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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2568/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 2568/2023 promossa da:
(p.i. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata telematicamente Parte_1 P.IVA_1 all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Giovanni Liguori, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sicignano degli Alburni (Sa), alla Via Europa, n. 51;
-opponente contro
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Simona Bognanni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lucia Piscitelli, in Caserta (Ce), alla Via Fulvio Renella, n. 88;
-opposta
Conclusioni: come da note e verbale del 9 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato in qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Nola n. 105/2023 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della ditta della complessiva somma di € Controparte_1
9.405,71, oltre interessi, compensi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per fornitura di merce, come da fatture ed estratto autentico notarile.
pagina 1 di 4 L'opponente ha eccepito la inidoneità delle fatture ai fini della prova del credito nel giudizio a cognizione piena nonché la improcedibilità dell' azione per violazione del disposto di cui all' art. 66 r.d. n. 1669 del
1933, senza, tuttavia, contestare specificamente il rapporto commerciale e le singole forniture poste alla base del ricorso monitorio, eccependo, anzi, l' intervenuto pagamento delle forniture in oggetto con due assegni bancari per l' importo complessivo di 7.520,08 (pag. 4 dell' opposizione); sulla scorta di tali difese, pertanto, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si è costituita in giudizio l'opposta ed ha contestato in toto l'avversa opposizione, concludendo per il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Concessa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., in difetto di attività istruttoria la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati all' udienza del 9.10.2025
Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di
Palermo, sent. n. 85 del 2018).
pagina 2 di 4 Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, deve osservarsi che parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha adempiuto l'onere su di sé incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornendo la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, mentre l' opponente non ha fornito la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa.
Sotto un primo profilo, deve osservarsi che la opposta ha prodotto in giudizio, fin dalla fase monitoria, nr. 4 fatture rimaste insolute, annotate nell'estratto autentico delle scritture contabili;
a fronte di tale produzione, i fatti costitutivi della pretesa creditoria non sono stati oggetto di specifica e tempestiva contestazione e possono, pertanto, ritenersi ammessi ai sensi dell' art. 115 c.p.c.
In tal senso, del resto, va rimarcato che appare irrilevante il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai ddt (prodotti dalla opposta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta) effettuato in prima udienza dall' opponente, non avendo questi contestato tempestivamente e specificamente l' esecuzione del rapporto nel primo atto difensivo (le difese articolate in citazione sono volte a contestare genericamente la idoneità delle fatture a fornire la prova del credito).
Appare, altresì, infondato il secondo motivo di opposizione proposto dall' opponente, il quale ha eccepito la illegittima duplicazione del titolo esecutivo, assumendo che le fatture sarebbero state oggetto di pagamento mediante due assegni e che la presente azione sarebbe inammissibile per illegittima duplicazione dei titoli esecutivi.
Ed infatti, sotto il primo aspetto parte opponente non ha fornito la prova dell' avvenuto pagamento, secondo quanto allegato in atto di opposizione, laddove viceversa l'assegno depositato dall' opposta, per l' importo di 7.520,08, risulta impagato, come emerge dalla certificazione apposta in calce alla copia del titolo dall' addetto alla filiale in data 28.4.2023 (all. 6); dall' altro, il richiamo all' art. 66 r.d. 1669 del
1933 è inconferente, tenuto conto che nella fattispecie il titolo di credito prodotto (assegno bancario) risultava ampiamente scaduto alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, sicchè lo stesso risultava privo di valore cartolare (avendo, viceversa, valore di mera promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c.).
Pertanto, per i motivi sin qui espressi l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto che acquista, per l' effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processale espletata, in applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 105/2023, che acquista definitiva efficacia esecutiva;
- condanna al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite Parte_1 Controparte_2 del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014, in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), Iva e Cpa come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 2568/2023 promossa da:
(p.i. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata telematicamente Parte_1 P.IVA_1 all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Giovanni Liguori, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sicignano degli Alburni (Sa), alla Via Europa, n. 51;
-opponente contro
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Simona Bognanni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lucia Piscitelli, in Caserta (Ce), alla Via Fulvio Renella, n. 88;
-opposta
Conclusioni: come da note e verbale del 9 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato in qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Nola n. 105/2023 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della ditta della complessiva somma di € Controparte_1
9.405,71, oltre interessi, compensi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per fornitura di merce, come da fatture ed estratto autentico notarile.
pagina 1 di 4 L'opponente ha eccepito la inidoneità delle fatture ai fini della prova del credito nel giudizio a cognizione piena nonché la improcedibilità dell' azione per violazione del disposto di cui all' art. 66 r.d. n. 1669 del
1933, senza, tuttavia, contestare specificamente il rapporto commerciale e le singole forniture poste alla base del ricorso monitorio, eccependo, anzi, l' intervenuto pagamento delle forniture in oggetto con due assegni bancari per l' importo complessivo di 7.520,08 (pag. 4 dell' opposizione); sulla scorta di tali difese, pertanto, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si è costituita in giudizio l'opposta ed ha contestato in toto l'avversa opposizione, concludendo per il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Concessa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., in difetto di attività istruttoria la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati all' udienza del 9.10.2025
Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di
Palermo, sent. n. 85 del 2018).
pagina 2 di 4 Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, deve osservarsi che parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha adempiuto l'onere su di sé incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornendo la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, mentre l' opponente non ha fornito la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa.
Sotto un primo profilo, deve osservarsi che la opposta ha prodotto in giudizio, fin dalla fase monitoria, nr. 4 fatture rimaste insolute, annotate nell'estratto autentico delle scritture contabili;
a fronte di tale produzione, i fatti costitutivi della pretesa creditoria non sono stati oggetto di specifica e tempestiva contestazione e possono, pertanto, ritenersi ammessi ai sensi dell' art. 115 c.p.c.
In tal senso, del resto, va rimarcato che appare irrilevante il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai ddt (prodotti dalla opposta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta) effettuato in prima udienza dall' opponente, non avendo questi contestato tempestivamente e specificamente l' esecuzione del rapporto nel primo atto difensivo (le difese articolate in citazione sono volte a contestare genericamente la idoneità delle fatture a fornire la prova del credito).
Appare, altresì, infondato il secondo motivo di opposizione proposto dall' opponente, il quale ha eccepito la illegittima duplicazione del titolo esecutivo, assumendo che le fatture sarebbero state oggetto di pagamento mediante due assegni e che la presente azione sarebbe inammissibile per illegittima duplicazione dei titoli esecutivi.
Ed infatti, sotto il primo aspetto parte opponente non ha fornito la prova dell' avvenuto pagamento, secondo quanto allegato in atto di opposizione, laddove viceversa l'assegno depositato dall' opposta, per l' importo di 7.520,08, risulta impagato, come emerge dalla certificazione apposta in calce alla copia del titolo dall' addetto alla filiale in data 28.4.2023 (all. 6); dall' altro, il richiamo all' art. 66 r.d. 1669 del
1933 è inconferente, tenuto conto che nella fattispecie il titolo di credito prodotto (assegno bancario) risultava ampiamente scaduto alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, sicchè lo stesso risultava privo di valore cartolare (avendo, viceversa, valore di mera promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c.).
Pertanto, per i motivi sin qui espressi l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto che acquista, per l' effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processale espletata, in applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 105/2023, che acquista definitiva efficacia esecutiva;
- condanna al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite Parte_1 Controparte_2 del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014, in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), Iva e Cpa come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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