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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8347/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione terza civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Gabriella Perrone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APPELLO
nel procedimento di appello civile iscritto al n. 8347/2023 del ruolo generale avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)
promosso da
, rappr.ta e difesa dall'avv. Grazia Brescia, Parte_1
-attore in appello-
contro
, rappr.to e difeso dagli avv.ti Lorenzo Colonna e Cristian Mulino, Controparte_1
-convenuto in appello-
Conclusioni delle parti come formulate in atti dai comparenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. del
19.09.2022 citava, innanzi al Giudice di Pace di Lecce, Controparte_1 [...]
, chiedendo dichiararsi la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. Controparte_2
059 2022 9004681018, notificatagli in data 19.07.2022, relativa alla cartella di pagamento n. 059 2012 0022353836, riferita ad iscrizione a ruolo per infrazioni al Codice della
Strada da parte della , notificata in data 31.08.2012. A sostegno di tale Controparte_3 richiesta l'opponente eccepiva la mancata notifica della prodromica cartella, la nullità del ruolo da essa portata per prescrizione dei crediti ivi indicati, la carenza di motivazione dell'intimazione opposta.
2. Si costituiva che contestava l'opposizione, Parte_1
chiedendone il rigetto.
3. Il Giudice di pace di Lecce, con sentenza n. 5772/23 depositata in data 9 giugno 2023, accoglieva la domanda formulata da annullando l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 05920229004681018 nella parte in cui reca l'iscrizione della cartella di pagamento n. 05920120022353836, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
4. Con atto di appello del 17 agosto 2023 , in persona del Parte_1
suo procuratore speciale, proponeva appello per la riforma integrale della sentenza impugnata, instaurando il presente procedimento n. rg 8347/2023 dinanzi a questo
Tribunale.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 22 febbraio 2024 si costituiva CP_1
deducendo l'infondatezza del gravame.
[...]
6. La causa veniva regolarmente discussa e, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2024, veniva rinviata al 6 marzo 2025 per la rimessione in decisione, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in fatto, ritiene il Tribunale di dover trattare separatamente i motivi di appello.
- Sul primo motivo di appello:
L'appellante contesta la sentenza del Giudice di Pace, per avere ritenuto tempestiva l'opposizione proposta da laddove, invece, veniva eccepita da Controparte_1 Controparte_2
, l'improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione spiegata ex
[...]
adverso, per intervenuta decadenza della stessa, poiché i vizi da questi denunciati sarebbero dovuti essere qualificati come opposizione agli atti esecutivi e, come tali, da opporsi nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c..
Tale motivo non è fondato
La normativa inerente l'intimazione di pagamento nel procedimento di riscossione, dettata dal
D.P.R. n. 602 del 1973, prevede che, dopo la formazione del ruolo, l'agente della riscossione notifichi la cartella di pagamento e, in caso di mancato adempimento da parte del contribuente,
l'esecuzione forzata debba essere avviata entro un anno dalla notifica della cartella;
in mancanza,
l'efficacia del precetto-cartella viene sospesa ex lege. Ed invero, art. 50, co. 1, del citato DPR stabilisce che “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Orbene, se oggetto di impugnazione è l'intimazione ad adempiere di cui al citato art. 50, deve farsi applicazione del rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. laddove si faccia denuncia di vizi propri dell'intimazione predetta. Invece, se unitamente all'intimazione si impugna la cartella di pagamento ad essa sottesa, al fine di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, è necessario procedere con l'opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c..
Ciò detto, si ritiene corretta la qualificazione di “opposizione all'esecuzione” riconosciuta dal
Giudice di Pace all'azione promossa da essendo pacifico nella giurisprudenza Controparte_1
anche di questo Tribunale (cfr. ex multis Tribunale di Lecce sez. Comm., sent. 2.02.2022), che
“l'impugnazione della cartella di pagamento fondata sull'omessa notifica della cartella esattoriale
– come denunciato dall'attore in primo grado – con conseguente richiesta di prescrizione del credito per il tempo decorso dalla sua maturazione fino alla notifica dell'atto di intimazione ovvero, in subordine, per il tempo trascorso successivamente alla, sia pur contestata, notifica della cartella stessa, devono ritenersi proposte due domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella e la seconda volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella” (così, fra le tante, Cass.
