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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/05/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1984/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 1984/2022, promossa da:
P.I. ), nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Giannessi
- attrice
contro
(P.I. ), nella persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Falcicchio e dall'Avv. Rosamaria Berloco
- convenuta
Oggetto: appalto di opere pubbliche.
Conclusioni
Per l'attrice: come da note depositate in data 3/1/2025, “1) (…) dichiarare nullo il decreto ingiuntivo
n. 551/2022 R.G. 1079/2022 emesso dal Tribunale di Pisa Dott. Migliorino in data 16.04.2022 e notificato in data 25.04.2022 per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. per i motivi tutti visti in narrativa e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 551/2022 R.G. 1079/2022 emesso dal
Tribunale di Pisa Dott. Migliorino in data 16.04.2022 e notificato in data 25.04.202; 2) condannare
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in CP_1 P.IVA_2
Pisa, Via Corte Sanac 57 a ripetere ad le somme che la stessa ha esborsato in ragione dello Pt_2
inadempimento contrattuale della convenuta per euro 55.120,00= oltre gli interessi moratori sino al soddisfo;
3) Accertata la responsabilità processuale aggravata della convenuta opposta, condannare
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in CP_1 P.IVA_2
1 Pisa, Via Corte Sanac 57 al risarcimento del danno nei confronti di per avere agito in lite Pt_2
temeraria ex art. 96 c.p.c. in misura da valutarsi da Codesto Ill.mo Giudice in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese onorari ed accessori di legge”; per la convenuta: come da note depositate in data 7/1/2025, “
1. Nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede, in uno con le domande riconvenzionali spiegate in quanto infondate e non provate
e, per l'effetto, condannare l' a pagare la somma di € Parte_1
623.177,95, come accertato dal CTU nella perizia tecnico d'ufficio, alla Proter, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 551/2022 R.G. 1079/2022 emesso dal Tribunale di Pisa Dott. Migliorino in data
16.04.2022 oltre interessi moratori o legali e rivalutazione monetaria;
2. Nel merito e in subordine, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 551/2022 R.G. 1079/2022 emesso dal
Tribunale di Pisa Dott. Migliorino in data 16.04.2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo con
Sentenza;
3. Nel merito, ed in via di ulteriore subordine, in ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto in questa sede, condannare al pagamento della somma di € € 623.177,95, della minor Pt_2
somma ritenuta di giustizia per le ragioni e motivazioni in atti oltre interessi moratori o legali dal dì del dovuto;
4. In via ulteriormente degradata, nella denegata ipotesi di rigetto della pretesa creditoria azionata dalla per difetto del titolo posto a suo fondamento, accertare e CP_1 dichiarare, in ogni caso, l'arricchimento senza causa di Apes in danno della con CP_1 conseguente condanna di al pagamento della somma di € 623.177,95, o della somma ritenuta Pt_2
di giustizia con interessi dal dì del dovuto e rivalutazione monetaria in favore di 5. In ogni CP_1
caso, accertare e dichiarare anche d'ufficio la nullità delle pattuizioni contrattuali e unilaterali in contrasto con norme imperative;
6. Sempre in ogni caso, rigettare le domande riconvenzionali spiegate in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate;
7. Con ogni conseguente statuizione di condanna di al pagamento delle spese processuali della fase monitorio e del Pt_2 presente giudizio”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (di Parte_3 seguito ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 551/2022, emesso dal Pt_2
Tribunale di Pisa in data 16/4/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
479.737,22, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della società in CP_1
ragione della fattura n. 2 emessa in data 8/3/2022 (doc. 6, fascicolo di parte opponente), a titolo di saldo per il costo della manodopera relativa al contratto di appalto stipulato tra le parti in data
14/2/2018, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori per la costruzione di un edificio residenziale composto da 39 alloggi di edilizia pubblica in Pisa, via Emilia, Località Sant'Ermete (docc. 1 e 2). 2 A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria, eccependo che la somma richiesta dalla convenuta a titolo di saldo del costo della manodopera era stata oggetto di ribasso, come espressamente previsto dal contratto di appalto e dal relativo capitolato, nonché consentito dalla normativa al tempo vigente;
ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., spiegando altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma di €
55.120,00, oltre IVA, corrisposta in favore della ditta Kone S.p.a. in luogo dell'appaltatrice, al fine di ottenere le certificazioni di conformità degli ascensori da questa realizzati (doc. 10).
