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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 11/09/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 313/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 313/2020, promosso da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio legale C.F._1 dell'avv. Mara Cuboni, che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lanusei n° 68 del 20.07. 2020;
- ricorrente -
contro
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Zito, presso il cui studio C.F._2 in Lanusei è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce alla memoria difensiva del
20.10.2020, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei n. 106/20 del 18.11.2020;
- resistente -
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni:
pagina 1 di 10 nell'interesse di (memoria del 21 maggio 2021): Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con addebito Parte_1 CP_1
Per_ a carico del 2. disporre l'affido esclusivo dei figli minori, e alla CP_1 Per_2 madre, con diritto del padre di vedere i bambini, con il consenso dei minori e previo accordo con la madre, compatibilmente con la disponibilità dei figli e con i loro diversi impegni;
3. assegnare la casa coniugale sita in Ulassai, alla via Marconi n.112 con tutto quanto l'arreda, alla sig.ra che continuerà a viverci con i figli;
4. porre a carico del Pt_1 resistente un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli nella misura non inferiore ad euro 900, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%;
5. porre a carico del resistente un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento della moglie nella misura non inferiore ad euro 200,00; 6. con vittoria di spese e compensi professionali”;
nell'interesse di (conclusionale del 23 settembre 2023, richiamata dalle note di CP_1 udienza del 15 luglio 2025)
“Voglia Ill.mo Tribunale adito: sospendere l'assegno di mantenimento per i figli non autosufficienti ed il 50% delle spese straordinarie a carico del resistente, disponendolo solo nel caso in cui il suo reddito futuro lo consentisse;
- sospendere l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, attesa la sua autosufficienza;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE ha domandato la separazione personale dal coniuge , dopo avere Parte_1 CP_1 esposto di avere contratto matrimonio concordatario in Ulassai il 5 aprile 1997 e di avere Per_ avuto tre figli, (07 agosto 1999), (15 marzo 2003) e (05 marzo Per_3 Per_2
2007), con stabile residenza familiare nell'abitazione di Ulassai, via Marconi n. 112.
Nella ricostruzione dei fatti, la ricorrente ha rappresentato che, a partire dall'estate del
2018, il marito si era assentato ripetutamente da casa senza preavviso, usciva nel cuore della notte per trascorrere la giornata con nuove compagnie. Lo stesso aveva da tempo condotte di prevaricazione e atteggiamenti aggressivi e umilianti non solo nei suoi confronti pagina 2 di 10 ma anche verso i figli, sicché l'ambiente domestico era diventato insopportabile per l'intero nucleo familiare.
Essendo la convivenza non più sostenibile, la ricorrente aveva chiesto al marito di allontanarsi dall'abitazione familiare;
dal luglio 2019 il resistente si era allontanato senza tuttavia comunicare il nuovo recapito e senza più contribuire al mantenimento della famiglia ovvero occuparsi dei figli, di cui si disinteressava totalmente.
La ricorrente ha allegato che lo zio materno le aveva donato euro 20.000,00 per la ristrutturazione della casa;
detta somma - custodita nella camera matrimoniale - era stata illegittimamente prelevata dal marito prima di lasciare la casa coniugale.
La ricorrente ha rappresentato di essersi dedicata per anni prevalentemente alla cura della casa e della famiglia e di avere poi iniziato, dall'agosto 2020, un lavoro part-time presso la cooperativa Antes, come addetta alle pulizie e alla cucina, presso la casa di riposo di
Arzana. La stessa negli anni aveva dovuto far fronte unilateralmente ad ogni esigenza economica, materiale ed educativa dei ragazzi.
Da qui la domanda di addebito e di mantenimento per sé e per i ragazzi.
Nel costituirsi in giudizio ha contestato l'addebito, negando recisamente di CP_1 avere tenuto condotte prevaricatorie, così come di avere sottratto la somma di euro
20.000,00; ha sostenuto che, durante la convivenza, aveva sempre provveduto al sostentamento familiare con i proventi della propria attività.
Secondo la sua ricostruzione, la crisi coniugale non era dipesa da sue violazioni dei doveri matrimoniali;
la moglie l'aveva costretto ad allontanarsi dal tetto coniugale “mettendogli poi contro” i figli, che non riusciva più a vedere.
Quanto alla situazione economica, il resistente ha dedotto che lo di Ulassai Parte_2 costituiva l'unica fonte di reddito familiare e che l'esercizio, divenuto non più redditizio, era stato chiuso nell'ottobre 2019. Per reperire mezzi di sostentamento, si era trasferito a
Golfo Aranci/Olbia, dove aveva in locazione un alloggio e sosteneva, con difficoltà, spese di affitto e di mantenimento. Svolgeva lavori a termine e part-time con retribuzioni molto basse di poche centinaia di euro.
I periodi di occupazione e disoccupazione si alternavano, con impieghi saltuari e compensi minimi, sicché non disponeva di risorse adeguate per contribuire stabilmente al mantenimento dei ragazzi, pur dichiarandosi disponibile ad adempiere nei limiti delle effettive possibilità e in caso di nuova occupazione. Nulla era dovuto alla moglie avendo la stessa una piena capacità lavorativa e reddituale. pagina 3 di 10 Ha concluso come sopra riportato.
Nel corso del giudizio è stata pronunciata sentenza sullo status.
Sono stati sentiti i figli della coppia, alcuni testimoni e sono stati acquisiti documenti sui redditi delle parti.
