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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/05/2024, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
Numero 674 - 2019
CORTE D'APPELLO DI
ANCONA
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile - composta dai magistrati:
Dr. GIANMICHELE MARCELLI Presidente
Dr. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dr CESARE MARZIALI Consigliere est.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 674/2019 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Camiciola ed elettivamente domiciliato ad Ancona, Corso Mazzini n. 107, presso lo studio dell'avv.
Marcellino Marcellini
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Moretti CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore a Recanati, Via Castelfidardo n.
54
- APPELLATA –
E NEI CONFRONTI DI P. IVA ) CP_2 P.IVA_1
P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_2
- APPELLATI CONTUMACI -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 412/2019 depositata in data
02/04/2019.
Conclusioni: come da note contenenti la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I-) Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Macerata accoglieva la domanda proposta da nei CP_1 confronti di – nelle more fallita - e e così statuiva: “in Controparte_3 CP_2 Parte_1 accoglimento della domanda attorea, accertata la sussistenza dei vizi relativi al mancato rispetto dei requisiti acustici passivi nell'immobile acquistato dalla , accerta la responsabilità solidale della CP_1 CP_2 in concordato preventivo da far valere nei confronti della predetta società solo laddove la stessa dovesse
[...] tornare in bonis, la responsabilità solidale della fallita, da far valere nei confronti Controparte_3 della predetta società solo laddove la stessa dovesse tornare in bonis e la responsabilità solidale dell'Arch.
preso atto della riduzione della domanda attorea a domanda di mero accertamento nei Parte_1 confronti della in concordato e della fallita, per l'effetto condanna CP_2 Controparte_3
l'Arch. obbligato in solido, al pagamento in favore dell'attrice come riduzione del prezzo di Parte_1 acquisto della somma di €. 91.395,32; condanna l'Arch. al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio in favore di parte attrice che liquida in euro 13.000,00 per competenze, euro 584,27 per esborsi oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e le due società convenute Curatela e Controparte_4 in concordato preventivo;
pone a carico dell'Arch. la spesa della CTU. CP_2 Parte_1
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Propone appello avverso tale sentenza articolando tre motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 1495, 1667 e 2236 c.c.
In particolare, censura la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale lo ha ritenuto responsabile della non conformità dell'immobile ai requisiti acustici, in quanto progettista e direttore dei lavori. Sostiene di aver curato esclusivamente la parte architettonica e che delle verifiche acustiche si era occupato l'Ing.
stante la documentazione versata in atti, del tutto trascurata in sentenza. Controparte_5 Org_1
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 1218 e 1226 c.c.
Nello specifico, impugna la sentenza laddove il Tribunale ha condiviso le risultanze della c.t.u., sulla scorta delle argomentazioni di seguito riepilogate.
In primo luogo, circa l'isolamento standardizzato di facciata, la perizia sarebbe intrinsecamente contraddittoria. Ciò poiché, per un verso, vi si afferma la possibilità di ripristinare la conformità della facciata dell'abitazione ai requisiti acustici mediante la sostituzione degli infissi e il potenziamento acustico dei cassonetti, con un esborso pari a €. 10.723,52; laddove, sotto altro profilo, tale circostanza risulta del tutto obliterata nella determinazione del danno, ai fini della quale il consulente ha conferito rilievo esclusivo alla perdita di valore commerciale dell'immobile.
In seconda istanza, quanto all'inidoneità dell'isolamento a calpestio, il Tribunale avrebbe trascurato l'incidenza causale rivestita nella produzione del vizio dai lavori eseguiti sulla propria abitazione dal proprietario dell'unità immobiliare soprastante, accertata dallo stesso consulente.
Inoltre, espone che il c.t.u. ha ritenuto in astratto emendabile anche il vizio in esame mediante la demolizione del pavimento dell'abitazione soprastante e la ricostruzione di un pavimento galleggiante, quantificando il costo delle opere necessarie in €. 20.000,00 oltre IVA;
che tuttavia ha escluso la possibilità di percorrere una simile soluzione poiché il proprietario dell'unità immobiliare interessata non avrebbe prestato il consenso all'esecuzione delle opere, circostanza non provata e contraddetta dal c.t.p. del Controparte_3
[...]
In terzo e ultimo luogo, il perito avrebbe errato nel determinare il danno in misura pari alla somma tra il costo per il ripristino dell'isolamento standardizzato di facciata e la diminuzione di valore dell'intero immobile.
Censura tale operazione, da un lato, poiché conduce a una stima del danno eccessiva, avuto riguardo al costo complessivo delle opere necessarie per il ripristino della conformità dell'immobile ai requisiti acustici, così come quantificato dal consulente;
dall'altro, in quanto in sé contraddittoria laddove agli stessi fini cumula la spesa per ripristinare l'isolamento standardizzato di facciata alla diminuzione di valore del bene nel suo complesso.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la violazione degli artt. 97 c.p.c. e 1294 c.c., laddove il Tribunale ha posto a suo integrale carico le spese di lite, compensandole tra l'attrice, la e il CP_2 Controparte_3
argomentando sulla scorta della circostanza che la prima avesse modificato in corso di causa
[...] la domanda nei confronti dei secondi, in origine volta a conseguirne la condanna al risarcimento del danno, limitandola al mero accertamento della relativa responsabilità.
