TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11808 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 21244/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
RU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
C.F. ) S.A.S. IN Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DOTT. CON Controparte_2
SEDE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA STAFFETTA LAGO PATRIA, 107 ELETTIVAMENTE
DOMICILIATA IN NAPOLI C.SO UMBERTO I, 381 PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. CARMINE
PISTAFERRI IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
ATTORE
CONTRO
Controparte_3
(C.F. ), IN PERSONA DEL DIRIGENTE PROCURATORE
[...] P.IVA_2 Persona_1
(A CIÒ DELEGATO IN VIRTÙ DI ATTO DEL 22 FEBBRAIO 2011 AUTENTICATO DA
[...]
, REP. 15986, RACC. 8668), ELETTIVAMENTE DOMICILIATA IN Controparte_4
NAPOLI, ALLA VIA SANTA LUCIA 62, PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. EDOARDO ERRICO (C.F.
p. 1 E DELL'AVV. FABRIZIO ERRICO (C.F. ), CHE LA C.F._1 C.F._2
RAPPRESENTANO E DIFENDONO IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Il presente giudizio origina dall'atto di citazione promosso dalla società
[...]
con cui la parte attrice rappresenta di Parte_2 Parte_1 Parte_3 essere titolare di due unità locali aziendali, entrambe operanti come farmacie nel territorio di Giugliano in Campania, rispettivamente in Via Staffetta Lago Patria n. 107
e in Via Ripuaria n. 213.
Per ciascuna di tali unità, la società ha stipulato due distinte polizze assicurative con contraddistinte dai numeri 342A7070 e 342A7018, che prevedono CP_3 CP_5
coperture per incendio, furto e rapina, con garanzie aggiuntive denominate
“Portavalori”. Tali garanzie assicurano, tra l'altro, l'evento “rapina” subito dal contraente anche al di fuori dei locali, entro i confini nazionali, fino all'importo di euro
30.000,00.
La prassi aziendale consiste nel ritirare quotidianamente gli incassi delle due farmacie e nel procedere al versamento in banca dopo un intervallo di circa sette-otto giorni, mediante operazioni distinte, in quanto le due unità sono soggette a contabilità separate. Il deposito avviene presso la filiale di Napoli, dove la società CP_6
intrattiene il proprio conto corrente.
In data 24 gennaio 2020, alle ore 15:00 circa, il legale rappresentante della società, mentre trasportava l'incasso settimanale complessivo, pari a euro 25.500 per la farmacia di Via Staffetta e euro 44.500 per quella di Via Ripuaria, subiva una rapina nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, nei pressi del sottopasso dello stadio San Paolo.
Gli autori, rimasti ignoti, a bordo di uno scooter, dopo aver infranto il vetro anteriore lato passeggero dell'autovettura, sottraevano la busta contenente il denaro.
p. 2 Il , pertanto, sporgeva immediata denuncia presso la stazione dei Carabinieri Pt_1
di e denunciava il sinistro alla compagnia assicurativa, che apriva due Parte_1 distinti fascicoli (n. P/342/2020/50049/01 e n. P/342/2020/50050/01), che tuttavia rifiutava l'indennizzo, eccependo la violazione delle condizioni contrattuali che impongono, per trasporti eccedenti euro 52.000, la presenza di almeno due incaricati, di cui uno armato.
La società attrice contesta tale diniego, sostenendo che l'obbligo di accompagnatori è previsto esclusivamente per trasporti superiori alla soglia di euro 52.000, mentre per importi inferiori a euro 26.000 non è richiesto alcun accompagnatore e per importi compresi tra euro 26.000 e euro 52.000 è sufficiente la presenza di un accompagnatore.
Pertanto, la parte attrice ritiene che per la polizza n. 342A7070, relativa all'incasso di euro 25.500, la garanzia deve ritenersi pienamente operativa, non essendo prevista alcuna figura di accompagnamento. Inoltre, evidenzia che il contratto non impone al contraente di effettuare trasporti separati per ciascuna unità locale assicurata, sicché il fatto che la somma complessivamente sottratta superi la soglia contrattuale non può incidere sull'indennizzabilità del singolo rischio coperto dalla polizza.
Sul piano giuridico, da ultimo, la parte attrice richiama le condizioni di polizza che disciplinano la garanzia “ , la quale assicura l'evento “rapina” subito CP_7 dall'assicurato, dai soci o dai familiari, all'esterno dei locali, entro il territorio italiano, tra le ore 5 e le ore 21. La compagnia non ha contestato la verificazione dell'evento, ma ha eccepito la non applicabilità delle condizioni di indennizzo per inosservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del trasporto. Tuttavia, l'interpretazione proposta dall'attrice si fonda sul principio di stretta interpretazione delle clausole limitative di responsabilità, ritenendo che la soglia di euro 52.000 debba riferirsi al singolo trasporto per ciascuna polizza e non alla somma cumulata, in assenza di un obbligo contrattuale di separazione dei trasporti.
Alla luce di quanto esposto, la società attrice chiede di dichiarare l'applicabilità delle condizioni di indennizzo della polizza n. 342A7070 all'evento del 24 gennaio 2020, accertare l'inadempimento della convenuta e condannarla al pagamento di euro
22.950, pari al 90% dell'importo liquidabile.
p. 3 Si è costituita la Controparte_8
, contestando integralmente la prospettazione attorea.
[...]
La convenuta, in particolare, ha precisato che la richiesta di indennizzo relativo alla polizza n. 342A7070 è avvenuta a seguito della rapina subita il 24 gennaio 2020, durante il trasporto dell'incasso settimanale delle due farmacie, con una richiesta pari complessivamente a circa €70.000.
ribadisce la motivazione del diniego già comunicata in sede stragiudiziale, CP_3
fondata sulla clausola contrattuale per cui “in caso di trasporto di somme eccedenti €
52.000,00, obbliga all'accompagnamento con due incaricati, almeno uno dei quali munito di arma da fuoco”.
Ebbene, secondo il Tribunale l'interpretazione letterale e sistematica della clausola contrattuale fuga ogni dubbio, discorrendosi di “trasporto”.
Tale previsione ha la funzione di contenere il rischio per la compagnia, imponendo cautele proporzionate all'aumentare dell'importo trasportato, poiché il trasporto di somme elevate costituisce un incentivo alla commissione di rapine.
Pertanto, ai fini contrattuali, rileva esclusivamente la cifra complessiva trasportata, senza che possa assumere alcuna rilevanza la diversa provenienza delle somme o la suddivisione su due polizze.
La tesi dell'attrice, che invoca l'applicazione separata delle garanzie per ciascuna polizza finirebbe per vanificare la ratio della clausola stessa.
Non rileva infatti che il denaro provenga da due esercizi commerciali differenti, seppur entrambi facenti capo al medesimo soggetto e garantiti dalla stessa compagnia.
La ratio della disposizione contrattuale è quella di prevedere tutele crescenti in proporzione all'entità degli importi trasportati, anche se solo in parte coperti dalla polizza, poiché l'aumento della somma trasportata accresce il rischio di attirare eventi per cui si copre il rischio.
A fronte del rigetto della domanda attorea segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06).
p. 4 Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott. Angelo RU, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna la parte attrice (c.f. Controparte_9
) al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, liquidate in P.IVA_1
complessivi 5.077,00 euro per prestazioni professionali forensi, oltre contributo forfettario al 15%, IVA e c.p. se e per quanto dovuti, oltre alle spese di registrazione della sentenza;
Napoli, 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE dott. Angelo RU
p. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
RU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
C.F. ) S.A.S. IN Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DOTT. CON Controparte_2
SEDE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA STAFFETTA LAGO PATRIA, 107 ELETTIVAMENTE
DOMICILIATA IN NAPOLI C.SO UMBERTO I, 381 PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. CARMINE
PISTAFERRI IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
ATTORE
CONTRO
Controparte_3
(C.F. ), IN PERSONA DEL DIRIGENTE PROCURATORE
[...] P.IVA_2 Persona_1
(A CIÒ DELEGATO IN VIRTÙ DI ATTO DEL 22 FEBBRAIO 2011 AUTENTICATO DA
[...]
, REP. 15986, RACC. 8668), ELETTIVAMENTE DOMICILIATA IN Controparte_4
NAPOLI, ALLA VIA SANTA LUCIA 62, PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. EDOARDO ERRICO (C.F.
p. 1 E DELL'AVV. FABRIZIO ERRICO (C.F. ), CHE LA C.F._1 C.F._2
RAPPRESENTANO E DIFENDONO IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Il presente giudizio origina dall'atto di citazione promosso dalla società
[...]
con cui la parte attrice rappresenta di Parte_2 Parte_1 Parte_3 essere titolare di due unità locali aziendali, entrambe operanti come farmacie nel territorio di Giugliano in Campania, rispettivamente in Via Staffetta Lago Patria n. 107
e in Via Ripuaria n. 213.
Per ciascuna di tali unità, la società ha stipulato due distinte polizze assicurative con contraddistinte dai numeri 342A7070 e 342A7018, che prevedono CP_3 CP_5
coperture per incendio, furto e rapina, con garanzie aggiuntive denominate
“Portavalori”. Tali garanzie assicurano, tra l'altro, l'evento “rapina” subito dal contraente anche al di fuori dei locali, entro i confini nazionali, fino all'importo di euro
30.000,00.
La prassi aziendale consiste nel ritirare quotidianamente gli incassi delle due farmacie e nel procedere al versamento in banca dopo un intervallo di circa sette-otto giorni, mediante operazioni distinte, in quanto le due unità sono soggette a contabilità separate. Il deposito avviene presso la filiale di Napoli, dove la società CP_6
intrattiene il proprio conto corrente.
In data 24 gennaio 2020, alle ore 15:00 circa, il legale rappresentante della società, mentre trasportava l'incasso settimanale complessivo, pari a euro 25.500 per la farmacia di Via Staffetta e euro 44.500 per quella di Via Ripuaria, subiva una rapina nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, nei pressi del sottopasso dello stadio San Paolo.