***
Sull'affidamento dei figli.
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, tutti i figli sono divenuti maggiorenni: Per_ (n. 07.08.1999), oggi di anni 26; (n. 15.03.2003), oggi di anni 22; Per_3 Per_2
(n. 05.03.2007), oggi di anni 18. Il Collegio nulla dispone in ordine all'affidamento degli stessi né, parimenti, alla regolamentazione del diritto di visita del padre, che resta rimesso alla volontà dei ragazzi.
Sull'addebito della separazione.
In punto di addebito è principio giurisprudenziale pacifico quello per cui la violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. assume rilievo quando abbia avuto efficacia causale nel determinare l'intollerabilità della convivenza;
la Corte di Cassazione ha chiarito che l'addebito “non può fondarsi sulla sola violazione” dei doveri, ma richiede la prova del nesso causale con la crisi (Cass. 18074/2014).
In particolare, con riguardo a condotte di sopraffazione morale e denigrazione reiterata, la
Suprema Corte ha precisato che il c.d. “mobbing familiare” non è categoria autonoma, ma descrive una sequenza di “atti consapevolmente contrari” ai doveri matrimoniali e ai diritti della persona, di cui va data rigorosa prova anche rispetto all'esistenza del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza o il grave pregiudizio per i figli (Cass.
13983/2014; cfr. l'ordinanza n. 21296/2017, che ha confermato l'addebito a chi abbia tenuto una condotta persecutoria e vessatoria tale da rendere invivibile l'ambiente domestico).
La Corte di Cassazione ha riconosciuto l'addebito quando la volontà di interrompere la comunione coniugale sia dipesa anche dalla “opprimente atmosfera” instaurata in casa dall'autore delle condotte, riconoscendo così la rilevanza della violenza psicologica nella crisi (Cass. 4653/2019).
Nel caso in esame, le risultanze istruttorie hanno descritto un clima familiare segnato da denigrazioni, offese e scatti d'ira del marito, con ripercussioni dirette sui figli, che hanno riferito umiliazioni ripetute e timore delle sue reazioni.
pagina 4 di 10 Dall'istruttoria testimoniale è emerso un quadro concordante che descrive il comportamento di come caratterizzato da denigrazione, aggressività verbale e, in CP_1 taluni episodi, fisica, nei confronti dei figli con effetti destabilizzanti sull'equilibrio domestico e sull'integrità psicologica dei ragazzi.
Si richiamano le dichiarazioni rese: Per_
- la figlia (audizione del 13.01.2021) ha descritto un clima familiare con il padre sempre “nervoso” e soggetto a “scatti di ira”; in particolare “ è stato trattato da Per_3 lui molto male, veniva spesso denigrato […] lo prendeva anche ad urla”. Ha riferito che il padre l'aveva definita “una poco di buono” e che lei e i fratelli avevano timore delle sue reazioni;
- il figlio (audizione del 13.01.2021) ha confermato che il padre in casa “era Per_2 sempre nervoso” ciò che rendeva difficile ogni dialogo;
ha rappresentato rarefazioni dei contatti e l'assenza di qualsiasi rapporto con ricadute sul suo benessere;
- il figlio (audizione del 19.04.2023) ha dichiarato di essersi trasferito a Parigi Per_3
“perché la situazione a casa era invivibile e il “signorino” [il padre] stava diventando aggressivo”, descrivendo anche prolungate assenze del padre da casa nell'ultimo anno prima della partenza (2018);
- la teste (sorella della ricorrente, audizione del 12.01.2023) ha riferito che il Tes_1 resistente “denigrava in continuazione” dicendogli “che era un deficiente e che Per_3 non sapeva fare nulla”, anche davanti agli amici;
ha aggiunto che pretendeva che il figlio lavorasse al bar “al suo posto” e contro la sua volontà;
- la teste (sorella della ricorrente, 19.04.2023) ha riferito di maltrattamenti verso Tes_2
riportando espressioni del padre come “sei scemo, non vali niente”, e di condotte Per_3 denigratorie in occasione dei rientri del figlio ad Ulassai.
Particolarmente rilevante l'episodio raccontato da che ha riferito (verbale del Tes_3
19.04.2023) “…io e stavamo prendendo la spesa, eravamo in garage e ci siamo Per_3 trovati attaccati ad un palo da lui che ci teneva. Era una tragedia ogni volta che facevamo qualcosa diversa da come la voleva lui” (verbale 19.04.2023).
Il Collegio ritiene che tali condotte – volontariamente e ripetutamente poste in essere dal
– integrino una violazione grave dei doveri ex art. 143 c.c. causalmente idonea a CP_1 determinare l'intollerabilità della convivenza e a giustificare l'addebito e che sia confermata la ricostruzione della ricorrente che ha dedotto come il clima familiare fosse pagina 5 di 10 diventato ormai non più sostenibile - non solo verso lei ma verso i ragazzi – tanto da portarla a invitare il a lasciare la casa coniugale. CP_1
La domanda di addebito della separazione a carico di deve essere accolta. CP_1
Sul reddito di e sulla capacità lavorativa e reddituale. CP_1
Dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione prodotta è emerso che ha chiuso lo CP_1
nell'autunno 2019; in assenza di prospettive di assunzione si sarebbe trasferito Parte_2 ad Olbia per cercare di ricollocarsi nel mercato lavorativo.
