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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 25/09/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1227 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. D'ESPOSITO ELISA Appellante e
, rappresentato e difeso dall'avv. RIGHETTI PIERPAOLO CP_1
Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 4689/2025 pubbl. in data 16/04/2025, notificata in data 19/04/2025.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva il Tribunale di Roma per Controparte_1 chiedere nei confronti di : Pt_1
1) l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o illegittimità del licenziamento comunicato da;
Pt_1
2) la condanna della società convenuta alla reintegrazione del dipendente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere
1 dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) la condanna della società convenuta al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
4) la condanna di al risarcimento di tutti i danni subiti da Pt_1 CP_1 in conseguenza del licenziamento illegittimo che questa difesa indica in euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. A sostegno delle proprie domande il ricorrente deduceva che: a) era stato assunto da in data 18.7.1990, con inquadramento di addetto Pt_1 spazzamento/raccolta, con busta paga di euro 2.368.10 con applicazione del CCNL
Federambiente, con orario dal Lunedì al Sabato dalle ore 13.45 – 19.45, senza mai ricevere un richiamo, una censura o un ammonimento disciplinare per ben 34 anni;
Parte_ b) aveva ricevuto nel corso della propria carriera 3 encomi per meriti come lavoratore dipendente;
c) era incensurato e senza precedenti penali;
d) era venuto a conoscenza, in data 6.9.2023, di essere stato coinvolto nel procedimento penale presso il Tribunale di Roma, con la contestazione “”dei reati ex art. 81 cpp, 314 e 493 ter c.p., poiché con più azioni consecutive di un medesimo disegno criminoso, quale dipendente , e quindi incaricato di un pubblico servizio, Pt_1 indebitamente utilizzava non essendone titolare le carte carburante intestate all Pt_1
e si appropriava di carburante pari ad euro 1.290,00 per un totale di n. 16 operazioni, che non destinava al rifornimento dei mezzi aziendali, così come risulta, in particolare dalla
“Relazione di Consulenza Tecnica” redatta in data 26.01.2022 dal C.T. del PM”; e) procedeva a contestazione disciplinare - con sospensione cautelare dal Pt_1 servizio;
conseguentemente, in data 14.12.2023 gli notificava il licenziamento Pt_1 senza preavviso ai sensi dell'art. 68 comma 3 punto G) Lettera a) del CCNL Utilitalia;
f) aveva impugnato il licenziamento in data 8.1.2024, insistendo per l'acquisizione della documentazione richiesta e non pervenuta;
g) il licenziamento risultava illegittimo in quanto il lavoratore non solo non aveva commesso ma non poteva commettere il fatto, in quanto le schede carburante, ciascuna delle quali associata ad un veicolo, erano detenute dai capo squadra che le consegnavano al singolo autista cui per quel giorno era assegnato lo specifico veicolo, in base alle necessità di rifornimento del mezzo;
h) nessun rifornimento poteva essere effettuato con l'uso del pin in dotazione personale di ogni autista se non in associazione alla scheda carburante di un mezzo. si costituiva contestando la fondatezza dell'impugnativa del licenziamento Pt_1 anche rinviando alle risultanze della consulenza tecnica disposta nel processo penale. Il Tribunale accoglieva il ricorso condannando alla reintegra del dipendente Pt_1 illegittimamente licenziato, condannandola al pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto, pari ad euro 2.368,10 dal giorno del licenziamento a
2 quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento fino a quella della effettiva reintegra. In data 16.05.2025 propone appello avverso la decisione, sulla base dei Pt_1 seguenti motivi. Con il primo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza di primo Pt_1 grado per non aver ammesso i mezzi istruttori tempestivamente richiesti dalla allora resistente, con specifico riferimento alla prova testimoniale avente ad oggetto i capitoli di prova elencati nella parte in fatto dal n. 1 al n. 22. Con il secondo motivo d'appello ribadisce che i fatti oggetto della lettera Pt_1 di contestazione del 19/10/2023 sono pienamente sussistenti ed in ogni caso non sono stati minimamente contestati dal . CP_1