Evidenzia l'inadeguatezza della motivazione, stante la ritenuta responsabilità solidale di tutte le parti convenute. Pertanto, nella denegata ipotesi di rigetto delle censure nel merito, in riforma del capo sulle spese, chiede la condanna in solido anche delle altre parti convenute alla refusione delle spese di lite del primo grado nei confronti dell'originaria attrice.
Si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Con ordinanza del 2 novembre 2023 la Corte trattiene la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
II-) Il primo motivo non è fondato.
Le evidenze documentali richiamate dall'appellante non confortano affatto la tesi dal medesimo prospettata, in quanto non palesano una divisione di competenze nelle fasi della progettazione e direzione dei lavori.
Ed invero, la circostanza che la società terza come erroneamente indicato Parte_2 Org_1 nell'atto d'appello – ha curato, tramite l'Ing. , il collaudo acustico preliminare e finale non Controparte_6 prova automaticamente che la stessa abbia assunto la responsabilità, anche nelle fasi della progettazione e direzione dei lavori, della conformità del complesso immobiliare alle prescrizioni normative in materia di isolamento acustico. Al contrario, tale elemento manifesta esclusivamente un ipotetico profilo di responsabilità della società in questione per aver attestato il rispetto dei requisiti acustici. Osta però all'esame di tale aspetto la constatazione che l'attrice e odierna appellante non ha evocato in giudizio la Parte_2
Dunque, in assenza di prova della pretesa ripartizione di competenze (prova che in ogni caso non potrebbe essere attivata proprio a causa della scelte processuali cui appena si accennava), si riespande la generale responsabilità del progettista e direttore dei lavori circa la conformità dell'opera al quadro normativo di riferimento.
III-) Il secondo motivo è anch'esso infondato.
Riveste rilievo logicamente preliminare la censura vertente sull'eziologia del vizio dell'immobile consistente nella difformità acustica a calpestio.
In effetti, emerge dalla c.t.u. l'assoluta incertezza su punto, efficacemente condensata nella seguente affermazione del consulente: “lo scrivente c.t.u. non può sciogliere i dubbi in merito all'origine della difformità acustica a calpestio rilevata nel sub 256 per i seguenti motivi: non sono stati effettuati i carotaggi nel solaio del sub 168; lo scrivente c.t.u., non avendone il mandato, non ha potuto visionare le planimetrie depositate in
Comune relative al sub 168; dalle planimetrie catastali depositate emerge chiaramente la presenza di un tramezzo spostato nel sub 168” (cfr. c.t.u., p. 29).
Ora, l'esame delle restanti risultanze del procedimento consente di fugare i dubbi prospettati dal c.t.u.
Ed invero, l'attendibilità della consulenza sul punto è inficiata per essere intervenuta dopo un considerevole lasso di tempo rispetto alla realizzazione del complesso immobiliare di cui si dibatte, durante il quale la struttura della proprietà soprastante all'abitazione dell'appellata è stata modificata mediante lo spostamento di un tramezzo, potenzialmente idoneo ad alterarne l'isolamento acustico. Lo stesso consulente colloca tale intervento in epoca successiva alla consegna delle opere, in quanto altrimenti sarebbe stato descritto nelle planimetrie catastali originarie (cfr. c.t.u., p. 27).
Tale constatazione conduce ad assegnare rilievo preferenziale agli elaborati tecnici di parte, redatti in epoca prossima all'edificazione del complesso immobiliare. E' appena il caso di dire che tale indagine viene condotta da questa Corte nel rispetto dei principi che presiedono all'uso delle consulenze di parte, soprattutto se parzialmente non coincidenti – come nel caso in esame – con le risultanze di ctu. Cosicchè si ritiene che le argomentazioni che seguono, anche dal punto di vista tecnico, possano, e quindi debbano, essere utilizzate proprio perché rientranti in tale ambito di più articolata, e comunque logicamente necessaria, motivazione.
In tal senso, alcun rilievo può conferirsi alle relazioni redatte dalla (cfr. docc. nn. 8-9-10 del Parte_2 fascicolo di primo grado dell'appellata), stanti le condivisibili le critiche esposte nella memoria dei tecnici competenti in acustica ambientale incaricati dall'appellata, Geom. e Dott.ssa Persona_1 Persona_2 ove se ne evidenzia la parzialità, genericità e non conformità alla normativa statale e regionale di settore
[...]
(cfr. doc. n. 14 del fascicolo di primo grado dell'appellata).
