Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2024, proposto da
GECH HOLDING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
UNIACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lascio, Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UFFICIO D'AMBITO DI BERGAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara De Masis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa declaratoria di illegittimità, del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ai sensi dell'art. 22 bis del DPR n. 327/2001, N. 6 in data 24 novembre 2023 emesso dall'Amministratore delegato di Uniacque s.p.a. e notificato in data 02.01.2023; e della nota di Uniacque s.p.a., prot. N. 28535 in data 27.11.2023 mediante la quale è stato notificato il suddetto decreto di occupazione d'urgenza e si è dato l'avviso alla ricorrente del fatto che in data 15/01/2025 alle ore 11,00 verrà data esecuzione al decreto previa redazione del verbale di consistenza dello stato dei luoghi interessati e di quello di immissione in possesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Uniacque S.p.A. e di Ufficio D'Ambito di Bergamo;
Vista la memoria del 3 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa ST LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente Gech Holding S.r.l. ha impugnato il decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’espropriazione.
In precedenza, con ricorso n.r.g. 587/2023, la stessa ricorrente aveva impugnato anche il provvedimento di approvazione del progetto definitivo.
Il citato ricorso, tuttavia, veniva dichiarato inammissibile da questo T.A.R. per difetto di giurisdizione a favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 20 del 16 gennaio 2025.
Nelle more, la procedura espropriativa aveva seguito il suo corso e, in data 25 marzo 2024, veniva emanato il decreto di esproprio - non impugnato dalla ricorrente – la quale, invece, introduceva un giudizio di opposizione alla stima avanti alla Corte d’Appello di Brescia.
Con atto depositato il 3 dicembre 2025 la società ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso, a spese compensate, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse.
2. Svolte tali premesse, deve rilevarsi che la mancata impugnazione del decreto di esproprio comporta l’improcedibilità del presente giudizio il quale ha ad oggetto soltanto il provvedimento di occupazione d’urgenza.
Posto che il provvedimento di esproprio, ossia il c.d. atto consequenziale, è dotato di una sua precisa autonomia in grado di realizzare il definitivo trasferimento della titolarità del bene, l’omessa impugnazione dello stesso, non caducabile ex se per effetto dell’accoglimento delle impugnative proposte nei confronti dei suoi atti preparatori, rende pertanto l’impugnazione di questi ultimi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse alla loro decisione.
3. Essendo ragionevolmente ipotizzabile che la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso sia da ricondursi alla pronuncia di inammissibilità del ricorso avverso l’ulteriore atto preparatorio per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ON, Presidente
ST LL, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST LL | RO ON |
IL SEGRETARIO