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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 01/07/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
RGL n. 502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 01/07/2025 nella causa n. 502/2024 RGL, promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , assistiti dall'avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_5 Parte_6
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
PAVANELLO ALBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che: con separati ricorsi, introduttivi di procedimenti successivamente riuniti, , Parte_1
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti docenti alle dipendenze del in forza di Parte_6 Controparte_1 plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, durante il corso dei seguenti anni scolastici:
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Parte_1
: 2022/2023; Parte_2
1 RGL n. 502/2024
: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_3
: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2023; Parte_4
: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_5
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Parte_6
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, previa disapplicazione dell'art 1 commi 121,122 e 124 della legge
107/2015, dell'art 2 del DPCM 23/9/2015 E ART 3 DPCM 28/11/2016 per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 c. 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18/5/2022 ove escludenti i docenti assunti a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di euro 500,00 per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato quale contributo alla loro formazione professionale e previa ove d'uopo sollevazione di questione di costituzionalità dell'art. 1 commi da
121 a 124 l. 107/2015 per violazione degli art. 3, 35 e 97 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli art 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Corte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso, accertarsi e dichiararsi il loro diritto, quali docenti assunti a tempo determinato, a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1 c. 121/124 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto, con conseguente condanna della parte convenuta a riconoscere loro il diritto al pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500,00 per anno scolastico, mediante attivazione della carta docenti, con riferimento agli aa.ss. indicati in atti;
in via subordinata, hanno chiesto, condannarsi il CP_1 al riconoscimento a ciascun ricorrente delle somme di cui sopra a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.; con vittoria di spese., da distrarsi.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto la riunione dei Controparte_1 procedimenti, il rigetto della domanda formulata da con riguardo all'a.s. Parte_1
2019/2020, in quanto destinataria di incarichi di supplenza “brevi e saltuari”, e il rigetto della domanda formulata da con riguardo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, per i Parte_3 quali vi è già stata pronuncia giudiziale (sent. Trib. Alessandria n. 11/2024).
All'udienza odierna i difensori hanno concordato per l'estensione delle domande dei ricorrenti anche con riguardo ai seguenti anni scolastici:
: 2024/2025; Parte_3
: 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1
: 2022/2023; Parte_5
: 2024/2025; Parte_4
: 2023/2024 e 2024/2025, Parte_6 rispetto ai quali vi è prova del servizio prestato agli atti.
All'esito della discussione dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
2 RGL n. 502/2024
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
3 RGL n. 502/2024
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie, è documentato che: è stata destinataria di incarichi di Parte_1 supplenza fino al termine delle attività negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché negli aa.ss.
2022/2023 e 2023/2024, mentre nell'a.s. 2019/2020 ha sottoscritto contratti per supplenze temporanee tuttavia prestando servizio in via continuativa sullo stesso posto dal 24.9.2019 al
3.5.2020, sicchè si ravvisa un contributo analogo alla realizzazione della didattica annua analogo a quello apportato dai supplenti con incarico annuale;
è stata destinataria di incarico Parte_2 di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2022/2023; è stata Parte_3 destinataria di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2022/2023
e 2023/2024, nonché nell'a.s. 2024/2025 (con riguardo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 vi è stata rinuncia alla domanda alla luce dell'eccezione sollevata dal , ritenuto fondata); CP_1
è stato destinatario di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche Parte_4 negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e di contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2023/2024; è stata destinataria di contratti fino al termine delle attività Parte_5 didattiche negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 mentre ha ricevuto incarico annuale per l'a.s.
2021/2022; è stata destinataria di contratti di supplenza fino al termine delle Parte_6 attività didattiche negli aa.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nonché negli aa.ss. 2023/2024 e
2024/2025, mentre è stata destinataria di incarico annuale nell'a.s. 2022/2023 (v. contratti prodotti Part da parte ric. e stati matricolari prodotti da ).
I ricorrenti hanno altresì documentato di essere attualmente inseriti nel sistema scolastico (v. contratti di assunzione a tempo indeterminato o contratti di supplenza per l'a.s. in corso); in ogni caso la circostanza non è stata contestata.
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d.
“Carta docente”, per ciascun anno di supplenza, anche se complessivamente superiori a due, con l'esclusione degli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 per , stante la rinuncia alla Parte_3 domanda formulata all'udienza odierna in accoglimento delle eccezioni sollevate dal . CP_1
Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente”, mediante il riconoscimento
4 RGL n. 502/2024
ai docenti assunti a termine come le ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, della serialità della controversia e della pluralità delle parti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alle parti Controparte_1 ricorrenti per i seguenti importi:
€ 2.500,00 Parte_1
€ 500,00 Parte_2
€ 1.500,00 Parte_3
€ 2.500,00 Parte_4
€ 2.000,00 Parte_5
€ 3.000,00 Parte_6
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 3.750,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carapelle Roberto.
