Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3687/2023 R.G. promossa da
, c.f. , rappresentata e difesa ex se ai Parte_1 C.F._1
sensi dell'art. 86 c.p.c.
APPELLANTE
nei confronti di p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Controparte_1 P.IVA_1
Zampese
p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo CP_2 P.IVA_2
Zampese
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come da atto di citazione in appello: “Voglia il Tribunale adito in
funzione di Giudice d'appello, per le causali di cui in narrativa, NEL MERITO: -
accogliere l'opposizione ed annullare l'accertamento esecutivo impugnato
compensando, anche parzialmente, quanto richiesto in sede di accertamento
esecutivo con gli importi già pagati da e non dovuti - Parte_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3687/2023 r.g. 1
compensazione; - dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di spese di notifica
dell'accertamento esecutivo impugnato, se annullato. - Spese e competenze di lite
del doppio grado di giudizio interamente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede
ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova: - Vero che l'abitazione
sita a Treviso in Via Ortigara n. 3, foglio 35, mappale n. 52, è stata oggetto di
manutenzione straordinaria dal 14 ottobre 2014 al 16 dicembre 2015, giusta
docc. da 3 a 5 che si rammostrano, e quindi non fu utilizzata da Parte_1
in quel periodo, né da altri, perché priva di mobilio, di tutti gli impianti,
[...]
dei pavimenti, di tutte le porte e le finestre e dei servizi igienici. Si indicano come
testi: - - presso Cooperativa G.a.i.v.i., Testimone_1 Testimone_2
corrente a Castagnole di Paese (TV) in Via Feltrina n. 70 - , Testimone_3
, , domiciliati a Treviso in Via S. Lazzaro n. Testimone_4 Testimone_5
9”. Si chiede che il Tribunale voglia ai sensi degli articoli 210 e/o 213 c.p.c.
chiedere a di riferire e documentare: - quanti svuotamenti del Controparte_1
secco non riciclabile, del bidone dei pannolini nonché degli altri bidoni Parte_1
abbia effettuato dal 2013 ad oggi in relazione all'abitazione di Via
[...]
Ortigara n. 3 a Treviso;
- quante volte costei abbia ritirato i sacchetti per i rifiuti
nel medesimo periodo di tempo per detta abitazione;
- dal 2013 ad oggi per il
calcolo della tariffa per detta abitazione quale metratura sia stata conteggiata”.
Per le appellate, come da rispettive comparse di costituzione e risposta: “Voglia il
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, In via principale nel merito:
Rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto infondato e pretestuoso,
dunque per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 340/2023, resa dal
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3687/2023 r.g. 2 Giudice di Pace di Treviso, Dott.ssa Procaccini Giulia, in data 27/03/2023,
depositata in segreteria per la pubblicazione in data 28/03/2023, notificata in
data 16/05/2023, nella controversia n. r.g. 5696/2022. Conseguentemente
dichiarare la piena legittimità dell'avviso di accertamento n. 1034 del 17.02.2022
e la contestuale sussistenza del credito di confermando così Controparte_1
l'onere in capo alla controparte di versare quanto dovuto. In ogni caso Con
vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA ON
, in data 2 marzo 2022, aveva ricevuto da l'avviso Parte_1 CP_2
di accertamento esecutivo n. 1034/2022, con il quale le era stato intimato, su incarico di il pagamento della somma di euro 282,68 a titolo di Controparte_1
tariffa rifiuti dovuta per il secondo semestre 2018 ed il primo semestre 2019 per l'abitazione sita in Treviso ove la era residente. Pt_1
L'intimata aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Treviso ai sensi degli artt. 3 del regio decreto n. 639/2010 e 32 del decreto legislativo n.
150/2011, deducendo l'illegittimità della pretesa.
