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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/03/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Rg. n. 5193/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5193/2016 promossa da:
(già , già ), in E_ AR Controparte_3 persona del proprio l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giusi Giocasta, giusta procura ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ARMANDO Controparte_4 C.F._1
PETROSINO, giusto mandato ed elezione di domicilio a margine dell'atto introduttivo di primo grado;
nonché in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_5
AVV.GIULIANA SENATORE e dall'AVV. ANTONINO CASCONE, giusta procura ed elezione di domicilio in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
, in persona del Prefetto p.t, non costituita;
Controparte_6
Parti appellate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., , proponeva azione di Controparte_4 annullamento della comunicazione preliminare di avvio procedure esecutive n. 10020159017913811000 relativamente alla presunta omessa/irregolare notifica delle cartelle di pagamento n. 10020150003259744000 e 10020140043951006000 relative all'omesso pagamento di contravvenzioni al CDS elevate dalla e dal Controparte_6 Controparte_7
pagina 1 di 8 per contravvenzioni del codice della strada pari ad € 438,38, all'uopo contestando: CP_5
- autonoma impugnabilità del ruolo;
- mancata e/o irregolare notifica dei verbali di accertamento di sanzioni al Cds;
- mancata notifica delle cartelle esattoriali sottostanti la comunicazione preliminare di avvio di procedure esecutive;
- prescrizione quinquennale della pretesa dalla data dell'illecito;
- l'illegittimità e incertezza delle somme richieste a titolo di maggiorazione ex art. 27 L. 689/81.
L' i costituiva in primo grado ed eccepiva: AR
- incompetenza del Giudice adito stante l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- inammissibilità dell'opposizione stante la notifica delle cartelle esattoriali;
- l'improcedibilità e tardività della domanda, in quanto riferita alla valida notificazione del titolo e da proporsi con ricorso ex art. 22 lg. 689/1981;
- la legittimità formale della cartella esattoriale;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella stessa;
- il difetto di legittimazione passiva, in quanto ogni questione inerente al merito della pretesa investe l'effettivo titolare del credito, ossia l'Ente impositore, con vittoria di spese;
- correttezza della maggiorazione ex art. 27 legge 689/1981;
- infondatezza richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Il si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed Controparte_5 eccependo:
- inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
- estraneità del Controparte_5
- regolare notifica del verbale di accertamento della sanzione per violazione al C.d.S.;
- infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
- correttezza della maggiorazione ex art. 27 legge 689/1981;
La si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda in quanto non Controparte_6 suffragata da elementi probatori di rilievo.
Con la sentenza impugnata n. 1451/2016, depositata il 26.02.2016, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., affermando la propria competenza, ha accolto l'opposizione, dichiarando nulla intimazione di pagamento n. 10020159017913811000 relativamente alle cartelle di pagamento n. 10020150003259744000 e 10020140043951006000, in quanto il verbale di accertamento di violazione al CDS sarebbe stato notificato dal comune di tramite ET privata , Controparte_5
pagina 2 di 8 non vi era prova della notifica del verbale di violazione al CDS notificato dalla CP
, non vi era prova della regolare notifica da parte dell' della riscossione delle
[...] CP_8 cartelle esattoriali.
Avverso tale pronuncia l' (ora ) AR Parte_1 ha proposto tempestivamente appello, deducendo violazione dell'art. 144 c.p.c. per mancata notifica dell'atto introduttivo di primo grado presso l'Avvocatura dello Stato, regolare notifica delle cartelle esattoriali e decadenza dal diritto di eccepire mancata notifica degli atti prodromici, errata statuizione della soccombenza dell'agente della riscossione;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito, eccependo inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c., Controparte_4 carenza dello ius postulandi per mancanza di procura alle liti, regolarità della notifica alla costituitasi nel giudizio di primo grado, autonoma impugnabilità Controparte_6 dell'estratto di ruolo, irregolarità della notifica delle cartelle esattoriali, riproponeva le difese di primo grado in ordine all'illegittimità della notifica e delle maggiorazioni ex art. 27 L n. 689/81, con vittoria di spese da attribuirsi ex art. 93 c.p.c.
Il si costituiva aderendo all'atto di appello e riproponendo le Controparte_5 difese di cui al primo grado di giudizio.