Lo stesso avrebbe concluso con la società un primo contratto a termine e Parte_3 part-time dal 19.12.2019 al 31.12.2019 (18 ore settimanali), con retribuzione lorda mensile pari a euro 254,73, prorogato sino al 31.01.2020 e poi al 29.02.2020; quindi sarebbe stato riassunto dal 06.07.2020 al 31.08.2020, con retribuzione lorda di euro 702,31, con ulteriore proroga sino al 31.10.2020.
All'udienza del 24 novembre 2020 il resistente ha dichiarato di lavorare a Golfo Aranci per circa euro 700,00 mensili, svolgendo tre ore di lavoro al giorno e corrispondendo euro
300,00 di canone di locazione. Per il 2024, tuttavia, ha prodotto cedolini da gennaio a dicembre riportanti importi di circa euro 250,00 mensili, tanto che nel precisare le conclusioni ha chiesto che sia revocato a suo carico qualsiasi contributo al mantenimento anche per i figli.
Il Collegio ritiene che le dichiarazioni rese dal resistente non possano considerarsi attendibili e che lo stesso dissimuli redditi ben superiori. Queste le considerazioni operate.
1. Sulla spendibilità della qualificazione professionale del resistente.
E' emersa in causa una consolidata esperienza di nella gestione e nel servizio di bar e CP_1 locali, maturata per decenni sino alla chiusura dell'esercizio di sua proprietà nel 2019. Tale profilo professionale può trovare facile collocazione nel contesto lavorativo dell'area di caratterizzata da un'elevata concentrazione di ristoranti, alberghi e Parte_4 strutture ricettive e, dunque, da una domanda prevedibilmente stabile di manodopera qualificata nel settore della somministrazione. In quest'ambito, la professionalità di CP_1 rappresenta un patrimonio immediatamente spendibile nel mercato turistico locale, che mal si concilia con le difficoltà rappresentate e con le proposte contrattuali che il resistente avrebbe accettato (mediamente euro 250,00 mensili).
2. Sull'incongruità economica del trasferimento a Olbia per rapporti a retribuzione minima.
pagina 6 di 10 Il resistente ha giustificato lo spostamento a Golfo Aranci/Olbia con esigenze lavorative, ma le prime buste paga prodotte ( riportavano una retribuzione lorda Parte_3 mensile di circa euro 250,00 (2019-2020); stesso reddito per l'anno 2024.
A fronte di tali dati, non è dato comprendere quale convenienza economica abbia spinto al trasferimento ad Olbia rispetto alla permanenza in Ogliastra, territorio anch'esso CP_1 con presenza diffusa di strutture ricettive e pubblici esercizi. Territorio che per la vicinanza avrebbe permesso di mantenere un rapporto con i figli.
La scelta di trasferirsi a Golfo Aranci/Olbia poteva dirsi economicamente ragionevole solo se finalizzata all'accesso a rapporti stagionali remunerativi, ma come sopra evidenziato ciò non è stato;
la ricostruzione di di un trasferimento per accedere a offerte di lavoro per CP_1 euro 250,00 (fino a euro 700,00 poi tornati euro 250,00) non è credibile.
3. Sull'assenza di trasparenza documentale e la verosimile sottostima dei redditi dichiarati.
Il resistente non ha mai prodotto estratti conto bancari o postali, né un quadro completo dei flussi in entrata/uscita; ha esibito soltanto alcuni cedolini, peraltro circoscritti a periodi in cui la retribuzione risulta attestata intorno a euro 250 lordi/mese. Ha dichiarato di lavorare
3 ore al giorno ma non ha chiarito per quale ragione — pur in presenza di una qualifica spendibile — non abbia ricercato dei rapporti di lavoro complementari, che permettessero una integrazione del reddito.
A fronte del canone di euro 300/mese (oltre utenze) dichiarato per l'alloggio in Olbia/Golfo
Aranci, la prospettazione di un reddito stabile pari a circa euro 250 mensili è smentita, sul piano logico, dalla stessa possibilità di sostenere le spese minime di vita.
La persistente reticenza documentale fa ragionevolmente ritenere al Collegio che il resistente abbia percepito e percepisca redditi maggiori di quelli dichiarati, verosimilmente in nero, e che non li abbia fatti emergere per sottrarsi agli obblighi di mantenimento verso i figli e la moglie.
Sul dovere di mantenimento dei ragazzi.
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli costituisce un dovere primario, autonomo e inderogabile, fondato sull'art. 30 Cost. e sugli artt. 315-bis, 147 e 316-bis c.c., e non può essere compresso o addirittura escluso in ragione della congiuntura economica soggettiva del genitore obbligato.
Ai fini della quantificazione, si deve tener conto non solo dei redditi effettivi e dichiarati, ma anche della capacità lavorativa, professionale o casalinga, e dunque delle potenzialità reddituali: lo stato di disoccupazione o la percezione di redditi modesti non possono pagina 7 di 10 giustificare il venir meno del contributo, che viene commisurato sulla base della capacità lavorativa generica e dell'effettiva possibilità di attivarsi per reperire risorse.
Ne deriva il dovere per il genitore di profondere il massimo impegno nell'attività lavorativa e nella ricerca di impieghi coerenti con le proprie competenze, non potendo addurre la sola precarietà come causa di esonero.