Nello specifico ella, premettendo che l'immobile in questione era stato interessato da lavori di manutenzione straordinaria nel periodo da ottobre 2014 a dicembre
2015 e che, nonostante esso fosse inutilizzabile e inutilizzato, la tassa rifiuti era stata ritualmente pagata, aveva eccepito la compensazione fra quanto indebitamente pagato in pendenza dell'intervento edilizio e quanto richiesto a mezzo dell'accertamento esecutivo impugnato.
Inoltre aveva dedotto di non avere mai esposto, negli anni dal 2013 al 2017, il bidone del secco non riciclabile e che nondimeno aveva Controparte_1
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n. 3687/2023 r.g. 3 addebitato il relativo costo: aveva quindi eccepito la compensazione fra quanto pagato per la voce “bidone secco” durante la ristrutturazione dell'immobile e quanto richiesto con l'accertamento esecutivo.
Infine, aveva contestato gli addebiti per la detenzione del bidone dei pannolini,
non utilizzato da anni, lo scarso utilizzo dei sacchetti per i rifiuti, dei bidoni e del calendario di nonché la non intelligibilità del sistema di calcolo. CP_1
La aveva chiesto, nei confronti di e di che, Pt_1 CP_2 Controparte_1
previa compensazione degli opposti crediti, l'accertamento esecutivo fosse annullato.
aveva eccepito il difetto della propria legittimazione passiva e CP_2
- costituitasi in giudizio nel corso dell'udienza fissata dal Giudice Controparte_1
di pace ai sensi dell'art. 320, comma 4, c.p.c. - aveva diffusamente contestato le deduzioni attoree e chiesto il rigetto delle domande.
Il Giudice di pace di Treviso, con sentenza n. 340/2023 del 27 marzo 2023, aveva rigettato l'opposizione e condannato la alla rifusione delle spese Pt_1
processuali in favore di e compensato le spese tra l'attrice e Controparte_1
CP_2
Il primo giudice aveva ritenuto non dimostrata l'effettiva inagibilità e/o inutilizzabilità dell'immobile abitato dalla e considerato che questa, Pt_1
avendo continuato a detenere i contenitori dei rifiuti nel periodo 2014-2015 ed avendo la disponibilità di un'abitazione allacciata ad almeno un servizio di rete,
non poteva essere esonerata dal pagamento della relativa imposta, quantomeno della quota fissa della relativa tariffa. Aveva inoltre ritenuto la correttezza dell'addebito del costo per la detenzione del bidone per la raccolta dei pannolini,
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n. 3687/2023 r.g. 4 mai restituito, e considerato sostanzialmente abbandonato il motivo di doglianza relativo agli errori di calcolo nella fatturazione.
ha proposto appello avverso la sentenza n. 340/2023, Parte_1
lamentando:
- l'illegittimità della disposta compensazione delle spese processuali nei suoi rapporti con a suo dire soccombente rispetto alla questione della CP_2
legittimazione passiva;
- l'omessa valutazione delle prove documentali offerte e la mancata ammissione delle istanze istruttorie orali finalizzate alla dimostrazione del mancato utilizzo dell'immobile nelle annualità 2014 e 2015;
- l'erroneità della considerazione in punto di rinuncia alle doglianze relative agli errori di fatturazione e calcolo;
- la violazione dell'art. 320 c.p.c. nel testo vigente prima della “riforma Cartabia”,
per avere il Giudice di Pace preso in considerazione i documenti prodotti da tardivamente. Controparte_1
L'appellante ha chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado e che l'accertamento esecutivo impugnato venga annullato.
ha dedotto che le domande della sono state integralmente CP_2 Pt_1
rigettate dal Giudice di pace e che mai la stessa avrebbe potuto godere del favore delle spese a discapito di una delle parti convenute in giudizio: la disposta compensazione sarebbe stata legittima e giustificata dalla considerazione che, pur potendo la concessionaria essere destinataria dell'opposizione proposta, essa era
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n. 3687/2023 r.g. 5 estranea alle doglianze svolte, tutte relative (non all'attività di riscossione coattiva, ma) al merito della pretesa impositiva.
ha contestato le deduzioni dell'appellante e reiterato le difese già Controparte_1
svolte nel giudizio di primo grado.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa dalle parti all'udienza del 20
febbraio 2025 e trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza nel termine ex art. 281 sexies comma 2 c.p.c.
L'appello proposto non merita accoglimento.
Il credito restitutorio opposto in compensazione dalla non può dirsi Pt_1
sussistente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante, l'utente è
esonerato dal pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani se l'immobile è inidoneo alla produzione di rifiuti per assenza di servizi essenziali e,
per questo, non occupato. E' onere della parte ricorrente dimostrare che detta inidoneità sia dipesa dall'assenza dei servizi essenziali e che la non occupazione dei locali sia conseguenza di siffatta assenza (Cass. sent. n. 13120/2018 – doc. n.
21 dell'atto di appello).
In generale, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione,
trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. ord. n. 21335/2022).
Ora, le deduzioni della sono del tutto carenti sotto il profilo della Pt_1
privazione dei servizi essenziali (luce, gas e acqua).
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n. 3687/2023 r.g. 6 Inoltre, questa non è desumibile dalla documentazione depositata (documenti n. 7
e 12 e ss.), la quale comprova l'esecuzione di lavori nell'abitazione ove la Pt_1
risiede (sostituzione di porte e finestre, rifacimento del bagno, posa in opera di nuove piastrelle, rifacimento delle finestre del garage, sostituzione e coibentazione del tetto), che, di per sé, non comportano necessariamente il distacco delle varie utenze che rendono l'immobile servibile.
Del pari, le istanze istruttorie orali non sono utili ai fini decisori perché del tutto inidonee a dimostrare il fatto principale sopra indicato.
A ciò aggiungasi che l'appellante non ha sviluppato un'argomentata critica in merito all'accertamento del giudice di pace relativo alla “disponibilità di
un'abitazione allacciata ad almeno un servizio di rete”.
In definitiva, difettano i presupposti per ritenere che la avesse diritto ad Pt_1
essere esonerata dal pagamento della tariffa per il periodo compreso fra ottobre
2014 e dicembre 2015 e che il pagamento ad essa riferito sia indebito e suscettibile di essere ripetuto: e, ulteriormente, che sussista il credito restitutorio opposto in compensazione.
Del pari, deve escludersi che l'appellante abbia diritto alla restituzione di quanto addebitato da per la voce “bidone del secco non riciclabile”. Ciò Controparte_1
per l'assorbente considerazione che non è dato sapere, non avendolo la Pt_1
nemmeno indicato né documentato “quanto” ella abbia pagato nel periodo in contestazione per gli svuotamenti del bidone del secco. Il dato non è evincibile dalle fatture prodotte, perché queste indicano importi a conguaglio che, in difetto della sia pur minima illustrazione, non si sa a quali voci di tariffa siano riferibili.
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n. 3687/2023 r.g. 7 Infondata è, altresì, la deduzione relativa all'addebito degli importi per il bidone
“solidarietà bimbi”.
Sul punto l'appellante ha allegato la violazione dell'art. 320, comma 4, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), sul rilievo che il giudice di pace non avrebbe potuto tener conto del documento n. 7 di (Regolamento per l'attuazione CP_1
della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani), in quanto prodotto tardivamente dalla parte convenuta, già dichiarata contumace e costituitasi in giudizio nel corso dell'udienza fissata per la definitiva formulazione delle istanze istruttorie.
Il rilievo è formalmente corretto.
si è costituita in giudizio nel corso dell'udienza fissata dal giudice Controparte_1
di pace ai sensi dell'art. 320, comma 4, c.p.c.
