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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 307/2025
Udienza del 10.06.2025.
Dinanzi al giudice, dott. Matteo Marini, sono comparsi per parte ricorrente
[...]
, l'avv. Silvia Frizzi e per parte resistente , Parte_1 Controparte_1
l'avv. Marcello Foti oggi sostituito dall'avv. Aiuti.
Il giudice invita le pareti a discutere la causa. L'avv. Frizzi si riporta allo schema depositato con l'opposizione al precetto e fa presente di avere depositato in cancel- leria l'assegno di € 1.432,00 quale saldo delle somme in precetto con la conse- guenza che il dovuto è stato saldato;
l'avv. Aiuti di riporta al conteggio contenuto nelle note di udienza dal quale emr3ge ch il dovuto ammonta a € 5.712,34 con la conseguenza di non poter accettare la somma di cui all'assegno.
Le parti si riportano alle proprie conclusioni ed il giudice emette la sentenza alle- gata.
Il Giudice
dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 10/06/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 307/2025 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'avv. FRIZZI SILVIA;
- parte attrice opponente –
Contro
cod. fisc. rappresentata e di- Controparte_1 C.F._1 fesa dall'avv. FOTI MARCELLO;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e, per l'effetto: 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede ed in forza del quale è stato notificato alla ricorrente atto di precetto in data 31.01.25, ed evitare in tal modo che la SI. possa promuovere l'esecuzione in danno alla Controparte_1 ricorrente, sino alla somma di € 1.432,86, in solido ca la sorella SI.ra . 2) Nel Parte_3 merito, accertare e dichiarare che la SI.ra non ha diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata in danno dell'esponente, per tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 31.01.25 sino alla somma di € 1.432,86 che si offre “banco iudicis”, in solido con la sorella . 4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori Parte_3 come per legge.
Conclusioni parte convenuta: “1) in via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio con ogni conseguenza;
2) in via principale, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto infondata;
3) Nel merito, accertare e dichiarare che l'importo effettivamente dovuto dalla SI.ra ammonta a € 5.712,34 e, per Parte_2 l'effetto, condannare l'opponente alla corresponsione della predetta somma, oltre euro 294,10 quali gli onorari dovuti per compenso per atto di precetto, spese generali, cassa av- vocati e spese di notifica;
3) In via istruttoria, ammettersi la produzione dei documenti sopra indicati e di ogni altro documento che si rendesse necessario nel corso del giudizio;
4) Con
2 vittoria di spese e competenze del presente giudizio. 5) In via gradata, disporre la compensa- zione delle spese a causa della reciproca soccombenza.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- , premesso di avere ricevuto da la notifica Parte_2 Controparte_1 di atto di precetto con il quale le era stato intimato il pagamento della di €
10.018,00 in virtù della sentenza 12 giugno 2024 n. 418 emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria, ha opposto di avere estinto integralmente il credito ad eccezione della somma di € 1.432,86 di cui aveva offerto il pagamento banco iudicis, Ha la- mentato che l'opposta non aveva tenuto conto:
a) dell'accordo 23 aprile 2024 nel quale si era così ricalcolato il dovuto in €
32.865,72;
b) “bonifico effettuato dalle sorelle e in data 27.05.24 Pt_2 Parte_3
a favore della SI.ra pari ad € 5000,00”. Controparte_1
ha eccepito: Controparte_1
a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia ai sensi dell'art. 22 e
480 c.p.c. a favore del Tribunale di Reggio Calabria;
b) “la comunicazione via PEC inviata dal precedente difensore in data
23.04.24 non può in alcun modo essere qualificata come accordo transattivo, man- cando sia l'animus novandi che la causa transattiva” trattandosi invece “di una mera modalità di esecuzione del pagamento”;
c) residuerebbe la somma di € 5.712,34.
2.- Recita l'art. 480 c.p.c. che ove nel precetto non sia stato eletto domicilio o dichiarata la residenza, le opposizione si instaurano – in deroga agli altri criteri
“ordinari” - nel luogo dove è stato notificato il precetto. Nel caso in esame, la parte intimante aveva eletto domicilio ai soli fini di difesa presso lo studio dell'avv. Mar- cello Foti e ciò non vale a integrare i presupposti per una valida deroga della com- petenza territoriale del giudice del luogo dove è stato notificato il precetto.
Ciò premesso, si deve osservare che l'opposta si è concentrata solo sulla potenzialità transattiva della comunicazione del 23 aprile 2024 senza però mini- mamente interessarsi in che cosa potesse consistere la transazione e senza conte- stare nel merito i conteggi.
Da ciò consegue che a , stante il deposito in cancelleria Controparte_1 dell'assegno circolare di € 1,432,80, è riconosciuto il diritto di agire esecutivamente solo per la somma di € 294,10.
Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
3 - accerta che , stante il deposito dell'assegno circolare di Controparte_1
€ 1.432,80 ad essa intestato, ha diritto di procedere ad esecuzione forzata solo per la somma di € 294,10;
- compensa integralmente tra le parti le spese legali.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
10/06/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
4
RGN. N. 307/2025
Udienza del 10.06.2025.