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che debba essere posto a carico del l'onere di CP_1 mantenimento dei figli e dispone un assegno di mantenimento pari a euro 250,00 in favore Per_ di e che stanno ancora seguendo il percorso di studi e formativo. Per_2
Con riferimento a allontanatosi da casa nel 2019 ma non ancora economicamente Per_3 autosufficiente, il Collegio richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'obbligazione di mantenimento da parte del genitore non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età del figlio né si determina in automatico con lo svolgimento da parte dello stesso di un'attività lavorativa, attività che deve avere il carattere della stabilità per garantire una certa autonomia economica (Cass. civ., 8.08.2013,
n. 18974). E' provato in causa che non ha ancora acquisito alcuna autonomia Per_3 economica ed è ancora aiutato dalla madre e dalla sua famiglia di origine.
E' bene precisare - sebbene non sia stata sollevata alcuna eccezione in giudizio - che la
Corte Suprema ha ritenuto sussistente la legittimazione del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne allorché questi non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22/11/2024, sent. n. 30179).
Il Collegio ritiene di disporre a carico del padre ed in favore di un assegno CP_1 Per_3 di mantenimento pari a euro 150,00 atteso che il ragazzo, sebbene ancora non indipendente economicamente, riesce a trovare lavori occasionali con cui provvedere parzialmente al proprio mantenimento e si sta inserendo nel mondo del lavoro in maniera sempre più costante.
Sul mantenimento in favore di Parte_5
L'art. 156 c.c. prevede che al coniuge cui non sia stata addebitata la separazione può spettare un assegno di mantenimento ove risultino inadeguati i suoi mezzi di sostentamento, parametrando la misura al “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio e alle concrete capacità reddituali dell'obbligato. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, in separazione, il criterio del tenore di vita ha conservato piena centralità, con necessaria verifica comparativa delle condizioni economiche e delle potenzialità di guadagno di entrambi i coniugi (Cass., ord. 6 luglio 2022, n. 21392; Cass., ord. 20 giugno 2022, n. pagina 8 di 10 20228; Cass., ord. 10 aprile 2024, n. 9708; Cass., sent. 29 aprile 2024, n. 11494), ed ha altresì chiarito che il giudice ha dovuto accertare le effettive risorse, non limitandosi ai soli redditi documentati, ma considerando il complessivo stile di vita e gli indici sintomatici disponibili (tra le molte, Cass., ord. 3 maggio 2025, n. 11611).
Riportando detti principi al caso di specie, il Collegio osserva che la ricorrente si è dedicata in via prevalente e poi esclusiva alla cura dei tre figli, durante il matrimonio e dopo la separazione, con conseguente impossibilità di maturare una specifica professionalità come quella acquisita, invece, dal resistente. Gli impieghi trovati dopo la separazione non hanno richiesto una qualifica peculiare (addetta alle pulizie) e come tali risultano retribuiti in maniera minima (circa 799/800 euro al mese).
Il Collegio ha ampiamente argomentato su come il reddito dichiarato dal ricorrente (euro
700,00 per 18 ore settimanali) non sia credibile e su come, attesa la qualifica facilmente spendibile, possa verosimilmente accedere ad un impiego full time per il doppio di CP_1 quanto dichiarato (con un reddito di circa euro 1.500,00 mensili ed oltre).
Anche considerando a carico di un assegno di mantenimento per i figli pari a euro CP_1
650,00, permane una parte di reddito per far fronte alle proprie esigenze (euro 850/900,00 mensili).
Analogo discorso non può farsi per la ricorrente atteso che, decurtando una pari somma dal reddito della le sue capacità di spesa diventano pari a zero. Pt_1
In applicazione dei criteri di cui sopra e tenuto conto della funzione assistenziale dell'assegno separativo il Collegio ritiene che debba essere posto a carico di CP_1 un assegno di mantenimento in favore della moglie pari a euro 100,00 mensili.
Sulle spese di causa.
Le spese di causa sono poste interamente a carico di parte resistente che è soccombente su tutte le domande proposte dalla ricorrente.
Sono liquidate ai sensi del DM 47/2022 tenendo in considerazione come valore di causa quello indeterminato, valori minimi per le fasi di introduzione (euro 851,00), studio (euro
602,00) e conclusionale (euro 1.453,00), medi per la istruttoria (euro 1.806,00) atteso il numero consistente di testi sentiti;
il pagamento è disposto in favore dell'Erario atteso che la ricorrente è stata ammessa al PSS. I compensi liquidati sono dimidiati in applicazione dell'art. 130 TUSG.