2.09.2020 n. 18256).
Poiché è noto che l'opposizione a precetto può essere sempre proposta, senza limiti temporali, salvo la verifica dell'interesse ad agire, avendo l'opponente in primo grado introdotto l'azione in occasione della notifica dell'intimazione di pagamento, deve ritenersi che l'impugnazione dallo stesso proposta sia da qualificarsi tempestiva e, pertanto, ammissibile.
Per tali ragioni, il primo motivo di appello va rigettato.
- In relazione al secondo motivo di appello:
Il Giudice di Pace di Lecce ha accolto l'opposizione, annullando l'intimazione di pagamento n.
05920229004681018 nella parte in cui reca l'iscrizione della cartella di pagamento n.
05920120022353836, ritenendo valido l'assunto dell'attore in primo grado, secondo cui, nel caso in cui la cartella esattoriale sia notificata a persona diversa dal destinatario, è necessario procedere alla spedizione di raccomandata informativa “semplice” contenente l'avviso di avvenuta notifica (c.d. CAN). Poiché dagli atti del processo, sulla scorta documentale prodotta da Parte_1
, è risultato che la cartella di pagamento n. 05920120022353836 venne notificata in data
[...]
31.08.2012 presso la residenza del con consegna nelle mani di familiare convivente CP_1
qualificatosi come madre, il Giudice di Prime cure ha ritenuto che il procedimento notificatorio inerente la predetta cartella non si sia perfezionato, stante la mancata produzione, da parte dell' della prova di avvenuta spedizione, ad opera del notificante, Parte_1 della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(c.d. CAD).
Ebbene, occorre riconoscere, come correttamente sostenuto dall'appellante, che la sentenza di primo grado vada riformata. Reputa, infatti, il Tribunale di non potersi discostare dall'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, che ha uniformato la giurisprudenza di merito e tributaria, condividendo il principio secondo cui “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario” (così, tra tante, Cass. Civ. n. 23426 del 26/10/2020). Ne consegue che, come nel caso in esame, qualora la notifica sia stata eseguita mediante spedizione postale, con consegna del plico al domicilio del destinatario, ad opera dell'ufficiale postale a persona da lui individuata come legittimata alla ricezione, non occorre alcuna altra formalità, ai fini della validità della notifica, poiché “la relazione tra la persona a cui l'atto è diretto e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (cfr.
Cass. n. 11708/2011; Tribunale Milano n. 631/2023).
Pertanto, deve essere riconosciuta valida la notifica della cartella n. 5920120022353836001, avvenuta in data 31.08.2012 a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. ricevuta presso la residenza del dalla madre dello stesso. CP_1
Tanto vale a confermare l'assunto dell'appellante, ossia di legittimità dell'intimazione di pagamento riferita alla predetta cartella;
ne deriva che, come innanzi detto, alla data di notifica di tale atto non si era compiuta nessuna prescrizione in relazione alla pretesa di pagamento nei confronti dell'appellato in ragione degli atti interruttivi della prescrizione medio tempore notificati
(data 20.06.2016 intimazione di pagamento n. 05920169003638720000 ed in data 01.06.2019 intimazione di pagamento n. 05920199002808941000) Le spese dei due gradi di giudizio si pongono a carico della parte appellata in ragione della soccombenza. Esse si liquidano facendo applicazione del DM 55/2014, scaglione da 1100 ad
5200,00, parametri minimi in ragione della minima complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello promosso dall' con atto di citazione del 17 Parte_1 agosto 2023 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5772, depositata il 9 giugno 2023, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
059 2022 9004681018, notificatagli in data 19.07.2022, in relazione alla cartella di pagamento n. 059 2012 0022353836, riferita ad iscrizione a ruolo per infrazioni al codice della strada da parte della , notificata in data 31.08.2012; Controparte_3
2) Condanna al pagamento , in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in euro 457,00 per il Parte_1
primo grado ed in euro 852,00 per il presente grado di giudizio, oltre, rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lecce, il 23 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del G.O.P. in tirocinio dott.ssa
Anna Maria Barone sotto la supervisione del magistrato affidatario.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione terza civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Gabriella Perrone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APPELLO
nel procedimento di appello civile iscritto al n. 8347/2023 del ruolo generale avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)
promosso da
, rappr.ta e difesa dall'avv. Grazia Brescia, Parte_1
-attore in appello-
contro
, rappr.to e difeso dagli avv.ti Lorenzo Colonna e Cristian Mulino, Controparte_1
-convenuto in appello-
Conclusioni delle parti come formulate in atti dai comparenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. del
19.09.2022 citava, innanzi al Giudice di Pace di Lecce, Controparte_1 [...]