1.2. Si è costituita in giudizio la società contestando integralmente quanto ex adverso CP_1 dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, la convenuta opposta ha eccepito la nullità del contratto di appalto e del capitolato laddove prevedono l'applicazione del ribasso anche sui costi manodopera, stante l'inderogabilità della normativa posta a presidio della tutela del lavoro, garantita anche a livello costituzionale.
1.3. Con ordinanza del 10/11/2022, all'esito dell'udienza di prima comparizione tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza dell'8/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. In diritto
L'opposizione proposta dalla società deve essere accolta Parte_1
nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1. Pacifica la mancata corresponsione da parte di delle somme richieste da con Pt_2 CP_1
la domanda ingiuntiva, il thema decidendum del presente giudizio attiene alla legittimità del ribasso operato dalla stazione appaltante sui costi di manodopera sostenuti dalla società opposta nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 14/2/2018, e, conseguentemente, la spettanza, in capo alla società opposta, delle somme azionate in sede monitoria.
2.1.1. L'art. 23, co. 16, ultimo periodo, D.lgs. n. 50/2016 – norma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – disponeva che: “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”.
3 Tale disposizione si coordinava con il successivo art. 95, co. 10, secondo cui: “Nell'offerta economica
l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”.
A sua volta, l'art. 97, co. 5, lett. d), stabiliva che: “La stazione appaltante (…) esclude l'offerta solo
(…) se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: (…) d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”.
Orbene, dall'analisi letterale delle disposizioni sopra richiamate si evince chiaramente che, sotto la vigenza del D.lgs. n. 50/2016, i costi della manodopera erano suscettibili di ribasso, ad eccezione dei soli oneri della sicurezza, fermo restando l'eventuale controllo dell'anomalia dei costi del personale se e in quanto inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle.
Tale ricostruzione normativa è consolidata nella giurisprudenza amministrativa sviluppatasi in materia (ex multis, Tar Campania, Salerno, n. 1249/2021) ed è conforme ai principi di concorrenza di matrice eurounitaria che governano l'affidamento delle commesse pubbliche.
Maggiori perplessità interpretative sono insorte a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), il cui art. 41, co. 14, sembrerebbe prevedere lo scorporo dall'importo assoggettato a ribasso d'asta non soltanto degli oneri di sicurezza, ma anche dei costi della manodopera, operando così – quantomeno prima facie – una netta “inversione di rotta” rispetto al quadro normativo antecedente (cfr. Cons. di Stato, n. 5665/2023).
Al riguardo, la più recente giurisprudenza in materia, aderendo ad un'interpretazione ancorata alla littera legis, ha chiarito che “nella nuova disciplina gli oneri della manodopera quantificati dalla stazione appaltante non sono direttamente ribassabili, come accadeva nel sistema previgente, in quanto vanno scorporati dalla base d'asta da assoggettare a ribasso”, precisando, tuttavia, che
“qualora l'operatore economico disponga di un'organizzazione aziendale particolarmente efficiente, che gli consenta di abbattere i costi della manodopera, questi ultimi possono essere diminuiti in via indiretta e riflessa, ossia offrendo un più elevato ribasso sull'importo dei lavori o dei servizi oggetto della commessa” (cfr. , Genova, n. 673/2024). CP_2
Si segnala, peraltro, la presenza di un opposto indirizzo ermeneutico, secondo il quale, anche in vigenza dell'attuale disciplina, il costo della manodopera, pur dovendo essere evidenziato separatamente nei documenti di gara, continuerebbe a costituire un elemento della base d'asta, sulla
4 quale l'offerente è legittimato ad applicare il ribasso (T.A.R. SC, n. 120/2024; T.A.R. Sicilia,
Palermo, n. 3787/2023; delibera ANAC del 15/11/2023, n. 528).
Ebbene, alla luce del tenore letterale del vecchio Codice e dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza, nonché considerata l'esplicita previsione di cui all'art. 41, co. 14, D.lgs. n. 36/2023
– che conferma implicitamente la corretta interpretazione della disciplina previgente –, deve ritenersi che, al momento della stipula del contratto tra e i costi della manodopera fossero Pt_2 CP_1
suscettibili di ribasso.
2.1.2. Riconosciuta dunque l'astratta legittimità dell'applicabilità del ribasso ai costi di manodopera, si osserva che, nel caso di specie, il contratto di appalto e il relativo capitolato stipulato tra le parti indicano chiaramente, quali importi non soggetti a ribasso, esclusivamente gli oneri di sicurezza (art. 2, contratto di appalto, doc. 1; p. 3, capitolato, doc. 2, fascicolo di parte opponente). Segnatamente, il capitolato prevede testualmente che “trattandosi di un intervento di edilizia residenziale pubblica, i prezzi relativi alle opere di costruzione del fabbricato sono stati ridotti del 43,73%”, indicando poi, nella colonna della tabella riportante gli “Importi non soggetti a ribasso” esclusivamente gli oneri di sicurezza (cfr. p. 3, capitolato).
Ne consegue che accettando espressamente sia il contratto che il capitolato, si è CP_1
impegnata ad eseguire i lavori con piena consapevolezza che, trattandosi di un intervento di edilizia residenziale pubblica, i prezzi di riferimento per la redazione dell'offerta economica – e, conseguentemente, i prezzi alla base del contratto – sarebbero stati assoggettati al ribasso con l'unica esclusione degli oneri di sicurezza. Invero, la stessa società opposta ha dichiarato “di avere giudicato
i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerative e tali da consentire il ribasso offerto, tenuto conto del ribassa già applicato dalla stazione appaltante ai prezzi unitari desunti dai prezzari ufficiali” (cfr. doc. 12).
Di contro, non merita accoglimento l'eccezione di nullità virtuale sollevata dalla convenuta, la quale assume che la clausola contrattuale relativa al ribasso dei costi di manodopera sarebbe in contrasto con disposizioni inderogabili poste a tutela dei lavoratori.
In primis, va ricordato che, con riferimento al costo orario medio del lavoro risultante dalle tabelle ministeriali, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale parametro, fondato su dati statistici, non ha valore assoluto né inderogabile (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 558/2022); pertanto, le parti, pur avendo assunto a riferimento il prezziario della GI SC (anno 2016), ben potevano legittimamente discostarsene.
In secondo luogo, nel corso della procedura selettiva, la stazione appaltante ha effettuato le verifiche previste dall'art. 95, co. 10, del D.lgs. n. 50/2016, nonché la valutazione di eventuali anomalie ex art. 97 dello stesso decreto. In tale contesto, non risulta dagli atti alcuna prova che la riduzione operata
5 abbia effettivamente determinato la violazione dei trattamenti retributivi minimi garantiti, non avendo la parte opposta fornito elementi concreti o specifici in ordine alla quantificazione della pretesa lesione.
Non assume, infine, rilievo la circostanza che, in appalti successivi, non siano state adottate le medesime condizioni contrattuali, trattandosi di un elemento privo di incidenza sui rapporti obbligatori sorti tra le parti in relazione al contratto oggetto del presente giudizio.
2.1.3. Alla luce delle esposte considerazioni, deve concludersi per l'infondatezza della pretesa azionata da con il ricorso per ingiunzione, con conseguente accoglimento CP_1 dell'opposizione proposta da e revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. Pt_2
La ritenuta insussistenza del diritto azionato in via monitoria priva di rilevanza le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, atteso che essa si è limitata alla valutazione della congruità della pretesa, senza incidere sull'accertamento del suo fondamento giuridico.
