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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 24/11/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. RA IC Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 745/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MANGO CARLA Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA CP_1 C.F._2
MASSIMO
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto, nel quale viene premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Livigno il 18 5 2002, iscritto nei registri del medesimo comune n. 4 parte II serie A, che dall'unione sono nati nel 2007 e nel 2010, Persona_1 Persona_2
reputate degne di accoglimento le condizioni concordate, conformi all'interesse delle parti ed alla legge, pagina 1 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 CP_1
comma, cod. civ.;
OMOLOGA le seguenti condizioni della separazione:
“1) accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiari il Tribunale adito la separazione personale autorizzandoli a vivere separati di letto, mensa ed abitazione, con obbligo di mutuo rispetto;
2) disponga l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento preferenziale presso la madre, confermando la più ampia disponibilità di visita del genitore non collocatario con congruo preavviso, fatto salvo ogni diverso accordo in relazione alle esigenze ed alla volontà dei figli stessi e dei genitori. In particolare disponendo l'alternanza delle festività Pasquali, Natalizie e di tutti gli altri giorni festivi da concordare previamente tra le parti, la possibilità per i genitori di trascorrere con i figli 15 giorni per le ferie estive, anche non consecutivi, da comunicare entro la fine del mese di maggio fatto salvo ogni diverso accordo;
3) reciproco assenso al rilascio ed ai successivi rinnovi dei documenti validi per l'espatrio con l'iscrizione anche dei figli;
4) la casa coniugale, sita a Livigno, in via Florin, 282, catastalmente identificata al fg. 40, part. 268, sub 14 di proprietà esclusiva del signor (doc. 4), viene assegnata alla signora CP_1 Pt_1
fino all'indipendenza economica di entrambi i figli, con conseguente ordine al competente
Conservatore di procedere alla trascrizione del diritto di abitazione a favore della signora Parte_1
e a tal fine il signor dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 L. 52/85 e all'art. 40
[...] CP_1
L. 47/1985, che l'immobile è catastalmente conforme alla planimetria depositata al catasto e allegata al presente ricorso (doc. 5). Le parti convengono, altresì, che il signor potrà comunque CP_1
mantenere la residenza presso l'immobile di Livigno Via Florin, 282 ma non avrà alcun diritto di abitazione fino a quando l'immobile sarà assegnato alla signora Pt_1
5) disponga a carico del signor il pagamento dell'importo di € 800,00 mensile (€ 400,00 per CP_1
figlio) a titolo di assegno di mantenimento per i figli, oltre rivalutazione Istat, a mezzo bonifico bancario già condiviso e noto dalle parti, entro il giorno 10 di ogni mese;
6) disponga comunque a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% l'obbligo di pagare le spese extra secondo il protocollo del Tribunale di Sondrio che dichiarano di avere a proprie mani, pagina 2 di 3 tutte necessarie nell'interesse dei figli minori, che comunque dovranno essere previamente concordate;
7) disponga che l'assegno unico Inps venga percepito dalla signora e che gli assegni Pt_1
familiari svizzeri verranno percepiti e trattenuti dal signor al netto di quanto percepirà la CP_1
signora per l'assegno unico Inps;
Pt_1
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno (sia di mantenimento, sia alimentare) dichiarando di aver regolato i loro rapporti economici alla data odierna, salvo ulteriori maturandi elementi;
9) le vetture resteranno di proprietà esclusiva come da rispettive intestazioni;
10) spese di lite compensate”.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 6 11 25
Il Presidente estensore
RA IC
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. RA IC Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 745/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MANGO CARLA Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA CP_1 C.F._2
MASSIMO
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto, nel quale viene premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Livigno il 18 5 2002, iscritto nei registri del medesimo comune n. 4 parte II serie A, che dall'unione sono nati nel 2007 e nel 2010, Persona_1 Persona_2
reputate degne di accoglimento le condizioni concordate, conformi all'interesse delle parti ed alla legge, pagina 1 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 CP_1
comma, cod. civ.;
OMOLOGA le seguenti condizioni della separazione:
“1) accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiari il Tribunale adito la separazione personale autorizzandoli a vivere separati di letto, mensa ed abitazione, con obbligo di mutuo rispetto;
2) disponga l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento preferenziale presso la madre, confermando la più ampia disponibilità di visita del genitore non collocatario con congruo preavviso, fatto salvo ogni diverso accordo in relazione alle esigenze ed alla volontà dei figli stessi e dei genitori. In particolare disponendo l'alternanza delle festività Pasquali, Natalizie e di tutti gli altri giorni festivi da concordare previamente tra le parti, la possibilità per i genitori di trascorrere con i figli 15 giorni per le ferie estive, anche non consecutivi, da comunicare entro la fine del mese di maggio fatto salvo ogni diverso accordo;
3) reciproco assenso al rilascio ed ai successivi rinnovi dei documenti validi per l'espatrio con l'iscrizione anche dei figli;
4) la casa coniugale, sita a Livigno, in via Florin, 282, catastalmente identificata al fg. 40, part. 268, sub 14 di proprietà esclusiva del signor (doc. 4), viene assegnata alla signora CP_1 Pt_1
fino all'indipendenza economica di entrambi i figli, con conseguente ordine al competente
Conservatore di procedere alla trascrizione del diritto di abitazione a favore della signora Parte_1
e a tal fine il signor dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 L. 52/85 e all'art. 40
[...] CP_1
L. 47/1985, che l'immobile è catastalmente conforme alla planimetria depositata al catasto e allegata al presente ricorso (doc. 5). Le parti convengono, altresì, che il signor potrà comunque CP_1
mantenere la residenza presso l'immobile di Livigno Via Florin, 282 ma non avrà alcun diritto di abitazione fino a quando l'immobile sarà assegnato alla signora Pt_1
5) disponga a carico del signor il pagamento dell'importo di € 800,00 mensile (€ 400,00 per CP_1
figlio) a titolo di assegno di mantenimento per i figli, oltre rivalutazione Istat, a mezzo bonifico bancario già condiviso e noto dalle parti, entro il giorno 10 di ogni mese;
6) disponga comunque a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% l'obbligo di pagare le spese extra secondo il protocollo del Tribunale di Sondrio che dichiarano di avere a proprie mani, pagina 2 di 3 tutte necessarie nell'interesse dei figli minori, che comunque dovranno essere previamente concordate;
7) disponga che l'assegno unico Inps venga percepito dalla signora e che gli assegni Pt_1
familiari svizzeri verranno percepiti e trattenuti dal signor al netto di quanto percepirà la CP_1
signora per l'assegno unico Inps;
Pt_1
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno (sia di mantenimento, sia alimentare) dichiarando di aver regolato i loro rapporti economici alla data odierna, salvo ulteriori maturandi elementi;
9) le vetture resteranno di proprietà esclusiva come da rispettive intestazioni;
10) spese di lite compensate”.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 6 11 25
Il Presidente estensore
RA IC
pagina 3 di 3