riservava il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione va accolta per quanto di ragione.
pagina 2 di 6 L'estinzione parziale del credito azionato in via monitoria, come riconosciuto dalla stessa parte opposta che ha ridotto la propria domanda, impone la revoca del decreto opposto.
Quanto alla residua pretesa, ferma l'opponibilità al attore delle cessioni de Pt_1
quibus attestate dalla notifica del relativo atto notarile (cfr. doc. 2 fasc. mon.) e dall'assenza di prova circa l'opposizione da parte del entro il termine di 45 Pt_1
giorni previsto dall'art. 106, comma 13, d. lgs. n.163/2006, e preso atto della non contestazione in ordine ai crediti delle società cedenti DI GI S.p.A. per €
792,82 ed per € 729,43 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), va in primo CP_2
luogo affermata la giurisdizione del giudice ordinario in tema di revisione prezzi nei contratti di appalto.
Invero, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la giurisdizione si determina in base al contenuto della clausola contrattuale e alla posizione assunta dalla P.A., per cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste solo quando la clausola di revisione prezzi implica la permanenza di una posizione di potere discrezionale in capo alla
P.A. committente nel disporre la revisione, mentre appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia quando la clausola individua puntualmente un obbligo della parte pubblica, cui corrisponde un diritto soggettivo dell'appaltatore ad una mera pretesa di adempimento contrattuale. Se la clausola contrattuale prevede un meccanismo determinativo della revisione nel suo ammontare, senza margini di discrezionalità per l'amministrazione, la giurisdizione spetta al g.o. che dovrà accertare la sussistenza dei presupposti per il diritto alla revisione (Cassazione n. S.U. 22/11/2021, n. 35952).
Ciò posto, per quanto qui occupa, si discute del contratto di fornitura di energia elettrica concluso dal Comune di con l'ordine di acquisto n. 407183 del Parte_1
16.8.2012 mediante l'utilizzazione della convenzione stipulata da IP con la società
IT sa (cfr. docc. nn.
1-2 versati in atti da parte opponente in data 3.11.2021 in ottemperanza all'ordinanza ex 210 c.p.c. dell'11.4.2021) la quale al comma 9 dell'art. 10, rubricato “Corrispettivi e modalità di pagamento”, stabiliva che: i corrispettivi dovuti al
pagina 3 di 6 Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di quanto previsto dal Capitolato Tecnico al paragrafo 10.2”.
Tale previsione era pertanto rispettosa dell'articolo 115 D. Lgs. n. 163/2006 (c.d.
“Codice dei contratti pubblici”) “ratione temporis” vigente che all'articolo 253 del predetto Decreto Legislativo), rubricato “Adeguamento dei prezzi”, prevedeva che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.
Nel Capitolato Tecnico (cfr. doc. 3 produzione di parte opponente cit.), cui rinviava l'art. 10 comma 9 sopra citato, si legge ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 denominato
“Revisione prezzi” che “i prezzi Unitari offerti saranno aggiornati secondo i criteri di seguito riportati, a partire dalla data di scadenza della presentazione delle offerte” e che “la revisione dei Prezzi Unitari viene effettuata trimestralmente, nei mesi di Gennaio, Aprile,
Luglio, Ottobre, attraverso la seguente formula da applicare a ciascun Prezzo Unitario…”.
Le fatture n. 122SP e 334SP emesse da IT (cfr. doc.
6-7 opposta) ed oggetto del contratto di cessione da questa stipulata con (doc. 2 fasc. mon.) Controparte_1
hanno quindi rispettivamente ad oggetto la revisione prezzi per il periodo 01.07.2016-
30.9.2016 e la revisione prezzi per il periodo 01.10.2016-31.12.2016.
Parte opponente, che non ha negato l'effettività delle forniture relative ai periodi in questione, né il diritto del fornitore di procedere alla revisione dei prezzi, si è limitata ad eccepire di non essere stata emessa in condizione di comprendere le modalità ed i conteggi svolti da IT sa per calcolare la cosiddetta revisione (cfr. foglio 3 citazione).
Non solo quindi l'ente territoriale non ha fornito prova di aver rifiutato le fatture in questione, né ha chiarito in alcun modo quale sarebbe stata la corretta rideterminazione delle tariffe ma, come già anticipato, l'articolo 10.3 del Capitolato
Tecnico - cui l'articolo 10.9 della Convenzione conclusa tra IP PA e IT SA rinvia per la determinazione della revisione prezzi - prevede in modo puntuale e specifico proprio le formule ed i criteri di calcolo per procedere, appunto, alla revisione prezzi.
pagina 4 di 6 Tale diritto alla revisione dei prezzi è connesso al semplice verificarsi dei presupposti contrattualmente previsti e, diversamente da quanto paventato dall'attore, non è oggetto di una determinazione unilaterale ma è ancorato a criteri di calcolo già oggetto dell'istruttoria condotta da IP e noti all'ente territoriale perché dallo stesso accettati.
Ne deriva che se il diritto alla revisione non è contestato e i criteri da applicare erano noti, la contestazione dell'opponente (consistente nel non “comprendere i conteggi”) si appalesa oltremodo generica e non assolve al principio della contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c., che è un onere di allegazione, con la conseguenza che il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
In definitiva, il decreto va revocato e parte opponente condannata al pagamento in favore di parte opposta di € 36.576,59 in linea capitale (€ 792,82 + € 35.054,47 + €
729,43), oltre € 578,48 a titolo di interessi già maturati alla data della domanda, oltre successivi interessi calcolati ex d. lgs. n. 231/2002.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nella misura minima per via della semplicità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 459/2018 emesso inter parte dall'intestato Tribunale in data 20.2.2018 che, per l'effetto revoca;
condanna il al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di € 36.576,59 in linea capitale, oltre interessi moratori per € 578,48 già CP_1
maturati al momento della domanda, oltre successivi interessi ex d.lgs. n. 231/02; condanna il Comune alla refusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 17.6.2025
pagina 5 di 6 IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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