Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 711/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 711/2023 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARZI SARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Stradella (PV), Via
Garibaldi n. 15;
RICORRENTE
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
NEL MERITO
1)Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che contrassero matrimonio civile in data 13 maggio 2006 in SA TI e
[...]
SS (PV), (n. 3 registro atti di matrimonio, P. 1, anno 2006);
2) Assegnare l'abitazione familiare, sita in SA TI e SS (PV), Via
Rimembranza n. 18/D, con tutto quanto in essa contenuto, alla IG.ra Parte_1
quale genitore collocatario dei figli minori, che ivi dimoreranno con la madre e con la medesima vi manterranno la propria residenza anagrafica;
pag. 1 di 10
condiviso: i genitori assumeranno pertanto congiuntamente le decisioni di particolare importanza attinenti all'educazione, l'istruzione e la salute dei minori, esercitando invece disgiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di collocazione e permanenza dei figli presso ciascuno di essi;
4)Disporre che e abbiano prevalente collocazione presso la madre e Per_1 Per_2 con essa risiedano presso l'abitazione familiare in SA TI e SS (PV),
Via Rimembranza n. 18/D
e che il padre, nel rispetto della prevalente collocazione abbia facoltà di vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
A weekend alternati, dalle ore 15:00 del sabato alle ore 21.00 della domenica incluso il pernotto, nonché per due giorni infrasettimanali – di preferenza il martedì e il giovedì – andandoli a prendere presso la loro abitazione alle ore 18:00, tenendoli con sé per cena e riaccompagnandoli entro le ore 22:00;
Il padre avrà altresì facoltà di tenerli con sé nel giorno di domenica dei fine settimana di competenza della madre qualora ella dovesse essere impegnata sul lavoro, prelevandoli e riportandoli all'orario che di volta in volta sarà concordato tra i genitori in rapporto al turno di lavoro della IG.ra ; Parte_1
Il padre potrà altresì, limitatamente ad uno dei due giorni infrasettimanali di propria competenza ed avvisando la madre con adeguato preavviso, tenere i figli con sé per il pernotto, riaccompagnandoli la mattina successiva a scuola ovvero ove i genitori concorderanno per i periodi di chiusura scolastica (presso i nonni, al grest etc…);
I minori trascorreranno ad anni alterni il periodo delle vacanze natalizie con uno o con l'altro genitore, dal 24 dicembre al 30 dicembre, dal 31 dicembre fino alla fine della festività natalizia/ultimo giorno di sospensione scolastica, così in via alternata di anno in anno;
il genitore che trascorrerà il giorno di Natale con i figli metterà l'altro genitore nella condizione di trascorrere con i minori il giorno del 24 o del 26 dicembre dalle ore
10.00 alle ore 22:30 salvo diversi accordi.
I genitori terranno con sé i figli durante le vacanze pasquali con modalità tali da garantire ogni anno pari tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi;
pag. 2 di 10 I ponti festivi saranno trascorsi con uno o l'altro genitore in via alternata.
Durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli fino ad un massimo di 21 giorni continuativi, altresì recandosi in eventuali località di villeggiatura sul territorio nazionale, dandone comunicazione all'altro genitore: i genitori concorderanno i rispettivi periodi di competenza con adeguato preavviso, avendo cura di evitare sovrapposizioni;
se ciò avrà accaduto, i giorni di ferie sovrapponibili saranno trascorsi per pari tempo con ciascun genitore.
Qualora i genitori, nei suddetti ventun giorni continuativi di competenza durante il periodo estivo, non dovessero recarsi con i figli in alcuna località di villeggiatura, il genitore che non avrà i figli con sé potrà fare loro visita previo accordo con l'altro.
I genitori, per i summenzionati periodi in cui avranno con sé i figli, si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali spostamenti in località diverse dal domicilio, in ogni caso sul territorio nazionale. Qualora ciascun genitore intendesse recarsi all'estero con i figli, dovrà ottenere il preventivo assenso dell'altro.
I genitori si impegnano altresì, nell'interesse dei figli, a darsi reciproca comunicazione di eventuali cambi di recapito telefonico.
Nei giorni in cui non avrà i figli presso di sé, ciascun genitore potrà sentirli telefonicamente.
5)Porre a carico del IG. , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
dei figli in via indiretta – fermo il mantenimento dei medesimi in via diretta quando essi saranno presso il padre - la somma mensile di € 250,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT famiglie, da corrispondersi in via anticipata alla
IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, nonché l'obbligo di rimborsare Parte_1
alla ricorrente, nella misura del 50%, le spese extra assegno da individuare, quanto a voci e criteri di condivisione, conformemente al protocollo n. 2323/2016 siglato tra il
Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
6)Disporre che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla IG.ra
, genitore collocatario dei figli minori. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte ai capitoli che seguono, precedute dal rituale “vero che”:
pag. 3 di 10 1)Il IG. a far data da quando la moglie, preso atto Controparte_1 dell'irreversibilità della crisi, gli manifestava la propria volontà di addivenire a separazione, ha posto in essere nei confronti della medesima una condotta ostile, ostruzionistica e resistente, che permane tutt'ora;
2)Il convenuto ha completamente privato la famiglia di qualsivoglia sostegno economico, rendendosi inadempiente nel pagamento della rata del mutuo sull'abitazione familiare, delle utenze, delle spese domestiche e di quanto altro occorrente al sostentamento dei figli;
3)Il mutuo gravante sull'abitazione familiare - sita in SA TI e SS (PV), Via
Rimembranza n. 18/D, di proprietà di entrambi i coniugi – entrava in sofferenza (doc.
15) ed il padre della ricorrente, IG. , al solo scopo di aiutare la figlia in Persona_3 difficoltà, concordava con l'istituto di credito una definizione a saldo e stralcio della posizione anticipando integralmente la somma necessaria (docc. 15 a,b,c,d,e);
4)Il convenuto ometteva altresì di corrispondere le rate residualmente dovute sul finanziamento contratto per l'acquisto di un autoveicolo famigliare, a tutt'oggi nella sua disponibilità; anche in tale circostanza era il suocero, IG. , ad anticipare Persona_3
quanto necessario a ripianare il debito ed estinguere la posizione (doc. n. 5);
5)Il IG. anche in seguito all'emanazione dei provvedimenti Controparte_1 assunti all'esito dell'udienza presidenziale, ha sistematicamente omesso di erogare alla moglie il contributo al mantenimento posto a proprio carico in favore dei figli, nonché la quota di propria competenza delle spese extra assegno, fatta eccezione per il pagamento del 50% dei libri di testo;
6)La IG.ra continua a far fronte a tutte le spese familiari e ai bisogni dei figli Pt_1
unicamente con le proprie risorse e grazie al costante supporto dei propri genitori;
in una circostanza ella ha altresì ricevuto l'aiuto economico di un'amica;
7)I IGnori e , genitori della ricorrente, oltre a farsi Persona_3 Persona_4
carico della spesa settimanale per la figlia ed i nipoti, coadiuvano la ricorrente nella gestione quotidiana di e;
Per_1 Per_2
8)Il IG. ogni mattina si reca presso l'abitazione della ricorrente prima che Persona_3
questa esca per recarsi al lavoro: egli vi resta con , il minore dei nipoti, fino a Per_2
quando non giunge lo scuolabus a prenderlo;
pag. 4 di 10 9)Successivamente, intorno alle ore 13:00 di ogni giornata infrasettimanale, egli fa ritorno con la moglie presso l'abitazione della figlia per preparare il pranzo ad entrambi i nipoti ed accudirli nell'attesa che la IGnora rientri dal lavoro;
Parte_1
10)Anche la sorella della ricorrente, IG.ra , si occupa di accudire i Parte_2 nipoti nell'eventualità in cui i nonni materni abbiano qualche impedimento e/o impegno;
11)La ricorrente presta la propria attività lavorativa, con qualifica di operaia, alle dipendenze della Società Cooperativa Ulisse, con sede legale in Milano, lavorando su turni di otto ore dal lunedì al venerdì, cui frequentemente si aggiunge un turno domenicale di lavoro straordinario;
12)La IG.ra ha organizzato la propria attività lavorativa chiedendo di Parte_1
poter svolgere turni di lavoro che le consentano nella misura massima di seguire i figli con i compiti durante la settimana;
ella ha a tal fine richiesto e ottenuto altresì il trasferimento da una sede di lavoro ad un'altra;
