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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 9420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9420 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N. 35185/2024 R.Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina ER nella causa
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Federica Biancifiori, con studio in Terni (Tr) – Corso Tacito n. 101 che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E Controparte_1
– Sede di NAPOLI in persona del
[...]
Direttore Regionale pro-tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 18.6.2014 ,conferita per atto Notaio ,recante rep. N. Persona_1
17705 Racc. 8545, , dall'Avv. CONCETTA PETRILLO ed elett.te domiciliato nella Avvocatura di LI – Via Nuova Poggioreale – ang. S. Lazzaro CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO
- dichiara che dall'infortunio del 4.9.2022 al ricorrente è derivata una menomazione alla integrità fisica pari al 4% e considerato il preesistente danno biologico lavorativo del 21%, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la rendita vitalizia ex art.13 Decreto Legislativo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 24% e per l'effetto condanna l' a corrispondere la citata prestazione (decurtato quanto già riconosciuto CP_1
e corrisposto) con decorrenza e in misura di legge oltre accessori come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite , che si liquidano in CP_1
€2.695,50 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Spese di CTU liquidate come da decreto a carico dell' CP_1
Roma, 26.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina ER FATTO Con ricorso depositato in data 30.9.2024 e ritualmente notificato all' , CP_1
l'istante indicato in epigrafe premesso di aver esperito con esito negativo la procedura amministrativa presso l' in relazione all'infortunio sul lavoro CP_1 occorso in data 4.9.2022 e denunciato a sede di LI (pratica CP_1
n.519113975 del 4.9.2022) ottenendo solo il riconoscimento di una inabilità temporanea assoluta fino al 13.9.2022 , deduceva che da detto infortunio erano derivati postumi permanenti in misura pari al 5% che dovevano essere valutati insieme al precedente danno biologico accertato da del 21%, CP_1 adiva il giudice del lavoro di Roma chiedendo l'accertamento di postumi permanenti pari al 5% dall'infortunio occorso del 4.9.2022 oltre alle patologie preesistenti pari al 21% con condanna dell' al pagamento della rendita CP_1 vitalizia complessiva dovuta. Deduceva al riguardo il ricorrente di essere un calciatore professionista tesserato con SS Turris calsio srl e che durante la gara di lega Pro Turris- Virtus Francavilla svoltasi a Torre del Greco in data 4.9.2022 aveva riportato un trauma distorsivo della caviglia destra e nello specifico “ “rottura di secondo grado del legamento peroneo astragalico anteriore, rottura di secondo grado del legamento peroneo calcaneare, danno osteocondrale dell'astragalo e del navicolare”. Precisava che aveva presentato denuncia all' , (pratica n.519113975 del CP_1
4.9.2022) e che l non aveva riconosciuto l'esistenza di postumi
CP_1 permanenti. Riteneva di aver subito un danno biologico maggiore pari al 5% e avanzava pertanto le richieste sopra richiamate. Si costituiva l' contestando il ricorso e deducendo la correttezza
CP_1 dell'accertamento effettuato in sede amministrativa. Alla udienza del 10.1.2025 su istanza dell' e con la non opposizione di
CP_1 parte ricorrente veniva concesso un termine a per verificare la pratica
CP_1 presso la sede di LI. Alla successiva udienza del 14.2.2025 veniva
CP_1 disposta CTU medico legale e l'incarico veniva conferito alla udienza del 10.4.2025. All'esito della CTU la causa veniva discussa alla udienza del 26.6.2025 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato. La disposta CTU ha accertato che dall'infortunio occorso alla ricorrente in data 4.9.2022 sono residuati postumi permanenti in misura pari all'4%. Il CTU dopo aver descritto tutti gli accertamenti visionati e il quadro clinico del ricorrente ha precisato: “ In base a quanto emerso nel corso delle consulenza risulta che in data 04/09/2022 Parte_1
, calciatore professionista , riportava infortunio a seguito di un duro contrasto di
[...] gioco avvenuto durante una partite di Lega Pro consistente in valido trauma distorsivo delle caviglia destra In data 14/09/2022 effettuava RM delle caviglia che documentava la presenza di una
“lesione osteocondrale dell'astragalo e del navicolare e distrazione di II grado del legamento peroneo astragalico anteriore e del legamento peroneo calcaneare”. In data 23/08/2024 veniva inoltre eseguita ulteriore RM alla caviglia destra che riscontrava la persistenza degli esiti. In conseguenza delle predette lesioni contratte a seguito dell'infortunio sul lavoro del 04/09/2022 , sono attualmente residuati postumi permanenti rappresentati da:
“Esiti di trauma distorsivo della caviglia destra con distrazione di II grado del legamento peroneo astragalico anteriore , del peroneo calcaneare e lesione osteocondrale dell'astragalo e del navicolare con deficit funzionale di 1/5 con segni di lassità legamentosa. Valutando la menomazione riscontrata, considerato il grado di limitazione funzionale residuato, posso così rispondere al quesito posto : in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito il 04/09/2022 presenta una menomazione dell'integrità Parte_1 psico fisica pari al 4% (quattro per cento ) , con riferimento al danno biologico così come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 2000 . Inoltre nel caso di specie trattasi di un calciatore professionista che ha subito numerosi infortuni nella sua carriera (infortuni sul lavoro), nessuno dei quali ha interessato la caviglia destra, infortuni che risultano unificati in una rendita corrispondente ad un Danno Biologico complessivo al 21%. Pertanto considerata la preesistenza di tale danno biologico lavorativo del 21% e il danno attualmente riscontrato a carico della caviglia destra, in esito all'infortunio del 04/09/2022, pari al 4%, non potendo applicare una semplice somma algebrica delle menomazioni, valutando nel complesso i suddetti postumi sussiste un danno biologico complessivo valutabile nella misura del 24% (ventiquattro per cento), in riferimento alla tabelle di cui al D,M, 12/07/2000). Si rende noto che in data 30/05/2025 ho inviato la relazione peritale alle parti. Non sono pervenute osservazioni alla ctu. CONCLUSIONI In base alle considerazioni formulate , esaminati gli atti e i documenti di causa , visitato il periziando , posso così rispondere al quesito posto : in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito il 04/09/2022 Parte_1 presenta una menomazione dell'integrità psico fisica pari al 4% (quattro per cento), con riferimento al danno biologico così come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 2000. Considerata la sussistenza di un precedente danno biologico lavorativo pari al 21% e il danno attualmente riscontrato a carico della caviglia destra, in esito all'infortunio del 04/09/2022, pari al 4%, non potendo applicare una semplice somma algebrica delle menomazioni, valutando nel complesso i suddetti postumi sussiste un danno biologico complessivo valutabile nella misura del 24% (ventiquattro per cento), in riferimento alla tabelle di cui al D,M, 12/07/2000).” In assenza di contestazioni specifiche alla CTU che è stata depositata nel termine previsto dal giudice le conclusioni della stessa, in quanto adeguatamente e logicamente motivate e fondate su dati clinici e accertamenti diagnostici obiettivi, sono condivise e fatte proprie da questo giudice che alle stesse si riporta. Deve quindi essere riconosciuto che dall'infortunio del 4.9.2022 al ricorrente è derivata una menomazione alla integrità fisica pari al 4% e considerato il preesistente danno biologico lavorativo del 21%, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la rendita vitalizia ex art.13 Decreto Legislativo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 24% L' deve quindi essere condannato al pagamento della citata prestazione, CP_1
(previa decurtazione di quanto già riconosciuto e corrisposto) con la decorrenza di legge oltre agli accessori come per legge. La sostanziale soccombenza dell' giustifica la condanna di detta parte al CP_1 pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo oltre alle spese di CTU liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
- dichiara che dall'infortunio del 4.9.2022 al ricorrente è derivata una menomazione alla integrità fisica pari al 4% e considerato il preesistente danno biologico lavorativo del 21%, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la rendita vitalizia ex art.13 Decreto Legislativo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 24% e per l'effetto condanna l' a corrispondere la citata prestazione (decurtato quanto già riconosciuto CP_1
e corrisposto) con decorrenza e in misura di legge oltre accessori come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite , che si liquidano in CP_1
€2.695,50 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Spese di CTU liquidate come da decreto a carico dell' CP_1
Roma, 26.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina ER
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N. 35185/2024 R.Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina ER nella causa
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Federica Biancifiori, con studio in Terni (Tr) – Corso Tacito n. 101 che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E Controparte_1
– Sede di NAPOLI in persona del
[...]