2.2. Del pari, non merita accoglimento la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata, in subordine, da parte opposta.
2.2.1. Sul punto, mette conto rammentare che l'azione ex art. 2041 c.c. può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per difetto del titolo giuridico posto a suo fondamento, ma non quando sia stata introdotta un'azione contrattuale ordinaria, fondata su un rapporto obbligatorio esistente, la cui domanda sia stata respinta per carenza di ragioni giuridiche o di prove idonee a sostenerla (Cass. civ.
n. 11682/2018).
2.2.2. Nel caso in esame, l'esito negativo dell'azione contrattuale tipica non discende da una carenza ad origine del titolo, bensì dall'accertata infondatezza nel merito della pretesa azionata, con conseguente inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento per difetto del requisito di sussidiarietà, essendo tale azione esperibile solo in assenza di altro rimedio giuridico azionabile.
2.3. Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale proposta da parte opposta, volta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma di € 55.120,00, oltre IVA, corrisposta in favore della ditta Kone S.p.a., l'appaltatrice ha eccepito l'intervenuta escussione della polizza fideiussoria da parte di depositando in atti documentazione attestante la richiesta di incameramento della Pt_2
polizza fideiussoria n. 40021491002497 rivolta alla compagnia assicurativa Controparte_3
(doc. 6, fascicolo di parte opposta).
A fronte di tale eccezione, l'opponente ha a sua volta eccepito che l'escussione azionata farebbe riferimento “ad altro e diverso contratto e cantiere” e che “tanto non è una iniziativa abusiva che la
Compagnia assicurativa ha fatto un parziale pagamento” (cfr. comparsa conclusionale di parte opponente).
6 Senonché, dall'esame del contenuto letterale della comunicazione prodotta in atti emerge in modo chiaro e univoco il collegamento della polizza in questione al contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 14/2/2018, nonché la correlazione tra la richiesta di escussione della garanzia e la mancata certificazione di conformità degli impianti di ascensori installati da (“ in CP_1 Pt_2 data 14/02/2018 sottoscriveva con l'impresa un contratto di appalto avente ad oggetto CP_1
la realizzazione dei lavori di costruzione di un edificio di 39 alloggi in Pisa loc. S. Ermete e a garanzia delle obbligazioni discendenti da tale contratto veniva stipulata tra codesta società e
l'impresa la cauzione definitiva n. 40021491002497 per un importo iniziale pari a € CP_1
145.226,00”; si vedeva costretta a richiedere e ottenere le certificazioni di conformità Pt_2 direttamente dall'impresa Kone S.p.A., che aveva installato gli ascensori per conto di CP_1 pagando alla medesima la somma di € 55.120,00”, cfr. doc. 6).
Alla luce di tali elementi, la prospettazione difensiva da non risulta verosimile;
Pt_2 conseguentemente, una volta assolto da parte di l'onere di allegare e documentare un CP_1
principio di prova in merito all'avvenuta escussione della polizza, incombeva sull'opponente, in applicazione del principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare la mancata escussione della medesima e la persistenza della propria pretesa creditoria. Tale onere, tuttavia, non è stato soddisfatto nel presente giudizio, né risultano essere state formulate specifiche istanze istruttorie in tal senso.
2.4. Non si ravvisano, infine, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria, non essendo emersi elementi che consentano di affermare che abbia agito con CP_1
mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, che abbia abusato dello strumento processuale, anche tenuto conto della complessità giuridica e fattuale della vicenda.
3. Spese
Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti (Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), sono integralmente compensate tra le parti.
Stessa sorte per le spese di c.t.u.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, revoca Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 551/2022, emesso dal Tribunale di Pisa in data 16/4/2022;
- rigetta la domanda proposta da CP_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
;
[...]
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Parte_1
7 - dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
- pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Pisa, 16/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 1984/2022, promossa da:
P.I. ), nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Giannessi
- attrice
contro
(P.I. ), nella persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Falcicchio e dall'Avv. Rosamaria Berloco
- convenuta
Oggetto: appalto di opere pubbliche.
Conclusioni
Per l'attrice: come da note depositate in data 3/1/2025, “1) (…) dichiarare nullo il decreto ingiuntivo
n. 551/2022 R.G. 1079/2022 emesso dal Tribunale di Pisa Dott. Migliorino in data 16.04.2022 e notificato in data 25.04.2022 per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. per i motivi tutti visti in narrativa e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 551/2022 R.G. 1079/2022 emesso dal
Tribunale di Pisa Dott. Migliorino in data 16.04.2022 e notificato in data 25.04.202; 2) condannare
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in CP_1 P.IVA_2
Pisa, Via Corte Sanac 57 a ripetere ad le somme che la stessa ha esborsato in ragione dello Pt_2
inadempimento contrattuale della convenuta per euro 55.120,00= oltre gli interessi moratori sino al soddisfo;
3) Accertata la responsabilità processuale aggravata della convenuta opposta, condannare
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in CP_1 P.IVA_2
1 Pisa, Via Corte Sanac 57 al risarcimento del danno nei confronti di per avere agito in lite Pt_2
temeraria ex art. 96 c.p.c. in misura da valutarsi da Codesto Ill.mo Giudice in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese onorari ed accessori di legge”; per la convenuta: come da note depositate in data 7/1/2025, “
1. Nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede, in uno con le domande riconvenzionali spiegate in quanto infondate e non provate
e, per l'effetto, condannare l' a pagare la somma di € Parte_1
623.177,95, come accertato dal CTU nella perizia tecnico d'ufficio, alla Proter, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 551/2022 R.G. 1079/2022 emesso dal Tribunale di Pisa Dott. Migliorino in data
16.04.2022 oltre interessi moratori o legali e rivalutazione monetaria;
2. Nel merito e in subordine, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 551/2022 R.G. 1079/2022 emesso dal
Tribunale di Pisa Dott. Migliorino in data 16.04.2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo con
Sentenza;
3. Nel merito, ed in via di ulteriore subordine, in ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto in questa sede, condannare al pagamento della somma di € € 623.177,95, della minor Pt_2
somma ritenuta di giustizia per le ragioni e motivazioni in atti oltre interessi moratori o legali dal dì del dovuto;
4. In via ulteriormente degradata, nella denegata ipotesi di rigetto della pretesa creditoria azionata dalla per difetto del titolo posto a suo fondamento, accertare e CP_1 dichiarare, in ogni caso, l'arricchimento senza causa di Apes in danno della con CP_1 conseguente condanna di al pagamento della somma di € 623.177,95, o della somma ritenuta Pt_2
di giustizia con interessi dal dì del dovuto e rivalutazione monetaria in favore di 5. In ogni CP_1
caso, accertare e dichiarare anche d'ufficio la nullità delle pattuizioni contrattuali e unilaterali in contrasto con norme imperative;
6. Sempre in ogni caso, rigettare le domande riconvenzionali spiegate in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate;
7. Con ogni conseguente statuizione di condanna di al pagamento delle spese processuali della fase monitorio e del Pt_2 presente giudizio”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (di Parte_3 seguito ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 551/2022, emesso dal Pt_2
Tribunale di Pisa in data 16/4/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
479.737,22, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della società in CP_1
ragione della fattura n. 2 emessa in data 8/3/2022 (doc. 6, fascicolo di parte opponente), a titolo di saldo per il costo della manodopera relativa al contratto di appalto stipulato tra le parti in data
14/2/2018, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori per la costruzione di un edificio residenziale composto da 39 alloggi di edilizia pubblica in Pisa, via Emilia, Località Sant'Ermete (docc. 1 e 2). 2 A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria, eccependo che la somma richiesta dalla convenuta a titolo di saldo del costo della manodopera era stata oggetto di ribasso, come espressamente previsto dal contratto di appalto e dal relativo capitolato, nonché consentito dalla normativa al tempo vigente;
ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., spiegando altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma di €
55.120,00, oltre IVA, corrisposta in favore della ditta Kone S.p.a. in luogo dell'appaltatrice, al fine di ottenere le certificazioni di conformità degli ascensori da questa realizzati (doc. 10).
