Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 04/07/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02134/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2025, proposto da
NC UN AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituita in giudizio;
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 7020/2023 dell’1.08.2023 del Tribunale di Catania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 il dott. Francesco Fichera e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 7020/2023 dell’1.08.2023 il Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso presentato dalla sig.ra NC UN AN, odierna ricorrente, ha ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Catania “... il pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 6.388.90 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione ed oltre interessi al tasso fisso del 1% da calcolare con la medesima decorrenza su detta somma, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre ancora interessi legali eventualmente maturandi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sulla somma complessivamente maturata fino a quel momento e fino all’effettivo soddisfo (...) ”.
Detta sentenza, secondo quanto asserito dalla ricorrente, è passata in giudicato in data 1.03.2024 ed è stata notificata a mezzo pec in forma esecutiva all’Ente debitore in data 15.03.2024. A tale notifica ha fatto seguito, il 3.05.2024, la richiesta da parte dell’Amministrazione di inviare la specifica di pagamento e le coordinate bancarie al fine di procedere alla liquidazione delle somme dovute.
2. A fronte della mancata esecuzione della predetta pronuncia, con ricorso notificato il 12.03.2025 e depositato il 14.03.2025 la sig.ra UN AN ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul titolo in epigrafe, chiedendo a questo Tribunale di:
- accertare e dichiarare l’inottemperanza dell’Amministrazione sanitaria all’obbligo derivante dalla sentenza n. 7020/2023 dell’1.08.2023, ordinando alla stessa di dare esecuzione alla sentenza entro un termine perentorio fissato dal Tribunale;
- in caso di ulteriore inottemperanza, nominare un commissario ad acta che esegua l’adempimento richiesto in sostituzione dell’Amministrazione;
- condannare l’Ente al pagamento delle spese di giudizio e a un eventuale risarcimento per il danno subito dalla ricorrente a causa del ritardo nell’esecuzione della sentenza.
3. Con nuovo atto notificato, in data 15.04.2025, oltreché all’A.S.P. di Catania, anche all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, e depositato il 5.05.2025, la parte ricorrente, affermando di “integrare” il proprio ricorso introduttivo, ha chiesto alla Sezione di:
- accertare e dichiarare l’illegittimità della richiesta dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, avente ad oggetto il pagamento dell’imposta di registro a carico della ricorrente, in quanto parte vittoriosa nel giudizio di merito, e disporre, ove occorra, che tale imposta sia posta a carico della parte soccombente nel giudizio di merito, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 131/1986;
- disporre altresì che il commissario ad acta definisca la questione relativa all’imposta di registro, assicurando che l’onere economico non ricada sulla parte vittoriosa.
4. Alla camera di consiglio del 21.05.2025, presente il difensore di parte ricorrente come da verbale, il Presidente ha disposto il rinvio della trattazione della causa alla camera di consiglio del 2.07.2025 al fine di consentire alla parte ricorrente di fornire nuova prova dell’avvenuta regolare notifica del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 2.07.2025, presente il difensore di parte ricorrente come da verbale, il Presidente ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, co. 3., c.p.a., la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso in assenza della rituale produzione in giudizio della documentazione necessaria ai fini della presentazione di un ricorso in ottemperanza; la causa, quindi, è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile per mancata produzione in giudizio dell’attestazione di passaggio in giudicato del titolo ottemperando.
Osserva il Collegio che, per costante giurisprudenza, nel processo amministrativo ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. la sentenza del giudice civile deve essere passata in giudicato.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, pertanto, incombe sul ricorrente l'onere di produrre in giudizio la sentenza di cui domanda l'ottemperanza, munita dell’attestazione di passaggio in giudicato.
Sebbene, in coerenza con l’art. 114, comma 2, c.p.a., il ricorrente abbia depositato, unitamente al ricorso, “ la copia autentica del provvedimento di cui chiede l'ottemperanza ”, non è stata depositata la copia dell’attestazione di passaggio in giudicato del titolo, omissione cui non può evidentemente rimediare il giudice adito avviando d'ufficio l'acquisizione del titolo mancante né accordando un termine al ricorrente per ovviare ad una carenza solo allo stesso imputabile (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 2 maggio 2022, n. 993; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 12 novembre 2020 n. 2140).
La prova del passaggio in giudicato è infatti presupposto indispensabile, a pena di inammissibilità del ricorso, per l'ottemperabilità delle sentenze e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario (cfr. art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a.). Come ritenuto dalla giurisprudenza, il ricorso in ottemperanza è inammissibile se, in difformità da quanto previsto dall'art. 114, comma 2, c.p.a., il quale richiede anche il deposito dell’eventuale passaggio in giudicato del titolo, non è depositata l'attestazione della cancelleria del passaggio in giudicato della decisione o della sua definitiva esecutività ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 11 febbraio 2022, n. 934; T.A.R. Basilicata, sez. I, 20 aprile 2021, n. 329; T.A.R. Umbria, sez. I, 30 aprile 2023, n. 290; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 ottobre 2021, n. 10159; T.A.R Calabria, Catanzaro, sez. I, 23 agosto 2021, n. 1592; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 24 novembre 2020, n. 12427; T.A.R. Umbria, 27 ottobre 2022, n. 764).
7. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
8. Si rileva, in ogni caso, per ragioni di completezza, anche l’inammissibilità della successiva “ integrazione al ricorso per ottemperanza ” (atto depositato il 5.05.2025 e così denominato dalla ricorrente), la quale, anche ove venisse riqualificata da questo Collegio, in astratto, quale rituale ricorso per motivi aggiunti, oltre a non essere supportata da una valida prova della sua regolare notifica alle Amministrazioni intimate, difetta dei presupposti previsti dall’art. 112, comma 2, c.p.a. ai fini dell’esperimento del ricorso per ottemperanza. Tale seconda domanda processuale, invero, ha ad oggetto l’accertamento della presunta illegittimità dell’azione amministrativa dell’Agenzia delle Entrate nella riscossione di una imposta e, come tale, non può essere sottoposta al Giudice amministrativo dell’esecuzione.
9. Rimane impregiudicata la possibilità della riproposizione della domanda processuale, ove ne ricorrano i presupposti sostanziali e processuali.
10. Tenuto conto della mancata costituzione in giudizio degli Enti intimati, non si dà luogo a pronuncia sulle spese.
11. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 130- bis , comma 1, e dell’art. 136 D.P.R. 115 del 2002 ( ex plurimis C.G.A.R.S., sez. giur., 29 aprile 2025, n. 363 con richiami a Consiglio di Stato, V, 11 luglio 2024, n. 6213; CGA, sez. giur., 24 aprile 2024, n. 316).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Rigetta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Valeria Ventura, Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO