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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 42499 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 18.2.2025 e vertente
TRA
, n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 minore elettivamente domiciliata in Palermo, via Persona_1
Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Inglima che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.11.2024 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo che il proprio figlio minore Persona_1 era titolare dell'indennità di frequenza dal gennaio 2021, con revisione a
[...] dicembre 2022; che la convocazione a revisione del minore non era mai pervenuta alla residenza della famiglia dello stesso;
che nel mese di gennaio 2023 essa esponente si era accorta della sospensione della prestazione;
che aveva quindi richiesto spiegazioni all' apprendendo che la prestazione era stata sospesa CP_1
1 per presunta assenza alla visita di revisione;
che con istanza del 23.2.2023 aveva chiesto l'immediata fissazione di una nuova visita di revisione e poi ancora il 17.7.2023, ma che l'Istituto non aveva proceduto in tale senso;
che in data 3.10.2023 veniva espletata la visita di revisione presso il centro medico dell' CP_1 di Roma e che all'esito veniva riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza, ma solo con decorrenza dall'ottobre del 2023. Concludeva affermando di avere diritto al pagamento dei atei arretrati dell'indennità dalla sospensione fino al ripristino, non essendo dipesa la mancata presentazione a visita da fatto imputabile alla parte ricorrente. Nella contumacia dell' ritualmente evocato in giudizio, la causa era decisa CP_1 all'udienza del 18.2.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
È documentale che il minore fosse titolare dell'indennità di Persona_1 frequenza dal gennaio 2021, con revisione a dicembre del 2022 (doc. 1). Parte ricorrente allega di non avere mai ricevuto la notifica della convocazione a visita di revisione da parte dell' CP_1
L' rimanendo contumace in giudizio non ha fornito prova del contrario. CP_1
Deve pertanto ritenersi provato il fatto della mancata convocazione, che rende non imputabile l'assenza a visita di revisione e illegittima la sospensione della prestazione operata a gennaio del 2023 dall'Istituto. Risulta poi dagli atti che l' a seguito di visita di revisione del 3.10.2023 (doc. CP_1
4) abbia ripristinato la prestazione, ma con decorrenza dalla data della visita e che quindi i ratei di prestazione da gennaio al ripristino non siano mai stati corrisposti. Essi tuttavia risultano dovuti, perché la mancata presentazione a visita è dipesa da fatto non imputabile all'assistibile. Ne discende che la domanda deve essere accolta con condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese di lite. Non appare, invece, parte ricorrente avere interesse a chiedere l'accertamento del diritto all'indennità di frequenza atteso che tale diritto è stato già riconosciuto dall' con la visita del 3.10.23. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dell'indennità di frequenza da gennaio 2023 (incluso) fino a ottobre 2023 (incluso) oltre interessi legali su singoli ratei;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 18.2.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 42499 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 18.2.2025 e vertente
TRA
, n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 minore elettivamente domiciliata in Palermo, via Persona_1
Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Inglima che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.11.2024 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo che il proprio figlio minore Persona_1 era titolare dell'indennità di frequenza dal gennaio 2021, con revisione a
[...] dicembre 2022; che la convocazione a revisione del minore non era mai pervenuta alla residenza della famiglia dello stesso;
che nel mese di gennaio 2023 essa esponente si era accorta della sospensione della prestazione;
che aveva quindi richiesto spiegazioni all' apprendendo che la prestazione era stata sospesa CP_1
1 per presunta assenza alla visita di revisione;
che con istanza del 23.2.2023 aveva chiesto l'immediata fissazione di una nuova visita di revisione e poi ancora il 17.7.2023, ma che l'Istituto non aveva proceduto in tale senso;
che in data 3.10.2023 veniva espletata la visita di revisione presso il centro medico dell' CP_1 di Roma e che all'esito veniva riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza, ma solo con decorrenza dall'ottobre del 2023. Concludeva affermando di avere diritto al pagamento dei atei arretrati dell'indennità dalla sospensione fino al ripristino, non essendo dipesa la mancata presentazione a visita da fatto imputabile alla parte ricorrente. Nella contumacia dell' ritualmente evocato in giudizio, la causa era decisa CP_1 all'udienza del 18.2.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
È documentale che il minore fosse titolare dell'indennità di Persona_1 frequenza dal gennaio 2021, con revisione a dicembre del 2022 (doc. 1). Parte ricorrente allega di non avere mai ricevuto la notifica della convocazione a visita di revisione da parte dell' CP_1
L' rimanendo contumace in giudizio non ha fornito prova del contrario. CP_1
Deve pertanto ritenersi provato il fatto della mancata convocazione, che rende non imputabile l'assenza a visita di revisione e illegittima la sospensione della prestazione operata a gennaio del 2023 dall'Istituto. Risulta poi dagli atti che l' a seguito di visita di revisione del 3.10.2023 (doc. CP_1
4) abbia ripristinato la prestazione, ma con decorrenza dalla data della visita e che quindi i ratei di prestazione da gennaio al ripristino non siano mai stati corrisposti. Essi tuttavia risultano dovuti, perché la mancata presentazione a visita è dipesa da fatto non imputabile all'assistibile. Ne discende che la domanda deve essere accolta con condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese di lite. Non appare, invece, parte ricorrente avere interesse a chiedere l'accertamento del diritto all'indennità di frequenza atteso che tale diritto è stato già riconosciuto dall' con la visita del 3.10.23. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dell'indennità di frequenza da gennaio 2023 (incluso) fino a ottobre 2023 (incluso) oltre interessi legali su singoli ratei;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 18.2.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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