Alessandria, il 1.7.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 01/07/2025 nella causa n. 502/2024 RGL, promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , assistiti dall'avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_5 Parte_6
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
PAVANELLO ALBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che: con separati ricorsi, introduttivi di procedimenti successivamente riuniti, , Parte_1
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti docenti alle dipendenze del in forza di Parte_6 Controparte_1 plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, durante il corso dei seguenti anni scolastici:
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Parte_1
: 2022/2023; Parte_2
1 RGL n. 502/2024
: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_3
: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2023; Parte_4
: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_5
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Parte_6
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, previa disapplicazione dell'art 1 commi 121,122 e 124 della legge
107/2015, dell'art 2 del DPCM 23/9/2015 E ART 3 DPCM 28/11/2016 per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 c. 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18/5/2022 ove escludenti i docenti assunti a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di euro 500,00 per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato quale contributo alla loro formazione professionale e previa ove d'uopo sollevazione di questione di costituzionalità dell'art. 1 commi da
121 a 124 l. 107/2015 per violazione degli art. 3, 35 e 97 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli art 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Corte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso, accertarsi e dichiararsi il loro diritto, quali docenti assunti a tempo determinato, a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1 c. 121/124 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto, con conseguente condanna della parte convenuta a riconoscere loro il diritto al pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500,00 per anno scolastico, mediante attivazione della carta docenti, con riferimento agli aa.ss. indicati in atti;
in via subordinata, hanno chiesto, condannarsi il CP_1 al riconoscimento a ciascun ricorrente delle somme di cui sopra a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.; con vittoria di spese., da distrarsi.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto la riunione dei Controparte_1 procedimenti, il rigetto della domanda formulata da con riguardo all'a.s. Parte_1
2019/2020, in quanto destinataria di incarichi di supplenza “brevi e saltuari”, e il rigetto della domanda formulata da con riguardo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, per i Parte_3 quali vi è già stata pronuncia giudiziale (sent. Trib. Alessandria n. 11/2024).
All'udienza odierna i difensori hanno concordato per l'estensione delle domande dei ricorrenti anche con riguardo ai seguenti anni scolastici:
: 2024/2025; Parte_3
: 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1
: 2022/2023; Parte_5
: 2024/2025; Parte_4
: 2023/2024 e 2024/2025, Parte_6 rispetto ai quali vi è prova del servizio prestato agli atti.
All'esito della discussione dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
2 RGL n. 502/2024
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
3 RGL n. 502/2024
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie, è documentato che: è stata destinataria di incarichi di Parte_1 supplenza fino al termine delle attività negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché negli aa.ss.
2022/2023 e 2023/2024, mentre nell'a.s. 2019/2020 ha sottoscritto contratti per supplenze temporanee tuttavia prestando servizio in via continuativa sullo stesso posto dal 24.9.2019 al
3.5.2020, sicchè si ravvisa un contributo analogo alla realizzazione della didattica annua analogo a quello apportato dai supplenti con incarico annuale;
è stata destinataria di incarico Parte_2 di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2022/2023; è stata Parte_3 destinataria di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2022/2023
e 2023/2024, nonché nell'a.s. 2024/2025 (con riguardo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 vi è stata rinuncia alla domanda alla luce dell'eccezione sollevata dal , ritenuto fondata); CP_1
è stato destinatario di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche Parte_4 negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e di contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2023/2024; è stata destinataria di contratti fino al termine delle attività Parte_5 didattiche negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 mentre ha ricevuto incarico annuale per l'a.s.
2021/2022; è stata destinataria di contratti di supplenza fino al termine delle Parte_6 attività didattiche negli aa.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nonché negli aa.ss. 2023/2024 e
2024/2025, mentre è stata destinataria di incarico annuale nell'a.s. 2022/2023 (v. contratti prodotti Part da parte ric. e stati matricolari prodotti da ).
I ricorrenti hanno altresì documentato di essere attualmente inseriti nel sistema scolastico (v. contratti di assunzione a tempo indeterminato o contratti di supplenza per l'a.s. in corso); in ogni caso la circostanza non è stata contestata.
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d.
“Carta docente”, per ciascun anno di supplenza, anche se complessivamente superiori a due, con l'esclusione degli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 per , stante la rinuncia alla Parte_3 domanda formulata all'udienza odierna in accoglimento delle eccezioni sollevate dal . CP_1
Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente”, mediante il riconoscimento
4 RGL n. 502/2024
ai docenti assunti a termine come le ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, della serialità della controversia e della pluralità delle parti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alle parti Controparte_1 ricorrenti per i seguenti importi:
€ 2.500,00 Parte_1
€ 500,00 Parte_2
€ 1.500,00 Parte_3
€ 2.500,00 Parte_4
€ 2.000,00 Parte_5
€ 3.000,00 Parte_6
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 3.750,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carapelle Roberto.
Alessandria, il 1.7.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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