La norma consente il rinvio della causa a successiva udienza soltanto quando, in relazione alle attività svolte in prima udienza, risultino necessarie “ulteriori
produzioni o richieste di prove”: la previsione si riferisce alle sole parti costituite in prima udienza e alle attività ivi svolte dalle parti presenti.
Non è qui rilevante, in quanto non proposta, la questione se, nel caso di specie, il rinvio (chiesto dalla sia stato disposto legittimamente. Pt_1
E' piuttosto dirimente il fatto che il contumace che si costituisce in giudizio dopo la prima udienza non può proporre eccezioni in senso stretto o domande riconvenzionale né chiedere prove o produrre documenti, salva solo la possibilità
di invocare, ex art. 311 c.p.c., la rimessione in termini ex artt. 153 e 294 c.p.c. ove sia decaduto dalla difesa per un fatto a lui non imputabile.
La produzione documentale di è stata quindi tardiva. Controparte_1
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n. 3687/2023 r.g. 8 Nondimeno, deve considerarsi che la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. ord. n. 17889/2020).
Nel caso di specie, nel costituirsi in giudizio, aveva contestato la Controparte_1
domanda attorea, deducendo in sostanza che il mancato utilizzo del contenitore per i pannolini non esonerasse il contribuente dall'obbligo di pagamento della tariffa correlativa e che, a tal fine, fosse necessaria la restituzione del contenitore.
La con le note conclusive del giudizio di primo grado, aveva a propria Pt_1
volta allegato di avere inoltrato più volte nel corso degli anni la richiesta di ritiro sia oralmente sia con le comunicazioni di cui ai documenti n. 18 e 19, già allegati all'atto di citazione.
Siffatte deduzioni ed il contenuto delle comunicazioni citate dimostrano che la aveva ammesso la rilevanza, ai fini dell'obbligazione di pagamento, della Pt_1
persistente detenzione del bidone e in definitiva non contestato la deduzione di riguardante le conseguenze dell'omessa restituzione. Controparte_1
Deduzione che, quindi, deve ritenersi dimostrata.
Così come dimostrata è la richiesta, da parte della di ritiro del bidone per Pt_1
i pannolini, “perché non più utilizzato” (doc. n. 18 e 19 citati).
Detta richiesta, però, risale al 28 dicembre 2021 ed è successiva al periodo cui si riferiscono le fatture non pagate (secondo semestre 2018-primo semestre 2019).
Non risulta che la richiesta di ritiro sia stata formulata in data precedente, sicché
deve ritenersi la legittimità degli addebiti in parola.
Infine, la deduzione in punto di “scarso utilizzo”, oltre ché generica, è
inconferente, perché le fatture contestate (documenti n. 40 e 41 del fascicolo
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n. 3687/2023 r.g. 9 non indicano alcun addebito riferibile ai sacchetti per rifiuti o al Pt_1
calendario di . CP_1
Quanto, poi, alla non intelligibilità del sistema di calcolo, pare evidente, dalla lettura delle più volte citate fatture, che gli importi addebitati comprendono, oltre alla quota fissa (che il contribuente è tenuto a pagare “sempre per intero, sul mero
presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale
astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto destinata a finanziare i
costi essenziali del servizio nell'interesse dell'intera collettività”: Cass. ord. n.
14038/2019) la quota variabile della tariffa commisurata non alla metratura dell'immobile ma ai chilogrammi dei rifiuti.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante nei rapporti con e sono liquidate, come da dispositivo, con applicazione dei Controparte_1
parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minima per la fase decisoria.
Nei rapporti con sono compensate nonostante la soccombenza della CP_2
in ragione della estraneità della concessionaria ai motivi di doglianza. Pt_1
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 340/2023 del Giudice di Pace di Treviso, Parte_1
così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata anche in punto spese;
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n. 3687/2023 r.g. 10 condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali che liquida in euro 362,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa;
compensa le spese processuali fra l'appellante e CP_2
dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Treviso, 16 aprile 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3687/2023 r.g. 11