La non si è costituita nel presente grado di giudizio. Controparte_6
All'udienza dell'12.02.25, trattata in forma scritta telematica, previe rassegnate conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
Sempre In via preliminare in ordine all'eccezione di carenza dello ius postulandi per carenza di procura alle liti di parte appellante, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, evidenziava che “nel caso di specie la procura risulta allegato alla velina dell'appello depositata ai fini della costituzione in giudizio dell'appellante, con conseguente necessaria anteriorità della procura stessa alla costituzione della parte”.
pagina 3 di 8 Tenuto conto, della corretta qualificazione giuridica della domanda ex art. 615 c.p.c. (perlomeno con riferimento alla prima censura del ricorrente in primo grado), avendo, all'evidenza, parte opponente contestato il diritto di – ora – CP_2 TR di procedere ad esecuzione forzata, con connessa e radicata competenza dell'adito Giudice, la presente controversia non può che essere decisa secondo diritto, giacché riferita, a monte, a pretese impositive pubbliche.
Parimenti, occorre evidenziare come parte appellante deduca l'erroneità e tardività del mezzo di impugnazione prescelto dall'appellato nell'atto introduttivo di primo grado, con conseguente inammissibilità dell'opposizione formulata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Tale motivo di impugnazione – a ben vedere – va rigettato, tenuto conto di come la qualificazione giuridica della domanda, limitatamente al primo motivo di opposizione, sia stata resa ed intesa correttamente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., giacché la parte ha, evidentemente, contestato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata (e non, per TR
l'effetto, la regolarità formale della cartella ex art. 617 c.p.c., salvo quanto precisato infra).
Di conseguenza, va rigettata altresì l'eccezione di tardività della domanda formulata da parte appellante avuto riguardo alla prima censura, in quanto il primo comma dell'art. 615 c.p.c. indica come unico termine per proporre opposizione al precetto mediante atto di citazione l'inizio della procedura di esecuzione forzata;
pertanto, la corretta qualificazione giuridica della domanda ai sensi della norma suddetta assorbe l'eccezione relativa alla tardività della stessa.
Ciò detto, va altresì disatteso, per le medesime ragioni nonché per quelle dappresso indicate, anche l'ulteriore motivo di appello relativo alla carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, ancorché circoscritto alle censure relative alla maggiorazione E_0 delle somme ex art. 27 L. n. 689/1981.
A tale riguardo, ha, preliminarmente, contestato l'inesistenza e/o Controparte_4 illegittimità della modalità di notifica (e, pertanto, in un certo senso della notifica stessa) della cartella esattoriale emessa dall' come si dirà TR ritualmente notificatagli.
Pertanto, va senz'altro riconosciuta sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
nel presente giudizio, essendo titolare passiva della facoltà processuale TR di resistere in giudizio, nonché di procedere ad esecuzione sulla base delle cartelle emesse.
Tuttavia, con riferimento agli altri motivi di appello, lo stesso può essere esaminato nel merito e va accolto nei termini che seguono.
Infatti, dalla documentazione prodotta da nel fascicolo di parte di primo AR grado, risulta che la cartella di pagamento n. 10020150003259744000 e 10020140043951006000 sono state ritualmente notificate a , come Controparte_4 risulta dal numero riportato sulla notifica che è lo stesso della cartella di pagamento, giusta relata pagina 4 di 8 di notifica e rapporto di spedizione della raccomandata, prodotta in uno all'estratto di ruolo, dal quale si evincono altresì la descrizione dei tributi e la normativa applicata, nonché il dettaglio delle singole voci di debito applicate.
Le relate di notifica riportano la firma di qualificatosi padre del destinatario, Persona_1 tale notifica risulta pertanto regolare.
A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo” (Corte di Cassazione, Sez. 1 -
, Ordinanza n. 11228 del 28/04/2021).
L'odierno appellante ha prodotto in giudizio la copia fotostatica della notifica effettuata a mezzo posta nei confronti della controparte.
A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prova della notifica può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (Cass. ord. 21003/17; così Cass. ord. 13439/12 ed altre).
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata formulata alcuna specifica e circostanziata contestazione, che, infatti, è stata espressamente circoscritta – in primo grado – alle modalità di notifica ed ai requisiti dell'atto.
A tale riguardo, occorre altresì rilevare che la notifica della cartella esattoriale ben può essere eseguita anche a mezzo posta, direttamente dal alla riscossione. CP_11
La recente giurisprudenza tributaria ha statuito a più riprese la legittimità della notifica effettuata dal concessionario a mezzo posta ordinaria, precisando puntualmente che “in tema di riscossione delle imposte, deve ritenersi rituale la notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell'art. 26, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non essendo necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario” (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IX, 08/10/2021, n.4475), aderendo all'orientamento della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 24757 del 05.11.2020 ha statuito pagina 5 di 8 che “l'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, sicché è consentito allo stesso concessionario, e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore, procedere alla sua notifica a mezzo posta”.
Del pari notificati, invero, risultano i verbali di accertamento dell'infrazione, come documentato, in primo grado, dal Controparte_5
D'altronde, sul punto il ricorrente/attore, in primo grado, avrebbe dovuto impugnare il relativo vizio del termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto censurato, circostanza che, a ben vedere, non è avvenuta nel caso di specie.
A tal fine, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito come “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada.
Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 22 settembre 2017, n. 22080).
In relazione, poi, alle contestate maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981, nella cartella di pagamento è dato chiaramente evincere come le stesse non siano affatto riportate, giacché sono richieste le somme a titolo di:
- compensi equivalenti alla sanzione in concreto irrogata (importo a ruolo), a monte, nel verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada (mai contestato, né, per quel che risulta, tempestivamente impugnato);
- spese accessorie di legge dovute,
- spese di notifica di legge dovute, mancando l'indicazione delle cosiddette “somme aggiuntive” dalla data di formazione del ruolo sino alla consegna, appunto, nel caso di specie, mai richieste.
Venendo poi alla specifica censura sul punto, la Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato come sia incontrovertibile l'applicazione dell'art. 27 della L. n. 689/1981 anche alle sanzioni irrogate per la violazione del Codice della Strada (ex plurimis, Cass. Civ. n. 17901/2018), del tipo di quelle applicate nel caso di specie. A tale orientamento, ha peraltro, altresì aderito il Tribunale di Firenze, sezione II, con la sentenza del 04.11.2020, per la quale “all'applicabilità dell'art. 27, comma 6, alle sanzioni per violazioni al codice della strada, in adesione al più recente indirizzo della
pagina 6 di 8 giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16767/18 che richiama Cass. 22100/2007 e Cass. 1884/2016), deve ritenersi che la maggiorazione del 10% semestrale prevista dalla norma in questione si applichi anche alle violazioni del codice della strada, non risultando detta maggiorazione esclusa dal regime sanzionatorio di cui all'art. 203 codice della strada. In particolare, l'art. 206, comma 1, c.d.s. richiama l'art. 27, L. n. 689 del 1981 e il richiamo, a differenza da quanto ritenuto dal giudice di pace, appare integrale (“la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa L. 24 novembre 1981, n. 689”)”.
Per tali motivi, l'appello va accolto, con conferma della validità delle cartelle di pagamento impugnate e condanna dell'appellato, , al pagamento delle spese di Controparte_4 entrambi i gradi di giudizio in favore di (già Parte_1
, mediante l'applicazione dei parametri minimi, come previsti dal DM n. AR
55/2014 – come modificati dal successivo DM n. 147/2022 – tenuto conto dell'importo previsto dalla cartella, dell'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate e l'assenza di attività istruttoria costituenda, oltre che del grado di giudizio di riferimento, computato ai fini dell'indicata liquidazione giudiziale.
Nulla invece deve essere disposto in ordine alle spese di lite tra le altre parti e la CP
– quest'ultima, peraltro, rimasta contumace nel presente grado di giudizio – ,
[...]
mentre in relazione alle spese processuali del primo grado di giudizio e del presente (con le precisazioni sopra rese, avuto riguardo alla ), le stesse possono essere Controparte_6 interamente compensate tra la e le altre parti del giudizio e tra il Controparte_6
e le altre parti del giudizio, tenuto conto di come la decisione si Controparte_5 sia essenzialmente basata sull'accoglimento di censure proposte da TR
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia della;
Controparte_6
• accoglie l'appello come proposto da (ora AR E_
) e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
[...] dichiara dovute da le somme riportate dalla cartella di Controparte_4 pagamento nr. 10020150003259744000 e 10020140043951006000;
• condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_4
pagina 7 di 8 giudizio, in favore di (ora ) in AR Parte_1 persona del proprio l.r.p.t. che si liquidano in:
- € 278,00 relativamente al giudizio di primo grado,
- € 494,00 in relazione al giudizio di appello, per entrambi i gradi, poi, oltre spese vive, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come di legge;
• compensa le spese di lite tra la e le altre parti del giudizio per Controparte_6 entrambi i gradi di giudizio;
• compensa le spese di lite tra il e le altre parti del giudizio Controparte_5 per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 25.03.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5193/2016 promossa da:
(già , già ), in E_ AR Controparte_3 persona del proprio l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giusi Giocasta, giusta procura ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ARMANDO Controparte_4 C.F._1
PETROSINO, giusto mandato ed elezione di domicilio a margine dell'atto introduttivo di primo grado;
nonché in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_5
AVV.GIULIANA SENATORE e dall'AVV. ANTONINO CASCONE, giusta procura ed elezione di domicilio in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
, in persona del Prefetto p.t, non costituita;
Controparte_6
Parti appellate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., , proponeva azione di Controparte_4 annullamento della comunicazione preliminare di avvio procedure esecutive n. 10020159017913811000 relativamente alla presunta omessa/irregolare notifica delle cartelle di pagamento n. 10020150003259744000 e 10020140043951006000 relative all'omesso pagamento di contravvenzioni al CDS elevate dalla e dal Controparte_6 Controparte_7
pagina 1 di 8 per contravvenzioni del codice della strada pari ad € 438,38, all'uopo contestando: CP_5
- autonoma impugnabilità del ruolo;
- mancata e/o irregolare notifica dei verbali di accertamento di sanzioni al Cds;
- mancata notifica delle cartelle esattoriali sottostanti la comunicazione preliminare di avvio di procedure esecutive;
- prescrizione quinquennale della pretesa dalla data dell'illecito;
- l'illegittimità e incertezza delle somme richieste a titolo di maggiorazione ex art. 27 L. 689/81.
L' i costituiva in primo grado ed eccepiva: AR
- incompetenza del Giudice adito stante l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- inammissibilità dell'opposizione stante la notifica delle cartelle esattoriali;
- l'improcedibilità e tardività della domanda, in quanto riferita alla valida notificazione del titolo e da proporsi con ricorso ex art. 22 lg. 689/1981;
- la legittimità formale della cartella esattoriale;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella stessa;
- il difetto di legittimazione passiva, in quanto ogni questione inerente al merito della pretesa investe l'effettivo titolare del credito, ossia l'Ente impositore, con vittoria di spese;
- correttezza della maggiorazione ex art. 27 legge 689/1981;
- infondatezza richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Il si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed Controparte_5 eccependo:
- inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
- estraneità del Controparte_5
- regolare notifica del verbale di accertamento della sanzione per violazione al C.d.S.;
- infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
- correttezza della maggiorazione ex art. 27 legge 689/1981;
La si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda in quanto non Controparte_6 suffragata da elementi probatori di rilievo.
Con la sentenza impugnata n. 1451/2016, depositata il 26.02.2016, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., affermando la propria competenza, ha accolto l'opposizione, dichiarando nulla intimazione di pagamento n. 10020159017913811000 relativamente alle cartelle di pagamento n. 10020150003259744000 e 10020140043951006000, in quanto il verbale di accertamento di violazione al CDS sarebbe stato notificato dal comune di tramite ET privata , Controparte_5
pagina 2 di 8 non vi era prova della notifica del verbale di violazione al CDS notificato dalla CP
, non vi era prova della regolare notifica da parte dell' della riscossione delle
[...] CP_8 cartelle esattoriali.
Avverso tale pronuncia l' (ora ) AR Parte_1 ha proposto tempestivamente appello, deducendo violazione dell'art. 144 c.p.c. per mancata notifica dell'atto introduttivo di primo grado presso l'Avvocatura dello Stato, regolare notifica delle cartelle esattoriali e decadenza dal diritto di eccepire mancata notifica degli atti prodromici, errata statuizione della soccombenza dell'agente della riscossione;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito, eccependo inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c., Controparte_4 carenza dello ius postulandi per mancanza di procura alle liti, regolarità della notifica alla costituitasi nel giudizio di primo grado, autonoma impugnabilità Controparte_6 dell'estratto di ruolo, irregolarità della notifica delle cartelle esattoriali, riproponeva le difese di primo grado in ordine all'illegittimità della notifica e delle maggiorazioni ex art. 27 L n. 689/81, con vittoria di spese da attribuirsi ex art. 93 c.p.c.
Il si costituiva aderendo all'atto di appello e riproponendo le Controparte_5 difese di cui al primo grado di giudizio.
La non si è costituita nel presente grado di giudizio. Controparte_6
All'udienza dell'12.02.25, trattata in forma scritta telematica, previe rassegnate conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
Sempre In via preliminare in ordine all'eccezione di carenza dello ius postulandi per carenza di procura alle liti di parte appellante, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, evidenziava che “nel caso di specie la procura risulta allegato alla velina dell'appello depositata ai fini della costituzione in giudizio dell'appellante, con conseguente necessaria anteriorità della procura stessa alla costituzione della parte”.
pagina 3 di 8 Tenuto conto, della corretta qualificazione giuridica della domanda ex art. 615 c.p.c. (perlomeno con riferimento alla prima censura del ricorrente in primo grado), avendo, all'evidenza, parte opponente contestato il diritto di – ora – CP_2 TR di procedere ad esecuzione forzata, con connessa e radicata competenza dell'adito Giudice, la presente controversia non può che essere decisa secondo diritto, giacché riferita, a monte, a pretese impositive pubbliche.
Parimenti, occorre evidenziare come parte appellante deduca l'erroneità e tardività del mezzo di impugnazione prescelto dall'appellato nell'atto introduttivo di primo grado, con conseguente inammissibilità dell'opposizione formulata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Tale motivo di impugnazione – a ben vedere – va rigettato, tenuto conto di come la qualificazione giuridica della domanda, limitatamente al primo motivo di opposizione, sia stata resa ed intesa correttamente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., giacché la parte ha, evidentemente, contestato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata (e non, per TR
l'effetto, la regolarità formale della cartella ex art. 617 c.p.c., salvo quanto precisato infra).
Di conseguenza, va rigettata altresì l'eccezione di tardività della domanda formulata da parte appellante avuto riguardo alla prima censura, in quanto il primo comma dell'art. 615 c.p.c. indica come unico termine per proporre opposizione al precetto mediante atto di citazione l'inizio della procedura di esecuzione forzata;
pertanto, la corretta qualificazione giuridica della domanda ai sensi della norma suddetta assorbe l'eccezione relativa alla tardività della stessa.
Ciò detto, va altresì disatteso, per le medesime ragioni nonché per quelle dappresso indicate, anche l'ulteriore motivo di appello relativo alla carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, ancorché circoscritto alle censure relative alla maggiorazione E_0 delle somme ex art. 27 L. n. 689/1981.
A tale riguardo, ha, preliminarmente, contestato l'inesistenza e/o Controparte_4 illegittimità della modalità di notifica (e, pertanto, in un certo senso della notifica stessa) della cartella esattoriale emessa dall' come si dirà TR ritualmente notificatagli.
Pertanto, va senz'altro riconosciuta sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
nel presente giudizio, essendo titolare passiva della facoltà processuale TR di resistere in giudizio, nonché di procedere ad esecuzione sulla base delle cartelle emesse.
Tuttavia, con riferimento agli altri motivi di appello, lo stesso può essere esaminato nel merito e va accolto nei termini che seguono.
Infatti, dalla documentazione prodotta da nel fascicolo di parte di primo AR grado, risulta che la cartella di pagamento n. 10020150003259744000 e 10020140043951006000 sono state ritualmente notificate a , come Controparte_4 risulta dal numero riportato sulla notifica che è lo stesso della cartella di pagamento, giusta relata pagina 4 di 8 di notifica e rapporto di spedizione della raccomandata, prodotta in uno all'estratto di ruolo, dal quale si evincono altresì la descrizione dei tributi e la normativa applicata, nonché il dettaglio delle singole voci di debito applicate.
Le relate di notifica riportano la firma di qualificatosi padre del destinatario, Persona_1 tale notifica risulta pertanto regolare.
A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo” (Corte di Cassazione, Sez. 1 -
, Ordinanza n. 11228 del 28/04/2021).
L'odierno appellante ha prodotto in giudizio la copia fotostatica della notifica effettuata a mezzo posta nei confronti della controparte.
A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prova della notifica può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (Cass. ord. 21003/17; così Cass. ord. 13439/12 ed altre).
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata formulata alcuna specifica e circostanziata contestazione, che, infatti, è stata espressamente circoscritta – in primo grado – alle modalità di notifica ed ai requisiti dell'atto.
A tale riguardo, occorre altresì rilevare che la notifica della cartella esattoriale ben può essere eseguita anche a mezzo posta, direttamente dal alla riscossione. CP_11
La recente giurisprudenza tributaria ha statuito a più riprese la legittimità della notifica effettuata dal concessionario a mezzo posta ordinaria, precisando puntualmente che “in tema di riscossione delle imposte, deve ritenersi rituale la notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell'art. 26, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non essendo necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario” (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IX, 08/10/2021, n.4475), aderendo all'orientamento della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 24757 del 05.11.2020 ha statuito pagina 5 di 8 che “l'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, sicché è consentito allo stesso concessionario, e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore, procedere alla sua notifica a mezzo posta”.