PQM
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- già pronunciata la separazione personale fra e con sentenza n. Parte_1 CP_1
87/2021 del 20 aprile 2021;
- accoglie la domanda di addebito della separazione personale a carico di;
CP_1
- dispone che versi entro il 5 di ogni mese un assegno di mantenimento pari a CP_1
Per_ euro 250,00 per ciascun figlio e e pari a euro 150,00 per assegno Per_2 Per_3 rivalutabile secondo gli indici Istat;
il pagamento potrà essere chiesto direttamente al datore di lavoro del resistente che sarà obbligato quale terzo debitore di oltre al 50% delle CP_1 spese straordinarie documentate;
- dispone che versi a un assegno di mantenimento pari a euro CP_1 Parte_1
100,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat;
il pagamento potrà essere richiesto direttamente al datore di lavoro del resistente che sarà obbligato quale terzo debitore di CP_1
- affida la casa coniugale di Ulassai a che vi resterà a vivere con i figli;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali da versarsi in favore CP_1 dell'Erario, che liquida in euro 2.356,00 (già dimidiati) per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 2 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 313/2020, promosso da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio legale C.F._1 dell'avv. Mara Cuboni, che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lanusei n° 68 del 20.07. 2020;
- ricorrente -
contro
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Zito, presso il cui studio C.F._2 in Lanusei è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce alla memoria difensiva del
20.10.2020, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei n. 106/20 del 18.11.2020;
- resistente -
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni:
pagina 1 di 10 nell'interesse di (memoria del 21 maggio 2021): Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con addebito Parte_1 CP_1
Per_ a carico del 2. disporre l'affido esclusivo dei figli minori, e alla CP_1 Per_2 madre, con diritto del padre di vedere i bambini, con il consenso dei minori e previo accordo con la madre, compatibilmente con la disponibilità dei figli e con i loro diversi impegni;
3. assegnare la casa coniugale sita in Ulassai, alla via Marconi n.112 con tutto quanto l'arreda, alla sig.ra che continuerà a viverci con i figli;
4. porre a carico del Pt_1 resistente un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli nella misura non inferiore ad euro 900, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%;
5. porre a carico del resistente un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento della moglie nella misura non inferiore ad euro 200,00; 6. con vittoria di spese e compensi professionali”;
nell'interesse di (conclusionale del 23 settembre 2023, richiamata dalle note di CP_1 udienza del 15 luglio 2025)
“Voglia Ill.mo Tribunale adito: sospendere l'assegno di mantenimento per i figli non autosufficienti ed il 50% delle spese straordinarie a carico del resistente, disponendolo solo nel caso in cui il suo reddito futuro lo consentisse;
- sospendere l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, attesa la sua autosufficienza;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE ha domandato la separazione personale dal coniuge , dopo avere Parte_1 CP_1 esposto di avere contratto matrimonio concordatario in Ulassai il 5 aprile 1997 e di avere Per_ avuto tre figli, (07 agosto 1999), (15 marzo 2003) e (05 marzo Per_3 Per_2
2007), con stabile residenza familiare nell'abitazione di Ulassai, via Marconi n. 112.
Nella ricostruzione dei fatti, la ricorrente ha rappresentato che, a partire dall'estate del
2018, il marito si era assentato ripetutamente da casa senza preavviso, usciva nel cuore della notte per trascorrere la giornata con nuove compagnie. Lo stesso aveva da tempo condotte di prevaricazione e atteggiamenti aggressivi e umilianti non solo nei suoi confronti pagina 2 di 10 ma anche verso i figli, sicché l'ambiente domestico era diventato insopportabile per l'intero nucleo familiare.
Essendo la convivenza non più sostenibile, la ricorrente aveva chiesto al marito di allontanarsi dall'abitazione familiare;
dal luglio 2019 il resistente si era allontanato senza tuttavia comunicare il nuovo recapito e senza più contribuire al mantenimento della famiglia ovvero occuparsi dei figli, di cui si disinteressava totalmente.
La ricorrente ha allegato che lo zio materno le aveva donato euro 20.000,00 per la ristrutturazione della casa;
detta somma - custodita nella camera matrimoniale - era stata illegittimamente prelevata dal marito prima di lasciare la casa coniugale.
La ricorrente ha rappresentato di essersi dedicata per anni prevalentemente alla cura della casa e della famiglia e di avere poi iniziato, dall'agosto 2020, un lavoro part-time presso la cooperativa Antes, come addetta alle pulizie e alla cucina, presso la casa di riposo di
Arzana. La stessa negli anni aveva dovuto far fronte unilateralmente ad ogni esigenza economica, materiale ed educativa dei ragazzi.
Da qui la domanda di addebito e di mantenimento per sé e per i ragazzi.
Nel costituirsi in giudizio ha contestato l'addebito, negando recisamente di CP_1 avere tenuto condotte prevaricatorie, così come di avere sottratto la somma di euro
20.000,00; ha sostenuto che, durante la convivenza, aveva sempre provveduto al sostentamento familiare con i proventi della propria attività.
Secondo la sua ricostruzione, la crisi coniugale non era dipesa da sue violazioni dei doveri matrimoniali;
la moglie l'aveva costretto ad allontanarsi dal tetto coniugale “mettendogli poi contro” i figli, che non riusciva più a vedere.
Quanto alla situazione economica, il resistente ha dedotto che lo di Ulassai Parte_2 costituiva l'unica fonte di reddito familiare e che l'esercizio, divenuto non più redditizio, era stato chiuso nell'ottobre 2019. Per reperire mezzi di sostentamento, si era trasferito a
Golfo Aranci/Olbia, dove aveva in locazione un alloggio e sosteneva, con difficoltà, spese di affitto e di mantenimento. Svolgeva lavori a termine e part-time con retribuzioni molto basse di poche centinaia di euro.
I periodi di occupazione e disoccupazione si alternavano, con impieghi saltuari e compensi minimi, sicché non disponeva di risorse adeguate per contribuire stabilmente al mantenimento dei ragazzi, pur dichiarandosi disponibile ad adempiere nei limiti delle effettive possibilità e in caso di nuova occupazione. Nulla era dovuto alla moglie avendo la stessa una piena capacità lavorativa e reddituale. pagina 3 di 10 Ha concluso come sopra riportato.
Nel corso del giudizio è stata pronunciata sentenza sullo status.
Sono stati sentiti i figli della coppia, alcuni testimoni e sono stati acquisiti documenti sui redditi delle parti.
***
Sull'affidamento dei figli.
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, tutti i figli sono divenuti maggiorenni: Per_ (n. 07.08.1999), oggi di anni 26; (n. 15.03.2003), oggi di anni 22; Per_3 Per_2
(n. 05.03.2007), oggi di anni 18. Il Collegio nulla dispone in ordine all'affidamento degli stessi né, parimenti, alla regolamentazione del diritto di visita del padre, che resta rimesso alla volontà dei ragazzi.
Sull'addebito della separazione.
In punto di addebito è principio giurisprudenziale pacifico quello per cui la violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. assume rilievo quando abbia avuto efficacia causale nel determinare l'intollerabilità della convivenza;
la Corte di Cassazione ha chiarito che l'addebito “non può fondarsi sulla sola violazione” dei doveri, ma richiede la prova del nesso causale con la crisi (Cass. 18074/2014).
In particolare, con riguardo a condotte di sopraffazione morale e denigrazione reiterata, la
Suprema Corte ha precisato che il c.d. “mobbing familiare” non è categoria autonoma, ma descrive una sequenza di “atti consapevolmente contrari” ai doveri matrimoniali e ai diritti della persona, di cui va data rigorosa prova anche rispetto all'esistenza del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza o il grave pregiudizio per i figli (Cass.
13983/2014; cfr. l'ordinanza n. 21296/2017, che ha confermato l'addebito a chi abbia tenuto una condotta persecutoria e vessatoria tale da rendere invivibile l'ambiente domestico).
La Corte di Cassazione ha riconosciuto l'addebito quando la volontà di interrompere la comunione coniugale sia dipesa anche dalla “opprimente atmosfera” instaurata in casa dall'autore delle condotte, riconoscendo così la rilevanza della violenza psicologica nella crisi (Cass. 4653/2019).
Nel caso in esame, le risultanze istruttorie hanno descritto un clima familiare segnato da denigrazioni, offese e scatti d'ira del marito, con ripercussioni dirette sui figli, che hanno riferito umiliazioni ripetute e timore delle sue reazioni.
pagina 4 di 10 Dall'istruttoria testimoniale è emerso un quadro concordante che descrive il comportamento di come caratterizzato da denigrazione, aggressività verbale e, in CP_1 taluni episodi, fisica, nei confronti dei figli con effetti destabilizzanti sull'equilibrio domestico e sull'integrità psicologica dei ragazzi.
Si richiamano le dichiarazioni rese: Per_
- la figlia (audizione del 13.01.2021) ha descritto un clima familiare con il padre sempre “nervoso” e soggetto a “scatti di ira”; in particolare “ è stato trattato da Per_3 lui molto male, veniva spesso denigrato […] lo prendeva anche ad urla”. Ha riferito che il padre l'aveva definita “una poco di buono” e che lei e i fratelli avevano timore delle sue reazioni;
- il figlio (audizione del 13.01.2021) ha confermato che il padre in casa “era Per_2 sempre nervoso” ciò che rendeva difficile ogni dialogo;
ha rappresentato rarefazioni dei contatti e l'assenza di qualsiasi rapporto con ricadute sul suo benessere;
- il figlio (audizione del 19.04.2023) ha dichiarato di essersi trasferito a Parigi Per_3
“perché la situazione a casa era invivibile e il “signorino” [il padre] stava diventando aggressivo”, descrivendo anche prolungate assenze del padre da casa nell'ultimo anno prima della partenza (2018);
- la teste (sorella della ricorrente, audizione del 12.01.2023) ha riferito che il Tes_1 resistente “denigrava in continuazione” dicendogli “che era un deficiente e che Per_3 non sapeva fare nulla”, anche davanti agli amici;
ha aggiunto che pretendeva che il figlio lavorasse al bar “al suo posto” e contro la sua volontà;
- la teste (sorella della ricorrente, 19.04.2023) ha riferito di maltrattamenti verso Tes_2
riportando espressioni del padre come “sei scemo, non vali niente”, e di condotte Per_3 denigratorie in occasione dei rientri del figlio ad Ulassai.
Particolarmente rilevante l'episodio raccontato da che ha riferito (verbale del Tes_3
19.04.2023) “…io e stavamo prendendo la spesa, eravamo in garage e ci siamo Per_3 trovati attaccati ad un palo da lui che ci teneva. Era una tragedia ogni volta che facevamo qualcosa diversa da come la voleva lui” (verbale 19.04.2023).
Il Collegio ritiene che tali condotte – volontariamente e ripetutamente poste in essere dal
– integrino una violazione grave dei doveri ex art. 143 c.c. causalmente idonea a CP_1 determinare l'intollerabilità della convivenza e a giustificare l'addebito e che sia confermata la ricostruzione della ricorrente che ha dedotto come il clima familiare fosse pagina 5 di 10 diventato ormai non più sostenibile - non solo verso lei ma verso i ragazzi – tanto da portarla a invitare il a lasciare la casa coniugale. CP_1
La domanda di addebito della separazione a carico di deve essere accolta. CP_1
Sul reddito di e sulla capacità lavorativa e reddituale. CP_1
Dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione prodotta è emerso che ha chiuso lo CP_1
nell'autunno 2019; in assenza di prospettive di assunzione si sarebbe trasferito Parte_2 ad Olbia per cercare di ricollocarsi nel mercato lavorativo.
