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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/12/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 327/2021
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice CA UL, all'esito dell'udienza del 5.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'Avv. AIELLO Parte_1 P.IVA_1
TO
ATTORE OPPONENTE ( ) Controparte_1
e c.f. , difeso dall'Avv. VITALIANO LUCA CP_2 C.F._1
CIRELLA
CONVENUTO OPPOSTO (CREDITORE PROCEDENTE)
Controparte_3
Controparte_4
CP_5
Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
Controparte_9
CONVENUTI CONTUMACI ( CP_10
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il ha proposto opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., Parte_1 avverso l'ordinanza di assegnazione somme, munita di formula esecutiva in data 29.09.2020, notificata in data 2.10.2020 con la quale il G.E. ha assegnato al creditore la complessiva somma di € 32.300 oltre accessori, resa nell'ambito della procedura esecutiva ex art. 543 c.p.c. ( debitore, gli altri Comuni indicati Parte_2 in epigrafe, oltre al Comune opponente, terzi debitori, creditore procedente) CP_2 rubricata RGES 3330/2019.
A fondamento dell'opposizione, l'attore opponente deduce che sarebbe stata assegnata una somma superiore a quella indicata nella dichiarazione resa dal terzo in data 28.2.2019, con cui il Comune di dichiarava un debito nei confronti del Parte_1
pari a € 2.882, importo cui si perveniva sottraendo dalla somma di € CP_3
37.466,00 dovuta dall'ente l'importo di € 18.360, che il opponente aveva Pt_1
“anticipato per conto del al tecnico incaricato ing. ”, e CP_3 Persona_1
l'ulteriore importo di € 16.224 in ragione di un pregresso pignoramento.
Si è costituito il creditore procedente, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Gli altri terzi pignorati e il debitore non si sono costituiti nonostante la regolarità della notifica e vanno pertanto dichiarati contumaci.
L'opposizione è infondata.
In diritto, va osservato che il terzo pignorato che abbia dichiarato un proprio debito nei confronti del debitore esecutato e che alleghi dei fatti modificativi/estintivi del proprio debito (nel caso di specie, la compensazione parziale con un credito di minore importo) è onerato della prova del fatto modificativo/estintivo allegato.
Quanto, poi, alla dichiarazione di sussistenza di un precedente pignoramento di crediti eseguito presso il dichiarante, la S.C. afferma che “Nel procedimento di espropriazione dei crediti di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato che dichiari la sussistenza della propria obbligazione nei confronti del debitore esecutato - precisando, però, che il relativo credito risulta già vincolato da precedenti pignoramenti - ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 550 c.p.c., di indicare gli estremi di questi ultimi (precisando, quindi, l'identità dei creditori pignoranti, la data della notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità già rese e gli eventuali pagamenti già effettuati in base ai provvedimenti di assegnazione emessi), onde consentire al giudice dell'esecuzione di eventualmente disporre, nella presenza dei necessari presupposti, la riunione delle procedure, ai sensi dell'art. 524 c.p.c.; nel caso in cui tali indicazioni non siano fornite, la dichiarazione dovrà ritenersi incompleta e il giudice dell'esecuzione dovrà sollecitarne al terzo l'integrazione, fissando all'uopo una nuova udienza ex art. 548 c.p.c. e concedendogli, nell'ipotesi in cui i pignoramenti in questione siano in numero tale da rendere necessaria una complessa attività di recupero dei dati necessari, un adeguato termine, il cui vano decorso impedisce di 2 intendere la dichiarazione come regolarmente resa, ai sensi dello stesso art. 548 c.p.c., con la conseguenza che, se le allegazioni del creditore o anche la stessa dichiarazione comunque resa dal terzo consentano l'individuazione del credito pignorato, potrà procedersi alla relativa assegnazione in favore del creditore procedente.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 9433 del 05/04/2023 (Rv. 667252 - 01).
Ciò posto, nell'ambito del processo esecutivo il aveva Parte_1 dichiarato che, alla data in cui è stata resa la dichiarazione, aveva un debito nei confronti del debitore pari a € 37.466,00 derivante dalle quote annue a carico dell'ente per gli anni 2007 – 2019, dichiarando altresì che tale credito doveva ritenersi compensato per l'importo di € 18.360 per la causale sopra indicata e che l'importo di
€ 16.224 era oggetto di un precedente pignoramento ( c/ Persona_2 [...]
. Controparte_3
Alla prima udienza del 4.3.2020, il creditore procedente osservava che, dall'ultimo bilancio del si evinceva che i terzi pignorati – e, quindi, anche il CP_3 [...]
– avevano reso delle dichiarazioni incomplete dichiarando di essere Parte_1 debitori delle sole quote consortili, omettendo di indicare i debiti relativi a costi ulteriori per un ammontare complessivo di € 94.907,46 oltre IVA (da intendersi, in difetto di specificazione, da dividersi tra i Comuni per un pari importo) e chiedeva, quindi, che fosse ordinata un'integrazione della dichiarazione.