1.2. Si è costituita in giudizio la società contestando integralmente quanto ex adverso CP_1 dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, la convenuta opposta ha eccepito la nullità del contratto di appalto e del capitolato laddove prevedono l'applicazione del ribasso anche sui costi manodopera, stante l'inderogabilità della normativa posta a presidio della tutela del lavoro, garantita anche a livello costituzionale.
1.3. Con ordinanza del 10/11/2022, all'esito dell'udienza di prima comparizione tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza dell'8/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. In diritto
L'opposizione proposta dalla società deve essere accolta Parte_1
nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1. Pacifica la mancata corresponsione da parte di delle somme richieste da con Pt_2 CP_1
la domanda ingiuntiva, il thema decidendum del presente giudizio attiene alla legittimità del ribasso operato dalla stazione appaltante sui costi di manodopera sostenuti dalla società opposta nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 14/2/2018, e, conseguentemente, la spettanza, in capo alla società opposta, delle somme azionate in sede monitoria.
2.1.1. L'art. 23, co. 16, ultimo periodo, D.lgs. n. 50/2016 – norma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – disponeva che: “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”.
3 Tale disposizione si coordinava con il successivo art. 95, co. 10, secondo cui: “Nell'offerta economica
l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”.
A sua volta, l'art. 97, co. 5, lett. d), stabiliva che: “La stazione appaltante (…) esclude l'offerta solo
(…) se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: (…) d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”.
Orbene, dall'analisi letterale delle disposizioni sopra richiamate si evince chiaramente che, sotto la vigenza del D.lgs. n. 50/2016, i costi della manodopera erano suscettibili di ribasso, ad eccezione dei soli oneri della sicurezza, fermo restando l'eventuale controllo dell'anomalia dei costi del personale se e in quanto inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle.
Tale ricostruzione normativa è consolidata nella giurisprudenza amministrativa sviluppatasi in materia (ex multis, Tar Campania, Salerno, n. 1249/2021) ed è conforme ai principi di concorrenza di matrice eurounitaria che governano l'affidamento delle commesse pubbliche.
Maggiori perplessità interpretative sono insorte a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), il cui art. 41, co. 14, sembrerebbe prevedere lo scorporo dall'importo assoggettato a ribasso d'asta non soltanto degli oneri di sicurezza, ma anche dei costi della manodopera, operando così – quantomeno prima facie – una netta “inversione di rotta” rispetto al quadro normativo antecedente (cfr. Cons. di Stato, n. 5665/2023).
Al riguardo, la più recente giurisprudenza in materia, aderendo ad un'interpretazione ancorata alla littera legis, ha chiarito che “nella nuova disciplina gli oneri della manodopera quantificati dalla stazione appaltante non sono direttamente ribassabili, come accadeva nel sistema previgente, in quanto vanno scorporati dalla base d'asta da assoggettare a ribasso”, precisando, tuttavia, che
“qualora l'operatore economico disponga di un'organizzazione aziendale particolarmente efficiente, che gli consenta di abbattere i costi della manodopera, questi ultimi possono essere diminuiti in via indiretta e riflessa, ossia offrendo un più elevato ribasso sull'importo dei lavori o dei servizi oggetto della commessa” (cfr. , Genova, n. 673/2024). CP_2
Si segnala, peraltro, la presenza di un opposto indirizzo ermeneutico, secondo il quale, anche in vigenza dell'attuale disciplina, il costo della manodopera, pur dovendo essere evidenziato separatamente nei documenti di gara, continuerebbe a costituire un elemento della base d'asta, sulla
4 quale l'offerente è legittimato ad applicare il ribasso (T.A.R. SC, n. 120/2024; T.A.R. Sicilia,
Palermo, n. 3787/2023; delibera ANAC del 15/11/2023, n. 528).
