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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15715/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15715/2023
R.G. instaurato da
) con l'avv. TRIPODI GIANFRANCO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. TRIPODI GIANFRANCO Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno congiuntamente concluso come da note scritte del 9/4/2024, 5/11/2024
e da verbale d'udienza dell'8/11/2024, come segue: “l'assegno di mantenimento per , la Per_1
quale ha già compiuto i 26 anni, allo stato viene ancora erogato e continuerà ad essere dalla stessa percepito fino a quanto non avrà stabilizzato la propria posizione lavorativa. Per il resto conferma[no] le ulteriori condizioni di cui al ricorso come specificate con l'integrazione in data
5/11/2024 e all'udienza odierna”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/10/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CALCINATO (BS) (atto n. 41, parte II, serie A, anno 1992), risultano separate dal 28/5/2020 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio.
1 Convocate per chiarimenti (cfr. decreto del 2/10/2024), all'udienza dell'8/11/2024 hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21/11/2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15715/2023
R.G. instaurato da
) con l'avv. TRIPODI GIANFRANCO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. TRIPODI GIANFRANCO Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno congiuntamente concluso come da note scritte del 9/4/2024, 5/11/2024
e da verbale d'udienza dell'8/11/2024, come segue: “l'assegno di mantenimento per , la Per_1
quale ha già compiuto i 26 anni, allo stato viene ancora erogato e continuerà ad essere dalla stessa percepito fino a quanto non avrà stabilizzato la propria posizione lavorativa. Per il resto conferma[no] le ulteriori condizioni di cui al ricorso come specificate con l'integrazione in data
5/11/2024 e all'udienza odierna”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/10/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CALCINATO (BS) (atto n. 41, parte II, serie A, anno 1992), risultano separate dal 28/5/2020 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio.
1 Convocate per chiarimenti (cfr. decreto del 2/10/2024), all'udienza dell'8/11/2024 hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21/11/2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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