Sentenza breve 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 08/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02008/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2008 del 2025, proposto da
EP ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecorvino Rovella, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a - del provvedimento n. 17489 del 29.09.2025 con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica Seconda del Comune di Montecorvino Rovella respinto l'istanza di p.d.c. in sanatoria per modesti abusi sul fabbricato di Via Tintoretto 7/9, Frazione Macchia, ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 380/2001;
b - della nota del Comune di Montecorvino Rovella n. 10823 del 23.06.2025 di richiesta integrazione documentale;
c - del provvedimento del Comune di Montecorvino Rovella n. 16286del 9.09.2025 di comunicazione motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;
d - della Relazione istruttoria del Responsabile del procedimento 17457 del 29.09.2025;
e - ove e per quanto occorra, della ordinanza di demolizione n. 2/2025;
f - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali;
nonché per l'accertamento
della formazione del silenzio-assenso sulla istanza di p.d.c. in sanatoria ai sensi dell'art. 36 bis co. 6 D.P.R. 380/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montecorvino Rovella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna il provvedimento n. 17489 del 29.09.2025, con cui il Comune di Montecorvino Rovella ha respinto l’istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, per gli abusi sul fabbricato di via Tintoretto 7/9, frazione Macchia, contestati con ordinanza di demolizione n. 2/2025, pure impugnata.
Deduce la formazione del silenzio assenso, decorso il termine di 45 giorni dal completamento istruttorio della pratica.
Resiste il Comune di Montecorvino Rovella.
Il ricorso può essere deciso in forma semplificata.
Esso è manifestamente tardivo quanto all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 2/2025.
Nel resto, è manifestamente infondato.
Come emerge dall’istruttoria fornita dalle parti, l’istanza di sanatoria denegata è stata presentata in data 06.05.2025, al fine di rimuovere le opere non sanabili e regolarizzare i restanti abusi.
Con nota n. 10823 del 23.06.2025, il Comune ha chiesto integrazioni documentali, trasmesse in data 23.07.2025 (prot. n. 13183/2025), senza l’autorizzazione condominiale (punto n. 8 della richiesta).
Con successivo invio in data 07.08.2025, il ricorrente ha trasmesso la nuova relazione generale (integrata con considerazioni in diritto), a titolo di integrazione spontanea della precedente documentazione.
Pertanto, la comunicazione dei motivi ostativi, avvenuta il 09.09.2025, è precedente alla scadenza del termine di 45 giorni di cui all’art. 36- bis , comma 6, del D.P.R. 380/2001 (decorrente dalla data in cui la pratica è pervenuta in forma completa), anche a non voler considerare la perdurante assenza dell’autorizzazione condominiale, pur richiesta con nota n. 10823 del 23.06.2025.
Nel merito, infine, l’istanza di titolo edilizio presentata dal ricorrente non poteva essere accolta, mancando il necessario requisito della conformità “alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione”.
L’intervento consiste nella modifica – urbanisticamente rilevante – della destinazione d’uso di un sottotetto in abitazione, mediante l’incremento dell’altezza del colmo, la trasformazione del lastrico solare in terrazza a livello e la realizzazione di una pensilina e di una tettoia, in una zona classificata come B1 satura.
In particolare, riguardo all’altezza all’estradosso del colmo, lo stato legittimo dell’immobile è quello della SCIA prot. 1729 dell’01.02.2022 e successiva variante prot. 19791 del 12.12.2022, che la indicano in m. 3,10, mentre nel progetto denegato essa è riportata in m. 3,41 ed in fase di sopralluogo è risultata pari a m. 3,36 (vedi relazione amministrativa depositata il 05.01.2026).
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e, nel resto, lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO