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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6182 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16870/2024
RE BBLICA ANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da Parte 1 nata a [...] il [...],
Controparte_1rappresentata e difesa dall'avv. Federica Carmen Gomma, nei confronti del
[...] in persona del sindaco pro tempore, con sede legale in CP 1 Via Petroselli n. 50, nonché rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.del Controparte_2
00000
Parte 1 ha riferito di soggiornare regolarmente con i suoi genitori sul territorio italiano dal 2007 e di essere in possesso dal 2019 di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Ha quindi aggiunto di aver presentato nell'aprile 2023 domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in ragione del considerevole periodo di tempo trascorso in Italia.
La ricorrente ha tuttavia precisato che la sua domanda di cittadinanza è stata automaticamente rigettata dal sistema, “a causa di un provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità, emesso nei confronti della ricorrente in data 06.04.2016".
Parte ricorrente, preso atto, solo a seguito di una richiesta di accesso agli atti, di essere stata cancellata dai registri dell'anagrafe della popolazione residente dal 15.03.2016 al 26.02.2017, ha chiarito che tale "buco anagrafico" è stato dovuto ad un mero ritardo nella comunicazione del cambio di residenza effettuato nel 2014.
Pertanto, provato la sua effettiva residenza sul territorio italiano attraverso l'allegazione di documentazione inerente all'attività di formazione e lavorativa svolta durante il contestato periodo, la sig.ra Parte 1 ha adito il Tribunale domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale - accogliere il
Parte 1 abbia risieduto continuativamente epresente ricorso e accertare che la sig.ra CP 1 negli anni 2014, 2015 e 2016 e, per l'effetto,ininterrottamente nel Comune di riconoscere l'insussistenza del buco di residenza intercorrente dal 15.03.2016 al 26.02.2017, il quale ha comportato la cancellazione anagrafica;
- conseguentemente, ordinare al Controparte_2
e per l'effetto all'ufficiale dell'anagrafe competente, di revocare il provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità, con conseguente ripristino della residenza per il periodo controverso."
Con istanza del 10.09.2024 parte ricorrente ha domandato la riunione del procedimento r.g. n.
16870/2024 con gli identici procedimenti r.g. n. 17142/24 e r.g. n. 20182/24 identici per materia, oggetto e parti, anch'essi pendenti innanzi al Tribunale ordinario di Roma, sez. I.
Con decreto del 26.09.2024, il Presidente della I sez. civile ha disposto la riunione del procedimento r.g. 17142/2024 al procedimento 16879/2024 assegnato alla Dott.ssa Cosentino. Il Controparte_2 e il Sindaco di CP 1 capitale in qualità di Ufficiale di Governo si sono costituiti osservando in primo luogo che ai sensi del d.P.R. 12 dicembre 1993 n. 572 "l'iscrizione anagrafica è necessaria al fine di integrare il requisito della residenza legale ininterrotta, requisito ineludibile ai fini della richiesta della cittadinanza." Inoltre, hanno rilevato “il difetto di giurisdizione di Codesto Ill.mo Tribunale in favore del Giudice Amministrativo."
Con decreto del 9.11.2024, la Dott.ssa Cosentino osservato "che la questione per cui è causa attiene allo stato di cittadina straniera della parte istante e che la Suprema Corte ha statuito che le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo (cfr. Cass. SS.UU. n. 449/2000), essendo l'ordinamento anagrafico della popolazione residente predisposto non solo nell'interesse della P.A. alla certezza sulla composizione e sui movimenti della popolazione, ma anche nell'interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici, ossia diritti fondamentali della persona, rientranti, pertanto, nella competenza tabellare della
18esima sezione civile;
", ha rinviato al Presidente della I sez. per valutare la competenza tabellare della detta sezione.
Individuata la competenza della XVIII sez. civile, con decreto del 20.01.2025 il Presidente della
XVIII sez. ha designato il dott. Bile alla trattazione della causa.
Il dott. Bile ha fissato per la trattazione della causa l'udienza del 15.04.2025 "invitando la parte ricorrente a pronunciarsi in ordine al difetto di giurisdizione eccepito dall'amministrazione resistente." 00000
In ordine logico deve essere esaminata per prima la questione relativa alla giurisdizione.
La materia oggetto di causa attiene all'iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente consente l'esercizio del diritto di residenza che costituisce, come affermato dalla Corte di Cassazione, S.U., con sent. 19 giugno 2000,
n. 449, un diritto soggettivo del cittadino a cui corrisponde l'obbligo dell'ufficiale dell'anagrafe di procedere, in presenza dei presupposti di legge, all'iscrizione richiesta.
Al tempo stesso, l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente è un dovere ed è il presupposto per l'esercizio di molti diritti civili e politici, nonché per l'accesso a molte prestazioni sociali. Osservato quindi che l'oggetto di causa non attiene al diritto alla cittadinanza ma piuttosto al diritto soggettivo alla residenza e al presupposto diritto all'iscrizione anagrafica, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito si osserva che ai sensi dell'art. 3 DPR 223/1989 “per persone residenti nel comune, si intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata;
"
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato di soggiornare regolarmente sul territorio italiano dal 2007. Ha nello specifico provato di aver risieduto a partire dall'anno 2007 in via Emilio Gallori
n. 92 a CP_1 e di essersi trasferita nel 2014 in via Emilio Macro n. 11 sempre nel Comune di CP_1
Ha tuttavia precisato che tale trasferimento di abitazione è stato registrato solamente nel 2016.
Quanto al periodo 15.03.2016 - 26.02.2017, durante il quale secondo l'amministrazione resistente la ricorrente sarebbe rimasta irreperibile, quest'ultima ha provato di aver mantenuto la propria dimora abituale nel Comune di CP 1 e precisamente nell'abitazione sita in via Emilio Macro n. 11.
A tal proposito parte ricorrente ha depositato gli attestati di frequenza dei corsi professionali di estetica presso "A.S.P.P.E.I. di D'Antoni Emanuela" - con sede legale in via Guido Zanobini, CP_1
e presso "Fashion Look Academy S.r.l." - con sede operativa sita in via Amelia 22, CP_1 svolti nel
2014.
Ancora, la sig.ra Parte 1 ha depositato le buste paga relative agli anni 2016/2017, relative all'attività di estetista parrucchiera per cui si era precedentemente formata, svolta presso l'azienda familiare "Pianeta Donna Di Seyed Ebrahimi Azar” costituita dai propri genitori nel 2013 e sita in
CP 1 in via Marco Valerio Corvo n. 66.
Alla luce della documentazione in atti, può quindi ragionevolmente ritenersi che la ricorrente abbia mantenuto la propria dimora abituale nel Comune di CP_1 Deve considerarsi quindi accertata la permanenza della ricorrente nel territorio italiano e la continuità della sua residenza nel Comune di CP 1 anche nel periodo in cui è stata disposta la cancellazione dai registri anagrafici.
Va pertanto ordinato al CP 2 e per esso al sindaco del Comune di CP 1 quale Ufficiale di
Governo, di provvedere al ripristino dell'iscrizione anagrafica della ricorrente nel registro dell'anagrafica del comune dal 15.03.2016 al 26.02.2017.
La circostanza che la condotta della ricorrente abbia contribuito all'emissione del provvedimento di cancellazione, per effetto di mutazione anagrafica all'interno del Comune non tempestivamente comunicata, e la necessità di una verifica giudiziale in ordine alla sussistenza dei presupposti della effettiva residenza della parte nel comune anche nel periodo di cancellazione, giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
nata a [...] il [...] alla registrazione della Accerta il diritto di Parte 1
propria residenza nei registri dell'anagrafe del Comune di CP 1 a decorrere dal 15.03.2016 al
26.02.2017 e quindi senza soluzione alcuna dall'iscrizione;
- ordina al Controparte_2 e per esso al Sindaco del Comune di CP_1 in qualità di Ufficiale del Governo, di procedere all'iscrizione anagrafica della ricorrente nel registro dell'anagrafe del
Comune di CP 1 senza soluzione di continuità dal 15.03.2016 al 26.02.2017;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 15.04.2025
Il giudice
Corrado Bile
RE BBLICA ANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da Parte 1 nata a [...] il [...],
Controparte_1rappresentata e difesa dall'avv. Federica Carmen Gomma, nei confronti del
[...] in persona del sindaco pro tempore, con sede legale in CP 1 Via Petroselli n. 50, nonché rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.del Controparte_2
00000
Parte 1 ha riferito di soggiornare regolarmente con i suoi genitori sul territorio italiano dal 2007 e di essere in possesso dal 2019 di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Ha quindi aggiunto di aver presentato nell'aprile 2023 domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in ragione del considerevole periodo di tempo trascorso in Italia.
La ricorrente ha tuttavia precisato che la sua domanda di cittadinanza è stata automaticamente rigettata dal sistema, “a causa di un provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità, emesso nei confronti della ricorrente in data 06.04.2016".
Parte ricorrente, preso atto, solo a seguito di una richiesta di accesso agli atti, di essere stata cancellata dai registri dell'anagrafe della popolazione residente dal 15.03.2016 al 26.02.2017, ha chiarito che tale "buco anagrafico" è stato dovuto ad un mero ritardo nella comunicazione del cambio di residenza effettuato nel 2014.
Pertanto, provato la sua effettiva residenza sul territorio italiano attraverso l'allegazione di documentazione inerente all'attività di formazione e lavorativa svolta durante il contestato periodo, la sig.ra Parte 1 ha adito il Tribunale domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale - accogliere il
Parte 1 abbia risieduto continuativamente epresente ricorso e accertare che la sig.ra CP 1 negli anni 2014, 2015 e 2016 e, per l'effetto,ininterrottamente nel Comune di riconoscere l'insussistenza del buco di residenza intercorrente dal 15.03.2016 al 26.02.2017, il quale ha comportato la cancellazione anagrafica;
- conseguentemente, ordinare al Controparte_2
e per l'effetto all'ufficiale dell'anagrafe competente, di revocare il provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità, con conseguente ripristino della residenza per il periodo controverso."
Con istanza del 10.09.2024 parte ricorrente ha domandato la riunione del procedimento r.g. n.
16870/2024 con gli identici procedimenti r.g. n. 17142/24 e r.g. n. 20182/24 identici per materia, oggetto e parti, anch'essi pendenti innanzi al Tribunale ordinario di Roma, sez. I.
Con decreto del 26.09.2024, il Presidente della I sez. civile ha disposto la riunione del procedimento r.g. 17142/2024 al procedimento 16879/2024 assegnato alla Dott.ssa Cosentino. Il Controparte_2 e il Sindaco di CP 1 capitale in qualità di Ufficiale di Governo si sono costituiti osservando in primo luogo che ai sensi del d.P.R. 12 dicembre 1993 n. 572 "l'iscrizione anagrafica è necessaria al fine di integrare il requisito della residenza legale ininterrotta, requisito ineludibile ai fini della richiesta della cittadinanza." Inoltre, hanno rilevato “il difetto di giurisdizione di Codesto Ill.mo Tribunale in favore del Giudice Amministrativo."
Con decreto del 9.11.2024, la Dott.ssa Cosentino osservato "che la questione per cui è causa attiene allo stato di cittadina straniera della parte istante e che la Suprema Corte ha statuito che le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo (cfr. Cass. SS.UU. n. 449/2000), essendo l'ordinamento anagrafico della popolazione residente predisposto non solo nell'interesse della P.A. alla certezza sulla composizione e sui movimenti della popolazione, ma anche nell'interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici, ossia diritti fondamentali della persona, rientranti, pertanto, nella competenza tabellare della
18esima sezione civile;
", ha rinviato al Presidente della I sez. per valutare la competenza tabellare della detta sezione.
Individuata la competenza della XVIII sez. civile, con decreto del 20.01.2025 il Presidente della
XVIII sez. ha designato il dott. Bile alla trattazione della causa.
Il dott. Bile ha fissato per la trattazione della causa l'udienza del 15.04.2025 "invitando la parte ricorrente a pronunciarsi in ordine al difetto di giurisdizione eccepito dall'amministrazione resistente." 00000
In ordine logico deve essere esaminata per prima la questione relativa alla giurisdizione.
La materia oggetto di causa attiene all'iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente consente l'esercizio del diritto di residenza che costituisce, come affermato dalla Corte di Cassazione, S.U., con sent. 19 giugno 2000,
n. 449, un diritto soggettivo del cittadino a cui corrisponde l'obbligo dell'ufficiale dell'anagrafe di procedere, in presenza dei presupposti di legge, all'iscrizione richiesta.
Al tempo stesso, l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente è un dovere ed è il presupposto per l'esercizio di molti diritti civili e politici, nonché per l'accesso a molte prestazioni sociali. Osservato quindi che l'oggetto di causa non attiene al diritto alla cittadinanza ma piuttosto al diritto soggettivo alla residenza e al presupposto diritto all'iscrizione anagrafica, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito si osserva che ai sensi dell'art. 3 DPR 223/1989 “per persone residenti nel comune, si intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata;
"
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato di soggiornare regolarmente sul territorio italiano dal 2007. Ha nello specifico provato di aver risieduto a partire dall'anno 2007 in via Emilio Gallori
n. 92 a CP_1 e di essersi trasferita nel 2014 in via Emilio Macro n. 11 sempre nel Comune di CP_1
Ha tuttavia precisato che tale trasferimento di abitazione è stato registrato solamente nel 2016.
Quanto al periodo 15.03.2016 - 26.02.2017, durante il quale secondo l'amministrazione resistente la ricorrente sarebbe rimasta irreperibile, quest'ultima ha provato di aver mantenuto la propria dimora abituale nel Comune di CP 1 e precisamente nell'abitazione sita in via Emilio Macro n. 11.
A tal proposito parte ricorrente ha depositato gli attestati di frequenza dei corsi professionali di estetica presso "A.S.P.P.E.I. di D'Antoni Emanuela" - con sede legale in via Guido Zanobini, CP_1
e presso "Fashion Look Academy S.r.l." - con sede operativa sita in via Amelia 22, CP_1 svolti nel
2014.
Ancora, la sig.ra Parte 1 ha depositato le buste paga relative agli anni 2016/2017, relative all'attività di estetista parrucchiera per cui si era precedentemente formata, svolta presso l'azienda familiare "Pianeta Donna Di Seyed Ebrahimi Azar” costituita dai propri genitori nel 2013 e sita in
CP 1 in via Marco Valerio Corvo n. 66.
Alla luce della documentazione in atti, può quindi ragionevolmente ritenersi che la ricorrente abbia mantenuto la propria dimora abituale nel Comune di CP_1 Deve considerarsi quindi accertata la permanenza della ricorrente nel territorio italiano e la continuità della sua residenza nel Comune di CP 1 anche nel periodo in cui è stata disposta la cancellazione dai registri anagrafici.
Va pertanto ordinato al CP 2 e per esso al sindaco del Comune di CP 1 quale Ufficiale di
Governo, di provvedere al ripristino dell'iscrizione anagrafica della ricorrente nel registro dell'anagrafica del comune dal 15.03.2016 al 26.02.2017.
La circostanza che la condotta della ricorrente abbia contribuito all'emissione del provvedimento di cancellazione, per effetto di mutazione anagrafica all'interno del Comune non tempestivamente comunicata, e la necessità di una verifica giudiziale in ordine alla sussistenza dei presupposti della effettiva residenza della parte nel comune anche nel periodo di cancellazione, giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
nata a [...] il [...] alla registrazione della Accerta il diritto di Parte 1
propria residenza nei registri dell'anagrafe del Comune di CP 1 a decorrere dal 15.03.2016 al
26.02.2017 e quindi senza soluzione alcuna dall'iscrizione;
- ordina al Controparte_2 e per esso al Sindaco del Comune di CP_1 in qualità di Ufficiale del Governo, di procedere all'iscrizione anagrafica della ricorrente nel registro dell'anagrafe del
Comune di CP 1 senza soluzione di continuità dal 15.03.2016 al 26.02.2017;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 15.04.2025
Il giudice
Corrado Bile