Sentenza 24 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di obbligazioni degli enti locali di cui sia stato dichiarato il dissesto, l'art. 21, comma 3, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68, stabilendo che, dalla data di deliberazione di dissesto, sono dichiarate estinte dal giudice le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive, contiene un assoluto e generale divieto di proporre tali azioni, senza che rilevi l'epoca di insorgenza del credito fatto valere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2008, n. 25721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25721 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. TAVASSI Marina Anna - rel. Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA LA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MENSITIERI ALFREDO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso l'avvocato D'ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato BARONE EDOARDO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3267/04 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 15/11/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2008 dal Consigliere Dott. TAVASSI Marina;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26.6.2002, AS AO, premesso di essere condomina (quale erede di IT IA JO) dell'edificio ubicato in Napoli alla Via Crispi n. 105, esponeva che il Condominio aveva promosso azione esecutiva mobiliare nei confronti del Comune di Napoli, in forza di sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15.3.93, facendo pignorare una somma presso il Banco di Napoli, quale tesoriere del debitore;
il Comune aveva proposto opposizione assumendo che, per l'esistenza del suo stato di dissesto dichiarato il 3.5.93, ogni azione esecutiva era improcedibile e improseguibile;
il pretore, quale Giudice dell'esecuzione, aveva sospeso l'esecuzione limitatamente alla sorte e agli interessi maturati sino al 31.12.92; con successiva ordinanza aveva assegnato in pagamento la somma di L. 87.330.000, a titolo di interessi legali maturati dal 1.1 al 31.8.93 e dal 31.8.93 al 12.10.95, nonché di spese processuali. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Napoli, con sentenza resa il 25.1.2002 la domanda veniva accolta con declaratoria che il Condominio non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata in relazione alla sorte capitale ed agli interessi di cui ai punti 1 e 2 del precetto. La AS proponeva appello avverso detta sentenza, chiedendo di ordinare al Comune l'esibizione della Delib. consiliare 11.7.1991, del decreto contenente la nomina della Commissione di liquidazione e della nota riguardante la trasmissione del bilancio riequilibrato;
nel merito, di dichiarare la cessazione della materia del contendere nei limiti di millesimi 63,284, relativamente agli interessi maturati dal 1.1 al 31.8.93 e dal 31.8.93 al 12.10.95 (per somme assegnate dal Giudice dell'esecuzione e per pagamenti fatti dal Comune) e di rigettare negli stessi limiti l'opposizione proposta dal Comune di Napoli. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 21.09/15.11.04, rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante alla rifusione delle spese in favore del Comune di Napoli.
AS AO ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, con atto notificato il 14.2.2005, deducendo due motivi di censura.
Ha presentato controricorso il Comune di Napoli con atto notificato 23.3.2005, replicando ai motivi dedotti dal ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il ricorso proposto da AS AO, come primo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione del D.L. n. 66 del 1989, artt. 24 e 25, (conv. in L. n. 144 del 1989), del D.L. n. 8 del 1993, art. 21, (conv. in L. n. 68 del 1993) e dell'art. 24 Cost., comma 1.
Sostiene la ricorrente la distinzione fra passivo pregresso, colpito dal divieto di azioni esecutive, e passivo corrente, non colpito da tale divieto;
il credito del condominio sarebbe estraneo al passivo pregresso e al divieto di azioni esecutive, in quanto divenuto certo solo in data 27.7.1993 (o 29.4.1994), posteriormente alla dichiarazione di dissesto, intervenuta il 3.5.1993, o meglio alla data di riferimento dello stesso dissesto (31.12.92).