Del pari notificati, invero, risultano i verbali di accertamento dell'infrazione, come documentato, in primo grado, dal Controparte_5
D'altronde, sul punto il ricorrente/attore, in primo grado, avrebbe dovuto impugnare il relativo vizio del termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto censurato, circostanza che, a ben vedere, non è avvenuta nel caso di specie.
A tal fine, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito come “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada.
Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 22 settembre 2017, n. 22080).
In relazione, poi, alle contestate maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981, nella cartella di pagamento è dato chiaramente evincere come le stesse non siano affatto riportate, giacché sono richieste le somme a titolo di:
- compensi equivalenti alla sanzione in concreto irrogata (importo a ruolo), a monte, nel verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada (mai contestato, né, per quel che risulta, tempestivamente impugnato);
- spese accessorie di legge dovute,
- spese di notifica di legge dovute, mancando l'indicazione delle cosiddette “somme aggiuntive” dalla data di formazione del ruolo sino alla consegna, appunto, nel caso di specie, mai richieste.
Venendo poi alla specifica censura sul punto, la Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato come sia incontrovertibile l'applicazione dell'art. 27 della L. n. 689/1981 anche alle sanzioni irrogate per la violazione del Codice della Strada (ex plurimis, Cass. Civ. n. 17901/2018), del tipo di quelle applicate nel caso di specie. A tale orientamento, ha peraltro, altresì aderito il Tribunale di Firenze, sezione II, con la sentenza del 04.11.2020, per la quale “all'applicabilità dell'art. 27, comma 6, alle sanzioni per violazioni al codice della strada, in adesione al più recente indirizzo della
pagina 6 di 8 giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16767/18 che richiama Cass. 22100/2007 e Cass. 1884/2016), deve ritenersi che la maggiorazione del 10% semestrale prevista dalla norma in questione si applichi anche alle violazioni del codice della strada, non risultando detta maggiorazione esclusa dal regime sanzionatorio di cui all'art. 203 codice della strada. In particolare, l'art. 206, comma 1, c.d.s. richiama l'art. 27, L. n. 689 del 1981 e il richiamo, a differenza da quanto ritenuto dal giudice di pace, appare integrale (“la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa L. 24 novembre 1981, n. 689”)”.
Per tali motivi, l'appello va accolto, con conferma della validità delle cartelle di pagamento impugnate e condanna dell'appellato, , al pagamento delle spese di Controparte_4 entrambi i gradi di giudizio in favore di (già Parte_1
, mediante l'applicazione dei parametri minimi, come previsti dal DM n. AR
55/2014 – come modificati dal successivo DM n. 147/2022 – tenuto conto dell'importo previsto dalla cartella, dell'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate e l'assenza di attività istruttoria costituenda, oltre che del grado di giudizio di riferimento, computato ai fini dell'indicata liquidazione giudiziale.
Nulla invece deve essere disposto in ordine alle spese di lite tra le altre parti e la CP
– quest'ultima, peraltro, rimasta contumace nel presente grado di giudizio – ,
[...]
mentre in relazione alle spese processuali del primo grado di giudizio e del presente (con le precisazioni sopra rese, avuto riguardo alla ), le stesse possono essere Controparte_6 interamente compensate tra la e le altre parti del giudizio e tra il Controparte_6
e le altre parti del giudizio, tenuto conto di come la decisione si Controparte_5 sia essenzialmente basata sull'accoglimento di censure proposte da TR
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia della;
Controparte_6
• accoglie l'appello come proposto da (ora AR E_
) e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
[...] dichiara dovute da le somme riportate dalla cartella di Controparte_4 pagamento nr. 10020150003259744000 e 10020140043951006000;
• condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_4
pagina 7 di 8 giudizio, in favore di (ora ) in AR Parte_1 persona del proprio l.r.p.t. che si liquidano in:
- € 278,00 relativamente al giudizio di primo grado,
- € 494,00 in relazione al giudizio di appello, per entrambi i gradi, poi, oltre spese vive, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come di legge;
• compensa le spese di lite tra la e le altre parti del giudizio per Controparte_6 entrambi i gradi di giudizio;
• compensa le spese di lite tra il e le altre parti del giudizio Controparte_5 per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 25.03.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
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