Con provvedimento reso all'udienza del 2.7.2020, il GE, preso atto delle osservazioni sollevate dal creditore procedente, fissava l'udienza dell'11.11.2020 allo scopo di consentire ai terzi pignorati di fornire i chiarimenti richiesti.
È pacifico che la suddetta integrazione non sia mai stata resa e non vi sono contestazioni sull'effettiva comunicazione al Comune opponente del provvedimento con cui il GE chiedeva chiarimenti.
Deve, quindi, osservarsi che la dichiarazione resa dal terzo è da ritenersi incompleta e, quindi, irregolarmente resa, con la conseguenza che può ritenersi operante il meccanismo della ficta confessio delineato dagli artt. 547 e s.s. c.p.c.; equiparazione tra dichiarazione incompleta e omessa dichiarazione che può senz'altro operarsi, anche in applicazione del principio di diritto sopra menzionato affermato dalla S.C.
Neppure nell'ambito del presente procedimento il ha dedotto Parte_1 alcunché con riguardo alle osservazioni del creditore procedente circa il fatto che, dal bilancio del , risultano ulteriori crediti del nei confronti dei CP_3 CP_3
Comuni (da ritenersi, come detto, in parti uguali tra i consorziati).
Anche in applicazione del principio di non contestazione, quindi, deve ritenersi esistente, nell'ambito della procedura esecutiva, il credito allegato dal creditore procedente del debitore nei confronti dei Comuni Consorziati.
3 A ciò sia aggiunga che, per quanto riguarda l'allegazione del fatto modificativo/estintivo del credito (compensazione con un minor controcredito), esso non risulta provato dal terzo debitore, con la conseguenza che il credito di € 37.466,00 non può ritenersi estinto per l'importo di € 18.360.
Non sussistono i presupposti per la richiesta applicazione della sanzione processuale di cui all'art. 96 c.p.c., sia perché non è ravvisabile dolo o colpa grave nell'iniziativa giudiziaria dell'opponente, sia perché, essendo implicitamente invocata l'applicazione del comma 1 (il convenuto discorre di “risarcimento”), non è stato allegato quale sia il danno conseguenza patito, atteso, peraltro, che l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione non era stata sospesa nella fase cautelare innanzi al GE.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia, con la precisazione che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non determina soccombenza reciproca, trattandosi di domanda meramente accessoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in € 3.809,10 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
6/12/2025
Il Giudice
CA UL
4
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice CA UL, all'esito dell'udienza del 5.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'Avv. AIELLO Parte_1 P.IVA_1
TO
ATTORE OPPONENTE ( ) Controparte_1
e c.f. , difeso dall'Avv. VITALIANO LUCA CP_2 C.F._1
CIRELLA
CONVENUTO OPPOSTO (CREDITORE PROCEDENTE)
Controparte_3
Controparte_4
CP_5
Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
Controparte_9
CONVENUTI CONTUMACI ( CP_10
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il ha proposto opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., Parte_1 avverso l'ordinanza di assegnazione somme, munita di formula esecutiva in data 29.09.2020, notificata in data 2.10.2020 con la quale il G.E. ha assegnato al creditore la complessiva somma di € 32.300 oltre accessori, resa nell'ambito della procedura esecutiva ex art. 543 c.p.c. ( debitore, gli altri Comuni indicati Parte_2 in epigrafe, oltre al Comune opponente, terzi debitori, creditore procedente) CP_2 rubricata RGES 3330/2019.
A fondamento dell'opposizione, l'attore opponente deduce che sarebbe stata assegnata una somma superiore a quella indicata nella dichiarazione resa dal terzo in data 28.2.2019, con cui il Comune di dichiarava un debito nei confronti del Parte_1
pari a € 2.882, importo cui si perveniva sottraendo dalla somma di € CP_3
37.466,00 dovuta dall'ente l'importo di € 18.360, che il opponente aveva Pt_1
“anticipato per conto del al tecnico incaricato ing. ”, e CP_3 Persona_1
l'ulteriore importo di € 16.224 in ragione di un pregresso pignoramento.
Si è costituito il creditore procedente, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Gli altri terzi pignorati e il debitore non si sono costituiti nonostante la regolarità della notifica e vanno pertanto dichiarati contumaci.
L'opposizione è infondata.
In diritto, va osservato che il terzo pignorato che abbia dichiarato un proprio debito nei confronti del debitore esecutato e che alleghi dei fatti modificativi/estintivi del proprio debito (nel caso di specie, la compensazione parziale con un credito di minore importo) è onerato della prova del fatto modificativo/estintivo allegato.