, chiedendo dichiararsi la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. Controparte_2
059 2022 9004681018, notificatagli in data 19.07.2022, relativa alla cartella di pagamento n. 059 2012 0022353836, riferita ad iscrizione a ruolo per infrazioni al Codice della
Strada da parte della , notificata in data 31.08.2012. A sostegno di tale Controparte_3 richiesta l'opponente eccepiva la mancata notifica della prodromica cartella, la nullità del ruolo da essa portata per prescrizione dei crediti ivi indicati, la carenza di motivazione dell'intimazione opposta.
2. Si costituiva che contestava l'opposizione, Parte_1
chiedendone il rigetto.
3. Il Giudice di pace di Lecce, con sentenza n. 5772/23 depositata in data 9 giugno 2023, accoglieva la domanda formulata da annullando l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 05920229004681018 nella parte in cui reca l'iscrizione della cartella di pagamento n. 05920120022353836, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
4. Con atto di appello del 17 agosto 2023 , in persona del Parte_1
suo procuratore speciale, proponeva appello per la riforma integrale della sentenza impugnata, instaurando il presente procedimento n. rg 8347/2023 dinanzi a questo
Tribunale.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 22 febbraio 2024 si costituiva CP_1
deducendo l'infondatezza del gravame.
[...]
6. La causa veniva regolarmente discussa e, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2024, veniva rinviata al 6 marzo 2025 per la rimessione in decisione, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in fatto, ritiene il Tribunale di dover trattare separatamente i motivi di appello.
- Sul primo motivo di appello:
L'appellante contesta la sentenza del Giudice di Pace, per avere ritenuto tempestiva l'opposizione proposta da laddove, invece, veniva eccepita da Controparte_1 Controparte_2
, l'improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione spiegata ex
[...]
adverso, per intervenuta decadenza della stessa, poiché i vizi da questi denunciati sarebbero dovuti essere qualificati come opposizione agli atti esecutivi e, come tali, da opporsi nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c..
Tale motivo non è fondato
La normativa inerente l'intimazione di pagamento nel procedimento di riscossione, dettata dal
D.P.R. n. 602 del 1973, prevede che, dopo la formazione del ruolo, l'agente della riscossione notifichi la cartella di pagamento e, in caso di mancato adempimento da parte del contribuente,
l'esecuzione forzata debba essere avviata entro un anno dalla notifica della cartella;
in mancanza,
l'efficacia del precetto-cartella viene sospesa ex lege. Ed invero, art. 50, co. 1, del citato DPR stabilisce che “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Orbene, se oggetto di impugnazione è l'intimazione ad adempiere di cui al citato art. 50, deve farsi applicazione del rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. laddove si faccia denuncia di vizi propri dell'intimazione predetta. Invece, se unitamente all'intimazione si impugna la cartella di pagamento ad essa sottesa, al fine di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, è necessario procedere con l'opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c..
Ciò detto, si ritiene corretta la qualificazione di “opposizione all'esecuzione” riconosciuta dal
Giudice di Pace all'azione promossa da essendo pacifico nella giurisprudenza Controparte_1
anche di questo Tribunale (cfr. ex multis Tribunale di Lecce sez. Comm., sent. 2.02.2022), che
“l'impugnazione della cartella di pagamento fondata sull'omessa notifica della cartella esattoriale
– come denunciato dall'attore in primo grado – con conseguente richiesta di prescrizione del credito per il tempo decorso dalla sua maturazione fino alla notifica dell'atto di intimazione ovvero, in subordine, per il tempo trascorso successivamente alla, sia pur contestata, notifica della cartella stessa, devono ritenersi proposte due domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella e la seconda volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella” (così, fra le tante, Cass.