Dinanzi al giudice, dott. Matteo Marini, sono comparsi per parte ricorrente
[...]
, l'avv. Silvia Frizzi e per parte resistente , Parte_1 Controparte_1
l'avv. Marcello Foti oggi sostituito dall'avv. Aiuti.
Il giudice invita le pareti a discutere la causa. L'avv. Frizzi si riporta allo schema depositato con l'opposizione al precetto e fa presente di avere depositato in cancel- leria l'assegno di € 1.432,00 quale saldo delle somme in precetto con la conse- guenza che il dovuto è stato saldato;
l'avv. Aiuti di riporta al conteggio contenuto nelle note di udienza dal quale emr3ge ch il dovuto ammonta a € 5.712,34 con la conseguenza di non poter accettare la somma di cui all'assegno.
Le parti si riportano alle proprie conclusioni ed il giudice emette la sentenza alle- gata.
Il Giudice
dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 10/06/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 307/2025 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'avv. FRIZZI SILVIA;
- parte attrice opponente –
Contro
cod. fisc. rappresentata e di- Controparte_1 C.F._1 fesa dall'avv. FOTI MARCELLO;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e, per l'effetto: 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede ed in forza del quale è stato notificato alla ricorrente atto di precetto in data 31.01.25, ed evitare in tal modo che la SI. possa promuovere l'esecuzione in danno alla Controparte_1 ricorrente, sino alla somma di € 1.432,86, in solido ca la sorella SI.ra . 2) Nel Parte_3 merito, accertare e dichiarare che la SI.ra non ha diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata in danno dell'esponente, per tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 31.01.25 sino alla somma di € 1.432,86 che si offre “banco iudicis”, in solido con la sorella . 4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori Parte_3 come per legge.
Conclusioni parte convenuta: “1) in via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio con ogni conseguenza;
2) in via principale, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto infondata;
3) Nel merito, accertare e dichiarare che l'importo effettivamente dovuto dalla SI.ra ammonta a € 5.712,34 e, per Parte_2 l'effetto, condannare l'opponente alla corresponsione della predetta somma, oltre euro 294,10 quali gli onorari dovuti per compenso per atto di precetto, spese generali, cassa av- vocati e spese di notifica;
3) In via istruttoria, ammettersi la produzione dei documenti sopra indicati e di ogni altro documento che si rendesse necessario nel corso del giudizio;
4) Con
2 vittoria di spese e competenze del presente giudizio. 5) In via gradata, disporre la compensa- zione delle spese a causa della reciproca soccombenza.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- , premesso di avere ricevuto da la notifica Parte_2 Controparte_1 di atto di precetto con il quale le era stato intimato il pagamento della di €
10.018,00 in virtù della sentenza 12 giugno 2024 n. 418 emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria, ha opposto di avere estinto integralmente il credito ad eccezione della somma di € 1.432,86 di cui aveva offerto il pagamento banco iudicis, Ha la- mentato che l'opposta non aveva tenuto conto:
a) dell'accordo 23 aprile 2024 nel quale si era così ricalcolato il dovuto in €
32.865,72;
b) “bonifico effettuato dalle sorelle e in data 27.05.24 Pt_2 Parte_3
a favore della SI.ra pari ad € 5000,00”. Controparte_1
ha eccepito: Controparte_1
a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia ai sensi dell'art. 22 e
480 c.p.c. a favore del Tribunale di Reggio Calabria;
b) “la comunicazione via PEC inviata dal precedente difensore in data
23.04.24 non può in alcun modo essere qualificata come accordo transattivo, man- cando sia l'animus novandi che la causa transattiva” trattandosi invece “di una mera modalità di esecuzione del pagamento”;
c) residuerebbe la somma di € 5.712,34.
2.- Recita l'art. 480 c.p.c. che ove nel precetto non sia stato eletto domicilio o dichiarata la residenza, le opposizione si instaurano – in deroga agli altri criteri
“ordinari” - nel luogo dove è stato notificato il precetto. Nel caso in esame, la parte intimante aveva eletto domicilio ai soli fini di difesa presso lo studio dell'avv. Mar- cello Foti e ciò non vale a integrare i presupposti per una valida deroga della com- petenza territoriale del giudice del luogo dove è stato notificato il precetto.
Ciò premesso, si deve osservare che l'opposta si è concentrata solo sulla potenzialità transattiva della comunicazione del 23 aprile 2024 senza però mini- mamente interessarsi in che cosa potesse consistere la transazione e senza conte- stare nel merito i conteggi.
Da ciò consegue che a , stante il deposito in cancelleria Controparte_1 dell'assegno circolare di € 1,432,80, è riconosciuto il diritto di agire esecutivamente solo per la somma di € 294,10.
Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
3 - accerta che , stante il deposito dell'assegno circolare di Controparte_1
€ 1.432,80 ad essa intestato, ha diritto di procedere ad esecuzione forzata solo per la somma di € 294,10;
- compensa integralmente tra le parti le spese legali.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
10/06/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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