13)Il IG. , a far data da quando si è trasferito altrove, ha omesso Controparte_1 di apprestare nell'abitazione che ha reperito quanto necessario a trattenere i figli con sé per il pernotto;
14)Il convenuto, che nell'abitazione in cui si è trasferito dispone unicamente di un letto e neppure ha ancora perfezionato l'allacciamento di tutte le utenze, a far data da quando i coniugi hanno iniziato a vivere separati, ha trascorso con e un numero Per_1 Per_2
di ore settimanali pari, al massimo, a tre/quattro, senza pernotto ed esclusivamente la domenica;
15)Soltanto in seguito alle insistenze della ricorrente, in alcune circostanze e Per_1
sono stati con il padre il pomeriggio della domenica dalle ore 12:00 alle ore Per_2
20:00;
16)Nonostante il IG. disponga di tutti i dispositivi e le applicazioni necessarie ad CP_1 un'attiva partecipazione alla vita scolastica dei figli, è la sola ricorrente ad interfacciarsi con gli insegnanti di entrambi per colloqui ed esigenze varie;
Si indicano a testi: 1) residente in [...]; Persona_3
2) , residente in [...]; 3) Persona_4 Tes_1
residente in [...]; 4) , residente in [...]e Controparte_2
pag. 5 di 10 SS (PV), Via Fitto;
5) , residente in [...]
Emanuele”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, precisato che la ricorrente, nelle conclusioni definitive rassegnate, ha riproposto istanze istruttorie già esaminate dal Giudice Istruttore. Il Collegio ritiene di fare proprie le decisioni del G.I. (da intendersi qui richiamate), assunte con ordinanza del
19.4.2024 e di non dover quindi rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di prove non ammesse, non necessitando, peraltro, la causa di un supplemento di istruttoria.
Viene, altresì, dichiarata la contumacia del convenuto IG. Controparte_1
, citato regolarmente dalla ricorrente, nonché comparso personalmente senza
[...] difensore all'udienza presidenziale del 14.6.2023.
Sulla pronuncia della separazione
La ricorrente, IG.ra , con ricorso depositato il 09.2.2023 ha chiesto Parte_1
al Tribunale di Pavia la pronuncia della separazione personale dal marito IG.
[...]
, con il quale ha contratto matrimonio in SA TI e SS (PV) CP_1
il 13.5.2006, iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
3, Parte I, anno 2006.
Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione della ricorrente, oltre che dalle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta, ormai da tempo, intollerabile e improseguibile, tanto che le parti vivono ormai da tempo separate.
Invero, date le allegazioni della ricorrente, nonché dal complessivo esame degli atti processuali, nessun dubbio può esservi in ordine alla sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, presupposto per una pronuncia di separazione personale.
Del resto è sufficiente osservare che, secondo l'orientamento costante della Suprema
Corte: “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il pag. 6 di 10 successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).
Deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale come richiesta da parte ricorrente.
In merito all'affido, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita padre – figli
Riguardo all'affido dei figli minori, , nato il [...] a [...] e Persona_5 Per_6
, nata il [...] a [...], il Collegio ritiene di accogliere la domanda di affido
[...]
condiviso tra i genitori formulata dalla ricorrente, atteso che da quanto emerso in corso di causa non sono emersi elementi tali da sconsigliare la suddetta modalità di affidamento dei minori.
Va, del resto, confermato il collocamento prevalente dei minori, nonché la residenza anagrafica presso la madre, cui va ribadita l'assegnazione della casa coniugale (sita in
SA TI e SS (PV), Via Rimembranza n. 18/D) di proprietà di entrambi i coniugi, rilevato l'interesse dei minori a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare in cui sono cresciuti e, al contempo, che il padre ha già provveduto a lasciare la casa coniugale, come riferito in atti dalla ricorrente.
Circa la regolamentazione del diritto di visita padre – figli, del pari, previsto che gli incontri si svolgano secondo accordi tra i genitori – tenendo prioritariamente in considerazione gli impegni scolastici, extrascolastici, ludico-ricreativi della prole - e, in ogni caso, prevedendosi che i minori trascorrano con il resistente weekend alternati dal sabato alla domenica oltre ad almeno un giorno infrasettimanale, anche con pernottamento presso di lui.