Risulta per contro esaustiva, attendibile e perciò condivisibile la verifica in opera dei requisiti acustici passivi dell'immobile eseguita da questi ultimi in data 17.09.2007 (cfr. doc. n. 16 del fascicolo di primo grado dell'appellata). In particolare, per quanto di interesse in questa sede, detti tecnici avevano già a quel tempo CP_ accertato quanto segue: “il solaio che divide l'appartamento della sig.ra dal sovrastante appartamento rispetta i parametri di legge per quanto concerne il potere fonoisolante apparente, mentre non risulta conforme al limite per il livello di rumore da calpestio normalizzato” (cfr. conclusioni, p. 22).
Ora, la circostanza che la difformità acustica a calpestio sussistesse già al tempo di tale accertamento, prossimo alla compravendita dell'immobile di cui si discute e all'ultimazione dei lavori sul relativo complesso residenziale, costituisce indizio grave, tale da sciogliere il dubbio paventato dal c.t.u., corroborando l'affermazione del nesso causale tra il vizio in discussione e l'intervento edilizio.
Tanto chiarito, le restanti censure appaiono altrettanto prive di pregio: in primo luogo, poiché muovono da una lettura non corretta delle affermazioni del consulente;
in secondo luogo, in quanto trascurano i limiti della riparazione del danno in forma specifica.
Sotto il primo profilo, non è ravvisabile nella c.t.u. alcuna duplicazione del danno. E infatti, questi ha determinato la riduzione di valore di mercato dell'immobile in considerazione del solo vizio consistente nello scarso isolamento a calpestio: all'importo così determinato ha poi sommato il danno conseguente al mancato isolamento acustico standardizzato di facciata, in misura pari al costo degli interventi di ripristino necessari
(cfr. c.t.u., pp. 25-26).
Quanto al secondo aspetto, l'appellante omette di considerare che la riparazione in forma specifica del danno, costituente una diversa tecnica di liquidazione dello stesso, imperniata sul costo da sopportare per il ripristino del bene viziato, incontra il limite della possibilità giuridica e materiale. Nella specie, tale requisito non sussiste, poiché l'intervento necessario alla rimozione del vizio acustico dovrebbe svolgersi sulla proprietà di un terzo estraneo alla controversia. La prospettazione del c.t.p. circa il consenso di tale soggetto, richiamata dall'appellante, è generica e non consente di affermare la possibilità del rimedio in commento. Pertanto, in assenza dei presupposti per la riparazione in forma specifica del danno si riespande la tecnica ordinaria di liquidazione per equivalente, nella specie condivisibilmente ancorata dal consulente alla diminuzione del valore di mercato del bene dovuta alla non conformità acustica a calpestio.
IV-) Il terzo motivo coinvolge complesse questioni che vanno analiticamente affrontate, non solo perché complesse in termini generali, ma perché , nel caso in esame , si declinano in maniera affatto particolare. E, dunque, per maggiore chiarezza della trattazione, occorre porre una netta ripartizione tra quanto occorre affermare in via generale e quanto, invece, di quanto così affermato appare applicabile al caso concreto.
Sotto il primo profilo, ed in via generale, occorre osservare che l'atto di appello così si esprime, richiamando poi, letteralmente, la statuizione del primo giudice sottoposta a censura:
“…
3 - Sull'addebito al solo convenuto delle spese legali del giudizio nell'ammontare determinato in Pt_1 sentenza conseguente ad una rideterminazione della pronuncia di condanna a pronuncia di mero accertamento nei confronti delle altre due società convenute, l'una fallita e l'altra ammessa al concordato, giungendo quindi ad una ingiustificata compensazione delle spese di lite tra le due predette società e la Sig.ra CP_1 senza considerare comunque i principi della soccombenza virtuale e di equità nei confronti del in Pt_1 violazione dell'art. 97 cpc- 1294 c.c. ed omettendo qualsivoglia diversa motivazione sul punto…:
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di parte attrice e della dichiarata riduzione della domanda attorea in mero accertamento nei confronti della società convenuta fallita e della società convenuta in concordato, le spese di lite vengono poste a carico solo del convenuto Arch e liquidate come in dispositivo mentre vengono Pt_1 compensate integralmente tra parte attrice e ciascuna delle due società convenute.
Il Tribunale ha fondato la compensazione integrale delle spese tra l'attrice e le altre parti convenute
[...]
e sull'assunto che la prima avesse rinunciato alla domanda di condanna Controparte_3 CP_2 nei confronti delle seconde e insistito per la sola pronuncia di mero accertamento delle rispettive responsabilità, condizionata al relativo ritorno in bonis.
Tale impianto argomentativo è, all'evidenza, insufficiente, nella misura in cui non fa trasparire la ricorrenza di uno dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., né di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale, nei termini chiariti dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018. Posta tale premessa, in tanto può ravvisarsi l'interesse dell'appellante ad impugnare tale capo della sentenza, in quanto si possa predicare la sussistenza nella fattispecie dei presupposti contemplati dall'art. 97 c.p.c. per la condanna in solido delle parti soccombenti.
Sul punto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'interesse comune di cui all'art. 97 c.p.c. ricorre allorché si abbia una convergenza ed unitarietà di interesse al provvedimento del giudice, la quale si riveli in un'identità di atteggiamento difensivo diretto a contrastare la pretesa avversaria (Cass. S.U., n.