Ebbene, alla luce del tenore letterale del vecchio Codice e dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza, nonché considerata l'esplicita previsione di cui all'art. 41, co. 14, D.lgs. n. 36/2023
– che conferma implicitamente la corretta interpretazione della disciplina previgente –, deve ritenersi che, al momento della stipula del contratto tra e i costi della manodopera fossero Pt_2 CP_1
suscettibili di ribasso.
2.1.2. Riconosciuta dunque l'astratta legittimità dell'applicabilità del ribasso ai costi di manodopera, si osserva che, nel caso di specie, il contratto di appalto e il relativo capitolato stipulato tra le parti indicano chiaramente, quali importi non soggetti a ribasso, esclusivamente gli oneri di sicurezza (art. 2, contratto di appalto, doc. 1; p. 3, capitolato, doc. 2, fascicolo di parte opponente). Segnatamente, il capitolato prevede testualmente che “trattandosi di un intervento di edilizia residenziale pubblica, i prezzi relativi alle opere di costruzione del fabbricato sono stati ridotti del 43,73%”, indicando poi, nella colonna della tabella riportante gli “Importi non soggetti a ribasso” esclusivamente gli oneri di sicurezza (cfr. p. 3, capitolato).
Ne consegue che accettando espressamente sia il contratto che il capitolato, si è CP_1
impegnata ad eseguire i lavori con piena consapevolezza che, trattandosi di un intervento di edilizia residenziale pubblica, i prezzi di riferimento per la redazione dell'offerta economica – e, conseguentemente, i prezzi alla base del contratto – sarebbero stati assoggettati al ribasso con l'unica esclusione degli oneri di sicurezza. Invero, la stessa società opposta ha dichiarato “di avere giudicato
i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerative e tali da consentire il ribasso offerto, tenuto conto del ribassa già applicato dalla stazione appaltante ai prezzi unitari desunti dai prezzari ufficiali” (cfr. doc. 12).
Di contro, non merita accoglimento l'eccezione di nullità virtuale sollevata dalla convenuta, la quale assume che la clausola contrattuale relativa al ribasso dei costi di manodopera sarebbe in contrasto con disposizioni inderogabili poste a tutela dei lavoratori.
In primis, va ricordato che, con riferimento al costo orario medio del lavoro risultante dalle tabelle ministeriali, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale parametro, fondato su dati statistici, non ha valore assoluto né inderogabile (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 558/2022); pertanto, le parti, pur avendo assunto a riferimento il prezziario della GI SC (anno 2016), ben potevano legittimamente discostarsene.
In secondo luogo, nel corso della procedura selettiva, la stazione appaltante ha effettuato le verifiche previste dall'art. 95, co. 10, del D.lgs. n. 50/2016, nonché la valutazione di eventuali anomalie ex art. 97 dello stesso decreto. In tale contesto, non risulta dagli atti alcuna prova che la riduzione operata
5 abbia effettivamente determinato la violazione dei trattamenti retributivi minimi garantiti, non avendo la parte opposta fornito elementi concreti o specifici in ordine alla quantificazione della pretesa lesione.
Non assume, infine, rilievo la circostanza che, in appalti successivi, non siano state adottate le medesime condizioni contrattuali, trattandosi di un elemento privo di incidenza sui rapporti obbligatori sorti tra le parti in relazione al contratto oggetto del presente giudizio.
2.1.3. Alla luce delle esposte considerazioni, deve concludersi per l'infondatezza della pretesa azionata da con il ricorso per ingiunzione, con conseguente accoglimento CP_1 dell'opposizione proposta da e revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. Pt_2
La ritenuta insussistenza del diritto azionato in via monitoria priva di rilevanza le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, atteso che essa si è limitata alla valutazione della congruità della pretesa, senza incidere sull'accertamento del suo fondamento giuridico.