2.09.2020 n. 18256).
Poiché è noto che l'opposizione a precetto può essere sempre proposta, senza limiti temporali, salvo la verifica dell'interesse ad agire, avendo l'opponente in primo grado introdotto l'azione in occasione della notifica dell'intimazione di pagamento, deve ritenersi che l'impugnazione dallo stesso proposta sia da qualificarsi tempestiva e, pertanto, ammissibile.
Per tali ragioni, il primo motivo di appello va rigettato.
- In relazione al secondo motivo di appello:
Il Giudice di Pace di Lecce ha accolto l'opposizione, annullando l'intimazione di pagamento n.
05920229004681018 nella parte in cui reca l'iscrizione della cartella di pagamento n.
05920120022353836, ritenendo valido l'assunto dell'attore in primo grado, secondo cui, nel caso in cui la cartella esattoriale sia notificata a persona diversa dal destinatario, è necessario procedere alla spedizione di raccomandata informativa “semplice” contenente l'avviso di avvenuta notifica (c.d. CAN). Poiché dagli atti del processo, sulla scorta documentale prodotta da Parte_1
, è risultato che la cartella di pagamento n. 05920120022353836 venne notificata in data
[...]
31.08.2012 presso la residenza del con consegna nelle mani di familiare convivente CP_1
qualificatosi come madre, il Giudice di Prime cure ha ritenuto che il procedimento notificatorio inerente la predetta cartella non si sia perfezionato, stante la mancata produzione, da parte dell' della prova di avvenuta spedizione, ad opera del notificante, Parte_1 della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(c.d. CAD).
Ebbene, occorre riconoscere, come correttamente sostenuto dall'appellante, che la sentenza di primo grado vada riformata. Reputa, infatti, il Tribunale di non potersi discostare dall'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, che ha uniformato la giurisprudenza di merito e tributaria, condividendo il principio secondo cui “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario” (così, tra tante, Cass. Civ. n. 23426 del 26/10/2020). Ne consegue che, come nel caso in esame, qualora la notifica sia stata eseguita mediante spedizione postale, con consegna del plico al domicilio del destinatario, ad opera dell'ufficiale postale a persona da lui individuata come legittimata alla ricezione, non occorre alcuna altra formalità, ai fini della validità della notifica, poiché “la relazione tra la persona a cui l'atto è diretto e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (cfr.
Cass. n. 11708/2011; Tribunale Milano n. 631/2023).
Pertanto, deve essere riconosciuta valida la notifica della cartella n. 5920120022353836001, avvenuta in data 31.08.2012 a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. ricevuta presso la residenza del dalla madre dello stesso. CP_1
Tanto vale a confermare l'assunto dell'appellante, ossia di legittimità dell'intimazione di pagamento riferita alla predetta cartella;
ne deriva che, come innanzi detto, alla data di notifica di tale atto non si era compiuta nessuna prescrizione in relazione alla pretesa di pagamento nei confronti dell'appellato in ragione degli atti interruttivi della prescrizione medio tempore notificati
(data 20.06.2016 intimazione di pagamento n. 05920169003638720000 ed in data 01.06.2019 intimazione di pagamento n. 05920199002808941000) Le spese dei due gradi di giudizio si pongono a carico della parte appellata in ragione della soccombenza. Esse si liquidano facendo applicazione del DM 55/2014, scaglione da 1100 ad
5200,00, parametri minimi in ragione della minima complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello promosso dall' con atto di citazione del 17 Parte_1 agosto 2023 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5772, depositata il 9 giugno 2023, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
059 2022 9004681018, notificatagli in data 19.07.2022, in relazione alla cartella di pagamento n. 059 2012 0022353836, riferita ad iscrizione a ruolo per infrazioni al codice della strada da parte della , notificata in data 31.08.2012; Controparte_3
2) Condanna al pagamento , in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in euro 457,00 per il Parte_1
primo grado ed in euro 852,00 per il presente grado di giudizio, oltre, rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lecce, il 23 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del G.O.P. in tirocinio dott.ssa
Anna Maria Barone sotto la supervisione del magistrato affidatario.