Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
In nome del popolo italiano
R E P U B B L I C A I T A L I A N A LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente:
Sentenza n. 305/2025
Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 24263 del registro di Segreteria, proposto da R. S., c.f. omissis, nato a omissis il omissis, residente in omissis (omissis), via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gullì, elettivamente domiciliato in Borgia (CZ), via Solferino, n.30, presso lo studio del difensore, come da procura in atti;
contro
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore – resistente;
nonché contro
I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato nell'Agenzia di Catanzaro, sita in Catanzaro (88100), via F. Crispi, n.77;
nonché contro
il Ministero dell'Interno, c.f. 97149560589, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma;
il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, c.f. 80219290584, Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale, Via Cavour n. 5, 00184 Roma;
nonché contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede Viale Trastevere, n. 76/A, 00153 Roma;
Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Calabria c.f. 97036700793, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via Lungomare, n.259 - 88100 Catanzaro;
Ambito Territoriale provincia di Catanzaro, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via Cosenza, n.31 - 88100 Catanzaro.
Visto l'atto introduttivo del giudizio; Visti gli atti e documenti di causa.
AT
1. Con ricorso notificato il 9 maggio 2025, il sig. R. S. ha impugnato il provvedimento INPS del 26 settembre 2023 di rigetto della domanda di pensione di vecchiaia n. omissis del 27 giugno 2023, motivato dall'insufficienza contributiva (13 anni, 9 mesi e 29 giorni a fronte dei 20 anni richiesti). Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia mediante inclusione nell'estratto conto previdenziale dei periodi lavorativi prestati presso il Corpo dei Vigili del Fuoco dal 01.07.1976 al 16.10.1986 e presso il MIUR dal 1986 al 2001, chiedendo la liquidazione della pensione con ratei arretrati, rivalutazione e interessi.
2. Si è costituito il Ministero dell'Interno comunicando di aver aggiornato nel luglio 2025 la posizione assicurativa del ricorrente per il servizio prestato come volontario nei VV.FF. (1976-1986).
L'INPS si è costituito con memoria del 2 ottobre 2025 eccependo il difetto di giurisdizione, poiché la controversia riguarda una pensione in cumulo con contributi versati in diverse gestioni (artigiana, dipendenti privati, gestione separata e dipendenti pubblici), la cui competenza spetterebbe al giudice ordinario. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda con compensazione delle spese.
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito eccependo la prescrizione quinquennale e il vizio di notifica, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con memoria depositata in data 11 dicembre 2025, l'INPS ha comunicato che con provvedimento del 9 dicembre 2025 è stata accolta l’originaria domanda di pensione del ricorrente disponendone la liquidazione, con pagamento del primo rateo a gennaio 2026, sulla base di una complessiva ricomposizione dei periodi contributivi e il trasferimento di tutta la contribuzione presente nel conto assicurativo dalla gestione dipendenti pubblici a quella privata, ai sensi della L. 322/58 s.m.i. L'Istituto conclude chiedendo in via subordinata rispetto all'eccezione di difetto di giurisdizione, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
4. All'udienza del 15 dicembre 2025 erano presenti in aula per il ricorrente l'avvocato Antonio Gullì, per il Ministero dell'Istruzione la dottoressa Maria Elena Burgello, per l'INPS l'avvocato Caterina Battaglia che hanno concluso come da verbale. Nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Diritto
5. Questione preliminare è il difetto di giurisdizione eccepito dall'INPS. Il ricorrente ha chiesto la liquidazione di un'unica pensione di vecchiaia mediante cumulo di contributi provenienti da diverse gestioni previdenziali: gestione artigiana, fondo lavoratori dipendenti privati, gestione separata INPS e gestione dipendenti pubblici (ex CTPS). Tale istituto, disciplinato dall'art. 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012, consente di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni per conseguire un'unica pensione liquidata dall'INPS secondo le regole dell'assicurazione generale obbligatoria. A differenza della ricongiunzione, nel cumulo non vi è trasferimento materiale della contribuzione, ma ciascuna gestione calcola la propria quota secondo le proprie regole, confluendo in un'unica pensione.
6. La giurisprudenza consolidata ha affermato che per le pensioni in cumulo ex lege n. 228/2012, art. 1, commi 239 e ss., la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 12863 del 26 giugno 2020, hanno statuito che, per le pensioni che comportano la sommatoria di periodi assicurativi di diverse gestioni, per conseguire un'unica pensione liquidata dall'INPS secondo le regole dell'AGO, la giurisdizione compete al giudice ordinario, poiché "sussiste un nesso inscindibile tra la sommatoria dei periodi assicurativi e la liquidazione dell'unica pensione, secondo le regole vigenti nel Fondo lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, ragion per cui al giudice ordinario, deputato a conoscere del diritto e della misura di quest'unica pensione, compete anche la giurisdizione sull'eventuale sommatoria dei distinti periodi assicurativi".
7. La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica trova il proprio fondamento normativo negli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, che la riferiscono alle pensioni "a carico totale o parziale dello Stato". La giurisprudenza di legittimità, consolidata e costantemente confermata sino alle più recenti pronunce, ha precisato che il criterio per individuare la giurisdizione contabile risiede nella circostanza che il trattamento pensionistico gravi, in tutto o in parte, sul bilancio dello Stato (Cass., Sez. Un. n. 4854/2021; n. 7830/2020; n. 15058/2017; n. 11849/2016).
Il discrimine, come evidenziato dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia con sentenza n. 332/2019, "non va individuato nella natura pubblica o privata dell'ente di provenienza del pensionato, bensì nella circostanza che vi sia o meno una specifica disposizione di legge" che ponga il trattamento pensionistico a carico dello Stato. Ciò che rileva, dunque, non è la natura del rapporto di lavoro pregresso, quanto piuttosto se la pensione costituisca un onere per l'erario statale.
8. Tale principio trova conferma nella recente ordinanza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 28358 del 2025, la quale ha ribadito che "la giurisdizione della Corte dei conti ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale" e che tale giurisdizione si estende a "tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato", ivi comprese "le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti". Al contempo, la stessa pronuncia chiarisce che tale giurisdizione risulta circoscritta alle pensioni che gravano, in tutto o in parte, sul bilancio dello Stato. Ne consegue che le pensioni liquidate dall'INPS in regime di assicurazione generale obbligatoria, in quanto non costituiscono onere per l'erario, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
9. Nella fattispecie in esame, la pensione richiesta dal ricorrente è unica e viene liquidata dall'INPS in regime di cumulo ai sensi della L. n. 228/2012, secondo le regole dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), senza che sussista un onere diretto a carico del bilancio dello Stato e la disciplina del cumulo pensionistico prevede che l'unica pensione sia liquidata dall'INPS secondo le regole del settore privato. In applicazione del criterio giurisprudenziale sopra richiamato, appare quindi fondata la giurisdizione del giudice ordinario.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene fondato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario. Le spese sono compensate ex art. 31, comma 3 c.g.c., considerata la natura della questione giurisdizionale e la relativa novità della disciplina del cumulo pensionistico.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da R. S. contro l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nonché contro il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti e indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.
Spese compensate ex art. 31, comma 3 c.g.c.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice
Primo Referendario dott.ssa Maristella Filomena
f.to digitalmente
AR LO 22.12.2025 08:40:44 GMT+01:00 Depositato oggi in Segreteria nei modi di legge il 22.12.2025 Il responsabile della Segreteria
f.to digitalmente dott.ssa Francesca Deni