TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 10452/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 10451/2024, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Gliozzi Filippo;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
premesso
• che il ricorrente proponeva giudizio avverso il proprio datore di lavoro, CP_2
ottenendo il 20/10/2006 sentenza con cui si condannava quest'ultimo a pagare l'importo di €
2324,93, oltre interessi legali;
• che tentava, più volte, di escutere il proprio credito tramite successivi pignoramenti (doc. 8
– 13), tutti negativi;
• che proponeva quindi domanda al fondo di garanzia dell la stessa veniva rigettata CP_1
inquanto non sarebba stata provata l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro;
• che depositava quindi il presente ricorso per ottenere il pagamento del t.f.r. da parte del
Fondo; l' si costituiva eccependo l'improcedibilità del giudizio per carenza del ricorso CP_1
amministrativo e difendendosi nel merito;
• che il ricorrente depositava provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo;
considera
1. L'eccezione di improcedibilità del giudizio è da disattendere, in quanto il ricorrente ha depositato, a seguito dell'eccezione dell' provvedimento di rigetto del ricorso CP_1
amministrativo.
2. Nel merito, si ritiene che il ricorrente abbia compiutamente dimostrato l'incapacità patrimoniale del proprio debitore, tentando, nel corso degli anni, ben sei pignoramenti, tutti negativi.
3. L' eccepisce, in sintesi, solo l'omesso tentativo di eseguire un CP_1
pignoramento immobiliare;
ma con ciò contraddice la propria circolare 70/2023, che afferma che “non è necessario procedere al pignoramento immobiliare nell'ipotesi in cui i crediti vantati dal lavoratore per il t.f.r. e le ultime mensilità non superino l'importo lordo complessivo
1 R.G.L. 10452/2024
di 5.000 euro”; ebbene, il t.f.r. richiesto è pari a € 790,84 (comprensivo di rivalutazione) e l'importo complessivo riconosciuto in sentenza è di € 2.324,93.
4. Di conseguenza, parte ricorrente ha tentato, con la dovuta diligenza, di ottenere la soddisfazione del proprio (modesto) credito, più volte, senza esito;
pertanto, non essendo contestati i presupposti per l'intervento del fondo di garanzia, la domanda deve essere accolta.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente la somma di € 790,84, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda amministrativa al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 500, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
Torino, 20 maggio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 10451/2024, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Gliozzi Filippo;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
premesso
• che il ricorrente proponeva giudizio avverso il proprio datore di lavoro, CP_2
ottenendo il 20/10/2006 sentenza con cui si condannava quest'ultimo a pagare l'importo di €
2324,93, oltre interessi legali;
• che tentava, più volte, di escutere il proprio credito tramite successivi pignoramenti (doc. 8
– 13), tutti negativi;
• che proponeva quindi domanda al fondo di garanzia dell la stessa veniva rigettata CP_1
inquanto non sarebba stata provata l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro;
• che depositava quindi il presente ricorso per ottenere il pagamento del t.f.r. da parte del
Fondo; l' si costituiva eccependo l'improcedibilità del giudizio per carenza del ricorso CP_1
amministrativo e difendendosi nel merito;
• che il ricorrente depositava provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo;
considera
1. L'eccezione di improcedibilità del giudizio è da disattendere, in quanto il ricorrente ha depositato, a seguito dell'eccezione dell' provvedimento di rigetto del ricorso CP_1
amministrativo.
2. Nel merito, si ritiene che il ricorrente abbia compiutamente dimostrato l'incapacità patrimoniale del proprio debitore, tentando, nel corso degli anni, ben sei pignoramenti, tutti negativi.
3. L' eccepisce, in sintesi, solo l'omesso tentativo di eseguire un CP_1
pignoramento immobiliare;
ma con ciò contraddice la propria circolare 70/2023, che afferma che “non è necessario procedere al pignoramento immobiliare nell'ipotesi in cui i crediti vantati dal lavoratore per il t.f.r. e le ultime mensilità non superino l'importo lordo complessivo
1 R.G.L. 10452/2024
di 5.000 euro”; ebbene, il t.f.r. richiesto è pari a € 790,84 (comprensivo di rivalutazione) e l'importo complessivo riconosciuto in sentenza è di € 2.324,93.
4. Di conseguenza, parte ricorrente ha tentato, con la dovuta diligenza, di ottenere la soddisfazione del proprio (modesto) credito, più volte, senza esito;
pertanto, non essendo contestati i presupposti per l'intervento del fondo di garanzia, la domanda deve essere accolta.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente la somma di € 790,84, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda amministrativa al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 500, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
Torino, 20 maggio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2