Quanto, poi, alla dichiarazione di sussistenza di un precedente pignoramento di crediti eseguito presso il dichiarante, la S.C. afferma che “Nel procedimento di espropriazione dei crediti di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato che dichiari la sussistenza della propria obbligazione nei confronti del debitore esecutato - precisando, però, che il relativo credito risulta già vincolato da precedenti pignoramenti - ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 550 c.p.c., di indicare gli estremi di questi ultimi (precisando, quindi, l'identità dei creditori pignoranti, la data della notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità già rese e gli eventuali pagamenti già effettuati in base ai provvedimenti di assegnazione emessi), onde consentire al giudice dell'esecuzione di eventualmente disporre, nella presenza dei necessari presupposti, la riunione delle procedure, ai sensi dell'art. 524 c.p.c.; nel caso in cui tali indicazioni non siano fornite, la dichiarazione dovrà ritenersi incompleta e il giudice dell'esecuzione dovrà sollecitarne al terzo l'integrazione, fissando all'uopo una nuova udienza ex art. 548 c.p.c. e concedendogli, nell'ipotesi in cui i pignoramenti in questione siano in numero tale da rendere necessaria una complessa attività di recupero dei dati necessari, un adeguato termine, il cui vano decorso impedisce di 2 intendere la dichiarazione come regolarmente resa, ai sensi dello stesso art. 548 c.p.c., con la conseguenza che, se le allegazioni del creditore o anche la stessa dichiarazione comunque resa dal terzo consentano l'individuazione del credito pignorato, potrà procedersi alla relativa assegnazione in favore del creditore procedente.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 9433 del 05/04/2023 (Rv. 667252 - 01).
Ciò posto, nell'ambito del processo esecutivo il aveva Parte_1 dichiarato che, alla data in cui è stata resa la dichiarazione, aveva un debito nei confronti del debitore pari a € 37.466,00 derivante dalle quote annue a carico dell'ente per gli anni 2007 – 2019, dichiarando altresì che tale credito doveva ritenersi compensato per l'importo di € 18.360 per la causale sopra indicata e che l'importo di
€ 16.224 era oggetto di un precedente pignoramento ( c/ Persona_2 [...]
. Controparte_3
Alla prima udienza del 4.3.2020, il creditore procedente osservava che, dall'ultimo bilancio del si evinceva che i terzi pignorati – e, quindi, anche il CP_3 [...]
– avevano reso delle dichiarazioni incomplete dichiarando di essere Parte_1 debitori delle sole quote consortili, omettendo di indicare i debiti relativi a costi ulteriori per un ammontare complessivo di € 94.907,46 oltre IVA (da intendersi, in difetto di specificazione, da dividersi tra i Comuni per un pari importo) e chiedeva, quindi, che fosse ordinata un'integrazione della dichiarazione.
Con provvedimento reso all'udienza del 2.7.2020, il GE, preso atto delle osservazioni sollevate dal creditore procedente, fissava l'udienza dell'11.11.2020 allo scopo di consentire ai terzi pignorati di fornire i chiarimenti richiesti.
È pacifico che la suddetta integrazione non sia mai stata resa e non vi sono contestazioni sull'effettiva comunicazione al Comune opponente del provvedimento con cui il GE chiedeva chiarimenti.
Deve, quindi, osservarsi che la dichiarazione resa dal terzo è da ritenersi incompleta e, quindi, irregolarmente resa, con la conseguenza che può ritenersi operante il meccanismo della ficta confessio delineato dagli artt. 547 e s.s. c.p.c.; equiparazione tra dichiarazione incompleta e omessa dichiarazione che può senz'altro operarsi, anche in applicazione del principio di diritto sopra menzionato affermato dalla S.C.
Neppure nell'ambito del presente procedimento il ha dedotto Parte_1 alcunché con riguardo alle osservazioni del creditore procedente circa il fatto che, dal bilancio del , risultano ulteriori crediti del nei confronti dei CP_3 CP_3
Comuni (da ritenersi, come detto, in parti uguali tra i consorziati).
Anche in applicazione del principio di non contestazione, quindi, deve ritenersi esistente, nell'ambito della procedura esecutiva, il credito allegato dal creditore procedente del debitore nei confronti dei Comuni Consorziati.
3 A ciò sia aggiunga che, per quanto riguarda l'allegazione del fatto modificativo/estintivo del credito (compensazione con un minor controcredito), esso non risulta provato dal terzo debitore, con la conseguenza che il credito di € 37.466,00 non può ritenersi estinto per l'importo di € 18.360.
Non sussistono i presupposti per la richiesta applicazione della sanzione processuale di cui all'art. 96 c.p.c., sia perché non è ravvisabile dolo o colpa grave nell'iniziativa giudiziaria dell'opponente, sia perché, essendo implicitamente invocata l'applicazione del comma 1 (il convenuto discorre di “risarcimento”), non è stato allegato quale sia il danno conseguenza patito, atteso, peraltro, che l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione non era stata sospesa nella fase cautelare innanzi al GE.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia, con la precisazione che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non determina soccombenza reciproca, trattandosi di domanda meramente accessoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in € 3.809,10 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
6/12/2025
Il Giudice
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