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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 23342/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA LI Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. EA MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 23342/2025 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv. MANGHI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA)
e c.f. (avv. MANGHI RAFFAELLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 18/11/2025 e di seguito integralmente riportate e trascritte: “a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 2430/2022 del
07/10/2022 del Tribunale di Brescia, che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, omologare le nuove condizioni qui precisate: - revocare
l'obbligo di concorso nel mantenimento, comprese le spese straordinarie, della figlia
1 posto a carico del signor per la somma che era stata Per_1 Parte_1 determinata, in sede divorzile, in € 350,00= oltre alla rivalutazione monetaria, in considerazione della maggiore età della stessa e della raggiunta autonomia e autosufficienza economica;
- stabilire la facoltà per la signora di Parte_2
autorizzare il signor qualora se ne ravvisi la necessità, a Parte_1 versare il contributo di mantenimento, pari a € 350,00= mensili, per la figlia , Per_2
maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, direttamente alla stessa.
Ferme le altre condizioni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di parziale modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti disposte con sentenza n. 2430/2022 del 07/10/2022.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato nel ricorso depositato in data 18/11/2025 e sopra riportato, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11/12/2025
Il Presidente Il Giudice relatore
EA LI EA MA
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA LI Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. EA MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 23342/2025 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv. MANGHI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA)
e c.f. (avv. MANGHI RAFFAELLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 18/11/2025 e di seguito integralmente riportate e trascritte: “a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 2430/2022 del
07/10/2022 del Tribunale di Brescia, che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, omologare le nuove condizioni qui precisate: - revocare
l'obbligo di concorso nel mantenimento, comprese le spese straordinarie, della figlia
1 posto a carico del signor per la somma che era stata Per_1 Parte_1 determinata, in sede divorzile, in € 350,00= oltre alla rivalutazione monetaria, in considerazione della maggiore età della stessa e della raggiunta autonomia e autosufficienza economica;
- stabilire la facoltà per la signora di Parte_2
autorizzare il signor qualora se ne ravvisi la necessità, a Parte_1 versare il contributo di mantenimento, pari a € 350,00= mensili, per la figlia , Per_2
maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, direttamente alla stessa.
Ferme le altre condizioni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di parziale modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti disposte con sentenza n. 2430/2022 del 07/10/2022.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato nel ricorso depositato in data 18/11/2025 e sopra riportato, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11/12/2025
Il Presidente Il Giudice relatore
EA LI EA MA
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