Direttore Regionale pro-tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 18.6.2014 ,conferita per atto Notaio ,recante rep. N. Persona_1
17705 Racc. 8545, , dall'Avv. CONCETTA PETRILLO ed elett.te domiciliato nella Avvocatura di LI – Via Nuova Poggioreale – ang. S. Lazzaro CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO
- dichiara che dall'infortunio del 4.9.2022 al ricorrente è derivata una menomazione alla integrità fisica pari al 4% e considerato il preesistente danno biologico lavorativo del 21%, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la rendita vitalizia ex art.13 Decreto Legislativo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 24% e per l'effetto condanna l' a corrispondere la citata prestazione (decurtato quanto già riconosciuto CP_1
e corrisposto) con decorrenza e in misura di legge oltre accessori come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite , che si liquidano in CP_1
€2.695,50 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Spese di CTU liquidate come da decreto a carico dell' CP_1
Roma, 26.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina ER FATTO Con ricorso depositato in data 30.9.2024 e ritualmente notificato all' , CP_1
l'istante indicato in epigrafe premesso di aver esperito con esito negativo la procedura amministrativa presso l' in relazione all'infortunio sul lavoro CP_1 occorso in data 4.9.2022 e denunciato a sede di LI (pratica CP_1
n.519113975 del 4.9.2022) ottenendo solo il riconoscimento di una inabilità temporanea assoluta fino al 13.9.2022 , deduceva che da detto infortunio erano derivati postumi permanenti in misura pari al 5% che dovevano essere valutati insieme al precedente danno biologico accertato da del 21%, CP_1 adiva il giudice del lavoro di Roma chiedendo l'accertamento di postumi permanenti pari al 5% dall'infortunio occorso del 4.9.2022 oltre alle patologie preesistenti pari al 21% con condanna dell' al pagamento della rendita CP_1 vitalizia complessiva dovuta. Deduceva al riguardo il ricorrente di essere un calciatore professionista tesserato con SS Turris calsio srl e che durante la gara di lega Pro Turris- Virtus Francavilla svoltasi a Torre del Greco in data 4.9.2022 aveva riportato un trauma distorsivo della caviglia destra e nello specifico “ “rottura di secondo grado del legamento peroneo astragalico anteriore, rottura di secondo grado del legamento peroneo calcaneare, danno osteocondrale dell'astragalo e del navicolare”. Precisava che aveva presentato denuncia all' , (pratica n.519113975 del CP_1
4.9.2022) e che l non aveva riconosciuto l'esistenza di postumi
CP_1 permanenti. Riteneva di aver subito un danno biologico maggiore pari al 5% e avanzava pertanto le richieste sopra richiamate. Si costituiva l' contestando il ricorso e deducendo la correttezza
CP_1 dell'accertamento effettuato in sede amministrativa. Alla udienza del 10.1.2025 su istanza dell' e con la non opposizione di
CP_1 parte ricorrente veniva concesso un termine a per verificare la pratica
CP_1 presso la sede di LI. Alla successiva udienza del 14.2.2025 veniva
CP_1 disposta CTU medico legale e l'incarico veniva conferito alla udienza del 10.4.2025. All'esito della CTU la causa veniva discussa alla udienza del 26.6.2025 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato. La disposta CTU ha accertato che dall'infortunio occorso alla ricorrente in data 4.9.2022 sono residuati postumi permanenti in misura pari all'4%. Il CTU dopo aver descritto tutti gli accertamenti visionati e il quadro clinico del ricorrente ha precisato: “ In base a quanto emerso nel corso delle consulenza risulta che in data 04/09/2022 Parte_1
, calciatore professionista , riportava infortunio a seguito di un duro contrasto di
[...] gioco avvenuto durante una partite di Lega Pro consistente in valido trauma distorsivo delle caviglia destra In data 14/09/2022 effettuava RM delle caviglia che documentava la presenza di una
“lesione osteocondrale dell'astragalo e del navicolare e distrazione di II grado del legamento peroneo astragalico anteriore e del legamento peroneo calcaneare”. In data 23/08/2024 veniva inoltre eseguita ulteriore RM alla caviglia destra che riscontrava la persistenza degli esiti. In conseguenza delle predette lesioni contratte a seguito dell'infortunio sul lavoro del 04/09/2022 , sono attualmente residuati postumi permanenti rappresentati da:
