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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5364 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ist. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1346/2023, riservata in decisione all'udienza del 29.10.2025
TRA
(C.F. n. , (C.F. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, C.F._2 dall'avv. Leonardo Maiolica (C.F. n. ), presso il cui studio in Aversa, alla C.F._3 via P. Riverso, n. 202, elettivamente domiciliano;
APPELLANTI
E
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti CP_1 C.F._4 allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Carlo Maria Palmiero (C.F. n.
), presso il cui studio in Aversa, alla via F. Saporito, n. 56., elettivamente C.F._5 domicilia;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 374/2023, depositata in data 30.1.2023, notificata in data 7.2.2023
pagina 1 di 3 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
e , con atto di citazione notificato a mezzo pec in Parte_1 Parte_1 Parte_2 data 9.3.2023, hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, per proporre CP_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 37472023, depositata in data
30.1.2023 e notificata in data 7.2.2023, con cui era rigettata l'opposizione proposta dagli odierni appellanti, opponenti in primo grado, e, per l'effetto, era confermato il decreto ingiuntivo n.
1429/2019 dell'1.4.2029, dichiarato esecutivo, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, odierno appellato.
Gli appellanti hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di revocare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado, dichiarando insussistente il credito dell'appellato nei loro confronti e insussistente la loro responsabilità per i debiti della società Fluke Bar s.n.c. poi trasformata in s.r.l., con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'appellato , che ha resistito CP_1 all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali e ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza collegiale del 5.7.2023, depositata in data 12.7.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283 c.p.c., ed è stata fissata l'udienza del 7.5.2025 di rimessione della causa in decisione dinanzi al Consigliere Istruttorie, nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c., con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
L'udienza, ex art. 352 c.p.c., è stata poi rinviata, per esigenze organizzative di ruolo, al giorno
14.10.2026.
Con nota depositata in data 3.10.2025 il procuratore degli appellanti, in riscontro a quanto richiesto con nota di pari data, ha comunicato che la causa era stata transatta;
pertanto, con provvedimento del 10.10.2025, la trattazione della causa è stata anticipata all'udienza collegiale del 22.10.2025.
Alla predetta udienza nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza collegiale del 29.10.2025; all'udienza del 29.10.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza collegiale del 22.10.2025 ed alla successiva udienza collegiale del 29.10.2025, deve pagina 2 di 3 essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l.
25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2019).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt.
181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ist. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1346/2023, riservata in decisione all'udienza del 29.10.2025
TRA
(C.F. n. , (C.F. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, C.F._2 dall'avv. Leonardo Maiolica (C.F. n. ), presso il cui studio in Aversa, alla C.F._3 via P. Riverso, n. 202, elettivamente domiciliano;
APPELLANTI
E
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti CP_1 C.F._4 allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Carlo Maria Palmiero (C.F. n.
), presso il cui studio in Aversa, alla via F. Saporito, n. 56., elettivamente C.F._5 domicilia;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 374/2023, depositata in data 30.1.2023, notificata in data 7.2.2023
pagina 1 di 3 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
e , con atto di citazione notificato a mezzo pec in Parte_1 Parte_1 Parte_2 data 9.3.2023, hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, per proporre CP_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 37472023, depositata in data
30.1.2023 e notificata in data 7.2.2023, con cui era rigettata l'opposizione proposta dagli odierni appellanti, opponenti in primo grado, e, per l'effetto, era confermato il decreto ingiuntivo n.
1429/2019 dell'1.4.2029, dichiarato esecutivo, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, odierno appellato.
Gli appellanti hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di revocare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado, dichiarando insussistente il credito dell'appellato nei loro confronti e insussistente la loro responsabilità per i debiti della società Fluke Bar s.n.c. poi trasformata in s.r.l., con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'appellato , che ha resistito CP_1 all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali e ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza collegiale del 5.7.2023, depositata in data 12.7.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283 c.p.c., ed è stata fissata l'udienza del 7.5.2025 di rimessione della causa in decisione dinanzi al Consigliere Istruttorie, nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c., con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
L'udienza, ex art. 352 c.p.c., è stata poi rinviata, per esigenze organizzative di ruolo, al giorno
14.10.2026.
Con nota depositata in data 3.10.2025 il procuratore degli appellanti, in riscontro a quanto richiesto con nota di pari data, ha comunicato che la causa era stata transatta;
pertanto, con provvedimento del 10.10.2025, la trattazione della causa è stata anticipata all'udienza collegiale del 22.10.2025.
Alla predetta udienza nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza collegiale del 29.10.2025; all'udienza del 29.10.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza collegiale del 22.10.2025 ed alla successiva udienza collegiale del 29.10.2025, deve pagina 2 di 3 essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l.
25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2019).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt.
181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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