1536/1987; Cass. n. 4155/1989, Cass. n. 9876/2018). La comunanza di interessi può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (Cass. n. 6739/1988; Cass. n. 1100/1995; Cass. n. 5825/1996; Cass.
n. 6761/2005). Per altro verso, se c'è solidarietà, ciò basta per la sussistenza dell'interesse comune, anche se le strategie difensive sono diverse (Cass. n. 4871/1988).
Nel caso in esame occorre valutare l'esito sostanziale del primo grado di giudizio così come cristallizzato nella sentenza impugnata, essendo caduto il giudicato sul merito della declaratoria di responsabilità dei soggetti, ove tornati in bonis.
Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata non preclude affatto, di per sé, l'affermazione di un interesse comune tra l'odierno appellante e le parti sopra indicate, oggi appellate contumaci.
L'interesse dell'appellante ad una condanna in solido alle spese processuali, anche degli altri due soggetti nei cui confronti il giudizio veniva riassunto dopo l'instaurazione nei loro confronti, pendente il processo di primo grado, delle procedure concorsuali, una volta affermata, in via generale, la mancanza di un'idonea motivazione
– così come spesa dal primo giudice – circa la compensazione, non sembra poter essere confinato al mero interesse di fatto.
E' ben vero che per giurisprudenza consolidata (v.,da ultimo, Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n. 12025 del 16/5/2017) la valutazione del giudice sulla condanna in solido alle spese - che prescinde da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire, ma poggia sulla posizione di uno dei contendenti il quale assume posizione attiva di contrasto verso l'altro – attiene squisitamente al del merito, con accertamento insindacabile in sede di legittimità.
Ed allora, sotto il secondo profilo, è proprio una disamina nel merito, alla luce degli atti processuali, che va fatta. va preliminarmente preso atto delle controdeduzioni che sul punto fa l'appellata costituita, vale a dire che sarebbe priva di effetti sostanziali l'eventuale modifica della sentenza impugnata sul punto della solidarietà passiva della e della laddove venga disposta la solidarietà passiva dei CP_2 Controparte_3 convenuti anche in ordine alla rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio, posto che la possibile percezione delle somme dovute, quota parte, in regresso da parte dell'Arch. sarà condizionata alla Pt_1 circostanza che le predette società siano ritornate in bonis. L'obiezione non è decisiva, poiché ben potrebbe essere circoscritta la riforma chiesta dall'appellante nella stessa maniera condizionata statuita dal primo giudice in accoglimento della “riduzione” della domanda originaria avanzata in primo grado1 .
Si è già esposto che ove, appunto, vi sia idonea motivazione da parte del primo giudice, ogni problema è escluso in radice.
E tuttavia,, nel caso in esame, se l'idonea motivazione da parte del primo giudice, circa la compensazione delle spese, come sopra accennato, manca , manca, del pari , qualsiasi idonea censura che possa veicolare una modifica nel senso voluto dall'appellante.
Infatti, si è sopra detto che la sentenza di primo grado, di per sé, non escluderebbe una comunanza di interessi effettivamente spesi, poi, nelle conseguenti argomentazioni. Ma, nel concreto, di questa spendita, nella sentenza impugnata, non v'è alcuna traccia, né il giudice dell'impugnazione, di sua iniziativa, può andare a rinvenire elementi non valorizzati, né in alcun modo evidenziati nel motivo di appello, che non li veicola in alcun modo.
Semmai, proprio per la mancanza di alcun indice della sussistenza dei presupposti ex art. 97 c.p.c., altro e diverso percorso logico – ma neanche questo veicolato nell'appello in alcun modo, in disparte, in questo caso, ben maggiori dubbi che possa trattarsi di interesse di mero fatto – porterebbe ad affermare che la statuizione di compensazione sulle spese, non motivata, dovrebbe cedere il passo ad una soccombenza pura e semplice, che in via ordinaria, si declina come non solidale, mentre l'eccezione (che nella prassi è piuttosto frequente, ma ciò è irrilevante) è, appunto, la condanna in solido ex art. 97 c.p.c. .
In conclusione, il motivo di appello va rigettato anche in ordine alle spese.
V-) Quanto alle spese di lite del presente grado, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione applicabile in base al valore della controversia (da e. 52.001,00 a €.
260.000,00), mentre nulla va disposto per le parti contumaci.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 412/2019 depositata in data 02/04/2019, così provvede: - Rigetta l'appello e condanna a rifondere ad le spese di lite del grado, spese Parte_1 CP_1 che liquida in €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 per la fase introduttiva, ed €. 5.103,00 per la fase decisionale oltre rimborso forf. 15 iva e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU.
Ancona, così deciso lì 9/4/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Cesare Marziali Gianmichele Marcelli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In realtà, tale richiesta condizionata appare corretta – ed il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenerne conto – solo in relazione al fallimento, non al caso del concordato in cui il debitore è pur sempre in bonis;
nondimeno la relativa statuizione è intangibile non essendo stata impugnata da alcuno.
CORTE D'APPELLO DI
ANCONA
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile - composta dai magistrati:
Dr. GIANMICHELE MARCELLI Presidente
Dr. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dr CESARE MARZIALI Consigliere est.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 674/2019 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Camiciola ed elettivamente domiciliato ad Ancona, Corso Mazzini n. 107, presso lo studio dell'avv.
Marcellino Marcellini
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Moretti CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore a Recanati, Via Castelfidardo n.
54
- APPELLATA –
E NEI CONFRONTI DI P. IVA ) CP_2 P.IVA_1
P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_2
- APPELLATI CONTUMACI -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 412/2019 depositata in data
02/04/2019.
Conclusioni: come da note contenenti la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I-) Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Macerata accoglieva la domanda proposta da nei CP_1 confronti di – nelle more fallita - e e così statuiva: “in Controparte_3 CP_2 Parte_1 accoglimento della domanda attorea, accertata la sussistenza dei vizi relativi al mancato rispetto dei requisiti acustici passivi nell'immobile acquistato dalla , accerta la responsabilità solidale della CP_1 CP_2 in concordato preventivo da far valere nei confronti della predetta società solo laddove la stessa dovesse
[...] tornare in bonis, la responsabilità solidale della fallita, da far valere nei confronti Controparte_3 della predetta società solo laddove la stessa dovesse tornare in bonis e la responsabilità solidale dell'Arch.
preso atto della riduzione della domanda attorea a domanda di mero accertamento nei Parte_1 confronti della in concordato e della fallita, per l'effetto condanna CP_2 Controparte_3
l'Arch. obbligato in solido, al pagamento in favore dell'attrice come riduzione del prezzo di Parte_1 acquisto della somma di €. 91.395,32; condanna l'Arch. al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio in favore di parte attrice che liquida in euro 13.000,00 per competenze, euro 584,27 per esborsi oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e le due società convenute Curatela e Controparte_4 in concordato preventivo;
pone a carico dell'Arch. la spesa della CTU. CP_2 Parte_1
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Propone appello avverso tale sentenza articolando tre motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 1495, 1667 e 2236 c.c.
In particolare, censura la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale lo ha ritenuto responsabile della non conformità dell'immobile ai requisiti acustici, in quanto progettista e direttore dei lavori. Sostiene di aver curato esclusivamente la parte architettonica e che delle verifiche acustiche si era occupato l'Ing.
stante la documentazione versata in atti, del tutto trascurata in sentenza. Controparte_5 Org_1
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 1218 e 1226 c.c.
Nello specifico, impugna la sentenza laddove il Tribunale ha condiviso le risultanze della c.t.u., sulla scorta delle argomentazioni di seguito riepilogate.
In primo luogo, circa l'isolamento standardizzato di facciata, la perizia sarebbe intrinsecamente contraddittoria. Ciò poiché, per un verso, vi si afferma la possibilità di ripristinare la conformità della facciata dell'abitazione ai requisiti acustici mediante la sostituzione degli infissi e il potenziamento acustico dei cassonetti, con un esborso pari a €. 10.723,52; laddove, sotto altro profilo, tale circostanza risulta del tutto obliterata nella determinazione del danno, ai fini della quale il consulente ha conferito rilievo esclusivo alla perdita di valore commerciale dell'immobile.
In seconda istanza, quanto all'inidoneità dell'isolamento a calpestio, il Tribunale avrebbe trascurato l'incidenza causale rivestita nella produzione del vizio dai lavori eseguiti sulla propria abitazione dal proprietario dell'unità immobiliare soprastante, accertata dallo stesso consulente.
Inoltre, espone che il c.t.u. ha ritenuto in astratto emendabile anche il vizio in esame mediante la demolizione del pavimento dell'abitazione soprastante e la ricostruzione di un pavimento galleggiante, quantificando il costo delle opere necessarie in €. 20.000,00 oltre IVA;
che tuttavia ha escluso la possibilità di percorrere una simile soluzione poiché il proprietario dell'unità immobiliare interessata non avrebbe prestato il consenso all'esecuzione delle opere, circostanza non provata e contraddetta dal c.t.p. del Controparte_3
[...]
In terzo e ultimo luogo, il perito avrebbe errato nel determinare il danno in misura pari alla somma tra il costo per il ripristino dell'isolamento standardizzato di facciata e la diminuzione di valore dell'intero immobile.
Censura tale operazione, da un lato, poiché conduce a una stima del danno eccessiva, avuto riguardo al costo complessivo delle opere necessarie per il ripristino della conformità dell'immobile ai requisiti acustici, così come quantificato dal consulente;
dall'altro, in quanto in sé contraddittoria laddove agli stessi fini cumula la spesa per ripristinare l'isolamento standardizzato di facciata alla diminuzione di valore del bene nel suo complesso.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la violazione degli artt. 97 c.p.c. e 1294 c.c., laddove il Tribunale ha posto a suo integrale carico le spese di lite, compensandole tra l'attrice, la e il CP_2 Controparte_3
argomentando sulla scorta della circostanza che la prima avesse modificato in corso di causa
[...] la domanda nei confronti dei secondi, in origine volta a conseguirne la condanna al risarcimento del danno, limitandola al mero accertamento della relativa responsabilità.
Evidenzia l'inadeguatezza della motivazione, stante la ritenuta responsabilità solidale di tutte le parti convenute. Pertanto, nella denegata ipotesi di rigetto delle censure nel merito, in riforma del capo sulle spese, chiede la condanna in solido anche delle altre parti convenute alla refusione delle spese di lite del primo grado nei confronti dell'originaria attrice.
Si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Con ordinanza del 2 novembre 2023 la Corte trattiene la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
II-) Il primo motivo non è fondato.
Le evidenze documentali richiamate dall'appellante non confortano affatto la tesi dal medesimo prospettata, in quanto non palesano una divisione di competenze nelle fasi della progettazione e direzione dei lavori.
Ed invero, la circostanza che la società terza come erroneamente indicato Parte_2 Org_1 nell'atto d'appello – ha curato, tramite l'Ing. , il collaudo acustico preliminare e finale non Controparte_6 prova automaticamente che la stessa abbia assunto la responsabilità, anche nelle fasi della progettazione e direzione dei lavori, della conformità del complesso immobiliare alle prescrizioni normative in materia di isolamento acustico. Al contrario, tale elemento manifesta esclusivamente un ipotetico profilo di responsabilità della società in questione per aver attestato il rispetto dei requisiti acustici. Osta però all'esame di tale aspetto la constatazione che l'attrice e odierna appellante non ha evocato in giudizio la Parte_2
Dunque, in assenza di prova della pretesa ripartizione di competenze (prova che in ogni caso non potrebbe essere attivata proprio a causa della scelte processuali cui appena si accennava), si riespande la generale responsabilità del progettista e direttore dei lavori circa la conformità dell'opera al quadro normativo di riferimento.
III-) Il secondo motivo è anch'esso infondato.
Riveste rilievo logicamente preliminare la censura vertente sull'eziologia del vizio dell'immobile consistente nella difformità acustica a calpestio.
In effetti, emerge dalla c.t.u. l'assoluta incertezza su punto, efficacemente condensata nella seguente affermazione del consulente: “lo scrivente c.t.u. non può sciogliere i dubbi in merito all'origine della difformità acustica a calpestio rilevata nel sub 256 per i seguenti motivi: non sono stati effettuati i carotaggi nel solaio del sub 168; lo scrivente c.t.u., non avendone il mandato, non ha potuto visionare le planimetrie depositate in
Comune relative al sub 168; dalle planimetrie catastali depositate emerge chiaramente la presenza di un tramezzo spostato nel sub 168” (cfr. c.t.u., p. 29).
Ora, l'esame delle restanti risultanze del procedimento consente di fugare i dubbi prospettati dal c.t.u.
Ed invero, l'attendibilità della consulenza sul punto è inficiata per essere intervenuta dopo un considerevole lasso di tempo rispetto alla realizzazione del complesso immobiliare di cui si dibatte, durante il quale la struttura della proprietà soprastante all'abitazione dell'appellata è stata modificata mediante lo spostamento di un tramezzo, potenzialmente idoneo ad alterarne l'isolamento acustico. Lo stesso consulente colloca tale intervento in epoca successiva alla consegna delle opere, in quanto altrimenti sarebbe stato descritto nelle planimetrie catastali originarie (cfr. c.t.u., p. 27).
Tale constatazione conduce ad assegnare rilievo preferenziale agli elaborati tecnici di parte, redatti in epoca prossima all'edificazione del complesso immobiliare. E' appena il caso di dire che tale indagine viene condotta da questa Corte nel rispetto dei principi che presiedono all'uso delle consulenze di parte, soprattutto se parzialmente non coincidenti – come nel caso in esame – con le risultanze di ctu. Cosicchè si ritiene che le argomentazioni che seguono, anche dal punto di vista tecnico, possano, e quindi debbano, essere utilizzate proprio perché rientranti in tale ambito di più articolata, e comunque logicamente necessaria, motivazione.
In tal senso, alcun rilievo può conferirsi alle relazioni redatte dalla (cfr. docc. nn. 8-9-10 del Parte_2 fascicolo di primo grado dell'appellata), stanti le condivisibili le critiche esposte nella memoria dei tecnici competenti in acustica ambientale incaricati dall'appellata, Geom. e Dott.ssa Persona_1 Persona_2 ove se ne evidenzia la parzialità, genericità e non conformità alla normativa statale e regionale di settore
[...]
(cfr. doc. n. 14 del fascicolo di primo grado dell'appellata).
Risulta per contro esaustiva, attendibile e perciò condivisibile la verifica in opera dei requisiti acustici passivi dell'immobile eseguita da questi ultimi in data 17.09.2007 (cfr. doc. n. 16 del fascicolo di primo grado dell'appellata). In particolare, per quanto di interesse in questa sede, detti tecnici avevano già a quel tempo CP_ accertato quanto segue: “il solaio che divide l'appartamento della sig.ra dal sovrastante appartamento rispetta i parametri di legge per quanto concerne il potere fonoisolante apparente, mentre non risulta conforme al limite per il livello di rumore da calpestio normalizzato” (cfr. conclusioni, p. 22).
Ora, la circostanza che la difformità acustica a calpestio sussistesse già al tempo di tale accertamento, prossimo alla compravendita dell'immobile di cui si discute e all'ultimazione dei lavori sul relativo complesso residenziale, costituisce indizio grave, tale da sciogliere il dubbio paventato dal c.t.u., corroborando l'affermazione del nesso causale tra il vizio in discussione e l'intervento edilizio.
Tanto chiarito, le restanti censure appaiono altrettanto prive di pregio: in primo luogo, poiché muovono da una lettura non corretta delle affermazioni del consulente;
in secondo luogo, in quanto trascurano i limiti della riparazione del danno in forma specifica.
Sotto il primo profilo, non è ravvisabile nella c.t.u. alcuna duplicazione del danno. E infatti, questi ha determinato la riduzione di valore di mercato dell'immobile in considerazione del solo vizio consistente nello scarso isolamento a calpestio: all'importo così determinato ha poi sommato il danno conseguente al mancato isolamento acustico standardizzato di facciata, in misura pari al costo degli interventi di ripristino necessari
(cfr. c.t.u., pp. 25-26).
Quanto al secondo aspetto, l'appellante omette di considerare che la riparazione in forma specifica del danno, costituente una diversa tecnica di liquidazione dello stesso, imperniata sul costo da sopportare per il ripristino del bene viziato, incontra il limite della possibilità giuridica e materiale. Nella specie, tale requisito non sussiste, poiché l'intervento necessario alla rimozione del vizio acustico dovrebbe svolgersi sulla proprietà di un terzo estraneo alla controversia. La prospettazione del c.t.p. circa il consenso di tale soggetto, richiamata dall'appellante, è generica e non consente di affermare la possibilità del rimedio in commento. Pertanto, in assenza dei presupposti per la riparazione in forma specifica del danno si riespande la tecnica ordinaria di liquidazione per equivalente, nella specie condivisibilmente ancorata dal consulente alla diminuzione del valore di mercato del bene dovuta alla non conformità acustica a calpestio.
IV-) Il terzo motivo coinvolge complesse questioni che vanno analiticamente affrontate, non solo perché complesse in termini generali, ma perché , nel caso in esame , si declinano in maniera affatto particolare. E, dunque, per maggiore chiarezza della trattazione, occorre porre una netta ripartizione tra quanto occorre affermare in via generale e quanto, invece, di quanto così affermato appare applicabile al caso concreto.
Sotto il primo profilo, ed in via generale, occorre osservare che l'atto di appello così si esprime, richiamando poi, letteralmente, la statuizione del primo giudice sottoposta a censura:
“…
3 - Sull'addebito al solo convenuto delle spese legali del giudizio nell'ammontare determinato in Pt_1 sentenza conseguente ad una rideterminazione della pronuncia di condanna a pronuncia di mero accertamento nei confronti delle altre due società convenute, l'una fallita e l'altra ammessa al concordato, giungendo quindi ad una ingiustificata compensazione delle spese di lite tra le due predette società e la Sig.ra CP_1 senza considerare comunque i principi della soccombenza virtuale e di equità nei confronti del in Pt_1 violazione dell'art. 97 cpc- 1294 c.c. ed omettendo qualsivoglia diversa motivazione sul punto…:
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di parte attrice e della dichiarata riduzione della domanda attorea in mero accertamento nei confronti della società convenuta fallita e della società convenuta in concordato, le spese di lite vengono poste a carico solo del convenuto Arch e liquidate come in dispositivo mentre vengono Pt_1 compensate integralmente tra parte attrice e ciascuna delle due società convenute.
Il Tribunale ha fondato la compensazione integrale delle spese tra l'attrice e le altre parti convenute
[...]
e sull'assunto che la prima avesse rinunciato alla domanda di condanna Controparte_3 CP_2 nei confronti delle seconde e insistito per la sola pronuncia di mero accertamento delle rispettive responsabilità, condizionata al relativo ritorno in bonis.
Tale impianto argomentativo è, all'evidenza, insufficiente, nella misura in cui non fa trasparire la ricorrenza di uno dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., né di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale, nei termini chiariti dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018. Posta tale premessa, in tanto può ravvisarsi l'interesse dell'appellante ad impugnare tale capo della sentenza, in quanto si possa predicare la sussistenza nella fattispecie dei presupposti contemplati dall'art. 97 c.p.c. per la condanna in solido delle parti soccombenti.
Sul punto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'interesse comune di cui all'art. 97 c.p.c. ricorre allorché si abbia una convergenza ed unitarietà di interesse al provvedimento del giudice, la quale si riveli in un'identità di atteggiamento difensivo diretto a contrastare la pretesa avversaria (Cass. S.U., n.
