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13 ottobre 2000
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15 marzo 2025
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Articolo 10
Diritto di accesso e di informazione 1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui e' in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
Diritto di accesso e di informazione 1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui e' in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
Commentari • 52
- 1. Il diritto dei cittadini residenti di conoscere gli atti degli enti locali di appartenenza. Va garantito l'accesso a tutti i provvedimenti non classificati come…Gerolamo Taras · https://www.studiocataldi.it/ · 16 ottobre 2014 · 22.740784
di Gerolamo Taras - I Comuni e le Province devono garantire il diritto all'accesso a tutti i provvedimenti dell'Amministrazione non classificati come “segreti” o contenenti dati sensibili, che devono essere consegnati ai richiedenti sulla base e con le modalità dettate dalle specifiche norme regolamentari di cui gli Enti sono tenuti a dotarsi E' quanto emerge dal parere del 22/07/2014 - Accesso agli atti - art. 10 dlgs 267/2000 - espresso dal Ministero dell' Interno in risposta al quesito formulato da un comune in merito al diritto di accesso esercitato da un cittadino. […]
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Giurisprudenza • 120
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/12/2025, n. 21780Provvedimento: […] del silenzio rigetto formatosi a seguito dell'istanza di accesso agli atti e documenti ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ed art. 10 del D.lgs. n. 267/2000, presentata in data 4 agosto 2025 relativamente alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 16 novembre 2023 (codice assicurata 055981348919);Leggi di più...
- accesso agli atti·
- art. 22 e ss. legge n. 241/1990·
- contributo unificato·
- ostensione documentazione·
- permesso di soggiorno·
- interesse diretto e concreto·
- silenzio rigetto·
- compensazione spese di lite·
- art. 10 D.lgs. n. 267/2000