Lo stesso avrebbe concluso con la società un primo contratto a termine e Parte_3 part-time dal 19.12.2019 al 31.12.2019 (18 ore settimanali), con retribuzione lorda mensile pari a euro 254,73, prorogato sino al 31.01.2020 e poi al 29.02.2020; quindi sarebbe stato riassunto dal 06.07.2020 al 31.08.2020, con retribuzione lorda di euro 702,31, con ulteriore proroga sino al 31.10.2020.
All'udienza del 24 novembre 2020 il resistente ha dichiarato di lavorare a Golfo Aranci per circa euro 700,00 mensili, svolgendo tre ore di lavoro al giorno e corrispondendo euro
300,00 di canone di locazione. Per il 2024, tuttavia, ha prodotto cedolini da gennaio a dicembre riportanti importi di circa euro 250,00 mensili, tanto che nel precisare le conclusioni ha chiesto che sia revocato a suo carico qualsiasi contributo al mantenimento anche per i figli.
Il Collegio ritiene che le dichiarazioni rese dal resistente non possano considerarsi attendibili e che lo stesso dissimuli redditi ben superiori. Queste le considerazioni operate.
1. Sulla spendibilità della qualificazione professionale del resistente.
E' emersa in causa una consolidata esperienza di nella gestione e nel servizio di bar e CP_1 locali, maturata per decenni sino alla chiusura dell'esercizio di sua proprietà nel 2019. Tale profilo professionale può trovare facile collocazione nel contesto lavorativo dell'area di caratterizzata da un'elevata concentrazione di ristoranti, alberghi e Parte_4 strutture ricettive e, dunque, da una domanda prevedibilmente stabile di manodopera qualificata nel settore della somministrazione. In quest'ambito, la professionalità di CP_1 rappresenta un patrimonio immediatamente spendibile nel mercato turistico locale, che mal si concilia con le difficoltà rappresentate e con le proposte contrattuali che il resistente avrebbe accettato (mediamente euro 250,00 mensili).
2. Sull'incongruità economica del trasferimento a Olbia per rapporti a retribuzione minima.
pagina 6 di 10 Il resistente ha giustificato lo spostamento a Golfo Aranci/Olbia con esigenze lavorative, ma le prime buste paga prodotte ( riportavano una retribuzione lorda Parte_3 mensile di circa euro 250,00 (2019-2020); stesso reddito per l'anno 2024.
A fronte di tali dati, non è dato comprendere quale convenienza economica abbia spinto al trasferimento ad Olbia rispetto alla permanenza in Ogliastra, territorio anch'esso CP_1 con presenza diffusa di strutture ricettive e pubblici esercizi. Territorio che per la vicinanza avrebbe permesso di mantenere un rapporto con i figli.
La scelta di trasferirsi a Golfo Aranci/Olbia poteva dirsi economicamente ragionevole solo se finalizzata all'accesso a rapporti stagionali remunerativi, ma come sopra evidenziato ciò non è stato;
la ricostruzione di di un trasferimento per accedere a offerte di lavoro per CP_1 euro 250,00 (fino a euro 700,00 poi tornati euro 250,00) non è credibile.
3. Sull'assenza di trasparenza documentale e la verosimile sottostima dei redditi dichiarati.
Il resistente non ha mai prodotto estratti conto bancari o postali, né un quadro completo dei flussi in entrata/uscita; ha esibito soltanto alcuni cedolini, peraltro circoscritti a periodi in cui la retribuzione risulta attestata intorno a euro 250 lordi/mese. Ha dichiarato di lavorare
3 ore al giorno ma non ha chiarito per quale ragione — pur in presenza di una qualifica spendibile — non abbia ricercato dei rapporti di lavoro complementari, che permettessero una integrazione del reddito.
A fronte del canone di euro 300/mese (oltre utenze) dichiarato per l'alloggio in Olbia/Golfo
Aranci, la prospettazione di un reddito stabile pari a circa euro 250 mensili è smentita, sul piano logico, dalla stessa possibilità di sostenere le spese minime di vita.
La persistente reticenza documentale fa ragionevolmente ritenere al Collegio che il resistente abbia percepito e percepisca redditi maggiori di quelli dichiarati, verosimilmente in nero, e che non li abbia fatti emergere per sottrarsi agli obblighi di mantenimento verso i figli e la moglie.
Sul dovere di mantenimento dei ragazzi.
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli costituisce un dovere primario, autonomo e inderogabile, fondato sull'art. 30 Cost. e sugli artt. 315-bis, 147 e 316-bis c.c., e non può essere compresso o addirittura escluso in ragione della congiuntura economica soggettiva del genitore obbligato.
Ai fini della quantificazione, si deve tener conto non solo dei redditi effettivi e dichiarati, ma anche della capacità lavorativa, professionale o casalinga, e dunque delle potenzialità reddituali: lo stato di disoccupazione o la percezione di redditi modesti non possono pagina 7 di 10 giustificare il venir meno del contributo, che viene commisurato sulla base della capacità lavorativa generica e dell'effettiva possibilità di attivarsi per reperire risorse.
Ne deriva il dovere per il genitore di profondere il massimo impegno nell'attività lavorativa e nella ricerca di impieghi coerenti con le proprie competenze, non potendo addurre la sola precarietà come causa di esonero.
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che debba essere posto a carico del l'onere di CP_1 mantenimento dei figli e dispone un assegno di mantenimento pari a euro 250,00 in favore Per_ di e che stanno ancora seguendo il percorso di studi e formativo. Per_2
Con riferimento a allontanatosi da casa nel 2019 ma non ancora economicamente Per_3 autosufficiente, il Collegio richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'obbligazione di mantenimento da parte del genitore non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età del figlio né si determina in automatico con lo svolgimento da parte dello stesso di un'attività lavorativa, attività che deve avere il carattere della stabilità per garantire una certa autonomia economica (Cass. civ., 8.08.2013,
n. 18974). E' provato in causa che non ha ancora acquisito alcuna autonomia Per_3 economica ed è ancora aiutato dalla madre e dalla sua famiglia di origine.
E' bene precisare - sebbene non sia stata sollevata alcuna eccezione in giudizio - che la
Corte Suprema ha ritenuto sussistente la legittimazione del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne allorché questi non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22/11/2024, sent. n. 30179).
Il Collegio ritiene di disporre a carico del padre ed in favore di un assegno CP_1 Per_3 di mantenimento pari a euro 150,00 atteso che il ragazzo, sebbene ancora non indipendente economicamente, riesce a trovare lavori occasionali con cui provvedere parzialmente al proprio mantenimento e si sta inserendo nel mondo del lavoro in maniera sempre più costante.
Sul mantenimento in favore di Parte_5
L'art. 156 c.c. prevede che al coniuge cui non sia stata addebitata la separazione può spettare un assegno di mantenimento ove risultino inadeguati i suoi mezzi di sostentamento, parametrando la misura al “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio e alle concrete capacità reddituali dell'obbligato. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, in separazione, il criterio del tenore di vita ha conservato piena centralità, con necessaria verifica comparativa delle condizioni economiche e delle potenzialità di guadagno di entrambi i coniugi (Cass., ord. 6 luglio 2022, n. 21392; Cass., ord. 20 giugno 2022, n. pagina 8 di 10 20228; Cass., ord. 10 aprile 2024, n. 9708; Cass., sent. 29 aprile 2024, n. 11494), ed ha altresì chiarito che il giudice ha dovuto accertare le effettive risorse, non limitandosi ai soli redditi documentati, ma considerando il complessivo stile di vita e gli indici sintomatici disponibili (tra le molte, Cass., ord. 3 maggio 2025, n. 11611).
Riportando detti principi al caso di specie, il Collegio osserva che la ricorrente si è dedicata in via prevalente e poi esclusiva alla cura dei tre figli, durante il matrimonio e dopo la separazione, con conseguente impossibilità di maturare una specifica professionalità come quella acquisita, invece, dal resistente. Gli impieghi trovati dopo la separazione non hanno richiesto una qualifica peculiare (addetta alle pulizie) e come tali risultano retribuiti in maniera minima (circa 799/800 euro al mese).
Il Collegio ha ampiamente argomentato su come il reddito dichiarato dal ricorrente (euro
700,00 per 18 ore settimanali) non sia credibile e su come, attesa la qualifica facilmente spendibile, possa verosimilmente accedere ad un impiego full time per il doppio di CP_1 quanto dichiarato (con un reddito di circa euro 1.500,00 mensili ed oltre).
Anche considerando a carico di un assegno di mantenimento per i figli pari a euro CP_1
650,00, permane una parte di reddito per far fronte alle proprie esigenze (euro 850/900,00 mensili).
Analogo discorso non può farsi per la ricorrente atteso che, decurtando una pari somma dal reddito della le sue capacità di spesa diventano pari a zero. Pt_1
In applicazione dei criteri di cui sopra e tenuto conto della funzione assistenziale dell'assegno separativo il Collegio ritiene che debba essere posto a carico di CP_1 un assegno di mantenimento in favore della moglie pari a euro 100,00 mensili.
Sulle spese di causa.
Le spese di causa sono poste interamente a carico di parte resistente che è soccombente su tutte le domande proposte dalla ricorrente.
Sono liquidate ai sensi del DM 47/2022 tenendo in considerazione come valore di causa quello indeterminato, valori minimi per le fasi di introduzione (euro 851,00), studio (euro
602,00) e conclusionale (euro 1.453,00), medi per la istruttoria (euro 1.806,00) atteso il numero consistente di testi sentiti;
il pagamento è disposto in favore dell'Erario atteso che la ricorrente è stata ammessa al PSS. I compensi liquidati sono dimidiati in applicazione dell'art. 130 TUSG.
PQM
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- già pronunciata la separazione personale fra e con sentenza n. Parte_1 CP_1
87/2021 del 20 aprile 2021;
- accoglie la domanda di addebito della separazione personale a carico di;
CP_1
- dispone che versi entro il 5 di ogni mese un assegno di mantenimento pari a CP_1
Per_ euro 250,00 per ciascun figlio e e pari a euro 150,00 per assegno Per_2 Per_3 rivalutabile secondo gli indici Istat;
il pagamento potrà essere chiesto direttamente al datore di lavoro del resistente che sarà obbligato quale terzo debitore di oltre al 50% delle CP_1 spese straordinarie documentate;
- dispone che versi a un assegno di mantenimento pari a euro CP_1 Parte_1
100,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat;
il pagamento potrà essere richiesto direttamente al datore di lavoro del resistente che sarà obbligato quale terzo debitore di CP_1
- affida la casa coniugale di Ulassai a che vi resterà a vivere con i figli;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali da versarsi in favore CP_1 dell'Erario, che liquida in euro 2.356,00 (già dimidiati) per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 2 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
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