A seguito di accesso agli atti del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, veniva a conoscenza della Parte_1 sussistenza di possibili condotte fraudolente commesse da molti dipendenti attraverso l'uso indebito di carte carburante per il rifornimento di mezzi non appartenenti al parco macchine aziendale. Tra i dipendenti indagati figurava l'odierno appellato a cui è stato contestato il reato di peculato ed indebito utilizzo di carte carburante, per aver effettuato sedici operazioni di rifornimento associate a carte carburante di mezzi aziendali presenti in officina nonché per aver omesso di consegnare gli scontrini dell'avvenuta transazione commerciale per la successiva rendicontazione e contabilizzazione. Sulla base delle informazioni acquisite, provvedeva ad espletare un'istruttoria interna che confermava i fatti Parte_1 sottesi al procedimento penale. L pertanto, provvedeva a formulare la Pt_1 contestazione disciplinare. Il lavoratore, tuttavia, in sede di procedimento disciplinare ometteva ogni giustificazione in merito ai fatti contestati da parte datoriale e in particolare non confutava le operazioni anomale, limitandosi genericamente a presumere lo smarrimento del codice PIN personale assegnato e/o l'utilizzo improprio del codice medesimo da parte di terzi. Con il terzo motivo di gravame la società appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che la sanzione espulsiva controversa non è commisurata alla gravità dei fatti contestati all'appellato, la cui condotta negligente si sostanzierebbe nel solo fatto di non aver custodito il codice PIN personale. Deduce parte appellante che il ha sostenuto che il suo personale codice CP_1
PIN sarebbe stato sottratto con raggiri ed utilizzato da terzi per rifornire mezzi esclusi dalla flotta aziendale. Ne consegue che non avrebbe potuto in ogni caso comminare Parte_1 una sanzione conservativa, la quale, come previsto dal CCNL, può essere irrogata esclusivamente ove dalla condotta del dipendente non consegua un effettivo pregiudizio all' Nel caso di specie l'omessa custodia del codice PIN personale da Pt_1 parte dell'appellato ha invece comportato un danno costituito dal valore del carburante sottratto.
3 Quale quarto motivo d'appello si duole della mancata decurtazione dalle Pt_1 somme eventualmente riconosciute al lavoratore degli importi eventualmente percepiti per l'attività svolta presso altro datore di lavoro per il periodo intercorrente dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegra. Chiede in via istruttoria l'esibizione della documentazione attestante l'eventuale percezione di redditi da parte del . Infatti CP_1 il Tribunale condannava alla corresponsione di una somma corrispondente Parte_1 alla retribuzione mensile globale di fatto dal girono del licenziamento, senza disporre tuttavia la decurtazione dell'eventuale aliunde perceptum e senza motivare il rigetto delle richieste di al riguardo. Parte_1
L'appello è infondato.
I primi due motivi di appello, strettamente connessi e che quindi possono essere trattati congiuntamente, appaiono infondati.
La contestazione disciplinare con sospensione cautelare posta a fondamento del recesso impugnato è del seguente tenore: “..è emerso che Lei, nelle circostanze di tempo sotto riportate, avrebbe eseguito operazioni di rifornimento associate a carte carburante di mezzi aziendali che non Le risultavano assegnati per lo svolgimento del servizio, omettendo di consegnare lo scontrino attestante l'avvenuta transazione commerciale per le successive fasi di rendicontazione e contabilizzazione, così come invece previsto dalla procedura aziendale in materia”. Prosegue la contestazione precisando che: “Tali mezzi, inoltre, nelle medesime date delle operazioni di rifornimento segnalate, risultavano in condizioni di non operatività per fermo manutentivo ed in nessuno dei casi segnalati sono rinvenibili ordini di marcia autorizzativi all'utilizzo del veicolo. Nella tabella seguente sono analiticamente riportati gli etremi dei singoli rifornimenti contestati con evidenza: a) della data dell'operazione; b) degli estremi del veicolo associato alla carta carburante utilizzata;
c) del volume del rifornimento;
d) del valore del rifornimento…”.
Parte datoriale, già in sede di memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, ha dedotto che dalle indagini effettuate in sede penale e dall'istruttoria interna è emerso che il avrebbe trattenuto le carte carburante dei mezzi da manutenere, “utilizzandole CP_1 per scopo personale” come evincibile dal confronto incrociato tra i brogliacci in uso presso l'azienda, ove sono annoverati i turni del singolo lavoratore, l'elenco delle operazioni di rifornimento anomale, contenuto nella contestazione disciplinare e l'informativa della Guardia di Finanza che rileva n. 16 operazioni anomale. Aggiunge che le operazioni di rifornimento controverse sono state effettuate proprio nei turni di lavoro del ricorrente ma associate a mezzi che non erano disponibili per il servizio istituzionale, poiché ricoverati presso le officine aziendali.
Ebbene, come ritenuto da altre pronunce di questa Corte rese su fattispecie analoghe (si veda per tutte CdA Roma sentenza n. 906/2024 pubbl. il 05/03/2024) oggetto della contestazione è l'avere effettuato rifornimenti di carburante utilizzando carte carburante abbinate ad automezzi aziendali in giorni e in orari i cui tali mezzi aziendali erano
4 ricoverati in officina e, quindi, non erano in servizio, e di non aver proceduto alla consegna dei relativi scontrini per consentire la registrazione e contabilizzazione, in “danno Parte_ dell' . Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure manca qualsiasi contestazione di appropriazione, per sottrazione, del carburante acquistato o, in ogni caso, di rifornimento di veicoli non aziendali.
Quanto alla mancata ammissione, in sede di giudizio di primo grado, della prova testimoniale richiesta da in ordine ai capitoli di prova elencati nella parte in fatto Pt_1 dal n. 1 al n. 22 correttamente è stato escluso l'esame testimoniale su circostanze di natura esclusivamente documentale, già agli atti del giudizio in quanto allegati agli atti introduttivi, o sulla descrizione di procedure aziendali, anch'esse provate per iscritto dalla documentazione prodotta. Se quindi il fatto contestato deve ritenersi limitato al solo utilizzo della carta carburante per rifornimento di mezzi (pur sempre appartenenti al parco mezzi aziendale) diversi da quelli assegnati e nella omessa consegna degli scontrini dell'avvenuta transazione commerciale per la successiva rendicontazione e contabilizzazione, appare infondato anche il terzo motivo di appello, concernente la proporzionalità del provvedimento espulsivo. La gravità della condotta, così enucleata, non è tale da giustificare la lesione del vincolo fiduciario lamentata dalla parte datoriale, trattandosi di violazione di procedure aziendali in materia di corrispondenza tra mezzo rifornito e mezzo assegnato, rifornimento di mezzo, pur sempre aziendale, fermo in manutenzione ovvero mancata presentazione dello scontrino attestante il rifornimento. Tali condotte non rientrano fra quelle punibili con una sanzione espulsiva (vd. art. 68 del CCNL prodotto in atti). Occorre premettere che secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., cui questo Collegio si conforma, “La scala valoriale recepita nel CCNL costituisce dunque uno dei parametri cui fare riferimento ai fini del giudizio sussuntivo della fattispecie concreta nella clausola generale di cui all'art. 2119 cod. civ.. Tuttavia, anche quando la condotta sia astrattamente corrispondente alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorre pur sempre che essa sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (v. Cass. nn. 9396 e 28492 del 2018, n. 14063 del 2019, nonché Cass. n. 8826 del 2017, n. 27004 del 2018 e n. 19023 del 2019). Inoltre, ai fini della valutazione di proporzionalità, l'indagine giudiziale deve essere diretta non solo a verificare se il fatto addebitato sia o meno riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, ma anche, attraverso una valutazione in concreto, se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad
5 attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza (v. Cass. 18195 del 2019)” (così Cass. n. 13411/2020). Ebbene, l'art. 68, comma 1, lett. F), del CCNL di settore dispone che il licenziamento senza preavviso si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, come ad esempio:
- insubordinazione seguita da vie di fatto;
- furto e/o appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- condanne per reati riferiti a comportamenti contrari all'etica e al vivere comune, quali i reati associativi, i delitti aggravati dalla finalità mafiosa o terroristica ed i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a 5 anni;
danneggiamento volontario di beni aziendali o di terzi;
è fatta salva altresì l'ipotesi di cui all'art. 36, comma 4 del presente CCNL” (cioè l'assenza ingiustificata pari o superiore a 4 giorni). Gli utilizzi per il rifornimento di carte carburante abbinate a mezzi aziendali non in servizio, perché in manutenzione, non sono riconducibili a episodi di particolare gravità assimilabili a quelli sanzionati con il licenziamento per giusta causa. Né le condotte contestate al lavoratore sono riconducibili a quelle sanzionate con il licenziamento con preavviso che, secondo il comma 2, del citato art. 68, può essere irrogato ai “lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso dei due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o nello stesso periodo di tempo abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 66”. Non puo' quindi ritenersi, come fa parte appellante, che la fattispecie in esame sia riconducibile all'art. 68 n. 3 lett G del CCNL Utilitalia, in quanto non è contestata alcuna
“sottrazione o furto di somme, merci, carburante, rifiuti o qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell'azienda” né la “violazione deliberata di leggi, regolamenti o doveri che possano arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all'azienda”, proprio in ragione della evidenziata appartenenza dei mezzi riforniti al parco mezzi aziendale. Si aggiunga che, sempre ai sensi dell'art. 68 cit, le condotte di inosservanza delle disposizioni aziendali e di violazione dei doveri gravanti sul lavoratore sono punibili, in caso di particolare gravità dell'infrazione, pur sempre con la sanzione conservativa della sospensione. Del pari infondato è poi l'ultimo motivo di appello, concernente l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di decurtazione dell'aliunde perceptum Parte_
In sede di memoria di costituzione nel giudizio di prime cure ha chiesto, in via subordinata, di “disporre la decurtazione, dalle somme di cui la Società dovesse essere riconosciuta debitrice, degli importi eventualmente percepiti dal ricorrente a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa svolta in favore di terzi successivamente alla risoluzione del predetto rapporto di lavoro, ovvero delle somme che avrebbe potuto
6 percepire utilizzando l'ordinaria diligenza nel ricercare nuove opportunità di impiego (art. 1227 cod. civ.)” chiedendo a tal fine ordinarsi al l'esibizione in giudizio della CP_1 dichiarazione dei redditi, del libretto di lavoro e di tutta la documentazione fiscale idonea a provare l'eventuale percezione di redditi nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro nonché “disponendo, comunque, informative presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate per accertare l'ammontare dei redditi del ricorrente ed il loro titolo per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e disporre informative presso l'INPS competente per accertare la posizione previdenziale del ricorrente ad oggi”. La S.C. ha anche recentemente rammentato (si veda Cass. civ., sez. lav., ord. 17 ottobre 2024, n. 26926) il principio per cui l'aliunde perceptum è un'eccezione e, come avviene per tutte le eccezioni, deve essere provata da chi la sollevi, vale a dire dal datore di lavoro ogni qual volta si discuta di danno da lucro cessante (cfr., ad esempio, Cass. 14 giugno 2022, n. 19163; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2499; Cass. 12 maggio 2015, n. 9616; Cass. 17 novembre 2010, n. 23226; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21919; Cass. 1° giugno 2004 n. 10531; Cass. 9 aprile 2003 n. 5532; Cass. 29 agosto 2000 n. 11341; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10522; Cass. 27 marzo 1996 n. 2756; Cass. 19 luglio 1990 n. 7380; Cass. 20 giugno 1990 n. 6193 e altre). Come sottolineato in particolare da Cassazione civile sez. VI, 26/10/2010, n.21919 “ai fini della sottrazione dell'aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto”. Ebbene, nel caso di specie non puo' che essere rilevato un integrale difetto di allegazione e prova in relazione all'avvenuta percezione, dopo la cessazione del rapporto, di altra retribuzione, poiché la parte datoriale si è limitata ad una generica richiesta istruttoria, del tutto esplorativa.