“Esiti di trauma distorsivo della caviglia destra con distrazione di II grado del legamento peroneo astragalico anteriore , del peroneo calcaneare e lesione osteocondrale dell'astragalo e del navicolare con deficit funzionale di 1/5 con segni di lassità legamentosa. Valutando la menomazione riscontrata, considerato il grado di limitazione funzionale residuato, posso così rispondere al quesito posto : in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito il 04/09/2022 presenta una menomazione dell'integrità Parte_1 psico fisica pari al 4% (quattro per cento ) , con riferimento al danno biologico così come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 2000 . Inoltre nel caso di specie trattasi di un calciatore professionista che ha subito numerosi infortuni nella sua carriera (infortuni sul lavoro), nessuno dei quali ha interessato la caviglia destra, infortuni che risultano unificati in una rendita corrispondente ad un Danno Biologico complessivo al 21%. Pertanto considerata la preesistenza di tale danno biologico lavorativo del 21% e il danno attualmente riscontrato a carico della caviglia destra, in esito all'infortunio del 04/09/2022, pari al 4%, non potendo applicare una semplice somma algebrica delle menomazioni, valutando nel complesso i suddetti postumi sussiste un danno biologico complessivo valutabile nella misura del 24% (ventiquattro per cento), in riferimento alla tabelle di cui al D,M, 12/07/2000). Si rende noto che in data 30/05/2025 ho inviato la relazione peritale alle parti. Non sono pervenute osservazioni alla ctu. CONCLUSIONI In base alle considerazioni formulate , esaminati gli atti e i documenti di causa , visitato il periziando , posso così rispondere al quesito posto : in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito il 04/09/2022 Parte_1 presenta una menomazione dell'integrità psico fisica pari al 4% (quattro per cento), con riferimento al danno biologico così come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 2000. Considerata la sussistenza di un precedente danno biologico lavorativo pari al 21% e il danno attualmente riscontrato a carico della caviglia destra, in esito all'infortunio del 04/09/2022, pari al 4%, non potendo applicare una semplice somma algebrica delle menomazioni, valutando nel complesso i suddetti postumi sussiste un danno biologico complessivo valutabile nella misura del 24% (ventiquattro per cento), in riferimento alla tabelle di cui al D,M, 12/07/2000).” In assenza di contestazioni specifiche alla CTU che è stata depositata nel termine previsto dal giudice le conclusioni della stessa, in quanto adeguatamente e logicamente motivate e fondate su dati clinici e accertamenti diagnostici obiettivi, sono condivise e fatte proprie da questo giudice che alle stesse si riporta. Deve quindi essere riconosciuto che dall'infortunio del 4.9.2022 al ricorrente è derivata una menomazione alla integrità fisica pari al 4% e considerato il preesistente danno biologico lavorativo del 21%, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la rendita vitalizia ex art.13 Decreto Legislativo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 24% L' deve quindi essere condannato al pagamento della citata prestazione, CP_1
(previa decurtazione di quanto già riconosciuto e corrisposto) con la decorrenza di legge oltre agli accessori come per legge. La sostanziale soccombenza dell' giustifica la condanna di detta parte al CP_1 pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo oltre alle spese di CTU liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
- dichiara che dall'infortunio del 4.9.2022 al ricorrente è derivata una menomazione alla integrità fisica pari al 4% e considerato il preesistente danno biologico lavorativo del 21%, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la rendita vitalizia ex art.13 Decreto Legislativo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 24% e per l'effetto condanna l' a corrispondere la citata prestazione (decurtato quanto già riconosciuto CP_1
e corrisposto) con decorrenza e in misura di legge oltre accessori come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite , che si liquidano in CP_1
€2.695,50 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Spese di CTU liquidate come da decreto a carico dell' CP_1
Roma, 26.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina ER