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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di grado di appello rubricata al N°1764 /2022 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 26.10.2024 tra:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. D'AMURI ANGELA;
appellante contro
c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1 rapp. e dif. dall'avv. MANCINI CLAUDIA;
nonché
(c.f. ), Controparte_2
contumace; appellati
Oggetto: appello avverso sentenza del G.d.P. in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 26.10.2024;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
ha interposto gravame avverso la sentenza n.1694/2021 emessa dal Parte_1
G.d.P. di Brindisi il 10.11.2021 e depositata il 15.11.2021, con la quale il primo Giudice aveva rigettato le domande attoree volte ad ottenere il risarcimento dei danni materiali quantificati in
€.5.996,02 subiti in occasione del sinistro occorso in data 20.04.2020 alle ore 09:30 circa in
Francavilla NA (BR) al Corso Capitano Di Castri all'altezza del civico n.45 in direzione via Francesco Baracca dall'autovettura BMW tg. EP 780 BM di proprietà dell'odierna attrice e condotta dal marito della stessa Sig. , in conseguenza ed a causa della collisione con l'autovettura Parte_2
LANCIA Y tg. DJ 110 HZ di proprietà e condotta da la quale, percorrendo Controparte_2
Via Capitano Di Castri ad alta velocità, giunto all'altezza del civico 45 entrava in collisione con l'autovettura dell'attrice che aveva appena impegnato la corsia di marcia e che, a seguito dello scontro, terminava la propria corsa contro lo spigolo sinistro posteriore di altra autovettura – segnatamente tg. BT 962 TE - ivi parcheggiata, subendo così ulteriori danni anche Parte_3
sulla fiancata destra lato passeggero.
In primo grado, rimasto contumace , la compagnia convenuta aveva Controparte_2 contrastato l'avversa domanda, dubitando che il sinistro si fosse verificato quantomeno con la dinamica descritta, per incompatibilità rispetto allo stato dei luoghi ed allo stato di quiete assunto dai mezzi coinvolti, secondo quanto emergerebbe dai rilievi fotografici realizzati immediatamente dopo il sinistro.
Premesso che il primo Giudice ha rigettato la domanda attorea per avere escluso che il sinistro si sarebbe verificato secondo la dinamica descritta dall'attore ritenendola smentita dalla deposizione resa dal testimone dalle quali “si evince chiaramente la responsabilità del Testimone_1 conducente l'auto dell'attrice, che uscendo dalla posizione di sosta del parcheggio, su una strada a senso unico e con la carreggiata ristretta, provocò l'incidente de quo, così come confermato dalle foto dei veicoli in stato di quiete subito dopo il sinistro”, l'odierno appellante ha affidato il proprio gravame ai seguenti motivi di impugnazione:
1) erroneità della sentenza di primo grado per avere il Giudice valutato come attendibile il teste
, dichiaratosi indifferente in sede di discussione, nonostante ricoprisse il Testimone_1
ruolo di agente della società convenuta Controparte_1
2) erroneità della sentenza di primo grado per avere il primo Giudice mancato di indicare le motivazioni del rigetto della richiesta di espletamento di una CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro.
Anche nel presente grado è rimasto contumace, mentre si è costituita Controparte_2 la quale ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
In difetto di alcuna richiesta istruttoria, la causa, previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata riservata per la decisione.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Premesso che i motivi di gravame per essere logicamente connessi tra loro vanno trattati congiuntamente, nella sostanza l'appellante ritiene censurabile la pronuncia di prime cure in quanto non adeguatamente motivata, e frutto di una decisione appiattita sulla testimonianza resa dal testimone indicato dalla Compagnia convenuta dalle cui dichiarazioni Testimone_1
risulterebbe una differente dinamica del sinistro de quo rispetto alle deduzioni attoree, ignorando di rilevare l'inattendibilità del teste in quanto agente della società convenuta, e avendo il primo Giudice omesso di motivare le ragioni che avevano condotto al rigetto della CTU pur richiesta dall'attore e dalla quale ben sarebbero potuti emergere elementi utili alla ricostruzione del sinistro.
In diritto va innanzitutto rilevato che nel nostro ordinamento vige il principio del libero convincimento del giudice civile come sancito dall'art. 116 c.p.c., da cui discendono fra l'altro quali corollari, la mancanza di una gerarchia delle prove ( fra le quali vanno ricomprese con pari dignità le c.d. presunzioni semplici ) ed il principio iudex peritus peritorum, purché l'opzione sia sorretta da motivazione adeguata e logica la quale prescinde, peraltro, dalla esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti ( ex plurimis Cassazione civile sez. I 19 marzo 2009 n. 6697: “Se è vero che al giudice del merito è attribuito un ampio potere discrezionale, nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è, invece, consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttorii, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria.”; Cassazione civile sez. lav. 07 gennaio 2009 n. 42: “La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.”;
Cassazione civile sez. III 31 gennaio 2008 n. 2394:”La prova per presunzioni costituisce prova completa, alla quale il giudice del merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere tra gli elementi sottoposti al suo esame quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, senza che possa predicarsi l'esistenza di una gerarchia delle fonti di prova, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante. Non esiste, infatti, una gerarchia di efficacia delle prove. Le prove, pertanto, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice del merito per essere poste a fondamento del suo convincimento. Nella prova per presunzioni
- ancora - non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. Deriva, da quanto precede, altresì, che è insindacabile, in sede di legittimità l'apprezzamento espresso dal giudice del merito al riguardo.”; Cassazione civile sez. II 20 marzo 2017 n. 7086: “Nel nostro ordinamento vige il principio iudex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.”; Cassazione civile sez. trib. 11 maggio 2012 n. 7364: “In tema di motivazione della sentenza, il principio secondo il quale non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, può trovare applicazione anche con riferimento a consulenze disposte ed esperite in altro giudizio, anche aventi funzione non solo deducente ma anche percipiente, sebbene in tale caso la valutazione del giudice deve essere più rigorosa, e devono essere rese chiaramente ostensibili in motivazione le ragioni per le quali, nonostante la oggettiva diversità dei fatti storici esaminati dalla c.t.u. e quelli esaminati nel giudizio pendente, i rilevamenti di fatto compiuti dall'ausiliario e le conclusioni da questo raggiunte possano essere in tutto od in parte trasposti anche nel nuovo giudizio.”; Cassazione civile sez. lav. 17 aprile 2004 n. 7341: “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali.” ).