L'appello deve pertanto essere integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna la società appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
7 ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 25/09/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 25/09/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1227 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. D'ESPOSITO ELISA Appellante e
, rappresentato e difeso dall'avv. RIGHETTI PIERPAOLO CP_1
Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 4689/2025 pubbl. in data 16/04/2025, notificata in data 19/04/2025.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva il Tribunale di Roma per Controparte_1 chiedere nei confronti di : Pt_1
1) l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o illegittimità del licenziamento comunicato da;
Pt_1
2) la condanna della società convenuta alla reintegrazione del dipendente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere
1 dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) la condanna della società convenuta al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
4) la condanna di al risarcimento di tutti i danni subiti da Pt_1 CP_1 in conseguenza del licenziamento illegittimo che questa difesa indica in euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. A sostegno delle proprie domande il ricorrente deduceva che: a) era stato assunto da in data 18.7.1990, con inquadramento di addetto Pt_1 spazzamento/raccolta, con busta paga di euro 2.368.10 con applicazione del CCNL
Federambiente, con orario dal Lunedì al Sabato dalle ore 13.45 – 19.45, senza mai ricevere un richiamo, una censura o un ammonimento disciplinare per ben 34 anni;
Parte_ b) aveva ricevuto nel corso della propria carriera 3 encomi per meriti come lavoratore dipendente;
c) era incensurato e senza precedenti penali;
d) era venuto a conoscenza, in data 6.9.2023, di essere stato coinvolto nel procedimento penale presso il Tribunale di Roma, con la contestazione “”dei reati ex art. 81 cpp, 314 e 493 ter c.p., poiché con più azioni consecutive di un medesimo disegno criminoso, quale dipendente , e quindi incaricato di un pubblico servizio, Pt_1 indebitamente utilizzava non essendone titolare le carte carburante intestate all Pt_1
e si appropriava di carburante pari ad euro 1.290,00 per un totale di n. 16 operazioni, che non destinava al rifornimento dei mezzi aziendali, così come risulta, in particolare dalla
“Relazione di Consulenza Tecnica” redatta in data 26.01.2022 dal C.T. del PM”; e) procedeva a contestazione disciplinare - con sospensione cautelare dal Pt_1 servizio;
conseguentemente, in data 14.12.2023 gli notificava il licenziamento Pt_1 senza preavviso ai sensi dell'art. 68 comma 3 punto G) Lettera a) del CCNL Utilitalia;
f) aveva impugnato il licenziamento in data 8.1.2024, insistendo per l'acquisizione della documentazione richiesta e non pervenuta;
g) il licenziamento risultava illegittimo in quanto il lavoratore non solo non aveva commesso ma non poteva commettere il fatto, in quanto le schede carburante, ciascuna delle quali associata ad un veicolo, erano detenute dai capo squadra che le consegnavano al singolo autista cui per quel giorno era assegnato lo specifico veicolo, in base alle necessità di rifornimento del mezzo;
h) nessun rifornimento poteva essere effettuato con l'uso del pin in dotazione personale di ogni autista se non in associazione alla scheda carburante di un mezzo. si costituiva contestando la fondatezza dell'impugnativa del licenziamento Pt_1 anche rinviando alle risultanze della consulenza tecnica disposta nel processo penale. Il Tribunale accoglieva il ricorso condannando alla reintegra del dipendente Pt_1 illegittimamente licenziato, condannandola al pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto, pari ad euro 2.368,10 dal giorno del licenziamento a
2 quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento fino a quella della effettiva reintegra. In data 16.05.2025 propone appello avverso la decisione, sulla base dei Pt_1 seguenti motivi. Con il primo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza di primo Pt_1 grado per non aver ammesso i mezzi istruttori tempestivamente richiesti dalla allora resistente, con specifico riferimento alla prova testimoniale avente ad oggetto i capitoli di prova elencati nella parte in fatto dal n. 1 al n. 22. Con il secondo motivo d'appello ribadisce che i fatti oggetto della lettera Pt_1 di contestazione del 19/10/2023 sono pienamente sussistenti ed in ogni caso non sono stati minimamente contestati dal . CP_1
A seguito di accesso agli atti del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, veniva a conoscenza della Parte_1 sussistenza di possibili condotte fraudolente commesse da molti dipendenti attraverso l'uso indebito di carte carburante per il rifornimento di mezzi non appartenenti al parco macchine aziendale. Tra i dipendenti indagati figurava l'odierno appellato a cui è stato contestato il reato di peculato ed indebito utilizzo di carte carburante, per aver effettuato sedici operazioni di rifornimento associate a carte carburante di mezzi aziendali presenti in officina nonché per aver omesso di consegnare gli scontrini dell'avvenuta transazione commerciale per la successiva rendicontazione e contabilizzazione. Sulla base delle informazioni acquisite, provvedeva ad espletare un'istruttoria interna che confermava i fatti Parte_1 sottesi al procedimento penale. L pertanto, provvedeva a formulare la Pt_1 contestazione disciplinare. Il lavoratore, tuttavia, in sede di procedimento disciplinare ometteva ogni giustificazione in merito ai fatti contestati da parte datoriale e in particolare non confutava le operazioni anomale, limitandosi genericamente a presumere lo smarrimento del codice PIN personale assegnato e/o l'utilizzo improprio del codice medesimo da parte di terzi. Con il terzo motivo di gravame la società appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che la sanzione espulsiva controversa non è commisurata alla gravità dei fatti contestati all'appellato, la cui condotta negligente si sostanzierebbe nel solo fatto di non aver custodito il codice PIN personale. Deduce parte appellante che il ha sostenuto che il suo personale codice CP_1
PIN sarebbe stato sottratto con raggiri ed utilizzato da terzi per rifornire mezzi esclusi dalla flotta aziendale. Ne consegue che non avrebbe potuto in ogni caso comminare Parte_1 una sanzione conservativa, la quale, come previsto dal CCNL, può essere irrogata esclusivamente ove dalla condotta del dipendente non consegua un effettivo pregiudizio all' Nel caso di specie l'omessa custodia del codice PIN personale da Pt_1 parte dell'appellato ha invece comportato un danno costituito dal valore del carburante sottratto.
3 Quale quarto motivo d'appello si duole della mancata decurtazione dalle Pt_1 somme eventualmente riconosciute al lavoratore degli importi eventualmente percepiti per l'attività svolta presso altro datore di lavoro per il periodo intercorrente dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegra. Chiede in via istruttoria l'esibizione della documentazione attestante l'eventuale percezione di redditi da parte del . Infatti CP_1 il Tribunale condannava alla corresponsione di una somma corrispondente Parte_1 alla retribuzione mensile globale di fatto dal girono del licenziamento, senza disporre tuttavia la decurtazione dell'eventuale aliunde perceptum e senza motivare il rigetto delle richieste di al riguardo. Parte_1
L'appello è infondato.
I primi due motivi di appello, strettamente connessi e che quindi possono essere trattati congiuntamente, appaiono infondati.
La contestazione disciplinare con sospensione cautelare posta a fondamento del recesso impugnato è del seguente tenore: “..è emerso che Lei, nelle circostanze di tempo sotto riportate, avrebbe eseguito operazioni di rifornimento associate a carte carburante di mezzi aziendali che non Le risultavano assegnati per lo svolgimento del servizio, omettendo di consegnare lo scontrino attestante l'avvenuta transazione commerciale per le successive fasi di rendicontazione e contabilizzazione, così come invece previsto dalla procedura aziendale in materia”. Prosegue la contestazione precisando che: “Tali mezzi, inoltre, nelle medesime date delle operazioni di rifornimento segnalate, risultavano in condizioni di non operatività per fermo manutentivo ed in nessuno dei casi segnalati sono rinvenibili ordini di marcia autorizzativi all'utilizzo del veicolo. Nella tabella seguente sono analiticamente riportati gli etremi dei singoli rifornimenti contestati con evidenza: a) della data dell'operazione; b) degli estremi del veicolo associato alla carta carburante utilizzata;
c) del volume del rifornimento;
d) del valore del rifornimento…”.