1.2 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 77 del 1995, artt. 37, 78, 81, 85, 86, del D.Lgs. n. 336 del 1996, artt. 21 e 24, e del D.Lgs. n. 342 del 1997, art. 12, nonché la violazione dell'art. 77 Cost., l'omessa pronuncia e l'omessa motivazione sulla data dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e sulla relativa prova (Delib. commissariale 27 novembre 1993, n. 1286, depositata all'ud. 9.12.2003), nonché omessa pronuncia sulla deduzione istruttoria di ordinare al Comune di esibire copia della nota di trasmissione al Ministro dell'Interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. La normativa sopravvenuta sarebbe viziata da eccesso di delega (Legge Delega 23 ottobre 1992, n. 421), se e limitatamente ad ogni eventuale contenuto innovativo che si ritenesse di individuarvi. Quanto al credito controverso si sostiene che i debiti non accertati, non riconosciuti e non contabilizzati, pur esistendo come crediti, non entrano nel dissesto, perché non sono passivo pregresso e fanno parte della gestione ordinaria quale passivo corrente. 2.1 - Con il controricorso proposto nell'interesse del Comune di Napoli, la difesa del Comune, richiamata la normativa sul risanamento degli enti locali, ha rilevato:
a) che la competenza dell'organo straordinario di liquidazione si riferisce a tutto l'indebitamento maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
b) che l'improponibilità o improseguibilità delle azioni esecutive future sussiste fino ai termini indicati nel nuovo testo dell'art. 8 (rectius 81), cioè fino all'approvazione del rendiconto di gestione dell'organo di liquidazione di cui all'art. 89, modificato. Non ha rilevanza che il debito possegga o meno i requisiti per essere incluso dall'organo straordinario di liquidazione nel piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi del D.L. n. 77 del 1995, art. 87, comma 3, (come sostituito dal D.L. n. 336 del 1996, art.26). Tali requisiti, infatti, valgono solo ai fine della liquidazione e non del procedimento espropriativo. La difesa del Comune concludeva quindi per il rigetto del ricorso avversario.
3. Questo Collegio ritiene che i motivi di ricorso siano infondati. Ragioni di esposizione logica inducono a considerarli in maniera unitaria. È opportuno premettere che il Tribunale di Napoli aveva qualificato come opposizione all'esecuzione l'azione promossa dal Comune e quindi disatteso l'eccezione di tardività; tale statuizione è stata confermata dalla pronuncia della Corte d'appello qui impugnata;
non essendo stata proposta impugnazione sul punto, la statuizione deve intendersi passata in giudicato. Va poi rilevato che lo stato di dissesto del Comune di Napoli era stato dichiarato ai sensi del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 21, (conv. L. 19 marzo 1993 n. 68). Dalla dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione del rendiconto, compilato dall'organo di liquidazione, nessuna azione esecutiva poteva essere promossa o proseguita nei confronti dell'ente, per debiti che rientravano nella competenza del predetto organo. Ai sensi del D.Lgs. n. 77 del 1995, e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 252, tale competenza si estendeva a tutti i debiti maturati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il debito in questione, siccome originato da un accadimento del 1980, nella sua ontologica esistenza era certamente anteriore, rispetto a detto limite temporale, a nulla rilevando che l'effettiva liquidazione dello stesso fosse intervenuta in un momento successivo. Il Tribunale aveva quindi ritenuto che il Condominio non avesse diritto a procedere ad esecuzione forzata, in relazione alla sorte capitale e agli interessi di cui ai punti 1 e 2 dell'atto di precetto.
Nell'appello la difesa di AS AO sosteneva che anche la procedura di liquidazione era una forma di esecuzione forzata, onde si poneva solo un'alternativa fra due diverse forme di esecuzione e l'azione proposta dal Comune era qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ed era tardiva. Il credito in questione era sorto in ogni caso solo il 27.7.93, con l'emissione della sentenza d'appello o il 29.4.94 con il passaggio in giudicato della stessa, cosicché restava estraneo alla procedura di liquidazione. Le modifiche intervenute con il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, erano irrilevanti, mentre ai sensi dell'art. 11 disp. gen., non poteva attribuirsi efficacia retroattiva alla legislazione sopravvenuta successivamente al D.L. 18 gennaio 1993, n.
8. In ogni caso tali disposizioni avrebbero dovuto essere considerate illegittime, in quanto non autorizzate dalle leggi delega. Il divieto di promuovere azioni esecutive ordinarie non aveva portata generale, ma operava solo per i crediti coinvolti nel dissesto e riconosciuti nella relativa procedura.
A tali rilievi la Corte d'appello di Napoli ha fornito una replica puntuale e convincente. La Corte ha ribadito in via definitiva - come già si è detto - che, in quanto negava alla radice il diritto ex adverso in concreto esercitato, l'azione esperita dal Comune doveva qualificarsi come opposizione all'esecuzione ed andava confermata l'infondatezza dell'eccezione di tardività. La Corte poi ha dato conto delle norme di rilievo nel caso di specie, a partire dal D.L. n. 8 del 1993, art. 21, sul risanamento finanziario degli enti locali e sulla disciplina della deliberazione di dissesto. Ma la disciplina che appare risolutiva della vicenda in esame, ad avviso di questo Collegio e come già esattamente ritenuto dai Giudici dell'appello, è rappresentata dalla legge di conversione, L. 19 marzo 1993, n. 68, che ha modificato il citato art. 21, comma 3, stabilendo che per le procedure esecutive pendenti il Giudice doveva dichiararne l'estinzione e che dalla data della delibera di dissesto non potevano essere promosse nuove azioni esecutive. Da tali disposizioni si traeva un assoluto e generale divieto di proporre azioni esecutive, con effetto dalla dichiarazione di dissesto, essendo il divieto espresso in termini generali, che non autorizzano distinzioni di sorta. Le locuzioni estrapolate dalla difesa ricorrente dal D.L. n.66 del 1989, e dal D.L. n. 8 del 1993, riguardano la gestione dei debiti fuori bilancio, l'individuazione dei debiti da considerare ai fini dell'adozione del piano di risanamento, la determinazione delle passività valutabili ai fini della dichiarazione di dissesto, ma non possono valere a restringere la portata di un divieto formulato in termini generali. Resta, pertanto, del tutto inutile stabilire quando fosse sorto il credito in questione, come risulta inutile stabilire se lo stesso potesse essere ammesso o meno alla procedura di liquidazione straordinaria.
In ogni caso, per replicare al primo motivo di ricorso, appare puntuale e corretto il rilievo della Corte d'appello, secondo la quale i debiti per responsabilità extracontrattuale nascono dalla commissione del fatto illecito (e pertanto nella specie fin dal 23.4.80), mentre le sentenze di condanna contengono solo l'accertamento del fatto e delle sue conseguenze giuridiche, nonché la quantificazione pecuniaria del risarcimento dovuto. Può d'altra parte rilevarsi che, essendo stato dichiarato il dissesto il 3.5.93, l'ipotesi di bilancio riequilibrato è intervenuta certamente dopo tale data;
sicché non è possibile individuare in un'epoca anteriore al 31.12.92 il limite temporale posto dalla legge per l'individuazione dei crediti non azionabili esecutivamente. Il credito in questione risalente al 1980 e rientra nel novero dei diritti suddetti. Al momento dell'inizio della procedura esecutiva l'approvazione del rendiconto non era ancora intervenuta, o non è stato provato che detta approvazione sussistesse.
Quindi anche in base alla normativa sopravvenuta l'esecuzione intrapresa sarebbe stata illegittima.
Merita di essere ricordato il precedente di questa Corte secondo cui, a seguito della dichiarazione di dissesto di un ente locale, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente stabilito dal D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 81, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 336 del 1996, art. 21, perdura sino alla data di approvazione del rendiconto dell'organo di liquidazione di cui al D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 89, modificato dal D.Lgs. n. 336 del 1996, e riguarda tutti i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, e cioè quelli maturati fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano o meno i requisiti per essere inclusi da detto organo nel piano di rilevazione della massa passiva formato D.Lgs. n. 77 del 1995, ex art. 87, comma 3, (sentenza n. 6801 del 5/5/2003, rv. 562638). Tuttavia, essendosi ritenuto sufficiente e risolutivo il rilievo del divieto assoluto di azioni esecutive a norma del D.L. n. 8 del 1993, art. 21, comma 3, come convertito in L. n. 68 del 1993, è da considerarsi superfluo l'esame degli altri argomenti utilizzati dalla difesa ricorrente a sostegno del secondo motivo di ricorso, ovvero le questioni inerenti l'asserita omessa pronuncia e omessa motivazione sulla data dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e sulla relativa prova, nonché l'omessa pronuncia sulla deduzione istruttoria di ordinare al Comune di esibire copia della nota di trasmissione al Ministro dell'Interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, come pure il denunciato eccesso di delega (Legge Delega 23 ottobre 1992, n. 421), che avrebbe inficiato la normativa sopravvenuta. Il ricorso va quindi rigettato, ritenendo tuttavia questo Collegio che, in considerazione della complessità della materia e delle diverse norme succedutesi nel tempo, ricorrano giusti motivi per compensare le spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2008