Gli autori, rimasti ignoti, a bordo di uno scooter, dopo aver infranto il vetro anteriore lato passeggero dell'autovettura, sottraevano la busta contenente il denaro.
p. 2 Il , pertanto, sporgeva immediata denuncia presso la stazione dei Carabinieri Pt_1
di e denunciava il sinistro alla compagnia assicurativa, che apriva due Parte_1 distinti fascicoli (n. P/342/2020/50049/01 e n. P/342/2020/50050/01), che tuttavia rifiutava l'indennizzo, eccependo la violazione delle condizioni contrattuali che impongono, per trasporti eccedenti euro 52.000, la presenza di almeno due incaricati, di cui uno armato.
La società attrice contesta tale diniego, sostenendo che l'obbligo di accompagnatori è previsto esclusivamente per trasporti superiori alla soglia di euro 52.000, mentre per importi inferiori a euro 26.000 non è richiesto alcun accompagnatore e per importi compresi tra euro 26.000 e euro 52.000 è sufficiente la presenza di un accompagnatore.
Pertanto, la parte attrice ritiene che per la polizza n. 342A7070, relativa all'incasso di euro 25.500, la garanzia deve ritenersi pienamente operativa, non essendo prevista alcuna figura di accompagnamento. Inoltre, evidenzia che il contratto non impone al contraente di effettuare trasporti separati per ciascuna unità locale assicurata, sicché il fatto che la somma complessivamente sottratta superi la soglia contrattuale non può incidere sull'indennizzabilità del singolo rischio coperto dalla polizza.
Sul piano giuridico, da ultimo, la parte attrice richiama le condizioni di polizza che disciplinano la garanzia “ , la quale assicura l'evento “rapina” subito CP_7 dall'assicurato, dai soci o dai familiari, all'esterno dei locali, entro il territorio italiano, tra le ore 5 e le ore 21. La compagnia non ha contestato la verificazione dell'evento, ma ha eccepito la non applicabilità delle condizioni di indennizzo per inosservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del trasporto. Tuttavia, l'interpretazione proposta dall'attrice si fonda sul principio di stretta interpretazione delle clausole limitative di responsabilità, ritenendo che la soglia di euro 52.000 debba riferirsi al singolo trasporto per ciascuna polizza e non alla somma cumulata, in assenza di un obbligo contrattuale di separazione dei trasporti.
Alla luce di quanto esposto, la società attrice chiede di dichiarare l'applicabilità delle condizioni di indennizzo della polizza n. 342A7070 all'evento del 24 gennaio 2020, accertare l'inadempimento della convenuta e condannarla al pagamento di euro
22.950, pari al 90% dell'importo liquidabile.
p. 3 Si è costituita la Controparte_8
, contestando integralmente la prospettazione attorea.
[...]
La convenuta, in particolare, ha precisato che la richiesta di indennizzo relativo alla polizza n. 342A7070 è avvenuta a seguito della rapina subita il 24 gennaio 2020, durante il trasporto dell'incasso settimanale delle due farmacie, con una richiesta pari complessivamente a circa €70.000.
ribadisce la motivazione del diniego già comunicata in sede stragiudiziale, CP_3
fondata sulla clausola contrattuale per cui “in caso di trasporto di somme eccedenti €
52.000,00, obbliga all'accompagnamento con due incaricati, almeno uno dei quali munito di arma da fuoco”.
Ebbene, secondo il Tribunale l'interpretazione letterale e sistematica della clausola contrattuale fuga ogni dubbio, discorrendosi di “trasporto”.
Tale previsione ha la funzione di contenere il rischio per la compagnia, imponendo cautele proporzionate all'aumentare dell'importo trasportato, poiché il trasporto di somme elevate costituisce un incentivo alla commissione di rapine.
Pertanto, ai fini contrattuali, rileva esclusivamente la cifra complessiva trasportata, senza che possa assumere alcuna rilevanza la diversa provenienza delle somme o la suddivisione su due polizze.
La tesi dell'attrice, che invoca l'applicazione separata delle garanzie per ciascuna polizza finirebbe per vanificare la ratio della clausola stessa.
Non rileva infatti che il denaro provenga da due esercizi commerciali differenti, seppur entrambi facenti capo al medesimo soggetto e garantiti dalla stessa compagnia.
La ratio della disposizione contrattuale è quella di prevedere tutele crescenti in proporzione all'entità degli importi trasportati, anche se solo in parte coperti dalla polizza, poiché l'aumento della somma trasportata accresce il rischio di attirare eventi per cui si copre il rischio.
A fronte del rigetto della domanda attorea segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06).
p. 4 Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott. Angelo RU, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna la parte attrice (c.f. Controparte_9
) al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, liquidate in P.IVA_1
complessivi 5.077,00 euro per prestazioni professionali forensi, oltre contributo forfettario al 15%, IVA e c.p. se e per quanto dovuti, oltre alle spese di registrazione della sentenza;
Napoli, 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE dott. Angelo RU
p. 5