1536/1987; Cass. n. 4155/1989, Cass. n. 9876/2018). La comunanza di interessi può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (Cass. n. 6739/1988; Cass. n. 1100/1995; Cass. n. 5825/1996; Cass.
n. 6761/2005). Per altro verso, se c'è solidarietà, ciò basta per la sussistenza dell'interesse comune, anche se le strategie difensive sono diverse (Cass. n. 4871/1988).
Nel caso in esame occorre valutare l'esito sostanziale del primo grado di giudizio così come cristallizzato nella sentenza impugnata, essendo caduto il giudicato sul merito della declaratoria di responsabilità dei soggetti, ove tornati in bonis.
Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata non preclude affatto, di per sé, l'affermazione di un interesse comune tra l'odierno appellante e le parti sopra indicate, oggi appellate contumaci.
L'interesse dell'appellante ad una condanna in solido alle spese processuali, anche degli altri due soggetti nei cui confronti il giudizio veniva riassunto dopo l'instaurazione nei loro confronti, pendente il processo di primo grado, delle procedure concorsuali, una volta affermata, in via generale, la mancanza di un'idonea motivazione
– così come spesa dal primo giudice – circa la compensazione, non sembra poter essere confinato al mero interesse di fatto.
E' ben vero che per giurisprudenza consolidata (v.,da ultimo, Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n. 12025 del 16/5/2017) la valutazione del giudice sulla condanna in solido alle spese - che prescinde da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire, ma poggia sulla posizione di uno dei contendenti il quale assume posizione attiva di contrasto verso l'altro – attiene squisitamente al del merito, con accertamento insindacabile in sede di legittimità.
Ed allora, sotto il secondo profilo, è proprio una disamina nel merito, alla luce degli atti processuali, che va fatta. va preliminarmente preso atto delle controdeduzioni che sul punto fa l'appellata costituita, vale a dire che sarebbe priva di effetti sostanziali l'eventuale modifica della sentenza impugnata sul punto della solidarietà passiva della e della laddove venga disposta la solidarietà passiva dei CP_2 Controparte_3 convenuti anche in ordine alla rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio, posto che la possibile percezione delle somme dovute, quota parte, in regresso da parte dell'Arch. sarà condizionata alla Pt_1 circostanza che le predette società siano ritornate in bonis. L'obiezione non è decisiva, poiché ben potrebbe essere circoscritta la riforma chiesta dall'appellante nella stessa maniera condizionata statuita dal primo giudice in accoglimento della “riduzione” della domanda originaria avanzata in primo grado1 .
Si è già esposto che ove, appunto, vi sia idonea motivazione da parte del primo giudice, ogni problema è escluso in radice.
E tuttavia,, nel caso in esame, se l'idonea motivazione da parte del primo giudice, circa la compensazione delle spese, come sopra accennato, manca , manca, del pari , qualsiasi idonea censura che possa veicolare una modifica nel senso voluto dall'appellante.
Infatti, si è sopra detto che la sentenza di primo grado, di per sé, non escluderebbe una comunanza di interessi effettivamente spesi, poi, nelle conseguenti argomentazioni. Ma, nel concreto, di questa spendita, nella sentenza impugnata, non v'è alcuna traccia, né il giudice dell'impugnazione, di sua iniziativa, può andare a rinvenire elementi non valorizzati, né in alcun modo evidenziati nel motivo di appello, che non li veicola in alcun modo.
Semmai, proprio per la mancanza di alcun indice della sussistenza dei presupposti ex art. 97 c.p.c., altro e diverso percorso logico – ma neanche questo veicolato nell'appello in alcun modo, in disparte, in questo caso, ben maggiori dubbi che possa trattarsi di interesse di mero fatto – porterebbe ad affermare che la statuizione di compensazione sulle spese, non motivata, dovrebbe cedere il passo ad una soccombenza pura e semplice, che in via ordinaria, si declina come non solidale, mentre l'eccezione (che nella prassi è piuttosto frequente, ma ciò è irrilevante) è, appunto, la condanna in solido ex art. 97 c.p.c. .
In conclusione, il motivo di appello va rigettato anche in ordine alle spese.
V-) Quanto alle spese di lite del presente grado, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione applicabile in base al valore della controversia (da e. 52.001,00 a €.
260.000,00), mentre nulla va disposto per le parti contumaci.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 412/2019 depositata in data 02/04/2019, così provvede: - Rigetta l'appello e condanna a rifondere ad le spese di lite del grado, spese Parte_1 CP_1 che liquida in €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 per la fase introduttiva, ed €. 5.103,00 per la fase decisionale oltre rimborso forf. 15 iva e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU.
Ancona, così deciso lì 9/4/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Cesare Marziali Gianmichele Marcelli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In realtà, tale richiesta condizionata appare corretta – ed il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenerne conto – solo in relazione al fallimento, non al caso del concordato in cui il debitore è pur sempre in bonis;
nondimeno la relativa statuizione è intangibile non essendo stata impugnata da alcuno.