Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2008, n. 25721
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Sentenza 24 ottobre 2008

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In tema di obbligazioni degli enti locali di cui sia stato dichiarato il dissesto, l'art. 21, comma 3, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68, stabilendo che, dalla data di deliberazione di dissesto, sono dichiarate estinte dal giudice le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive, contiene un assoluto e generale divieto di proporre tali azioni, senza che rilevi l'epoca di insorgenza del credito fatto valere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2008, n. 25721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25721
    Data del deposito : 24 ottobre 2008

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