Nel caso di specie questo Giudicante, a differenza di quanto addotto dall'appellante, ritiene non soltanto adeguata e logica – per quanto estremamente sintetica - la motivazione espressa nella sentenza impugnata a supporto del diniego della domanda attorea, ma assolutamente condivisibile laddove spiega le ragioni per le quali non ritiene provata né attendibile la dinamica del sinistro per come dedotta dall'attrice, basando un tale convincimento sia sui rilievi fotografici in atti, dalle quali emerge che in realtà sia stata la LA Y del a subire l'urto laterale da parte della BMW di CP_2 proprietà dell'attrice, a causa della incauta manovra di uscita dallo stallo di parcheggio ed immissione nel flusso della circolazione sulla corsia a senso unico di marcia, omettendo di dare la precedenza ai veicoli che la percorrevano, sia sulle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 18 marzo 2021, secondo cui “la BMW usciva dalla posizione di sosta ma non posso dire se avesse azionato o meno
l'indicatore di direzione. Sono sicuro che dopo l'impatto l'indicatore era spento […] dopo l'urto la
LA Y veniva sospinta contro il marciapiedi centrale tanto che lo urtava con la ruota anteriore Contr sinistra. L'urto avveniva tra lo spigolo anteriore sinistro della e la parte laterale anteriore destra della LA Y” (cfr. verbale di udienza nel fascicolo di primo grado).
A fronte delle suddette risultanze istruttorie, che risultano convergenti e non contraddittorie, correttamente il primo Giudice ha ritenuto non necessaria una CTU pur sollecitata da parte attrice – ed invero non si comprende quale indagine tecnica avrebbe potuto fare un CTU, dal momento che non si è posta alcuna questione che rendesse, ad esempio, necessario ricostruire la velocità dei veicoli coinvolti e/o la compatibilità dei danni alle autovetture -, concludendo per il rigetto della domanda perché infondata e non provata.
Non pare cogliere nel segno neanche la censura attinente alla inidoneità della prova orale a supportare la decisione per inattendibilità del teste: premesso che il giudice di prime cure ha evidenziato la convergenza fra le circostanze emerse dalla deposizione del teste e quanto emergente dai rilievi fotografici ritraente luoghi e veicoli immediatamente dopo il sinistro -, ritenere che un testimone è inattendibile per il sol fatto di essere legato da un rapporto di dipendenza o collaborazione con la
Compagnia assicurativa di uno dei veicoli coinvolti, appare una mera illazione tesa a confondere la inattendibilità con la incapacità a testimoniare, laddove la prima a differenza della seconda attiene allo stato soggettivo del teste ed è fissata dalla teste, laddove la seconda attiene viceversa alla deposizione ed è rimessa alla valutazione del giudice ( “la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare” (Cass. Civ. Sez. 3 n.
19215 del 29.09.2015).
Inoltre, la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce la veridicità della deposizione “che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (quali la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni etc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporto con le parti, ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)” (v. Cass. Civ.
n.19498/2018).
Né potrebbe, tantomeno, ritenersi che il teste escusso fosse incapace a testimoniare per essere un agente di non avendo parte attrice fornito elementi specifici che Controparte_1
dimostrino l'esistenza di un suo interesse giuridico, personale, concreto ed attuale.
Va dunque ribadito che nel caso di specie il primo giudice abbia correttamente valutato i vari elementi di prova e quanto alla deposizione del teste , ne abbia valutato la deposizione Testimone_1
intrinsecamente coerente e non contraddittoria e confortata dai rilievi fotografici, giungendo alla logica e conseguenziale conclusione secondo la quale il sinistro si sarebbe verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo di proprietà dell'attrice consistente nell'incauta manovra di immissione nel flusso della circolazione uscendo da uno stallo di sosta, in violazione delle norme sulla precedenza né potendo essere mosso alcun addebito al conducente dell'autovettura antagonista, in considerazione del fatto che è stata quest'ultima – come detto favorita rispetto all'obbligo di precedenza - ad essere attinta dalla prima, il che ha impedito al conducente di porre in essere alcuna manovra per impedire l'impatto, tanto più in considerazione delle ridotte dimensioni della corsia di marcia.
Per tutte le considerazioni che precedono, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio debbono seguire la regola della soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014, esclusa la fase della trattazione ed istruzione siccome non svolta.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa proposta da nei Parte_1
confronti di in persona del legale rapp. pro tempore Controparte_1
nonché di , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, Controparte_2
così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.1694/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Brindisi il 10.11.2021 e depositata il 15.11.2021;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali che si liquidano in €.1.700,00 per compensi, Controparte_1
oltre 15,00% per rimb. forf., CAP e IVA;
3. sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater,
DPR 115/2002.
Così deciso in Brindisi in data 08/01/2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.