Parte datoriale, già in sede di memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, ha dedotto che dalle indagini effettuate in sede penale e dall'istruttoria interna è emerso che il avrebbe trattenuto le carte carburante dei mezzi da manutenere, “utilizzandole CP_1 per scopo personale” come evincibile dal confronto incrociato tra i brogliacci in uso presso l'azienda, ove sono annoverati i turni del singolo lavoratore, l'elenco delle operazioni di rifornimento anomale, contenuto nella contestazione disciplinare e l'informativa della Guardia di Finanza che rileva n. 16 operazioni anomale. Aggiunge che le operazioni di rifornimento controverse sono state effettuate proprio nei turni di lavoro del ricorrente ma associate a mezzi che non erano disponibili per il servizio istituzionale, poiché ricoverati presso le officine aziendali.
Ebbene, come ritenuto da altre pronunce di questa Corte rese su fattispecie analoghe (si veda per tutte CdA Roma sentenza n. 906/2024 pubbl. il 05/03/2024) oggetto della contestazione è l'avere effettuato rifornimenti di carburante utilizzando carte carburante abbinate ad automezzi aziendali in giorni e in orari i cui tali mezzi aziendali erano
4 ricoverati in officina e, quindi, non erano in servizio, e di non aver proceduto alla consegna dei relativi scontrini per consentire la registrazione e contabilizzazione, in “danno Parte_ dell' . Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure manca qualsiasi contestazione di appropriazione, per sottrazione, del carburante acquistato o, in ogni caso, di rifornimento di veicoli non aziendali.
Quanto alla mancata ammissione, in sede di giudizio di primo grado, della prova testimoniale richiesta da in ordine ai capitoli di prova elencati nella parte in fatto Pt_1 dal n. 1 al n. 22 correttamente è stato escluso l'esame testimoniale su circostanze di natura esclusivamente documentale, già agli atti del giudizio in quanto allegati agli atti introduttivi, o sulla descrizione di procedure aziendali, anch'esse provate per iscritto dalla documentazione prodotta. Se quindi il fatto contestato deve ritenersi limitato al solo utilizzo della carta carburante per rifornimento di mezzi (pur sempre appartenenti al parco mezzi aziendale) diversi da quelli assegnati e nella omessa consegna degli scontrini dell'avvenuta transazione commerciale per la successiva rendicontazione e contabilizzazione, appare infondato anche il terzo motivo di appello, concernente la proporzionalità del provvedimento espulsivo. La gravità della condotta, così enucleata, non è tale da giustificare la lesione del vincolo fiduciario lamentata dalla parte datoriale, trattandosi di violazione di procedure aziendali in materia di corrispondenza tra mezzo rifornito e mezzo assegnato, rifornimento di mezzo, pur sempre aziendale, fermo in manutenzione ovvero mancata presentazione dello scontrino attestante il rifornimento. Tali condotte non rientrano fra quelle punibili con una sanzione espulsiva (vd. art. 68 del CCNL prodotto in atti). Occorre premettere che secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., cui questo Collegio si conforma, “La scala valoriale recepita nel CCNL costituisce dunque uno dei parametri cui fare riferimento ai fini del giudizio sussuntivo della fattispecie concreta nella clausola generale di cui all'art. 2119 cod. civ.. Tuttavia, anche quando la condotta sia astrattamente corrispondente alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorre pur sempre che essa sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (v. Cass. nn. 9396 e 28492 del 2018, n. 14063 del 2019, nonché Cass. n. 8826 del 2017, n. 27004 del 2018 e n. 19023 del 2019). Inoltre, ai fini della valutazione di proporzionalità, l'indagine giudiziale deve essere diretta non solo a verificare se il fatto addebitato sia o meno riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, ma anche, attraverso una valutazione in concreto, se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad
5 attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza (v. Cass. 18195 del 2019)” (così Cass. n. 13411/2020). Ebbene, l'art. 68, comma 1, lett. F), del CCNL di settore dispone che il licenziamento senza preavviso si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, come ad esempio:
- insubordinazione seguita da vie di fatto;
- furto e/o appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- condanne per reati riferiti a comportamenti contrari all'etica e al vivere comune, quali i reati associativi, i delitti aggravati dalla finalità mafiosa o terroristica ed i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a 5 anni;