2.2. Del pari, non merita accoglimento la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata, in subordine, da parte opposta.
2.2.1. Sul punto, mette conto rammentare che l'azione ex art. 2041 c.c. può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per difetto del titolo giuridico posto a suo fondamento, ma non quando sia stata introdotta un'azione contrattuale ordinaria, fondata su un rapporto obbligatorio esistente, la cui domanda sia stata respinta per carenza di ragioni giuridiche o di prove idonee a sostenerla (Cass. civ.
n. 11682/2018).
2.2.2. Nel caso in esame, l'esito negativo dell'azione contrattuale tipica non discende da una carenza ad origine del titolo, bensì dall'accertata infondatezza nel merito della pretesa azionata, con conseguente inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento per difetto del requisito di sussidiarietà, essendo tale azione esperibile solo in assenza di altro rimedio giuridico azionabile.
2.3. Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale proposta da parte opposta, volta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma di € 55.120,00, oltre IVA, corrisposta in favore della ditta Kone S.p.a., l'appaltatrice ha eccepito l'intervenuta escussione della polizza fideiussoria da parte di depositando in atti documentazione attestante la richiesta di incameramento della Pt_2
polizza fideiussoria n. 40021491002497 rivolta alla compagnia assicurativa Controparte_3
(doc. 6, fascicolo di parte opposta).
A fronte di tale eccezione, l'opponente ha a sua volta eccepito che l'escussione azionata farebbe riferimento “ad altro e diverso contratto e cantiere” e che “tanto non è una iniziativa abusiva che la
Compagnia assicurativa ha fatto un parziale pagamento” (cfr. comparsa conclusionale di parte opponente).
6 Senonché, dall'esame del contenuto letterale della comunicazione prodotta in atti emerge in modo chiaro e univoco il collegamento della polizza in questione al contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 14/2/2018, nonché la correlazione tra la richiesta di escussione della garanzia e la mancata certificazione di conformità degli impianti di ascensori installati da (“ in CP_1 Pt_2 data 14/02/2018 sottoscriveva con l'impresa un contratto di appalto avente ad oggetto CP_1
la realizzazione dei lavori di costruzione di un edificio di 39 alloggi in Pisa loc. S. Ermete e a garanzia delle obbligazioni discendenti da tale contratto veniva stipulata tra codesta società e
l'impresa la cauzione definitiva n. 40021491002497 per un importo iniziale pari a € CP_1
145.226,00”; si vedeva costretta a richiedere e ottenere le certificazioni di conformità Pt_2 direttamente dall'impresa Kone S.p.A., che aveva installato gli ascensori per conto di CP_1 pagando alla medesima la somma di € 55.120,00”, cfr. doc. 6).
Alla luce di tali elementi, la prospettazione difensiva da non risulta verosimile;
Pt_2 conseguentemente, una volta assolto da parte di l'onere di allegare e documentare un CP_1
principio di prova in merito all'avvenuta escussione della polizza, incombeva sull'opponente, in applicazione del principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare la mancata escussione della medesima e la persistenza della propria pretesa creditoria. Tale onere, tuttavia, non è stato soddisfatto nel presente giudizio, né risultano essere state formulate specifiche istanze istruttorie in tal senso.
2.4. Non si ravvisano, infine, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria, non essendo emersi elementi che consentano di affermare che abbia agito con CP_1
mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, che abbia abusato dello strumento processuale, anche tenuto conto della complessità giuridica e fattuale della vicenda.
3. Spese
Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti (Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), sono integralmente compensate tra le parti.
Stessa sorte per le spese di c.t.u.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, revoca Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 551/2022, emesso dal Tribunale di Pisa in data 16/4/2022;
- rigetta la domanda proposta da CP_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
;
[...]
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Parte_1
7 - dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
- pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Pisa, 16/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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