Va, altresì, previsto che durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 31 dicembre, e con l'altro il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio;
del pari, le vacanze pasquali saranno divise a metà tra i due genitori secondo il principio dell'alternanza annuale mentre, in relazione pag. 7 di 10 alle vacanze estive, i minori trascorreranno quindici giorni con ciascun genitore, anche non consecutivi, nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Infine, si prevede che le altre giornate festive infra annuali (cd. ponti o festività o nazionali) saranno attribuite all'uno o all'altro genitore, nel rispetto del principio di alternanza annuale.
In ordine al contributo al mantenimento per la prole
Rilevato che la madre, convivendo con i figli minori, provvederà direttamente al loro mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico, considerando i seguenti elementi.
In particolare, quanto alle sostanze della ricorrente, si osserva come la medesima, in atti e all'udienza presidenziale tenutasi il 14.6.2023, dichiarava di essere impiegata a tempo indeterminato, con qualifica di operaia, alle dipendenze della Società Cooperativa Ulisse, in persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Milano, C.F. , nonché di P.IVA_1 percepire uno stipendio netto mensile pari ad € 1.400,00 circa per 14 mensilità.
Si consideri, inoltre, come sulla stessa non gravino oneri abitativi, essendo la casa coniugale a lei assegnatale di proprietà di entrambi i coniugi e non più soggetta al pagamento della rata mensile del mutuo, come dedotto dalla stessa ricorrente in comparsa conclusionale (cfr. comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., pag. 5).
Di contro, il resistente, comparso senza difensore alla suddetta udienza presidenziale, ha riferito di essere impiegato presso un'azienda agricola, con stipendio mensile di €
1.300,00/1.400,00 al mese. Tale rapporto di lavoro, al tempo dell'udienza presidenziale a tempo determinato, si sarebbe in seguito trasformato in contratto a tempo indeterminato, come prospettato dalla ricorrente, nonché provato in esito al vaglio della documentazione da quest'ultima depositata (cfr. memoria ex art. 183, co. VI. n. 2 c.p.c., doc. all. n. 14).
Alla luce degli elementi evidenziati, in assenza di dichiarazione dei redditi del resistente, ma considerate le deduzioni offerte dallo stesso (cfr. verbale d'udienza del 14.6.2023), unitamente alle presumibili spese da questi sostenute per vitto e alloggio e alla circostanza dell'avvenuta estinzione del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto della casa coniugale, il Collegio reputa equo porre a carico del resistente a titolo di mantenimento dei figli minori, l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 450,00, da pag. 8 di 10 versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Viene, inoltre, confermata la ripartizione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Da ultimo, considerata la collocazione prevalente dei figli presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tengono conto del tipo di attività professionale espletata, e vengono poste a carico del contumace secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del resistente IG. ; Controparte_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in SA TI e SS (PV) CP_1
il 13.5.2006, iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
3, Parte I, anno 2006;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- conferma l'affidamento condiviso tra i genitori dei minori , nato il Persona_5
19.7.2012 a Pavia e , nata il [...] a [...], con collocamento e Persona_6
residenza anagrafica dei figli presso la madre IG.ra in SA Parte_1
TI e SS (PV), Via Rimembranza n. 18/D;
- conferma l'assegnazione della ex casa coniugale alla ricorrente che ivi abiterà con i figli;
- richiama quanto indicato in parte motiva in merito al regime di frequentazione padre-figli;
- pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere in via Controparte_1
anticipata entro il 5 di ogni mese alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento dei figli minori e la somma mensile di € 450,00 Per_2 Per_1
(quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
pag. 9 di 10 - dispone che le spese extra assegno per i figli graveranno su ciascun genitore nella misura del 50%, e saranno regolate nei modi e termini di cui al Protocollo relativo alle spese extra assegno in uso al Tribunale di Pavia;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla resistente;
- condanna il IG. al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente procedimento in favore della IG.ra , liquidate in € Parte_1
3.600,00 per compensi, il tutto oltre 15% rimborso forfettario ed accessori di legge.
Pavia, Camera di Consiglio del 10.4.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 10 di 10