danneggiamento volontario di beni aziendali o di terzi;
è fatta salva altresì l'ipotesi di cui all'art. 36, comma 4 del presente CCNL” (cioè l'assenza ingiustificata pari o superiore a 4 giorni). Gli utilizzi per il rifornimento di carte carburante abbinate a mezzi aziendali non in servizio, perché in manutenzione, non sono riconducibili a episodi di particolare gravità assimilabili a quelli sanzionati con il licenziamento per giusta causa. Né le condotte contestate al lavoratore sono riconducibili a quelle sanzionate con il licenziamento con preavviso che, secondo il comma 2, del citato art. 68, può essere irrogato ai “lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso dei due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o nello stesso periodo di tempo abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 66”. Non puo' quindi ritenersi, come fa parte appellante, che la fattispecie in esame sia riconducibile all'art. 68 n. 3 lett G del CCNL Utilitalia, in quanto non è contestata alcuna
“sottrazione o furto di somme, merci, carburante, rifiuti o qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell'azienda” né la “violazione deliberata di leggi, regolamenti o doveri che possano arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all'azienda”, proprio in ragione della evidenziata appartenenza dei mezzi riforniti al parco mezzi aziendale. Si aggiunga che, sempre ai sensi dell'art. 68 cit, le condotte di inosservanza delle disposizioni aziendali e di violazione dei doveri gravanti sul lavoratore sono punibili, in caso di particolare gravità dell'infrazione, pur sempre con la sanzione conservativa della sospensione. Del pari infondato è poi l'ultimo motivo di appello, concernente l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di decurtazione dell'aliunde perceptum Parte_
In sede di memoria di costituzione nel giudizio di prime cure ha chiesto, in via subordinata, di “disporre la decurtazione, dalle somme di cui la Società dovesse essere riconosciuta debitrice, degli importi eventualmente percepiti dal ricorrente a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa svolta in favore di terzi successivamente alla risoluzione del predetto rapporto di lavoro, ovvero delle somme che avrebbe potuto
6 percepire utilizzando l'ordinaria diligenza nel ricercare nuove opportunità di impiego (art. 1227 cod. civ.)” chiedendo a tal fine ordinarsi al l'esibizione in giudizio della CP_1 dichiarazione dei redditi, del libretto di lavoro e di tutta la documentazione fiscale idonea a provare l'eventuale percezione di redditi nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro nonché “disponendo, comunque, informative presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate per accertare l'ammontare dei redditi del ricorrente ed il loro titolo per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e disporre informative presso l'INPS competente per accertare la posizione previdenziale del ricorrente ad oggi”. La S.C. ha anche recentemente rammentato (si veda Cass. civ., sez. lav., ord. 17 ottobre 2024, n. 26926) il principio per cui l'aliunde perceptum è un'eccezione e, come avviene per tutte le eccezioni, deve essere provata da chi la sollevi, vale a dire dal datore di lavoro ogni qual volta si discuta di danno da lucro cessante (cfr., ad esempio, Cass. 14 giugno 2022, n. 19163; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2499; Cass. 12 maggio 2015, n. 9616; Cass. 17 novembre 2010, n. 23226; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21919; Cass. 1° giugno 2004 n. 10531; Cass. 9 aprile 2003 n. 5532; Cass. 29 agosto 2000 n. 11341; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10522; Cass. 27 marzo 1996 n. 2756; Cass. 19 luglio 1990 n. 7380; Cass. 20 giugno 1990 n. 6193 e altre). Come sottolineato in particolare da Cassazione civile sez. VI, 26/10/2010, n.21919 “ai fini della sottrazione dell'aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto”. Ebbene, nel caso di specie non puo' che essere rilevato un integrale difetto di allegazione e prova in relazione all'avvenuta percezione, dopo la cessazione del rapporto, di altra retribuzione, poiché la parte datoriale si è limitata ad una generica richiesta istruttoria, del tutto esplorativa.
L'appello deve pertanto essere integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna la società appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
7 ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 25/09/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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